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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5345/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPO SABINA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA CEFALONIA 50 25125 BRESCIA presso il difensore avv. LUPO SABINA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Per l' : Parte_1 Parte_1
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle conclusioni, così provvedere:
1) dato atto e accertato che il sig. in data 3.8.2013, a seguito della sua Controparte_1
condotta dolosa e con violenza privata perpetrata ai danni del sig. causava allo Persona_1
stesso lesioni personali;
2) dato atto ed accertato che il sig. sig. per il periodo dal 3.8.2013 al 25.7.2014 Persona_1 era inabile al lavoro per un totale di gg. 353 e che i postumi accertati per l'invalidità permanete erano pari al 30% all'epoca di instaurazione del presente contenzioso, ma che all'esito della revisione effettuata in data 8.9.2024 sono pari al 28%;
4) dato atto ed accertato che l' ha erogato all'infortunato sig. , in seguito Pt_1 Persona_1 al sinistro occorso in data 3.8.2013, prestazioni per €247.631,12 alla data del 20.12.2024=;
1 5) per l'effetto, dichiarare e condannare il sig. al pagamento in favore Controparte_1 dell' della somma di €247.718,45, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data Pt_1 dell'attestato di credito, ovvero quella minore che dovesse risultare di giustizia calcolata secondo i criteri civilistici di risarcimento del danno;
5) condannare, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di CTU e spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con sentenza esecutiva”.
contumace. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha convenuto in giudizio richiedendone la condanna al pagamento Pt_1 Controparte_1 della somma di euro 219.623,81, oltre interessi e rivalutazione, pari all'importo complessivo corrisposto in favore di per i danni patiti da quest'ultimo in conseguenza del Persona_1
pugno ricevuto dal convenuto in data 03.08.2013 presso il bar Cali's, sito nel Comune di Cazzago
San Martino (BS).
In particolare, l'attore ha esposto che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo,
[...]
mentre lavorava presso il bar richiamato, nel tentativo di allontanare dal locale Per_1
– a causa del suo comportamento molesto dovuto all'elevata quantità di alcol Controparte_1
ingerito – è stato colpito al volto da un pugno sferrato da quest'ultimo.
Ha rilevato che a causa del colpo ricevuto, ha perso la funzionalità dell'occhio Persona_1 sinistro e che, in conseguenza dell'infortunio occorso durante lo svolgimento di attività lavorativa, l' ha erogato in favore del danneggiato un importo complessivo pari a euro Pt_1
219.623,81, avendo riconosciuto un periodo di inabilità temporanea totale di 353 giorni – dal
03.08.2013 al 25.07.2014 – e un'invalidità permanente pari al 30%.
L' , pertanto, deducendo l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei Pt_1
danni riportati da come risultante anche dagli atti del procedimento penale Persona_1
instaurato, e dichiarando di surrogarsi nei diritti del danneggiato verso il danneggiante, ai sensi dell'art. 1916 c.c., ha chiesto la condanna di quest'ultimo alla rifusione di quanto versato al a titolo di indennità in conseguenza del sinistro. Per_1
All'udienza del 20.10.2022, rilevata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
2 A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla base della documentazione medica presente in atti.
All'esito dell'istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
06.03.2025. Nelle conclusioni precisate l' ha modificato l'importo preteso, chiedendo la Pt_1
condanna del convenuto al pagamento di euro 247.631,12, in conseguenza degli ulteriori esborsi sostenuti nelle more del giudizio, evidenziando, inoltre, che all'esito della revisione effettuata in data 8.09.2024 l'invalidità permanente del danneggiato è stata rideterminata in misura pari al
28%.
All'esito della predetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda proposta dall'attore risulta fondata e deve pertanto trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente deve rilevarsi che con note scritte in data 2.01.25 la parte attrice ha depositato documentazione sopravvenuta, in particolare relativa ai conteggi aggiornati degli importi erogati ed erogandi in favore di da intendersi quale implicita istanza di rimessione in Persona_1
termini al deposito della predetta documentazione, in quanto di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie (così, ex multis, Cass. n. 11922/2006; più recentemente,
Cass. n. 25631/18). Ciò osservato, deve ritenersi l'ammissibilità della predetta documentazione in quanto di formazione sopravvenuta al maturare delle preclusioni istruttorie.
