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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/09/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2457.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2457/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2025, promossa da:
Part
C.F. , con sede legale in Gallese (VT), Strada Provinciale 150 Km CP_1 P.IVA_1
3,5000, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Gaetano Maria Polselli e con questi elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), via Giovanni XXIII n. 36, studio del difensore;
Attrice
Nei confronti di numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e C.F. , CP_3 P.IVA_2
R.E.A. di Milano n. 1633443, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara
n. 7, in persona del procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Ludovico Lucibello e con questi elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba n. 39, studio del difensore;
Convenuta
E
P.IVA con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora n. 230, in CP_5 P.IVA_3 persona del procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Dante De CP_6
Benedetti e con questi elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 2, studio del difensore;
1 Convenuta
E
con sede il Colleferro (RM), via delle Fosse Ardeatine n. 28; Controparte_7
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione la società chiedeva il risarcimento dei danni subiti in Parte_2 conseguenza del distacco improvviso dell'erogazione del gas metano presso il punto di riconsegna
(PDR) numero PR027204000000, avvenuto, in data 02.09.2022, per opera degli addetti inviati dalla
Snam Rete Gas, su richiesta della CP_5
A fondamento della domanda deduceva di aver concluso il contratto di somministrazione con la società la quale, dopo aver inizialmente negato ogni iniziativa rispetto al Controparte_7 distacco, il successivo 06.09.2022 comunicava la risoluzione del contratto, peraltro violando il divieto di modifica unilaterale delle tariffe stabilito dal c.d. Decreto Aiuti bis.
Nel merito sosteneva che l'improvvisa interruzione della fornitura dovesse considerarsi illegittima e fonte di responsabilità contrattuale per tutte le società convenute, avendo causato i seguenti danni di cui chiedeva il risarcimento: € 272.106,72 quale maggior costo del metano pagato dopo il distacco
(€ 1,89 per ogni smc in luogo di € 0,22 originariamente pattuiti con la , Controparte_7 mancato guadagno pari ad € 175.005,45 (commisurato applicando la percentuale del 60% del fatturato, ritenuta ricarico medio del settore), danno all'immagine per blocco della produzione quantificato in € 272.160,72.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_3 legittimazione passiva per non aver stipulato con la società attrice alcun contratto di somministrazione di gas metano, fornitura, peraltro, non rientrante nel proprio oggetto sociale.
Con riferimento alla domanda precisava che il distacco era stato effettuato da altra società, ovvero la Snam Rete Gas S.p.a., operatore che si occupa del trasporto e del dispacciamento di gas, su Cont richiesta del venditore all'ingrosso (c.d. shipper).
Pertanto, affermava di non poter essere ritenuta responsabile dei danni lamentati dall'attrice che, in ogni caso, non erano provati ed erano esorbitanti nel quantum.
2 3. Si costituiva anche la eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il CP_5 rigetto della domanda nel merito.
A sostegno della propria difesa prospettava una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nel libello introduttivo.
Segnatamente evidenziava che altra società appartenente al medesimo gruppo, ovvero la A2A
Energia S.p.A., aveva concluso un contratto di vendita all'ingrosso di energia elettrica e gas naturale con la quale, operando come reseller di energia, aveva in seguito Controparte_8 rivenduto il gas alla società con cui l'attrice aveva stipulato il contratto di Controparte_7 somministrazione.
Tuttavia, il contratto all'ingrosso era stato risolto il 27.07.2022 per l'inadempimento di che non aveva presentato la garanzia bancaria richiesta, con conseguente Controparte_8 cessazione della vendita di gas.
Non avendo provveduto a stipulare un nuovo contratto con altro venditore Controparte_8 all'ingrosso, gli operai della Snam Rete Gas, come anticipato con PEC del 02.08.2022, procedevano alla c.d. discatura nel mese di settembre 2022, ovvero alla chiusura di tutti i punti di riconsegna, ivi compreso il punto REMI (punto in cui il gas viene consegnato alla società di distribuzione da parte della società di trasporto) n° 35550701, intestato alla stessa ed in uso alla Controparte_8 società attrice. Cont Alla luce dei fatti rappresentati, la riteneva di non avere alcuna legittimazione passiva rispetto all'azione proposta dalla società attrice e, in ogni caso, contestava il quantum risarcitorio richiesto poiché eccessivo e non dimostrato.
4. Nello svolgimento del processo venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi.
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, all'udienza del 04.06.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva delle società convenute.
