Art. 22. (Controllo delle comunicazioni) 1. La Cassa, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha facolta' di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume d'affari ai fini dell'IVA, limitatamente agli ultimi quindici anni.
La Cassa puo' altresi' inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
La Cassa puo' altresi' inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.