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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LA E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 930/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Chieffallo del Foro di Lamezia Terme
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti di tutti i docenti iscritti nella prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (c.d. GPS) della provincia di Siracusa - valida per gli anni scolastici 2022/2024 - per le classi di concorso
A048, A049, ADMM e ADSS, nonchè tutti i docenti iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto (c.d. GI) dell'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa - valida per gli anni scolastici 2022/2024 - per le classi di concorso A048, A049, ADMM e ADSS
Potenziali controinteressati
OGGETTO: riconoscimento titoli di abilitazione 24 CFU - inserimento I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere in possesso della Parte_1
Laurea Isef conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo in data 22.03.2002, nonché dei
24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- di aver ha prestato diverse annualità di servizio nella scuola statale e di essere, all'epoca del ricorso, in servizio presso l'Istituto Comprensivo I "P. di Napoli” di Augusta in qualità di
1 docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto normale e per l'insegnamento della classe di concorso A049; - che l' O.M. n. 112/2022 aveva consentito alla ricorrente di presentare domanda nelle GPS e nelle GI per il triennio 2022/2024, ma, nonostante il possesso di titoli idonei all'accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI, il non le aveva consentito l'accesso alle citate fasce, relegandola, Controparte_1
invece, in seconda fascia GPS e terza fascia GI per le classi di concorso A048, A049, ADMM e
ADSS.
La ricorrente deduceva, quindi, nel merito: - che l'O.M. n. 112/2022 era stata assunta in violazione degli artt.
2-ter, comma 1, 18-bis, comma 1, ultimo periodo, 5 del D.Lgs n. 59/2017 e dell'art. 5 del D.M. n. 131 del 2007, impedendo così agli aspiranti in possesso sia di laurea che dei 24 CFU di accedere in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, c.d. GPS;
- che l'art.
2 -ter, introdotto con l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022, aveva previsto che, per l'abilitazione all'insegnamento, fossero necessari almeno
60 CFU/CFA; - che, tuttavia, il legislatore, per tutelare coloro che avessero conseguito i 24 crediti prima della novella legislativa, aveva introdotto la disciplina transitoria di cui all'art. 18- bis prevedendo che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (…), sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (…).”, garantendo così la validità dei 24 CFU conseguiti dagli aspiranti entro il 31 ottobre 2022; - di possedere, ai sensi degli artt.
2- ter, 18-bis e 5 del D.Lgs. n. 59/2017 e dell'art. 5 del DM n. 131/2007, i requisiti per accedere alla seconda fascia delle GI e che, essendo il decreto ministeriale n. 131/2007 tutt'oggi vigente, non poteva essere modificato da nessuna ordinanza (fonte secondaria) e, quindi, ogni modifica delle GI apportata dall'O.M. n. 112/2022 era improduttiva di effetti;
- che, pertanto, il titolo di laurea unitamente ai 24 CFU era idoneo all'accesso nella prima fascia GPS e seconda
GI, sia che esso venisse equiparato all'abilitazione (come sostenuto da numerosa giurisprudenza di merito citata in ricorso) sia che venisse considerato quale specifica idoneità al concorso, stante l'identità del risultato secondo quanto statuito dal citato art. 5 del DM n. 131/2007; - che la ricorrente era, altresì, in possesso del requisito di cui al comma 4 del novellato art. 5 D.Lgs. n.
59/2007, ossia l'avere prestato servizio per oltre tre anni nelle scuole statali con almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso A049, valido ai fini dell'inserimento nella prima fascia GPS e seconda fascia delle GI.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151
c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del , nonché Controparte_1
2 dell' ”; 2) “anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Controparte_3
Ministeriale n. 112/2022, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che: a) la ricorrente è in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione al concorso e/o abilitante e, come tale, idoneo all'inserimento nella seconda fascia delle GI e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A048, A049, ADMM e ADSS;
b) le tre annualità di servizio espletato dalla ricorrente nelle scuole statali sono titolo equiparato all'abilitazione, con conseguente suo diritto all'accesso nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI e, per l'effetto, ordinare al di Siracusa di inserirla nelle predette Controparte_4
graduatorie, e/o nei rispettivi elenchi aggiuntivi, nella posizione e secondo il punteggio spettante
e maturato come per legge”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il (in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore), il quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo.
