Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/03/2026, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05792/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5792 del 2022, proposto da
ED CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro CO e Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza n. 133/2022, adottata in data 07.09.2022 adottata ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 380/2001, e successivamente notificata il 12.9.2022 alla ricorrente, con la quale il Dirigente dell'VIII Settore Urbanistica - Servizio Antiabusivismo Edilizio - Demolizioni del Comune di Torre del Greco ha ingiunto alla proprietaria ricorrente, nonché al conduttore, di provvedere alla demolizione ad horas ed al ripristino dello stato dei luoghi di alcuni interventi edilizi che si assumono abusivamente realizzati su di un immobile sito in Torre del Greco alla via dei Velaioli n. 5;
- di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente ivi compresa:
b) la relazione redatta dal Servizio Antiabusivismo Edilizio dell'ente prot. 19338 dell'11.04.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Deduce parte ricorrente di essere proprietaria di una unità immobiliare sita al piano seminterrato di un fabbricato condominiale nel Comune di Torre del Greco, via dei Velaioli, 5, distinta in catasto al folio 11, particella 357, sub 35.
L’unità immobiliare in questione è oggetto di istanza di condono edilizio, ex lege n. 47/85, presentata al Comune di Torre del Greco in data 25 luglio 1986.
Con l’ordinanza impugnata, n. 133 del 07 settembre 2022, il Comune ha ordinato alla proprietaria ricorrente e al conduttore di provvedere ad horas alla demolizione (ed al conseguenziale ripristino dello stato dei luoghi) di alcuni interventi edilizi presenti sull’immobile condonando, realizzati in assenza di titolo.
In particolare, si contesta la realizzazione in assenza di permesso di costruire delle seguenti opere abusive (ulteriori rispetto a quelle oggetto di istanza di condono):
“ 1) Diversa distribuzione degli spazi interni con la realizzazione di nuovi tramezzi e impianti igienici per gli ambienti adibiti a spogliatoio;
2) Frazionamento e fusione con una porzione del sub 34 di proprietà eredi PO IR con il sub 35;
3) Cambio prospettico sul lato cortile, trasformazione del vano finestra centrale in vano porta con le seguenti dimensioni ml 1,30 x ml 2,30”.
La ricorrente deduce di aver provveduto, previa presentazione della S.C.I.A. in data 28.10.2022, al ripristino dello stato dei luoghi in relazione agli interventi indicati ai punti 2) e 3) dell’ordinanza dirigenziale n. 133/2022 impugnata.
Il tecnico di parte, nel comunicare il parziale ripristino all’Ufficio, ha anche rappresentato di non aver eliminato le opere di cui al punto 1 dell’ordinanza in parola, atteso che esse non necessitano di titolo edilizio.
Nel silenzio del Comune, la ricorrente ha inteso impugnare l’ordinanza n. 133/2022 esclusivamente nella parte in cui la medesima ingiunge la riduzione in pristino degli interventi di cui al punto a): “diversa distribuzione degli spazi interni con realizzazione nuovi tramezzi ”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I– violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della l. n. 47/85 nonchè degli artt. 3, lett. b), 6 bis del d.p.r. n. 380 del 2001 22, 27 e 37 del d.p.r. n. 380/2001. eccesso di potere per difetto di istruttoria - insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Il provvedimento sanzionatorio farebbe erroneo uso del potere di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 applicabile esclusivamente agli interventi di nuova costruzione.
Le opere contestate al punto a) dell’ordinanza impugnata, si sostanziano in interventi meramente interni realizzati prima dell’entrata in vigore del T.U.ED. e non assoggettati, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 47/1985 (vigente ratione temporis), né a regime concessorio, né regime autorizzatorio.
A tutto concedere, nella denegata ipotesi in cui si dovesse voler ricondurre gli interventi oggi contestati nell’alveo del regime di legge di cui al vigente D.P.R. 380/2001, essi sarebbero annoverabili tra gli interventi di “manutenzione straordinaria ”.
II- Segue: stessi motivi di cui alla censura che precede. – violazione degli artt. 32, 38 e 44 della legge n. 47/85 ss.mm.ii., improcedibilità del procedimento sanzionatorio, eccesso di potere per difetto di presupposto - violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di economia dell’attività amministrativa - sviamento di potere.
I lavori in contestazione hanno ad oggetto opere interne, prive di autonomia funzionale, che non hanno comportato nessuna modificazione essenziale, nè aggravio dei parametri urbanistici, risultando del tutto sovrapponibili all’oggetto dell’istanza di condono.
III - violazione degli artt. 7 e 10 della l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. - eccesso di potere. difetto di motivazione, di istruttoria ed erroneità dei presupposti.
Il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illegittimo non avendo l’Amministrazione inviato la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
Si è costituito il Comune di Torre del Greco controdeducendo alle avverse censure.
All’esito dell’udienza pubblica del 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso attiene alla qualificazione di interventi realizzati sine titulo su un immobile per il quale pende un’istanza di condono, consistenti nella “diversa distribuzione degli spazi interni con realizzazione nuovi tramezzi”.