Come noto, la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 c.c. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio vantato dal danneggiato-assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo corrispostogli, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato in favore del proprio contraente, così esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili a tale data nei confronti dell'assicurato per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione giuridica dell'altro (cfr., ex multis, Cass. n.
11457/2007).
3 Peraltro, il comma quarto della disposizione citata prevede espressamente che il diritto di surrogazione spetti anche in caso di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Costituiscono, dunque, presupposti per l'accoglimento della domanda di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c.: l'esistenza di un credito risarcitorio dell'assicurato, sorto da un inadempimento o da un illecito aquiliano del quale un terzo debba rispondere;
l'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore; l'avvenuta manifestazione di volontà, da parte dell'assicuratore, di volersi surrogare nei diritti dell'assicurato verso il responsabile (c.d. denuntiatio).
Risulta opportuno precisare che per effetto della surroga “l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicurato delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione” (cfr. App. Roma, 7.02.2008 n. 500).
Deve inoltre evidenziarsi che, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità,
l'esercizio dell'azione di surrogazione incontra due limiti oggettivi: da un lato, l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito;
dall'altro,
l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile. Perché una surrogazione possa avvenire, infatti, è necessario che il surrogato sia creditore del terzo;
ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 10374/2021).
Ciò premesso in punto di diritto, per quanto concerne la sussistenza dei tre presupposti sopra richiamati si osserva quanto segue.
Innanzitutto, relativamente alla sussistenza di un credito risarcitorio in capo all'assicurato, deve rilevarsi che l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'infortunio CP_1
patito dal danneggiato emerge da quanto accertato con sentenza penale n. Persona_1
4 3610/2023 del Tribunale di Brescia, secondo cui “nessun dubbio può sussistere in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni personali aggravate ex art. 583 comma 1 n. 2) e comma 2 n. 4 c.p. (vigente all'epoca dei fatti), risultando provato sia
l'indebolimento permanente del senso della vista conseguente alla perdita dell'occhio sinistro, sia lo sfregio permanente del viso”, avendo ritenuto “pacifica la diretta riferibilità a CP_1 della reazione violenta all'origine della perdita dell'occhio sinistro del (cfr. sentenza Per_1 penale n. 3610/2023 del Tribunale di Brescia prodotta dall'attore in data 25.10.2023).
Gli accertamenti contenuti nella predetta sentenza, pur non avendo efficacia di giudicato ex art. 651 c.p.p., in mancanza di prova circa l'intervenuta irrevocabilità della stessa, possono comunque essere valutati dal giudice come elementi di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
La dinamica del sinistro risulta peraltro confermata, in linea di massima, da quanto riferito dal teste presente nel locale al momento del fatto, il quale ha affermato: “conosco sia il sig. Tes_1
che il sig. ero presente nel locale ove è avvenuto il fatto oggetto di causa […] CP_1 Per_1
non ricordo se aveva iniziato a essere irruento, ho visto il sig. che aveva CP_1 Per_1 cercato di allontanarlo dal locale accompagnandolo all'esterno, si sono azzuffati un po' ma la dinamica precisa non la ricordo. I due hanno litigato, ho visto che era un po' ubriaco e CP_1
posso dire che quando è così diventa aggressivo, e sono cugini, sono figli di due CP_1 Per_1 sorelle, la loro lite è durata un attimo, è avvenuta vicina al banco, il bar è piccolo, l'uscita e sarà distante due metri circa dal banco ho visto che subito dopo aveva la mano in faccia e Per_1 che gli faceva male l'occhio” (cfr. verbale ud. del 07.04.2023).
Alla luce di quanto esposto, deve dunque ritenersi provato che in data 03.08.2013, presso il bar
Cali's di Cazzago San Martino (BS), il convenuto ha colpito Controparte_1 Persona_1
al volto con un pugno, arrecandogli i gravi danni su cui si veda infra (par. 2), con conseguente responsabilità dello stesso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., relativamente ai danni patiti dall'assicurato-danneggiato.
Quanto agli ulteriori due presupposti richiesti ai fini della surrogazione, l' ha dato prova di Pt_1
aver erogato le prestazioni di legge in favore del danneggiato (cfr. doc. 9 fasc. Persona_1
att. e doc. 1 prodotto unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni), nonché di aver comunicato al responsabile di volersi surrogare nei diritti dell'assicurato (cfr. doc. 10 fasc. att.; la prima denuntiatio risale al 24.07.2014).
