Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
Non integra reato il fatto del mero trasferimento, in carenza di autorizzazione, dell'esercizio, già originariamente autorizzato, di farmacia in un diverso locale situato nell'ambito del medesimo comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2009, n. 17849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17849 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 657
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 42742/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Salazar Michele, difensore di fiducia di EV IN, n. a Montebello Ionico il 14.9.1927;
avverso la sentenza in data 22.10.2008 del Giudice di Pace di Locri, con la quale è stato condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 362 del 1991, art.
3. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza;
Udito il difensore, Avv. Salazar Michele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Locri ha affermato fa colpevolezza di LT IN in ordine al reato di cui alla L. n.362 del 1991, art. 3, ascrittogli per avere trasferito la farmacia,
della quale è titolare, dalla Via Corso Umberto I del Comune di S. Ilario alla via A. Moro dello stesso Comune, senza la prescritta autorizzazione.
Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che il Dr. EV aveva trasferito la ubicazione della propria farmacia, così come contestato in imputazione, senza la prescritta autorizzazione, ed ha affermato che tale condotta integra la fattispecie di reato prevista dalla norma citata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 25 Cost., comma 2, nonché della L. n. 362 del 1991, artt. 1 e 3. Si deduce, in sintesi, che la norma di cui alla contestazione sanziona la condotta di chi apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione;
che, ai sensi della disposizione citata, pertanto, la fattispecie penale è integrata esclusivamente dall'apertura ex novo di una farmacia, ma non dal trasferimento di una farmacia già esistente.
Si osserva inoltre che la legge disciplina all'art. 1, comma 1, l'apertura ex novo di una farmacia, subordinandola al provvedimento autorizzatorio dell'autorità sanitaria competente, mentre il trasferimento di una farmacia nell'ambito dello stesso comune è previsto dall'art. 1, comma 3, della medesima legge ed è subordinato solo alla presentazione di apposita domanda, al rispetto della distanza minima di 200 metri da altri esercizi identici, nonché alla pubblicazione della domanda negli appositi albi per il periodo di quindici giorni.
Si conclude affermando che dal citato dettato normativo si evince chiaramente che apertura e trasferimento della farmacia nell'ambito della stessa sede sono due cose diverse e che solo la prima fattispecie è sanzionata penalmente.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia ulteriormente la violazione delle citate disposizioni di legge e difetto di motivazione della sentenza, ribadendosi che il trasferimento della farmacia nell'ambito della stessa sede non è soggetto ad autorizzazione, ma solo all'osservanza delle prescrizioni citate. Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia la violazione del principio di libertà di scelta del farmacista in ordine alla ubicazione del proprio esercizio e carenza di motivazione della sentenza sul punto.
Si deduce, in sintesi, che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza amministrativa, deve essere riconosciuta piena libertà di scelta al farmacista in ordine alla collocazione del proprio esercizio, nell'ambito della sede, nel rispetto delle distanze minime previste dalla legge, sicché il controllo dell'autorità sanitaria è solo diretto alla valutazione della idoneità dei locali;
valutazione di idoneità che il dr. EV aveva ottenuto.
Con l'ultimo motivo si denuncia la carenza assoluta di motivazione in ordine alla esistenza dell'elemento psicologico del reato, che doveva essere escluso, risultando che l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Reggio Calabria aveva espresso parere favorevole al trasferimento della farmacia nell'ambito comunale, sicché il dr. EV si era comportato in conformità di detto parere. Il ricorso è fondato.
La L. 8 novembre 1991, n. 362, art. 3 prevede, quale fattispecie sanzionata penalmente, il fette di chi "apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione". Orbene, si palesa evidente che il concetto di apertura di una farmacia, senza autorizzazione, va riferito all'ipotesi della carenza originaria di qualsiasi autorizzazione da parte dell'esercizio di farmacia e non può essere in esso compresa la fattispecie del mero trasferimento di un esercizio, già munito di autorizzazione, in un diverso locale rispetto a quello precedentemente utilizzato nella stessa sede. Va rilevato, invero, sul punto che è diversa l'autorizzazione all'esercizio di una nuova farmacia nell'ambito della sede, prevista dalla L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 1, comma 1, rispetto al provvedimento con il quale viene autorizzato il trasferimento dell'esercizio di farmacia in un altro locale nell'ambito della sede, il cui procedimento è disciplinato dal predetto art. 1, comma 4. Deve essere, inoltre, osservato che l'equiparazione, quale fattispecie penale, dell'apertura di una farmacia all'assunzione del suo esercizio, senza la prescritta autorizzazione, rende evidente il riferimento della norma penale alla ipotesi che l'attività farmaceutica abbia carattere totalmente abusivo nell'ambito della sede e non si concreti nella mera inosservanza di regole tecniche o di prescrizioni dettate dall'amministrazione competente in materia. Diverso è, infatti, il disvalore sociale da attribuirsi all'esercizio abusivo dell'attività farmaceutica rispetto a quello inerente alla mera inosservanza delle indicazioni in ordine alla ubicazione dei locali contenute nell'autorizzazione nell'ambito della sede per la quale detta autorizzazione è operante.
Nè, come è noto, è ammissibile in materia penale l'applicazione analogica della norma a fattispecie diversa da quella prevista. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto di cui alla contestazione non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 19 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2009