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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2486/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 2486 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PINI BA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OL IA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 19/06/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale è nata la figlia in data 08/02/2008, riconosciuta Per_1
da entrambi.
pagina 1 di 7 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) La figlia minore di anni 17 verrà affidata congiuntamente ai Persona_2 genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori si obbligano reciprocamente, nell'esclusivo interesse della minore, a consultarsi per ogni scelta e decisione riguardanti la figlia ed a collaborare affinché l'istruzione e la crescita della stessa avvenga nel modo più sereno possibile. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i sigg. e eserciteranno la Parte_2 Parte_1 responsabilità genitoriale separatamente e ciascuno di loro assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana della figlia;
2) I sigg. e concordemente stabiliscono che la figlia Parte_2 Parte_1 minore resti collocata in maniera stabile e prevalente presso la madre ove Per_1 manterrà la sua residenza ( nel Frignano, via Coscogno n. 130 int. 3, ex casa Per_3 famigliare);
Il sig. ha già lascaito l'abitazione famigliare mutando la propria residenza Parte_1 in via Santi n. 9; Per_3
3) I sigg. e stabiliscono di regolare la permanenza Parte_2 Parte_1 della minore con il padre nel modo seguente: nel rispetto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia, il padre potrà tenere con sé due Per_1 giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola, comprensivi di pernotto con impegno ad accompagnarla a scuola o presso l'abitazione materna il giorno successivo, nonché un fine settimana alternato. Dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 allorchè riaccompagnerà la figlia Per_1 presso l'abitazione materna.
Il presente accordo tiene conto del fatto che potrebbe (a sua scelta) non rispettare Per_1 il programma sopra indicato restando più tempo presso l'abitazione famigliare.
pagina 2 di 7 In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a prestarsi massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nella ordinaria conduzione di vita della figlia, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro, acconsentendo, previo accordo, alla rimodulazione del suddetto programma qualora vi fossero permanenti e/o radicali cambiamenti di orario delle rispettive giornate lavorative. Durante la permanenza della minore presso uno dei genitori, l'altro avrà diritto di avere almeno due colloqui telefonici con la minore. Entrambi i genitori riconoscono quale fondamentale e significativo per la figlia il rapporto con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale pertanto si Per_1 impegnano a preservare ogni diritto di frequentazione con i nonni materni e i nonni paterni che potranno frequentare ogni qual volta i nonni lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, nonché degli impegni, anche non lavorativi, dei genitori.
4) In occasione delle vacanze natalizie, pasquali, e di qualunque altra festività infrannuale e precettate, i genitori si accorderanno di volta in volta e di anno in anno, garantendosi ed assicurandosi, sin da ora, la massima collaborazione e disponibilità
l'uno nei confronti dell'altro, in modo tale che tali festività possano essere trascorse dalla figlia minore nel modo più sereno possibile, anche tenendo conto delle volontà e dei desideri di quest'ultima. Durante le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il suddetto calendario, preferibilmente facendo sì che trascorra, ad anni alterni e Per_1 con alternanza del giorno di Natale e Pasqua con i genitori, dal 24 al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre all'1 gennaio con un genitore e con l'altro. Resta sempre salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente di volta in volta sempre nel rispetto delle esigenze e delle richieste della figlia;
5) Entrambi i genitori avranno il diritto di trascorrere, nell'arco dell'anno, con la figlia, tre settimane di vacanza, anche non consecutive. Tali periodi di vacanza dovranno essere concordati ed autorizzati da entrambi i genitori con congruo anticipo e precisamente per le vacanze estive entro il 30 aprile di ciascun anno, e per le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ciascun anno, comunicando entro tali date anche il luogo, recapiti telefonici a cui contattare la minore ed eventuali accompagnatori terzi;
pagina 3 di 7 Come previsto dall'art. 473 bis 12, comma IV, c.p.c. le parti depositano il piano genitoriale sottoscritto da entrambe (doc. 7).