5 2. Ciò posto, deve ora essere determinato il quantum dei danni oggetto della domanda di rivalsa proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1916 c.c., in relazione al quale si osserva quanto segue.
Atteso che, come già osservato, l'azione promossa dall' , costituisce una surroga che Pt_1
configura una peculiare forma di successione nel diritto di credito del danneggiato dal sinistro, subentrando l'istituto nei diritti risarcitori del lavoratore assicurato verso il terzo responsabile e, per ciò solo, nella stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe trovato il detto assicurato se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al risarcimento secondo la regola degli artt. 2043 e ss c.c., ne discende che l' abbia l'onere di provare i Pt_1
danni subiti dal danneggiato, in vista dei quali ha erogato a questo le varie voci di indennizzo.
Per quanto concerne la determinazione degli importi dovuti, vengono applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte, secondo cui “l'accoglimento della domanda di surroga proposta dall nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per gli importi pagati a titolo di Pt_1
incremento della rendita per danno patrimoniale presunto presuppone, diversamente che per le somme pagate dall'Ente a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche,
l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro;
occorre, quindi, dimostrare lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito ed il venir meno della capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, essendo a tali fini irrilevante che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non abbia richiesto il risarcimento al responsabile” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21961 del 10/09/2018).
Nel caso di specie, tenuto conto della copiosa documentazione prodotta dall' e delle Pt_1 attestazioni allegate, all'esito di una complessa istruttoria del pari documentata, che costituisce prova privilegiata dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore, quale atto amministrativo Pt_1
assistito dalla relativa presunzione di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Ord. n. 13587 del
21.05.2019), devono essere riconosciuti all' i seguenti importi: Pt_1
- euro 13.410,75 a titolo di indennità temporanea (peraltro compatibile con le risultanze della c.t.u. medico-legale disposta nel presente giudizio, in cui è stata confermata l'inabilità temporanea assoluta per 11 giorni, inabilità biologica parziale al 75% per 70 giorni, inabilità biologica parziale al 50% per ulteriori 94 giorni);
- euro 2.648,70 per le spese inerenti le protesi, le certificazioni mediche e le visite;
6 - oltre alla somma a titolo di valore capitale della rendita per la sola quota di danno biologico di euro 77.908,24 (calcolata al 20.12.24, cfr. per tutte doc. n. 3 attestazione del 20.12.2024 e Pt_1
Prospetto sub. Doc. 1 e 2 depositati in data 2.01.25, da cui risulta che il valore capitale della rendita costituita in favore del danneggiato nella misura di complessivi euro 163.018,13, di cui euro 77.908,24 a titolo di danno biologico ed euro 84.161,78 a titolo di danno patrimoniale) e degli acconti e ratei già pagati al 20.12.24, per complessivi euro 31.595,05, e così per un totale di euro 109.503,29. Tale importo può essere interamente riconosciuto, risultando ben inferiore al danno non patrimoniale per la lesione dell'integrità psico-fisica astrattamente liquidabile in favore del danneggiato secondo i criteri civilistici, ovvero in applicazione delle Tabelle di Milano
2024, avendo il c.t.u. accertato una invalidità permanente nella misura del 30% in capo al
(che al momento del consolidamento dei postumi permanenti aveva 37 anni). Per_1
Per quanto concerne gli importi di cui si è domandato il riconoscimento quale rendita costituita in favore del danneggiato a titolo di danno patrimoniale, deve essere richiamato il principio giurisprudenziale già menzionato. Nella sentenza richiamata si evince che, a fronte della previsione dell'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000, secondo cui la perdita della capacità di guadagno che l' presume iuris et de iure ai fini dell'assicurazione sociale quanto l'accertata Pt_1 invalidità superi il 16%, l'ente può provvedere all'erogazione della rendita integrativa anche ove la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di aver patito alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita del lavoro o del guadagno;
ad avviso della Suprema
Corte, tuttavia, l'accoglimento dell'azione surrogatoria dell' presuppone l'accertamento in Pt_1
concreto che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza della quale alcun riconoscimento sarà possibile. Secondo la Suprema Corte, invero, spetta all' dimostrare “lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva Pt_1
di reddito e il non aver mantenuto dopo di esso una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, dimostrazione anche da rendere tramite prova presuntiva e la liquidazione del danno in assenza di prova certa del suo ammontare può essere effettuata anche con determinazione equitativa, specie nei casi in cui l'elevata percentuale dell'invalidità permanente rende altamente probabile se non addirittura certa la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che ne comporta” (così, Cass. n. 7534/2018).
