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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710/2022 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Ermes Annovi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sassuolo (MO), Viale XX Settembre, 34
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Nicola Bertani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Corso Canalgrande, 86
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 26.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo n. 11/2022, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 14.877,29=, oltre spese ed interessi, emesso in forza della fattura n. 1/11/8 del 28.02.2021, asserendo che nulla era dovuto, in quanto detta fattura era stata regolarmente corrisposta.
Si costituiva in giudizio la quale confermava che in Controparte_1
effetti la fattura, oggetto del monitoro, era stata corrisposta, ma che risultava comunque ancora a credito per ulteriore importo di cui alla fattura n. 1/11/10 del 31.03.2021, relativa al medesimo rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
In diritto, giova richiamare il principio giurisprudenziale per il quale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, nel caso in esame parte attrice opponente ha dato prova dell'elemento estintivo del credito vantato dal Controparte_1
avendo, appunto, corrisposto l'importo di cui alla fattura n. 1/11/8 del
28.02.201 (doc. n. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Peraltro, la circostanza estintiva del suindicato credito viene confermata dalla stessa la quale però ritiene di essere creditrice Controparte_1
per altro importo relativo al medesimo rapporto contrattuale.
Al riguardo, nulla osta alla richiesta dell'ulteriore pagamento nel presente giudizio riferendosi essa alla medesima vicenda sostanziale dedotta (valga per tutte Cass. Civ. n. 26727/2024), stante, tra l'altro, il divieto di plurime richieste giudiziali di adempimento attinenti al medesimo rapporto, oltre che per motivi di economia processuale, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il competo esame del rapporto giuridico controverso.
Pag. 2 di 4 Parte opponente eccepiva comunque la esistenza di un contro debito di
Multi 2, di cui ai decreti ingiuntivi emessi in favore di due lavoratori e richiamati in comparsa conclusionale, i quali, benchè non siano da ritenersi tardivi essendo di formazione successiva alla scadenza per il deposito delle memorie istruttorie, non costituiscono, in mancanza tra l'altro delle ragioni che hanno portato alla loro emissione, adeguato supporto probatorio della relativa pretesa e della sua riferibilità al pagamento di TFR.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 11/2022 va revocato, essendo il relativo credito estinto e parte opponente, acclarato l'ulteriore credito,
è tenuta a corrispondere a l'importo di € Controparte_1
14.877,29=, oltre interessi dalla domanda al saldo, inerente alla ulteriore attività svolta in forza del medesimo contratto intercorso tra le parti, confermata dai testi escussi, non contestata dall'opponente e dallo stesso confermata nelle more del giudizio dinanzi alla proposta transattiva formulata da questo giudice.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizione delle parti, del loro comportamento processuale e della motivazione della sentenza, esse sono compensate nella misura di 1/2 con la conseguente condanna di parte attrice opponente nei confronti di parte convenuta opposta di 1/2 residuo e liquidato come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 710/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 11/2022;
- condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 14.877,29=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
Pag. 3 di 4 - dichiara le spese di giudizio compensate nella misura di 1/2 e condanna a corrispondere a 1/2 residuo Parte_1 Controparte_1
che liquida, a compensazione già operata, nella complessiva somma di
€ 2.000,00=, oltre accessori, da distrarsi a favore del procuratore di parte convenuta opposta, avv. Nicola Bertani, che si è dichiarato antistatario.
Modena, 14 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710/2022 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Ermes Annovi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sassuolo (MO), Viale XX Settembre, 34
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Nicola Bertani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Corso Canalgrande, 86
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 26.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo n. 11/2022, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 14.877,29=, oltre spese ed interessi, emesso in forza della fattura n. 1/11/8 del 28.02.2021, asserendo che nulla era dovuto, in quanto detta fattura era stata regolarmente corrisposta.
Si costituiva in giudizio la quale confermava che in Controparte_1
effetti la fattura, oggetto del monitoro, era stata corrisposta, ma che risultava comunque ancora a credito per ulteriore importo di cui alla fattura n. 1/11/10 del 31.03.2021, relativa al medesimo rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
In diritto, giova richiamare il principio giurisprudenziale per il quale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, nel caso in esame parte attrice opponente ha dato prova dell'elemento estintivo del credito vantato dal Controparte_1
avendo, appunto, corrisposto l'importo di cui alla fattura n. 1/11/8 del
28.02.201 (doc. n. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Peraltro, la circostanza estintiva del suindicato credito viene confermata dalla stessa la quale però ritiene di essere creditrice Controparte_1
per altro importo relativo al medesimo rapporto contrattuale.
Al riguardo, nulla osta alla richiesta dell'ulteriore pagamento nel presente giudizio riferendosi essa alla medesima vicenda sostanziale dedotta (valga per tutte Cass. Civ. n. 26727/2024), stante, tra l'altro, il divieto di plurime richieste giudiziali di adempimento attinenti al medesimo rapporto, oltre che per motivi di economia processuale, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il competo esame del rapporto giuridico controverso.
Pag. 2 di 4 Parte opponente eccepiva comunque la esistenza di un contro debito di
Multi 2, di cui ai decreti ingiuntivi emessi in favore di due lavoratori e richiamati in comparsa conclusionale, i quali, benchè non siano da ritenersi tardivi essendo di formazione successiva alla scadenza per il deposito delle memorie istruttorie, non costituiscono, in mancanza tra l'altro delle ragioni che hanno portato alla loro emissione, adeguato supporto probatorio della relativa pretesa e della sua riferibilità al pagamento di TFR.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 11/2022 va revocato, essendo il relativo credito estinto e parte opponente, acclarato l'ulteriore credito,
è tenuta a corrispondere a l'importo di € Controparte_1
14.877,29=, oltre interessi dalla domanda al saldo, inerente alla ulteriore attività svolta in forza del medesimo contratto intercorso tra le parti, confermata dai testi escussi, non contestata dall'opponente e dallo stesso confermata nelle more del giudizio dinanzi alla proposta transattiva formulata da questo giudice.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizione delle parti, del loro comportamento processuale e della motivazione della sentenza, esse sono compensate nella misura di 1/2 con la conseguente condanna di parte attrice opponente nei confronti di parte convenuta opposta di 1/2 residuo e liquidato come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 710/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 11/2022;
- condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 14.877,29=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
Pag. 3 di 4 - dichiara le spese di giudizio compensate nella misura di 1/2 e condanna a corrispondere a 1/2 residuo Parte_1 Controparte_1
che liquida, a compensazione già operata, nella complessiva somma di
€ 2.000,00=, oltre accessori, da distrarsi a favore del procuratore di parte convenuta opposta, avv. Nicola Bertani, che si è dichiarato antistatario.
Modena, 14 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4