6) i ricorrenti concordano espressamente, sin da ora, che il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia e sino a Parte_2 che la stessa non raggiungerà l'indipendenza economica, la somma complessiva di €
300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al sig. Pt_1
Detta somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito del decreto di omologa che ratifica il presente accordo. L'assegno unico universale spettante per la figlia tenuto conto dell'importo statuito per il Per_1 contributo al mantenimento e delle rispettive posizioni reddituali, verrà percepito integralmente dalla sig.ra conseguentemente il sig. si obbliga Parte_2 Pt_1 ad espletare tutte le formalità che dovessero rendersi necessarie per tale finalità in favore di . Parte_2
A saldo del mantenimento di il padre, pur non essendovi alcun Persona_2 provvedimento giudiziario, si impegna a versare euro 1.000,00 entro il 30.07.2025 in due tranche da 500,00 ciascuna sempre tramite bonifico bancario;
la sig.ra si Pt_2 dichiara soddisfatta del versamento a saldo di tale somma dichiarando di nulla dover avere dal punto di vista economico per il passato. La parti danno atto che dal Gennaio
2025 il sig. sta pagando tramite bonifico bancario euro 250,00 in favore della Pt_1 figlia Per_1
Quanto alle spese straordinarie le parti concordano già di ritenere opportuna la prosecuzione della palestra MD Fitness studio da parte di ed i costi da Per_1 ripartirsi, quindi, al 50% da parte di ciascun genitore.
I genitori si obbligato altresì a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia minore e che comprendono:
Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 4 di 7 d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche non dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) patentino, patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e/ o autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada,
pagina 5 di 7 imposta di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina/gasolio e/o altra fonte energetica;
e) Polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla figlia, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il conguaglio di tali spese straordinarie dovrà avvenire mensilmente;
7) I genitori si danno reciproca autorizzazione a frequentare altre persone/partner, col solo limite che ciò avvenga con gradualità e che non danneggi il rapporto tra il minore e l'altro genitore;
8) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
9) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
10) Le spese legali si intendono compensate tra le parti nel senso che ognuno pagherà il legale prescelto. “
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 2486 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PINI BA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OL IA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 19/06/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale è nata la figlia in data 08/02/2008, riconosciuta Per_1
da entrambi.
pagina 1 di 7 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) La figlia minore di anni 17 verrà affidata congiuntamente ai Persona_2 genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori si obbligano reciprocamente, nell'esclusivo interesse della minore, a consultarsi per ogni scelta e decisione riguardanti la figlia ed a collaborare affinché l'istruzione e la crescita della stessa avvenga nel modo più sereno possibile. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i sigg. e eserciteranno la Parte_2 Parte_1 responsabilità genitoriale separatamente e ciascuno di loro assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana della figlia;
2) I sigg. e concordemente stabiliscono che la figlia Parte_2 Parte_1 minore resti collocata in maniera stabile e prevalente presso la madre ove Per_1 manterrà la sua residenza ( nel Frignano, via Coscogno n. 130 int. 3, ex casa Per_3 famigliare);
Il sig. ha già lascaito l'abitazione famigliare mutando la propria residenza Parte_1 in via Santi n. 9; Per_3
3) I sigg. e stabiliscono di regolare la permanenza Parte_2 Parte_1 della minore con il padre nel modo seguente: nel rispetto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia, il padre potrà tenere con sé due Per_1 giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola, comprensivi di pernotto con impegno ad accompagnarla a scuola o presso l'abitazione materna il giorno successivo, nonché un fine settimana alternato. Dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 allorchè riaccompagnerà la figlia Per_1 presso l'abitazione materna.
Il presente accordo tiene conto del fatto che potrebbe (a sua scelta) non rispettare Per_1 il programma sopra indicato restando più tempo presso l'abitazione famigliare.
pagina 2 di 7 In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a prestarsi massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nella ordinaria conduzione di vita della figlia, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro, acconsentendo, previo accordo, alla rimodulazione del suddetto programma qualora vi fossero permanenti e/o radicali cambiamenti di orario delle rispettive giornate lavorative. Durante la permanenza della minore presso uno dei genitori, l'altro avrà diritto di avere almeno due colloqui telefonici con la minore. Entrambi i genitori riconoscono quale fondamentale e significativo per la figlia il rapporto con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale pertanto si Per_1 impegnano a preservare ogni diritto di frequentazione con i nonni materni e i nonni paterni che potranno frequentare ogni qual volta i nonni lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, nonché degli impegni, anche non lavorativi, dei genitori.