Nel caso di specie, a fronte della rendita riconosciuta a favore di sebbene il Persona_1
c.t.u. dott.ssa abbia ritenuto di non potersi esprimere in relazione eventuale incidenza CP_2
7 specifica del danno sull'attività lavorativa dell'infortunato (barista), in assenza di una visita diretta, considerata l'invalidità permanente accertata dal c.t.u. nella misura del 30% conseguente alla perdita dell'occhio sinistro, “documentato subatrofico, con visus funzionalmente perso e necessità di guscio sclerale” (cfr. relazione c.t.u. dott.ssa pag. 14), ritiene questo Giudice, CP_2
quale peritus peritorum, che non pare potersi seriamente negare la sussistenza di una incidenza delle menomazioni sulla capacità di produrre reddito dell'infortunato, considerate le indubbie limitazioni connesse alla perdita di un occhio, sicuramente incidente in misura significativa sia sulla capacità di svolgimento dell'attività di barista (tanto più nelle ore serali) che di qualsiasi altra attività lavorativa.
D'altra parte, deve osservarsi che l'ente assistenziale nel presente giudizio ha allegato e fornito i presupposti della prova presuntiva, così come richiesto dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, avendo offerto documentazione relativa ai redditi del da cui risulta che lo stesso Per_1 all'epoca del sinistro di una retribuzione pari ad euro 15.983,18 (calcolata su una retribuzione giornaliera dichiarata dal datore di lavoro, nella denuncia di infortunio, pari ad euro 53,28; cfr. doc. 1 fasc. attoreo), nonché che lo stesso ha percepito una retribuzione per l'anno 2016 pari ad euro 4.296,68, nel 2017 ad euro 2.591,34 e nel 2018 ad euro 3.927,52 (cfr. doc. 8c fasc. attoreo), così risultando comprovata la contrazione di reddito dell'infortunato in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Inoltre, rilevato che l' ha parametrato la rendita costituita in favore di quest'ultimo alla Pt_1
retribuzione di euro 20.258,70 e, pertanto, ad un importo inferiore rispetto al parametro del triplo della pensione sociale ad oggi vigente, si reputano sussistenti i presupposti per confermare la congruità e correttezza del valore della rendita costituita in favore del TR dall'ente assistenziale (per complessivi euro 117.037,39, pari alla somma dell'importo di euro 31.927,50 già erogato al 20.12.24 e dell'importo di euro 85.109,89 quale valore capitale della rendita calcolato al 20.12.24).
Gli importi indicati a titolo di interessi non sono stati ricompresi poiché trattandosi di debito di valore sulle somme così riconosciute verranno applicati interessi e rivalutazione come di seguito indicato.
Sull'importo sopra riconosciuto, pari a complessivi di euro 242.600,13 (da ritenersi liquidato all'attualità tenuto conto che in parte è stato corrisposto mentre in parte verrà corrisposto con erogazione di una rendita versata con rateo mensile) sono dovuti gli interessi compensativi per la
8 ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, pertanto, la somma corrispondente al capitale già corrisposto alla data odierna (rispetto alle complessive somme per inabilità temporanea, per le spese mediche e per la quota di rendita costituita a ristoro del danno biologico e di quello patrimoniale, come risulta dall'allegato “ratei rendita erogati” prodotto da in sede di precisazione delle conclusioni) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del Pt_1 fatto;
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici
Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento, corrispondente alla quantificazione della prestazione;
sulla somma via via Pt_1
rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale. Sulle residue somme, trattandosi di capitale non ancora erogato, ma semplicemente riconosciuto dall'ente assistenziale a titolo di rendita, vanno solo applicati gli interessi legali dalla pronuncia alla data del pagamento.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del criterio del decisum, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (cfr. ex multis Cass. ord. n. 22017 del 11.09.2018) – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce dei
9 criteri poc'anzi richiamati – in euro 786,00 per spese e in complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento in favore dell' della complessiva somma Controparte_1 Pt_1
di euro 242.600,13, per le causali e oltre accessori come da parte motiva;
- condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi in euro 786,00 per spese e in complessivi euro
