Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 1039 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1039/2024
avente per oggetto:
separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da nata il [...] in [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMELIO FRANCESCA
E
nato il [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROSTAGNO ANTONIO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato telematicamente in data 21/03/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.163/2024 pubblicata il 3/05/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 25/01/2025;
fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la residenza della madre in Vezza D'Alba, Via Monsignore Augusto;
3. il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1
l'importo mensile di € 275,00 (duecentosettantacinque), rivalutabile annualmente secondo gli Per_1
indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese, alle coordinate note al
Sig. . L'assegno unico verrà ripartito tra i coniugi in ragione del 50% cadauno;
CP_1
4. le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della figlia da individuarsi secondo il Per_1
protocollo vigente presso Codesto Tribunale, verranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% cadauno. Nelle spese straordinarie, andranno ricompresi, in deroga al suddetto protocollo, i “buoni pasto” che dovranno essere anch'essi ripartiti al 50% tra i coniugi;
5. i genitori stabiliscono i seguenti tempi di permanenza e cura di presso ciascuno di essi come Per_1
segue:
6. il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario: - a week end alternati: Per_1 dal venerdì alle ore 17:00 al lunedì ore 8:00 con accompagnamento all'asilo; - in settimana dal mercoledì dall'uscita dall'asilo con pernottamento sino al giovedì mattina con accompagnamento all'asilo; - nelle vacanze natalizie con la regola dell'alternanza dal 24 al 25 di dicembre con un genitore, dal 26 al 31 dicembre con l'altro genitore, dal 01 gennaio al 06 gennaio nuovamente col primo;
- il giorno del compleanno spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore qualora non fosse possibile festeggiarlo insieme;
- il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo seguiranno la regola dell'alternanza: Pasqua con un genitore, il lunedì dell'Angelo con l'altro; - un periodo, durante le vacanze estive, di 15 giorni anche consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31/05 di ogni anno;
i periodi sopra individuati dovranno tenere conto ed eventualmente potranno essere modificati di comune accordo in base ai turni lavorativi dei genitori e agli impegni didattici della minore;
7. i coniugi dichiarano di aver ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito ogni questione di natura personale e patrimoniale e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
8. i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore Per_1
9. i coniugi concordemente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
10. compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
, nata in [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CN) il 16/11/1973, celebrato in BRA in data 14/12/2017, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 32, Parte I, Serie, Anno 2017
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 27/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.