4) In occasione delle vacanze natalizie, pasquali, e di qualunque altra festività infrannuale e precettate, i genitori si accorderanno di volta in volta e di anno in anno, garantendosi ed assicurandosi, sin da ora, la massima collaborazione e disponibilità
l'uno nei confronti dell'altro, in modo tale che tali festività possano essere trascorse dalla figlia minore nel modo più sereno possibile, anche tenendo conto delle volontà e dei desideri di quest'ultima. Durante le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il suddetto calendario, preferibilmente facendo sì che trascorra, ad anni alterni e Per_1 con alternanza del giorno di Natale e Pasqua con i genitori, dal 24 al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre all'1 gennaio con un genitore e con l'altro. Resta sempre salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente di volta in volta sempre nel rispetto delle esigenze e delle richieste della figlia;
5) Entrambi i genitori avranno il diritto di trascorrere, nell'arco dell'anno, con la figlia, tre settimane di vacanza, anche non consecutive. Tali periodi di vacanza dovranno essere concordati ed autorizzati da entrambi i genitori con congruo anticipo e precisamente per le vacanze estive entro il 30 aprile di ciascun anno, e per le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ciascun anno, comunicando entro tali date anche il luogo, recapiti telefonici a cui contattare la minore ed eventuali accompagnatori terzi;
pagina 3 di 7 Come previsto dall'art. 473 bis 12, comma IV, c.p.c. le parti depositano il piano genitoriale sottoscritto da entrambe (doc. 7).
6) i ricorrenti concordano espressamente, sin da ora, che il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia e sino a Parte_2 che la stessa non raggiungerà l'indipendenza economica, la somma complessiva di €
300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al sig. Pt_1
Detta somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito del decreto di omologa che ratifica il presente accordo. L'assegno unico universale spettante per la figlia tenuto conto dell'importo statuito per il Per_1 contributo al mantenimento e delle rispettive posizioni reddituali, verrà percepito integralmente dalla sig.ra conseguentemente il sig. si obbliga Parte_2 Pt_1 ad espletare tutte le formalità che dovessero rendersi necessarie per tale finalità in favore di . Parte_2
A saldo del mantenimento di il padre, pur non essendovi alcun Persona_2 provvedimento giudiziario, si impegna a versare euro 1.000,00 entro il 30.07.2025 in due tranche da 500,00 ciascuna sempre tramite bonifico bancario;
la sig.ra si Pt_2 dichiara soddisfatta del versamento a saldo di tale somma dichiarando di nulla dover avere dal punto di vista economico per il passato. La parti danno atto che dal Gennaio
2025 il sig. sta pagando tramite bonifico bancario euro 250,00 in favore della Pt_1 figlia Per_1
Quanto alle spese straordinarie le parti concordano già di ritenere opportuna la prosecuzione della palestra MD Fitness studio da parte di ed i costi da Per_1 ripartirsi, quindi, al 50% da parte di ciascun genitore.
I genitori si obbligato altresì a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia minore e che comprendono:
Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 4 di 7 d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche non dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) patentino, patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e/ o autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada,
pagina 5 di 7 imposta di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina/gasolio e/o altra fonte energetica;
e) Polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla figlia, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il conguaglio di tali spese straordinarie dovrà avvenire mensilmente;
7) I genitori si danno reciproca autorizzazione a frequentare altre persone/partner, col solo limite che ciò avvenga con gradualità e che non danneggi il rapporto tra il minore e l'altro genitore;
8) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
9) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
10) Le spese legali si intendono compensate tra le parti nel senso che ognuno pagherà il legale prescelto. “
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.Riccardo Di Pasquale
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