12.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Brescia, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5345/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPO SABINA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA CEFALONIA 50 25125 BRESCIA presso il difensore avv. LUPO SABINA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Per l' : Parte_1 Parte_1
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle conclusioni, così provvedere:
1) dato atto e accertato che il sig. in data 3.8.2013, a seguito della sua Controparte_1
condotta dolosa e con violenza privata perpetrata ai danni del sig. causava allo Persona_1
stesso lesioni personali;
2) dato atto ed accertato che il sig. sig. per il periodo dal 3.8.2013 al 25.7.2014 Persona_1 era inabile al lavoro per un totale di gg. 353 e che i postumi accertati per l'invalidità permanete erano pari al 30% all'epoca di instaurazione del presente contenzioso, ma che all'esito della revisione effettuata in data 8.9.2024 sono pari al 28%;
4) dato atto ed accertato che l' ha erogato all'infortunato sig. , in seguito Pt_1 Persona_1 al sinistro occorso in data 3.8.2013, prestazioni per €247.631,12 alla data del 20.12.2024=;
1 5) per l'effetto, dichiarare e condannare il sig. al pagamento in favore Controparte_1 dell' della somma di €247.718,45, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data Pt_1 dell'attestato di credito, ovvero quella minore che dovesse risultare di giustizia calcolata secondo i criteri civilistici di risarcimento del danno;
5) condannare, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di CTU e spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con sentenza esecutiva”.
contumace. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha convenuto in giudizio richiedendone la condanna al pagamento Pt_1 Controparte_1 della somma di euro 219.623,81, oltre interessi e rivalutazione, pari all'importo complessivo corrisposto in favore di per i danni patiti da quest'ultimo in conseguenza del Persona_1
pugno ricevuto dal convenuto in data 03.08.2013 presso il bar Cali's, sito nel Comune di Cazzago
San Martino (BS).
In particolare, l'attore ha esposto che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo,
[...]
mentre lavorava presso il bar richiamato, nel tentativo di allontanare dal locale Per_1
– a causa del suo comportamento molesto dovuto all'elevata quantità di alcol Controparte_1
ingerito – è stato colpito al volto da un pugno sferrato da quest'ultimo.
Ha rilevato che a causa del colpo ricevuto, ha perso la funzionalità dell'occhio Persona_1 sinistro e che, in conseguenza dell'infortunio occorso durante lo svolgimento di attività lavorativa, l' ha erogato in favore del danneggiato un importo complessivo pari a euro Pt_1
219.623,81, avendo riconosciuto un periodo di inabilità temporanea totale di 353 giorni – dal
03.08.2013 al 25.07.2014 – e un'invalidità permanente pari al 30%.
L' , pertanto, deducendo l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei Pt_1
danni riportati da come risultante anche dagli atti del procedimento penale Persona_1
instaurato, e dichiarando di surrogarsi nei diritti del danneggiato verso il danneggiante, ai sensi dell'art. 1916 c.c., ha chiesto la condanna di quest'ultimo alla rifusione di quanto versato al a titolo di indennità in conseguenza del sinistro. Per_1
All'udienza del 20.10.2022, rilevata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
2 A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla base della documentazione medica presente in atti.
All'esito dell'istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
06.03.2025. Nelle conclusioni precisate l' ha modificato l'importo preteso, chiedendo la Pt_1
condanna del convenuto al pagamento di euro 247.631,12, in conseguenza degli ulteriori esborsi sostenuti nelle more del giudizio, evidenziando, inoltre, che all'esito della revisione effettuata in data 8.09.2024 l'invalidità permanente del danneggiato è stata rideterminata in misura pari al
28%.
All'esito della predetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda proposta dall'attore risulta fondata e deve pertanto trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente deve rilevarsi che con note scritte in data 2.01.25 la parte attrice ha depositato documentazione sopravvenuta, in particolare relativa ai conteggi aggiornati degli importi erogati ed erogandi in favore di da intendersi quale implicita istanza di rimessione in Persona_1
termini al deposito della predetta documentazione, in quanto di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie (così, ex multis, Cass. n. 11922/2006; più recentemente,
Cass. n. 25631/18). Ciò osservato, deve ritenersi l'ammissibilità della predetta documentazione in quanto di formazione sopravvenuta al maturare delle preclusioni istruttorie.