Nel merito, il resistente contestava quanto dedotto dalla ricorrente in ordine CP_1 all'equipollenza tra il titolo di abilitazione e il possesso di laurea specialistica e dei 24 CFU, oltre che del servizio prestato per oltre 36 mesi, nonché deduceva: - che la ricorrente confondeva la procedura ordinaria di reclutamento del personale docente dettata per la scuola secondaria e disciplinata dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, come modificato dalla l. n. 145/18, con la procedura riservata ai soggetti abilitati ante 31 maggio 2017, di cui al successivo art. 17, nonché con i requisiti di accesso alle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto e nella I fascia delle GPS;
- che, infatti, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59/17, era stato introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dandosi espressa attuazione alla delega contenuta ai commi 180 e 181, lettera b), dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui ratio legis prefigurava l'istituzione di una procedura di corso-concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, articolata originariamente, previa selezione, lungo un triennio, oggi, all'esito della novella introdotta dalla legge di stabilità 2019 (l. n. 145/18), su un percorso annuale di formazione successiva alla selezione concorsuale vera e propria;
- che il concetto di abilitazione, dunque, non aveva subito alcuna modifica sostanziale e, il fatto che il D.lgs. 59/2017 prevedesse titoli diversi tra loro per accedere alla procedura concorsuale, tra cui il possesso della laurea unitamente ai 24 CFU ovvero i 36 mesi di servizio, non incideva sul significato del termine abilitazione così come inteso dall'art. 1 comma 110; - che il legislatore, con la legge n. 145/2018, era intervenuto al fine di chiarire il rapporto tra le suddette norme, così modificando l'art. 5:“1. Costituiscono titolo di
3 accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art.3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a)
Laurea magistrale o a ciclo unico … b) 24 crediti formativi universitari o accademici di seguito denominati CFU/CFA …” ed evidenziando, quindi, l'alternatività tra l'abilitazione ed il possesso congiunto del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU, quali titoli di accesso autonomi e con caratteri diversi;
- che l'abilitazione e il possesso della laurea, unitamente ai 24 crediti formativi, erano equiparati solo ai fini della partecipazione al concorso, dunque quali titoli di accesso al reclutamento ordinario, ex art. 97 Cost, ma non anche ai fini dell'inserimento nelle GPS per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- che l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado si conseguiva, d'ordinario, con la utile frequenza dei tirocini formativi attivi, di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del
Decreto 10 settembre 2010, n. 249 e dal 2016 in poi – salve le eccezioni richiamate – per la partecipazione al concorso per titoli ed esami era richiesta l'abilitazione, conseguita secondo le modalità previste dal Regolamento sopra citato o ottenuta in precedenza;
- che la ricorrente era priva di abilitazione conseguita ai sensi Decreto 10 settembre 2010, n. 249 o in base alla pregressa normativa (scuole di specializzazione per l'istruzione secondaria, concorsi ordinari precedenti al 2012, sessioni riservate di abilitazione, sperimentazione strumento musicale nella scuola media) e non vantava alcun titolo equipollente/equiparabile all'abilitazione, ragione per cui non poteva essere inserita nella II fascia delle G.I. o nella I fascia delle GPS al fine dell'espletamento delle supplenze;
- che a controparte non era stato negato alcun accesso all'impiego, in quanto la stessa, in virtù del titolo effettivamente posseduto, era stata legittimamente inserita dal convenuto nella III fascia delle G.I. e nella II fascia G.P.S.. CP_1
Acquisita tutta la documentazione agli atti, effettuata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito del e atteso che nessun Controparte_1 controinteressato si costituiva in giudizio, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
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Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di
4 soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal resistente in favore del giudice amministrativo e va dichiarata la CP_1
giurisdizione del Giudice del Lavoro, atteso che la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento in I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'istituto, previa disapplicazione degli atti amministrativi preclusivi, sul presupposto che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria sulla scorta del possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.
Sul punto, un recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario chiarendo che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. (Cfr. Cass. sez. un. n.
25836/2016; Cass. n. 25972/2016; Cass. n. 25840/2016; Cass. n. 21196/2017).
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della valenza abilitante del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU conseguiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia dei quelle d'istituto, con
5 conseguente accertamento sulla legittimità dell'O.M. n. 112/2022 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente volto a limitare il diritto della ricorrente.
