Articolo 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 gennaio 1992
Art. 22. (Controllo delle comunicazioni) 1. La Cassa, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha facolta' di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume d'affari ai fini dell'IVA, limitatamente agli ultimi quindici anni.
La Cassa puo' altresi' inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992