Come noto, la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 c.c. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio vantato dal danneggiato-assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo corrispostogli, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato in favore del proprio contraente, così esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili a tale data nei confronti dell'assicurato per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione giuridica dell'altro (cfr., ex multis, Cass. n.
11457/2007).
3 Peraltro, il comma quarto della disposizione citata prevede espressamente che il diritto di surrogazione spetti anche in caso di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Costituiscono, dunque, presupposti per l'accoglimento della domanda di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c.: l'esistenza di un credito risarcitorio dell'assicurato, sorto da un inadempimento o da un illecito aquiliano del quale un terzo debba rispondere;
l'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore; l'avvenuta manifestazione di volontà, da parte dell'assicuratore, di volersi surrogare nei diritti dell'assicurato verso il responsabile (c.d. denuntiatio).
Risulta opportuno precisare che per effetto della surroga “l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicurato delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione” (cfr. App. Roma, 7.02.2008 n. 500).
Deve inoltre evidenziarsi che, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità,
l'esercizio dell'azione di surrogazione incontra due limiti oggettivi: da un lato, l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito;
dall'altro,
l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile. Perché una surrogazione possa avvenire, infatti, è necessario che il surrogato sia creditore del terzo;
ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 10374/2021).
Ciò premesso in punto di diritto, per quanto concerne la sussistenza dei tre presupposti sopra richiamati si osserva quanto segue.
Innanzitutto, relativamente alla sussistenza di un credito risarcitorio in capo all'assicurato, deve rilevarsi che l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'infortunio CP_1
patito dal danneggiato emerge da quanto accertato con sentenza penale n. Persona_1
4 3610/2023 del Tribunale di Brescia, secondo cui “nessun dubbio può sussistere in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni personali aggravate ex art. 583 comma 1 n. 2) e comma 2 n. 4 c.p. (vigente all'epoca dei fatti), risultando provato sia
l'indebolimento permanente del senso della vista conseguente alla perdita dell'occhio sinistro, sia lo sfregio permanente del viso”, avendo ritenuto “pacifica la diretta riferibilità a CP_1 della reazione violenta all'origine della perdita dell'occhio sinistro del (cfr. sentenza Per_1 penale n. 3610/2023 del Tribunale di Brescia prodotta dall'attore in data 25.10.2023).
Gli accertamenti contenuti nella predetta sentenza, pur non avendo efficacia di giudicato ex art. 651 c.p.p., in mancanza di prova circa l'intervenuta irrevocabilità della stessa, possono comunque essere valutati dal giudice come elementi di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
La dinamica del sinistro risulta peraltro confermata, in linea di massima, da quanto riferito dal teste presente nel locale al momento del fatto, il quale ha affermato: “conosco sia il sig. Tes_1
che il sig. ero presente nel locale ove è avvenuto il fatto oggetto di causa […] CP_1 Per_1
non ricordo se aveva iniziato a essere irruento, ho visto il sig. che aveva CP_1 Per_1 cercato di allontanarlo dal locale accompagnandolo all'esterno, si sono azzuffati un po' ma la dinamica precisa non la ricordo. I due hanno litigato, ho visto che era un po' ubriaco e CP_1
posso dire che quando è così diventa aggressivo, e sono cugini, sono figli di due CP_1 Per_1 sorelle, la loro lite è durata un attimo, è avvenuta vicina al banco, il bar è piccolo, l'uscita e sarà distante due metri circa dal banco ho visto che subito dopo aveva la mano in faccia e Per_1 che gli faceva male l'occhio” (cfr. verbale ud. del 07.04.2023).
Alla luce di quanto esposto, deve dunque ritenersi provato che in data 03.08.2013, presso il bar
Cali's di Cazzago San Martino (BS), il convenuto ha colpito Controparte_1 Persona_1
al volto con un pugno, arrecandogli i gravi danni su cui si veda infra (par. 2), con conseguente responsabilità dello stesso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., relativamente ai danni patiti dall'assicurato-danneggiato.
Quanto agli ulteriori due presupposti richiesti ai fini della surrogazione, l' ha dato prova di Pt_1
aver erogato le prestazioni di legge in favore del danneggiato (cfr. doc. 9 fasc. Persona_1
att. e doc. 1 prodotto unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni), nonché di aver comunicato al responsabile di volersi surrogare nei diritti dell'assicurato (cfr. doc. 10 fasc. att.; la prima denuntiatio risale al 24.07.2014).