In limine deve rilevarsi che non può dichiararsi la contumacia della società in Controparte_7 quanto l'attrice non ha depositato prova del perfezionamento della notifica eseguita a mezzo del servizio postale (cfr. citazione notificata in allegato nel fascicolo di parte attrice).
3 Al riguardo giova ricordare il consolidato principio nomofilattico secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. SS.UU. 10012 del
15/04/2021 e Cass. 26957/2024).
Pertanto, non avendo l'attrice depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata postale, non Con può ritenersi perfezionata la notifica nei confronti della società Parte_3 accoglimento l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalle società convenute.
[...]
Sul punto il Giudice osserva che la legittimazione ad agire ed a contraddire, qualificata come condizione dell'azione, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Orbene, nel caso in esame, anche riqualificando la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice come aquiliana, si rileva che convenuta la è soggetto diverso dalla Snam Rete CP_3
Gas S.p.A. i cui operai hanno eseguito il distacco (cfr. PEC del 01.09.2022 che la stessa società attrice ha inviato proprio alla Snam Rete Gas S.p.A. per chiedere il differimento del distacco, allegato n. 8 dell'atto di citazione), mentre la convenuta è soggetto diverso da A2A CP_5
Energia S.p.A., che ha richiesto il distacco dopo la risoluzione del contratto con CP_8
(cfr. visura camerale documento n. 4 e PEC di cui ai documenti nn. 8 e 9 della comparsa di
[...] costituzione di . CP_5
Dacché consegue che le società convenute non possono in alcun modo considerarsi soggetti tenuti a subire la pronuncia giurisdizionale di condanna chiesta dall'attrice, in quanto sono altre e diverse le società che hanno operato il distacco della fornitura da cui sarebbero derivati i danni lamentati dall'attrice.
Pertanto, difettando la condizione dell'azione costituita dalla legittimazione passiva, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum come dichiarato dall'attrice, dell'assenza attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra le parti in epigrafe così provvede:
1. Dichiara inammissibili per difetto di legittimazione passiva le domande proposte dalla società
e, per l'effetto, la condanna alla refusione delle spese di lite pari ad € 16.000,00, Parte_2 oltre conseguenze di legge, da corrispondersi integralmente in favore di ciascuna società convenuta.
Così deciso in Viterbo, il 29.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2457/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2025, promossa da:
Part
C.F. , con sede legale in Gallese (VT), Strada Provinciale 150 Km CP_1 P.IVA_1
3,5000, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Gaetano Maria Polselli e con questi elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), via Giovanni XXIII n. 36, studio del difensore;
Attrice
Nei confronti di numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e C.F. , CP_3 P.IVA_2
R.E.A. di Milano n. 1633443, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara
n. 7, in persona del procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Ludovico Lucibello e con questi elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba n. 39, studio del difensore;
Convenuta
E
P.IVA con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora n. 230, in CP_5 P.IVA_3 persona del procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Dante De CP_6
Benedetti e con questi elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 2, studio del difensore;
1 Convenuta
E
con sede il Colleferro (RM), via delle Fosse Ardeatine n. 28; Controparte_7
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione la società chiedeva il risarcimento dei danni subiti in Parte_2 conseguenza del distacco improvviso dell'erogazione del gas metano presso il punto di riconsegna
(PDR) numero PR027204000000, avvenuto, in data 02.09.2022, per opera degli addetti inviati dalla
Snam Rete Gas, su richiesta della CP_5
A fondamento della domanda deduceva di aver concluso il contratto di somministrazione con la società la quale, dopo aver inizialmente negato ogni iniziativa rispetto al Controparte_7 distacco, il successivo 06.09.2022 comunicava la risoluzione del contratto, peraltro violando il divieto di modifica unilaterale delle tariffe stabilito dal c.d. Decreto Aiuti bis.
Nel merito sosteneva che l'improvvisa interruzione della fornitura dovesse considerarsi illegittima e fonte di responsabilità contrattuale per tutte le società convenute, avendo causato i seguenti danni di cui chiedeva il risarcimento: € 272.106,72 quale maggior costo del metano pagato dopo il distacco
(€ 1,89 per ogni smc in luogo di € 0,22 originariamente pattuiti con la , Controparte_7 mancato guadagno pari ad € 175.005,45 (commisurato applicando la percentuale del 60% del fatturato, ritenuta ricarico medio del settore), danno all'immagine per blocco della produzione quantificato in € 272.160,72.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_3 legittimazione passiva per non aver stipulato con la società attrice alcun contratto di somministrazione di gas metano, fornitura, peraltro, non rientrante nel proprio oggetto sociale.