La ricorrente ha, infatti, lamentato la violazione di legge operata dall'ordinanza n. 112/2022, in riferimento artt.
2-ter, comma 1, 18-bis, comma 1, ultimo periodo, 5 del D.Lgs n. 59/2017 e dell'art. 5 del D.M. n. 131 del 2007, deducendo che il legislatore delegato, nel prevedere la possibilità di partecipare al concorso a coloro i quali, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari (art. 5 D. Lgs 59/2017), avrebbe di fatto operato una ridefinizione del concetto di “abilitazione” operando un'equiparazione dei titoli, valevole anche ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'istituto.
La giurisprudenza di merito risulta essere ancora contrastante sulla questione oggetto del presente giudizio;
tuttavia, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento maggioritario già espresso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro (Sent. nn. 595/2025, 15/2025,
609/2023, 1209/2022, 1216/2022, 473/2021; ord. 22.07.2021) nonché da altri Tribunale di primo grado (cfr. Tribunale di Roma, 21.11.2019; Tribunale di Cassino 29.9.2018; Tribunale di
Treviso, 16.8.2019) oltre che dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio n. 5828/2019,
10955/2019, 10945/2019 e 10918/2019) secondo il quale non può attribuirsi al possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU valore di per sé abilitante ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) né nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.
Occorre, infatti, premettere che l'articolazione del sistema delle graduatorie è stabilita dal combinato disposto dell'art. 4 comma 5 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 5 comma 3 del DM del 13.6.2007 n. 131, attuativo della delega contenuta nella citata legge 124 del 1999, secondo cui, in riferimento alle graduatorie di istituto: “
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
6 Dello stesso tenore è, altresì, il disposto dell'art. 2 del D.M. n. 374/2017, che, ai sensi del DM
13.06.2007, dispone specificatamente che: “ART. 2 Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle G.I. di II e III fascia, … gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: …. A)
SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, … di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti … ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione…”; B) TERZA FASCIA: 1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.
259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso … che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 …”.
Quanto alle GPS, il D.M. n. 60/2020 (e successivamente il D.M. n. 112/2022), contenente appunto l'ultimo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 3 comma 6, statuisce che: “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
7
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.”
Il medesimo D.M. n. 60/2020, in merito alle graduatorie di istituto e coerentemente con la normativa vigente, all'art 11 prevede che: “
1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo
9-bis del decreto del 24 aprile 2019, n. Controparte_5
374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti”.
Nel caso in esame, il possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU nelle materie individuate è sufficiente per l'inserimento nella II fascia delle GPS, ma non costituisce titolo abilitante per l'inserimento nella fascia superiore richiesta (così come non conferisce automaticamente l'abilitazione all'insegnamento in Italia, il servizio di insegnamento prestato per oltre 36 mesi), occorrendo a tal fine, in aggiunta a quanto già posseduto, anche l'abilitazione conseguita all'esito dei percorsi ordinari o speciali previsti dalla normativa di settore, di cui la ricorrente non risulta essere in possesso.
Non può, infatti, condividersi l'assunto in base al quale il combinato disposto dell'art. 1 comma
110 l. 107/2015 e dell'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 avrebbe comportato una sostituzione/equiparazione dell'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU anche ai fini dell'inserimento in seconda fascia G.I. e I fascia delle GPS. Difatti, l'art. 1 comma 110
L.107/2015 si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, mentre l'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 prevede che per accedere al concorso per il reclutamento dei docenti di ruolo occorre alternativamente: o “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” oppure il possesso congiunto di
“laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica,
8 musicale e coreutica” e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
È dunque evidente che l'art. 5 d.lgs. n. 59/2017, nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso (così Tribunale di Treviso, ord.
16/8/2019). In definitiva, trattasi di un nuovo canale di accesso ai ruoli della docenza, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso, l'immissione in ruolo è preceduta da un
“percorso annuale di formazione iniziale e prova”.
