Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alvise Arvalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- - U.T.G. in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinto l’istanza di conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di -OMISSIS-, ritenendo che « le osservazioni formulate dal legale dell’interessato pervenute in data 11/10/2023, non sono idonee a far venir meno il valore preclusivo della suddetta -OMISSIS-ai fini dell’acquisto della cittadinanza »;
- la ricorrente ha affidato la domanda di annullamento del provvedimento impugnato a censure incentrate sulla violazione di legge dell’art. 445, comma 2, c.p.p. e degli artt. 5 e 6 della legge n. 91/1992), nonché sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, osservando che la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2 c.p.p., equivale sostanzialmente al provvedimento di riabilitazione ai fini del conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, nonché l’infondatezza delle suesposte censure;
- all’udienza pubblica del 22 gennaio 2025 la causa è passata in decisione;
Considerato che:
- la concessione della cittadinanza disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992, lungi dal costituire un provvedimento espressione di un potere discrezionale dell’Amministrazione, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo, a fronte della quale l’Amministrazione può assumere solo atti a carattere dichiarativo, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (tra tante, Cass. Sez. Un. n. 25398/2024; Cons. Stato, sez. III, 7324/2022; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , n. 10154/2024);
- nel caso in esame, le ragioni ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio non rientrano inoltre tra i motivi di sicurezza di cui all’art. 6 lett. c) della legge n. 91/1992, ma sono riconducibili a-OMISSIS-ostativi ex art. 6 lett. b);
- deve quindi ritenersi precluso al Giudice amministrativo il sindacato sul diniego impugnato in quanto afferente a una pretesa fondata su un diritto soggettivo, dovendo in tal caso l’interessata chiedere l’accertamento del proprio diritto al Giudice ordinario;
- il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, rientrando la controversia tra quelle attribuite al Giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a..
- stante l’esito in rito del giudizio, sussistono comunque valide ragioni per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.