5 2. Ciò posto, deve ora essere determinato il quantum dei danni oggetto della domanda di rivalsa proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1916 c.c., in relazione al quale si osserva quanto segue.
Atteso che, come già osservato, l'azione promossa dall' , costituisce una surroga che Pt_1
configura una peculiare forma di successione nel diritto di credito del danneggiato dal sinistro, subentrando l'istituto nei diritti risarcitori del lavoratore assicurato verso il terzo responsabile e, per ciò solo, nella stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe trovato il detto assicurato se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al risarcimento secondo la regola degli artt. 2043 e ss c.c., ne discende che l' abbia l'onere di provare i Pt_1
danni subiti dal danneggiato, in vista dei quali ha erogato a questo le varie voci di indennizzo.
Per quanto concerne la determinazione degli importi dovuti, vengono applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte, secondo cui “l'accoglimento della domanda di surroga proposta dall nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per gli importi pagati a titolo di Pt_1
incremento della rendita per danno patrimoniale presunto presuppone, diversamente che per le somme pagate dall'Ente a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche,
l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro;
occorre, quindi, dimostrare lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito ed il venir meno della capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, essendo a tali fini irrilevante che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non abbia richiesto il risarcimento al responsabile” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21961 del 10/09/2018).
Nel caso di specie, tenuto conto della copiosa documentazione prodotta dall' e delle Pt_1 attestazioni allegate, all'esito di una complessa istruttoria del pari documentata, che costituisce prova privilegiata dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore, quale atto amministrativo Pt_1
assistito dalla relativa presunzione di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Ord. n. 13587 del
21.05.2019), devono essere riconosciuti all' i seguenti importi: Pt_1
- euro 13.410,75 a titolo di indennità temporanea (peraltro compatibile con le risultanze della c.t.u. medico-legale disposta nel presente giudizio, in cui è stata confermata l'inabilità temporanea assoluta per 11 giorni, inabilità biologica parziale al 75% per 70 giorni, inabilità biologica parziale al 50% per ulteriori 94 giorni);
- euro 2.648,70 per le spese inerenti le protesi, le certificazioni mediche e le visite;
6 - oltre alla somma a titolo di valore capitale della rendita per la sola quota di danno biologico di euro 77.908,24 (calcolata al 20.12.24, cfr. per tutte doc. n. 3 attestazione del 20.12.2024 e Pt_1
Prospetto sub. Doc. 1 e 2 depositati in data 2.01.25, da cui risulta che il valore capitale della rendita costituita in favore del danneggiato nella misura di complessivi euro 163.018,13, di cui euro 77.908,24 a titolo di danno biologico ed euro 84.161,78 a titolo di danno patrimoniale) e degli acconti e ratei già pagati al 20.12.24, per complessivi euro 31.595,05, e così per un totale di euro 109.503,29. Tale importo può essere interamente riconosciuto, risultando ben inferiore al danno non patrimoniale per la lesione dell'integrità psico-fisica astrattamente liquidabile in favore del danneggiato secondo i criteri civilistici, ovvero in applicazione delle Tabelle di Milano
2024, avendo il c.t.u. accertato una invalidità permanente nella misura del 30% in capo al
(che al momento del consolidamento dei postumi permanenti aveva 37 anni). Per_1
Per quanto concerne gli importi di cui si è domandato il riconoscimento quale rendita costituita in favore del danneggiato a titolo di danno patrimoniale, deve essere richiamato il principio giurisprudenziale già menzionato. Nella sentenza richiamata si evince che, a fronte della previsione dell'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000, secondo cui la perdita della capacità di guadagno che l' presume iuris et de iure ai fini dell'assicurazione sociale quanto l'accertata Pt_1 invalidità superi il 16%, l'ente può provvedere all'erogazione della rendita integrativa anche ove la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di aver patito alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita del lavoro o del guadagno;
ad avviso della Suprema
Corte, tuttavia, l'accoglimento dell'azione surrogatoria dell' presuppone l'accertamento in Pt_1
concreto che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza della quale alcun riconoscimento sarà possibile. Secondo la Suprema Corte, invero, spetta all' dimostrare “lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva Pt_1
di reddito e il non aver mantenuto dopo di esso una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, dimostrazione anche da rendere tramite prova presuntiva e la liquidazione del danno in assenza di prova certa del suo ammontare può essere effettuata anche con determinazione equitativa, specie nei casi in cui l'elevata percentuale dell'invalidità permanente rende altamente probabile se non addirittura certa la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che ne comporta” (così, Cass. n. 7534/2018).
