Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 15/12/2025, n. 8114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8114 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08114/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04533/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4533 del 2024, proposto da Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale LI, domiciliataria ex lege in LI, via Diaz 11;
contro
RE AN, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, X Sezione civile, n. 167 del 2009, pubblicata il 21 novembre 2008, n.rg. 361 del 2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della RE AN;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA AL nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe il Ministero della Salute agisce per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 167/2009 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, X Sezione civile ha condannato la RE AN “ al pagamento, in favore dei ricorrenti, nella spiegata qualità, e del Ministero della Salute, rispettivamente, nella metà delle spese processuali liquidate, per tale misura ridotta, in € 2.800,00 di cui € 1.400,00 per onorario, con attribuzione, oltre iva e cpa come per legge ed in € 1.800,00 di cui € 900,00 per onorario, oltre iva e cpa come per legge” , compensando le spese per la restante parte.
2. Respinta l’istanza di accesso al fascicolo telematico formulata dalla RE AN (ordinanza n. 6459 del 19 novembre 2024), l’Amministrazione regionale in data 25 novembre 2024 si è costituita in giudizio depositando la delibera giuntale di riconoscimento del debito fuori bilancio e la scheda di rilevazione della partita debitoria relativa al titolo azionato.
3. La causa ha subito alcuni rinvii su richiesta delle parti avendo la RE rappresentato che il procedimento di liquidazione era in corso di definizione deducendo, da ultimo, la possibile cessazione della materia del contendere.
4. In data 7 luglio 2025 sono stati depositati il decreto dirigenziale n. 245/2025 (contenente impegno di spesa relativo alle somme oggetto della domanda giudiziale) e la d.G.R.C n. 66/2025 di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.
5. Successivamente, in data 18 ottobre 2025 la RE ha versato in atti il mandato di pagamento emesso in favore della parte ricorrente per un importo pari ad euro 2.186,00 -non contestato nel quantum in giudizio dalla difesa erariale - in uno alla relativa quietanza di pagamento.
6. In data 21 ottobre 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
7. Ritiene il Collegio che, a quanto risulta in atti, sussistono gli estremi per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a essendo stato documentato l’integrale soddisfacimento del titolo azionato.
8. Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto del mancato riscontro documentale da parte dell’Amministrazione ricorrente dell’avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a circa la notifica della sentenza ottemperanda (cfr. verbale della udienza dell’11 febbraio 2025), e, comunque, della mancata opposizione della difesa erariale alla richiesta di compensazione formulata dal difensore della RE AN a verbale nella udienza del 21 ottobre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO LI Di LI, Presidente
IA AL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL | MO LI Di LI |
IL SEGRETARIO