Il ricorso è fondato.
In merito alla qualificazione dell’intervento realizzato ai fini della determinazione della sanzione applicabile, risultano condivisibili le motivazioni della sentenza di questo T.A.R. n. 4895/2018 che si riproducono, fornendo esse pieno riscontro alle censure articolate da parte ricorrente.
La sentenza così si esprime: “L’art. 27 d.p.r. 380/2001 al comma 2 dispone che: “il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, … ,nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.”.
Come chiarito dalla giurisprudenza, laddove i lavori eseguiti senza titolo ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, la misura ripristinatoria costituisce atto dovuto ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.p.r. 380/2001. Quest’ultima previsione non distingue tra opere astrattamente soggette a permesso di costruire e quelle per le quali sarebbe necessaria una denuncia di inizio attività in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite in aree sottoposte a vincolo paesistico (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 17 maggio 2017, n. 2656; Id. Sez. VI, 4 marzo 2017, n. 1278).
La giurisprudenza ha anche precisato che, in mancanza di titolo edilizio e dell’autorizzazione paesistica, ove richiesta, l’applicazione della sanzione demolitoria, ai sensi del menzionato art. 27 d.p.r. 380/2001 e prima dell’art. 4 L. n. 47/1985, è sempre doverosa, essendo incontestato che gli interventi siano stati effettuati senza aver ottenuto alcuna autorizzazione paesaggistica.
3.- Nella fattispecie in esame, tuttavia, appare dirimente la circostanza che il ricorrente si sia limitato ad opere interne le quali non hanno prodotto aggravio urbanistico posto che, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, sono rimasti inalterati i volumi, le superfici ed i prospetti esterni.
3.1.- Come chiarito di recente dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR (Sez. II, 2 agosto 2017, n. 4098), la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell'art. 6, comma 2, ed ora dell'art. 6 bis del d.p.r. n. 380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a c.i.l.a. In quest’ipotesi, pertanto, l'omessa comunicazione non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell'opera senza il prescritto titolo abilitativo.
3.2.- Qualora, invece – ma non è l’ipotesi che ricorre nella fattispecie in esame - questo stesso intervento interessi parti strutturali del fabbricato, la disciplina applicabile, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 380/2001, è quella della segnalazione certificata di inizio attività, la cui mancanza comporta, parimenti, l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 380/2001.
3.3.- D’altronde il Consiglio di Stato ha anche precisato che: “è illegittimo il provvedimento comunale con il quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere di modificazione delle tramezzature interne, di spostamento di un servizio igienico e di eliminazione di un precedente ambiente, ritenendole erroneamente, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, atteso che detti interventi non hanno condotto ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente. Si tratta, infatti, di opere interne all'unità abitativa e, come tali, di manutenzione straordinaria” (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 4267).
4.- Va aggiunto che la presenza dei numerosi vincoli esistenti in zona, puntualmente richiamati dall’ordinanza impugnata, non muta la natura dell’intervento edilizio compiuto dal ricorrente e, quindi, la circostanza che non è richiesto un preventivo titolo edilizio, con presupposta autorizzazione relativa al vincolo stesso, bensì il semplice onere, da parte dell’interessato, di comunicare al comune l’inizio lavori, posto che, come sopra illustrato, non s’individua la realizzazione di trasformazioni del preesistente tali da incidere sui valori paesaggistico-ambientali, oggetto di tutela.
In particolare, per quanto riguarda il profilo paesaggistico, occorre ricordare che l’art. 149 non impone la relativa autorizzazione di cui all’art. 146, tra gli altri, “a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”. In ogni caso, l’art. 167 menzionato d. lgs. 42/2004 consente l’autorizzazione paesaggistica postuma laddove siano stati realizzati i c.d. abusi minori, quelli che non determinano creazione di superfici utili o di volumi, e quelli configurabili in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria, come è classificabile quello in esame (cfr. questa Sezione, 5 settembre 2017, n. 4249).
5.- Anche la pendente domanda di condono edilizio non è da sola sufficiente per sostenere l’ingiunzione a demolire, posto che anche per questo aspetto, la tipologia degli interventi edilizi interni all’immobile non appare porsi quale modificazione strutturale del preesistente stato dei luoghi come è stato definito al momento della presentazione della domanda medesima.”.
2. Per le ragioni sopra richiamate, il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato è annullato nei limiti dell’interesse azionato (ossia nella parte in cui dispone la demolizione delle opere di “Diversa distribuzione degli spazi interni con realizzazione nuovi tramezzi .”).
3. In considerazione della peculiarità della fattispecie le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte, ai sensi di cui in motivazione, il provvedimento impugnato (nella sola parte in cui dispone la demolizione delle opere di “Diversa distribuzione degli spazi interni con realizzazione nuovi tramezzi .”). Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
AN ZZ, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZZ | PA RI |
IL SEGRETARIO