Nel caso di specie, a fronte della rendita riconosciuta a favore di sebbene il Persona_1
c.t.u. dott.ssa abbia ritenuto di non potersi esprimere in relazione eventuale incidenza CP_2
7 specifica del danno sull'attività lavorativa dell'infortunato (barista), in assenza di una visita diretta, considerata l'invalidità permanente accertata dal c.t.u. nella misura del 30% conseguente alla perdita dell'occhio sinistro, “documentato subatrofico, con visus funzionalmente perso e necessità di guscio sclerale” (cfr. relazione c.t.u. dott.ssa pag. 14), ritiene questo Giudice, CP_2
quale peritus peritorum, che non pare potersi seriamente negare la sussistenza di una incidenza delle menomazioni sulla capacità di produrre reddito dell'infortunato, considerate le indubbie limitazioni connesse alla perdita di un occhio, sicuramente incidente in misura significativa sia sulla capacità di svolgimento dell'attività di barista (tanto più nelle ore serali) che di qualsiasi altra attività lavorativa.
D'altra parte, deve osservarsi che l'ente assistenziale nel presente giudizio ha allegato e fornito i presupposti della prova presuntiva, così come richiesto dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, avendo offerto documentazione relativa ai redditi del da cui risulta che lo stesso Per_1 all'epoca del sinistro di una retribuzione pari ad euro 15.983,18 (calcolata su una retribuzione giornaliera dichiarata dal datore di lavoro, nella denuncia di infortunio, pari ad euro 53,28; cfr. doc. 1 fasc. attoreo), nonché che lo stesso ha percepito una retribuzione per l'anno 2016 pari ad euro 4.296,68, nel 2017 ad euro 2.591,34 e nel 2018 ad euro 3.927,52 (cfr. doc. 8c fasc. attoreo), così risultando comprovata la contrazione di reddito dell'infortunato in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Inoltre, rilevato che l' ha parametrato la rendita costituita in favore di quest'ultimo alla Pt_1
retribuzione di euro 20.258,70 e, pertanto, ad un importo inferiore rispetto al parametro del triplo della pensione sociale ad oggi vigente, si reputano sussistenti i presupposti per confermare la congruità e correttezza del valore della rendita costituita in favore del TR dall'ente assistenziale (per complessivi euro 117.037,39, pari alla somma dell'importo di euro 31.927,50 già erogato al 20.12.24 e dell'importo di euro 85.109,89 quale valore capitale della rendita calcolato al 20.12.24).
Gli importi indicati a titolo di interessi non sono stati ricompresi poiché trattandosi di debito di valore sulle somme così riconosciute verranno applicati interessi e rivalutazione come di seguito indicato.
Sull'importo sopra riconosciuto, pari a complessivi di euro 242.600,13 (da ritenersi liquidato all'attualità tenuto conto che in parte è stato corrisposto mentre in parte verrà corrisposto con erogazione di una rendita versata con rateo mensile) sono dovuti gli interessi compensativi per la
8 ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, pertanto, la somma corrispondente al capitale già corrisposto alla data odierna (rispetto alle complessive somme per inabilità temporanea, per le spese mediche e per la quota di rendita costituita a ristoro del danno biologico e di quello patrimoniale, come risulta dall'allegato “ratei rendita erogati” prodotto da in sede di precisazione delle conclusioni) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del Pt_1 fatto;
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici
Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento, corrispondente alla quantificazione della prestazione;
sulla somma via via Pt_1
rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale. Sulle residue somme, trattandosi di capitale non ancora erogato, ma semplicemente riconosciuto dall'ente assistenziale a titolo di rendita, vanno solo applicati gli interessi legali dalla pronuncia alla data del pagamento.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del criterio del decisum, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (cfr. ex multis Cass. ord. n. 22017 del 11.09.2018) – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce dei
9 criteri poc'anzi richiamati – in euro 786,00 per spese e in complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento in favore dell' della complessiva somma Controparte_1 Pt_1
di euro 242.600,13, per le causali e oltre accessori come da parte motiva;
- condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi in euro 786,00 per spese e in complessivi euro
12.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Brescia, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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