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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7947/2024, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 3356/2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vito Consales Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Portici al Corso Garibaldi n. 217, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia e Davide Catalano, elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena, Località
San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 7.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU CP_1 all'esito del procedimento per ATP iscritto al n. R.G. 3356/2022, deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con conseguente condanna del convenuto al pagamento della relativa prestazione, sin dall'epoca di presentazione della domanda
1 amministrativa o in via subordinata dalla data di accertamento giudiziario, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1 sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
All'odierna udienza del 23.9.2025, è pronunciata sentenza completa del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c..
Al riguardo, il comma 6 dell'art. 445 bis c.p,c. prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nel caso in esame, parte ricorrente, ricevuta in data 27.9.2024 rituale comunicazione del decreto di fissazione del termine di trenta giorni per la manifestazione del dissenso come previsto dal comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., ha depositato tempestivamente la dichiarazione in data 4 ottobre 2024. Tuttavia, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 7 novembre 2024 (in luogo del 4 novembre, data di scadenza del termine), oltre il termine di trenta giorni previsto dal richiamato comma 6.
La disposizione in questione riconosce chiaramente a tale termine natura perentoria per cui la sua osservanza è prevista a pena di decadenza che opera di diritto.
Quanto alla natura della decadenza, si ritiene che essa sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio.
Sicché la mancata osservanza del termine così come previsto dalla legge determina l'inammissibilità dell'odierno ricorso.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., essendo versata in atti rituale dichiarazione reddituale da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.9.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7947/2024, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 3356/2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vito Consales Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Portici al Corso Garibaldi n. 217, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia e Davide Catalano, elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena, Località
San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 7.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU CP_1 all'esito del procedimento per ATP iscritto al n. R.G. 3356/2022, deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con conseguente condanna del convenuto al pagamento della relativa prestazione, sin dall'epoca di presentazione della domanda
1 amministrativa o in via subordinata dalla data di accertamento giudiziario, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1 sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
All'odierna udienza del 23.9.2025, è pronunciata sentenza completa del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c..
Al riguardo, il comma 6 dell'art. 445 bis c.p,c. prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nel caso in esame, parte ricorrente, ricevuta in data 27.9.2024 rituale comunicazione del decreto di fissazione del termine di trenta giorni per la manifestazione del dissenso come previsto dal comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., ha depositato tempestivamente la dichiarazione in data 4 ottobre 2024. Tuttavia, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 7 novembre 2024 (in luogo del 4 novembre, data di scadenza del termine), oltre il termine di trenta giorni previsto dal richiamato comma 6.
La disposizione in questione riconosce chiaramente a tale termine natura perentoria per cui la sua osservanza è prevista a pena di decadenza che opera di diritto.
Quanto alla natura della decadenza, si ritiene che essa sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio.
Sicché la mancata osservanza del termine così come previsto dalla legge determina l'inammissibilità dell'odierno ricorso.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., essendo versata in atti rituale dichiarazione reddituale da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.9.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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