Con riferimento alla domanda precisava che il distacco era stato effettuato da altra società, ovvero la Snam Rete Gas S.p.a., operatore che si occupa del trasporto e del dispacciamento di gas, su Cont richiesta del venditore all'ingrosso (c.d. shipper).
Pertanto, affermava di non poter essere ritenuta responsabile dei danni lamentati dall'attrice che, in ogni caso, non erano provati ed erano esorbitanti nel quantum.
2 3. Si costituiva anche la eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il CP_5 rigetto della domanda nel merito.
A sostegno della propria difesa prospettava una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nel libello introduttivo.
Segnatamente evidenziava che altra società appartenente al medesimo gruppo, ovvero la A2A
Energia S.p.A., aveva concluso un contratto di vendita all'ingrosso di energia elettrica e gas naturale con la quale, operando come reseller di energia, aveva in seguito Controparte_8 rivenduto il gas alla società con cui l'attrice aveva stipulato il contratto di Controparte_7 somministrazione.
Tuttavia, il contratto all'ingrosso era stato risolto il 27.07.2022 per l'inadempimento di che non aveva presentato la garanzia bancaria richiesta, con conseguente Controparte_8 cessazione della vendita di gas.
Non avendo provveduto a stipulare un nuovo contratto con altro venditore Controparte_8 all'ingrosso, gli operai della Snam Rete Gas, come anticipato con PEC del 02.08.2022, procedevano alla c.d. discatura nel mese di settembre 2022, ovvero alla chiusura di tutti i punti di riconsegna, ivi compreso il punto REMI (punto in cui il gas viene consegnato alla società di distribuzione da parte della società di trasporto) n° 35550701, intestato alla stessa ed in uso alla Controparte_8 società attrice. Cont Alla luce dei fatti rappresentati, la riteneva di non avere alcuna legittimazione passiva rispetto all'azione proposta dalla società attrice e, in ogni caso, contestava il quantum risarcitorio richiesto poiché eccessivo e non dimostrato.
4. Nello svolgimento del processo venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi.
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, all'udienza del 04.06.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva delle società convenute.
In limine deve rilevarsi che non può dichiararsi la contumacia della società in Controparte_7 quanto l'attrice non ha depositato prova del perfezionamento della notifica eseguita a mezzo del servizio postale (cfr. citazione notificata in allegato nel fascicolo di parte attrice).
3 Al riguardo giova ricordare il consolidato principio nomofilattico secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. SS.UU. 10012 del
15/04/2021 e Cass. 26957/2024).
Pertanto, non avendo l'attrice depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata postale, non Con può ritenersi perfezionata la notifica nei confronti della società Parte_3 accoglimento l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalle società convenute.
[...]
Sul punto il Giudice osserva che la legittimazione ad agire ed a contraddire, qualificata come condizione dell'azione, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Orbene, nel caso in esame, anche riqualificando la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice come aquiliana, si rileva che convenuta la è soggetto diverso dalla Snam Rete CP_3
Gas S.p.A. i cui operai hanno eseguito il distacco (cfr. PEC del 01.09.2022 che la stessa società attrice ha inviato proprio alla Snam Rete Gas S.p.A. per chiedere il differimento del distacco, allegato n. 8 dell'atto di citazione), mentre la convenuta è soggetto diverso da A2A CP_5
Energia S.p.A., che ha richiesto il distacco dopo la risoluzione del contratto con CP_8
(cfr. visura camerale documento n. 4 e PEC di cui ai documenti nn. 8 e 9 della comparsa di
[...] costituzione di . CP_5
Dacché consegue che le società convenute non possono in alcun modo considerarsi soggetti tenuti a subire la pronuncia giurisdizionale di condanna chiesta dall'attrice, in quanto sono altre e diverse le società che hanno operato il distacco della fornitura da cui sarebbero derivati i danni lamentati dall'attrice.
Pertanto, difettando la condizione dell'azione costituita dalla legittimazione passiva, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum come dichiarato dall'attrice, dell'assenza attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra le parti in epigrafe così provvede:
1. Dichiara inammissibili per difetto di legittimazione passiva le domande proposte dalla società
e, per l'effetto, la condanna alla refusione delle spese di lite pari ad € 16.000,00, Parte_2 oltre conseguenze di legge, da corrispondersi integralmente in favore di ciascuna società convenuta.
Così deciso in Viterbo, il 29.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
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