TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 119
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione di norme a tutela della concorrenza e del mercato

    Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) si applichino anche alle pubbliche amministrazioni socie di società quotate, richiedendo una motivazione analitica per l'acquisizione di partecipazioni, anche indirette. L'inerzia del Comune nel deliberare e trasmettere tali atti è stata considerata illegittima.

  • Accolto
    Obbligo di adozione e comunicazione degli atti deliberativi

    In conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, il Tribunale ha condannato il Comune a conformarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo analiticamente motivato e trasmettendolo all'Autorità.

  • Accolto
    Comportamento contrario e omissivo rispetto alla normativa a tutela della concorrenza

    La nota del Comune, che integrava un riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità, è stata annullata in quanto il Comune è stato ritenuto obbligato a conformarsi al parere stesso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 119
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo