Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8359/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8359/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in GENOVA Parte_1 C.F._1 via Colombo n. 12/10 sc. D, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE All'udienza del 19.12.2024 le parti hanno raggiunto l'accordo in punto affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso la madre e con il seguente regime di frequentazione con il padre: a week end alternati dal venerdì dalla fine del lavoro fino alla
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.08.2024 la Signora allegava di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con il Signor;
che dall'unione, Controparte_1 in data 27.08.2013, nasceva il figlio che con il trascorrere del Persona_1 tempo insorgevano contrasti nella coppia e, maggio del 2023, il convenuto si allontanava da casa e si trasferiva presso l'abitazione dei propri genitori;
che inizialmente il signor
[...]
vedeva raramente il figlio, il quale quasi mai pernottava presso di lui;
che CP_1 tuttavia nel mese di aprile 2024 il Signor iniziava a vedere il figlio in Controparte_1 maniera più costante;
che il bambino ora pernotta a casa del padre con regolarità; che tuttavia il convenuto continua a non versare nulla per il mantenimento del bambino, accampando pretesti vari;
che per quanto riguarda gli aspetti economici, la ricorrente, stante la gravidanza condotta in giovane età e la necessità di occuparsi del figlio, non ha potuto intraprendere gli studi che avrebbe voluto, né ha potuto sviluppare un percorso professionale;
che al momento, pertanto, la stessa è priva di redditi;
che il convenuto risulta invece avere una posizione reddituale stabile grazie ad un lavoro presso la Macelleria Dalf in forza del quale percepirebbe circa € 1.500,00/ 1.600,00 mensili;
che pertanto la ricorrente chiede un contributo a carico del padre, per il mantenimento del figlio, di almeno euro € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con affidamento condiviso del figlio minore, collocazione abitativa presso di sé e regolamentazione del calendario di frequentazione con il padre.
Il convenuto non si costituiva nonostante rituale notifica, ma partecipava personalmente all'udienza del 19.12.2024 nel corso della quale le parti rilasciavano le seguenti dichiarazioni:
“La ricorrente dichiara: confermo il ricorso. Vivo con mio figlio he ha 11 anni nella ex c casa familiare di proprietà di mia mamma che vive con noi. Mia mamma è in pensione, da ultimo ha lavorato come venditrice. Io ho finito dei corsi di formazione come operatrice olistica e spero nel nuovo anno di trovare lavoro ho già preso qualche contatto. In passato diversi anni fa ho lavorato nella ristorazione ma poi con il bambino non era un lavoro molto compatibile per cui ho dovuto lasciare. Con il mio ex compagno ci sentiamo seppure in modo non continuativo, il figlio lo vede se io lo sollecito. Ha fatto lo scorso week end con il padre dai nonni paterni, poi ogni tanto fa qualche domenica. Quando fa i week end interi con il padre di solito dorme dai nonni paterni. Mio figlio va a scuola vino a dove abito io, fa la prima media, fa dalle 8,00 alle 1400 e il martedì ha il rientro mentre il lunedì e il mercoledì fa tessuti aerei. Vorrei almeno euro 350,00 come mantenimento per il bambino. Per me potrebbe andare bene che il padre possa vedere il figlio a week end alternati dal venerdì quando lui esce dal lavoro fino alla domenica sera entro le ore 21.00.
Il convenuto dichiara: io ora ho trovato una casa in locazione nella zona della darsena, ho preso in realtà una camera al mese pago euro 350,00 + la metà delle utenze che quindi divido con il coinquilino. Io lavoro come macellaio con regolare contratto che di recente mi hanno trasformato tempo indeterminato con decorrenza dal 19.11.2024 come da lettera che esibisco. Lavoro per questa macelleria da settembre 2023. Lo stipendio mensile è di euro 1.350,00 oltre 13esima e 14esima mensilità. A volte faccio degli straordinari e con lo stipendio posso arrivare anche sui 1.500,00. Vedo mio figlio spesso lo vedo a fine settimana alternati anche se ci sono poi dei fine settimana in cui vuole rimanere con la madre. Quando lo tengo nel week end lo tengo dal venerdì pomeriggio quando finisco il lavoro e poi lo riporto la domenica sera. Di solito dorme dai miei genitori in quanto come detto io ho una sanza in affitto come detto io ho preso solo una stanza in affitto ma poi il resto del tempo lo passa con me. Durante la settimana però per motivi lavorativi non ho tanto la possibilità di vederlo. Quindi per me andrebbe bene poter vedere mio figlio a fine settimana alternati e poi nei periodi di ferie. Io per il bambino verso mediamente euro 300,00 a volte con bonifico a volte li ho dati a mano. Per me una cifra che potrebbe andare bene sarebbe comunque euro 250,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie.”
Le parti hanno quindi raggiunto un sostanziale accordo per l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso la madre e con il seguente calendario di frequentazione con il padre: a fine settimana alternati dal venerdì dalla fine del lavoro fino alla domenica sera entro le ore 21.00.
Tale disciplina può quindi essere recepita nella presente sentenza in quanto conforme all'interesse del minore e certamente non in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori, mentre durante il periodo estivo il minore potrà trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori.
Rimane pertanto da definire l'aspetto economico posto che parte ricorrente in sede di udienza ha chiesto la somma di almeno euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze del minore in relazione alla sua età e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pare equo stabilire, quale contributo paterno per il suo mantenimento la somma di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie,
P.Q.M.
a) affida il figlio minore nato il [...] in [...] Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre e con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo il calendario di cui sopra;
b) dichiara tenuto il signor a versare, in favore della Controparte_1 signora a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Parte_1 la somma complessiva di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale ISDTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
c) nulla sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 14.02.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni