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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2402/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2111/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401493070 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13265/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato con ricorso notificato il 27 dicembre 2024 dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti ( Ta.Ri.) e del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) n° 112401493070 del
28/10/2024 per gli anni dal 2018 al 2023 notificato il 08/11/2024, emesso da Roma Capitale per un importo complessivamente pari ad € 3.678,00 (di cui € 2.482,25, quale importo totale complessivo accertato;
€ 1.187,43, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica), in relazione all'utilizzo dell'immobile sito in Indirizzo_1 (dati catastali dati catastali_1 cat. A03.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa deducendo quanto segue.
In data 01/10/2010 il diritto di superficie, relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 e relative pertinenze, è stato oggetto di donazione da parte del Sig. Nominativo_1 a favore del proprio genitore ossia il ricorrente Ricorrente_1 ( All. 2).
A seguito di tale atto dispositivo, per mera dimenticanza, né il donante (residente in altro Comune) né il donatario hanno provveduto a volturare l'intestazione del codice utenza per la TARI e la Tefa, lasciando immutato il soggetto passivo del tributo nella persona del Sig. Nominativo_1 anziché il proprio genitore Ricorrente_1. Tuttavia, come si evince dalla documentazione allegata (All.3), la TARI dovuta per l'immobile di cui trattasi, è stata sempre assolta nel corso degli anni (dal 2018 al 2023) a nome del Sig. Nominativo_1 anziché dal genitore donatario Sig. Ricorrente_1.
A supporto del ricorso ha depositato in atti: -Avviso accertamento TARI/TEFA n° 112401493070 anni
2018/2023; - Atto di donazione;
- Pagamenti TARI 2018/2023.
Tanto premesso ha chiesto l'accoglimento del ricorso: con dichiarazione della nullità dell'Avviso di
Accertamento Ta.ri / T.e.f.a. n° 112401493070 del 28/10/2024.
B) Roma Capitale si è costituita il 17.12.2025.
C) All'udienza del giorno 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha emesso Doc. n. U 250100116467 con cui ha annullato l'atto di accertamento impugnato con la seguente motivazione: “Gent.le Ricorrente_1, In relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401493070 del 28.10.2024, ad esito del riesame della posizione, in applicazione della normativa di seguito richiamata: - articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n. 212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente nell'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo …si comunica l'ANNULLAMENTO TOTALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: In riferimento alla sua istanza di autotutela, si comunica che, in seguito ad una verifica effettuata, l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento ricevuto, risulta regolarmente iscritto. Di conseguenza si procederà all'annullamento dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione. Tuttavia, l'iscrizione sulla posizione dell'immobile è assente del riferimento alla terna catastale (Foglio, Particella (o mappale) e Subalterno), al fine di evitare accertamenti futuri si invita il contribuente a correggere la propria posizione. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti”.
Sussistono pertanto i presupposti della cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio a seguito della cessata la materia del contendere vengono integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, II comma, c.p.c.. e dell'art. 15 D. Legislativo n. 546/1992 atteso l'annullamento dell'atto impugnato, come richiesto dalla parte.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18.12.2025
Il giudice (Margherita Mantini)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2111/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401493070 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13265/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato con ricorso notificato il 27 dicembre 2024 dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti ( Ta.Ri.) e del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) n° 112401493070 del
28/10/2024 per gli anni dal 2018 al 2023 notificato il 08/11/2024, emesso da Roma Capitale per un importo complessivamente pari ad € 3.678,00 (di cui € 2.482,25, quale importo totale complessivo accertato;
€ 1.187,43, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica), in relazione all'utilizzo dell'immobile sito in Indirizzo_1 (dati catastali dati catastali_1 cat. A03.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa deducendo quanto segue.
In data 01/10/2010 il diritto di superficie, relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 e relative pertinenze, è stato oggetto di donazione da parte del Sig. Nominativo_1 a favore del proprio genitore ossia il ricorrente Ricorrente_1 ( All. 2).
A seguito di tale atto dispositivo, per mera dimenticanza, né il donante (residente in altro Comune) né il donatario hanno provveduto a volturare l'intestazione del codice utenza per la TARI e la Tefa, lasciando immutato il soggetto passivo del tributo nella persona del Sig. Nominativo_1 anziché il proprio genitore Ricorrente_1. Tuttavia, come si evince dalla documentazione allegata (All.3), la TARI dovuta per l'immobile di cui trattasi, è stata sempre assolta nel corso degli anni (dal 2018 al 2023) a nome del Sig. Nominativo_1 anziché dal genitore donatario Sig. Ricorrente_1.
A supporto del ricorso ha depositato in atti: -Avviso accertamento TARI/TEFA n° 112401493070 anni
2018/2023; - Atto di donazione;
- Pagamenti TARI 2018/2023.
Tanto premesso ha chiesto l'accoglimento del ricorso: con dichiarazione della nullità dell'Avviso di
Accertamento Ta.ri / T.e.f.a. n° 112401493070 del 28/10/2024.
B) Roma Capitale si è costituita il 17.12.2025.
C) All'udienza del giorno 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha emesso Doc. n. U 250100116467 con cui ha annullato l'atto di accertamento impugnato con la seguente motivazione: “Gent.le Ricorrente_1, In relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401493070 del 28.10.2024, ad esito del riesame della posizione, in applicazione della normativa di seguito richiamata: - articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n. 212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente nell'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo …si comunica l'ANNULLAMENTO TOTALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: In riferimento alla sua istanza di autotutela, si comunica che, in seguito ad una verifica effettuata, l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento ricevuto, risulta regolarmente iscritto. Di conseguenza si procederà all'annullamento dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione. Tuttavia, l'iscrizione sulla posizione dell'immobile è assente del riferimento alla terna catastale (Foglio, Particella (o mappale) e Subalterno), al fine di evitare accertamenti futuri si invita il contribuente a correggere la propria posizione. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti”.
Sussistono pertanto i presupposti della cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio a seguito della cessata la materia del contendere vengono integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, II comma, c.p.c.. e dell'art. 15 D. Legislativo n. 546/1992 atteso l'annullamento dell'atto impugnato, come richiesto dalla parte.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18.12.2025
Il giudice (Margherita Mantini)