Le regole in questione riguardano, dunque, “il titolo di accesso al concorso”, ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze e neppure l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale lo stesso art. 5 al comma 4 ter chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Il concetto di accesso all'insegnamento va, infatti, tenuto ben distinto dal concetto di abilitazione all'insegnamento, essendo pacifico che, nell'attuale sistema di reclutamento del corpo docenti, il legislatore, nella concreta attuazione dei precetti di cui agli artt. 97 e 33 Cost., ha previsto che incarichi non di ruolo per brevi periodi possano essere assegnati anche a soggetti in possesso di titolo che dà accesso all'insegnamento pur non essendo abilitati all'insegnamento, e che invece l'abilitazione possa ottenersi o attraverso il superamento di concorsi pubblici o attraverso percorsi formativi che di volta in volta sono stati modificati e diversamente regolamentati dal legislatore (il percorso SISSIS previsto dall'art. 4 comma 2 L. n. 341/1990, successivamente sostituito dal percorso TFA previsto dall'art. 2, comma 416, L. n. 244/2007 e infine dal percorso FIT previsto dal D.Lgs. n. 59/2017, oggi sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova, nonché i percorsi abilitanti speciali (PAS) disciplinati dal DM n. 249/2010). L'abilitazione all'insegnamento costituisce, infatti, un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante tramite i percorsi ordinari e speciali di abilitazione sopra elencati.
In assenza di una norma primaria utilmente invocabile ai fini voluti dalla ricorrente, appare del tutto legittimo che il D.M. 781/2020, l'O.M. n.60/2020 e l'O.M n. 112/2022, nello stabilire le regole di aggiornamento delle GPS, abbiano richiesto per l'accesso alla I fascia il requisito del possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti”, ovvero di altri particolari titoli, la cui
9 valenza abilitativa era stata stabilita o confermata da disposizioni previgenti (in primis, il D.M.
13 giugno 2007, n. 131), non ammettendo invece nelle predette fasce i soggetti - come la ricorrente - muniti del solo titolo generale di studio e dei 24 CFU.
Deve altresì evidenziarsi che, coerentemente a quanto finora argomentato, la Suprema Corte di
Cassazione, con la recentissima sentenza n. 15838 del 06.06.2024, in riforma della sentenza n.
86/2022 della Corte d'Appello di Ancona, ha ribadito le statuizioni rese nella precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 7084/2024, secondo cui “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie” e ha affermato, inoltre, che “Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n.
2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente. Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma
1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni
e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,
10 acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.), perché, come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA,
l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di
“idoneo non vincitore”), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali”.
Sulla base di ciò, va, pertanto, esclusa l'equiparazione effettuata dalla ricorrente tra il possesso congiunto della Laurea specialistica e dei 24 CFU con il possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso, che, per contro, l'interessata (essendo già in possesso dei due requisiti richiesti) potrà acquisire soltanto con la partecipazione al concorso per le specifiche classi di insegnamento, conseguendo il punteggio minimo richiesto dalla legge ai fini del successivo inserimento in graduatoria (Cfr. nello stesso senso la prevalente giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Rovigo, 5.5.2020, Tribunale di Pavia 1.4.2020; Tribunale di Torino
16.7.2020, est. Lanza e 14.7.2020, est. Pastore;
Tribunale di Ancona 25.2.2020; Tribunale di
Trapani 22.1.2020; Tribunale di Arezzo 16.6.2020; Tribunale di Vibo Valentia 12.2.2020;
Tribunale di Palermo 8.7.2020).
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato.
La complessità delle questioni di diritto di fatto trattate e l'esistenza di giurisprudenza contrastante costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
11 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Siracusa, 03.12.2025
IL GIUDICEDEL LA
Dott. Filippo Favale
12
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LA E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 930/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Chieffallo del Foro di Lamezia Terme
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti di tutti i docenti iscritti nella prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (c.d. GPS) della provincia di Siracusa - valida per gli anni scolastici 2022/2024 - per le classi di concorso
A048, A049, ADMM e ADSS, nonchè tutti i docenti iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto (c.d. GI) dell'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa - valida per gli anni scolastici 2022/2024 - per le classi di concorso A048, A049, ADMM e ADSS
Potenziali controinteressati
OGGETTO: riconoscimento titoli di abilitazione 24 CFU - inserimento I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere in possesso della Parte_1
Laurea Isef conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo in data 22.03.2002, nonché dei
24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- di aver ha prestato diverse annualità di servizio nella scuola statale e di essere, all'epoca del ricorso, in servizio presso l'Istituto Comprensivo I "P. di Napoli” di Augusta in qualità di
1 docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto normale e per l'insegnamento della classe di concorso A049; - che l' O.M. n. 112/2022 aveva consentito alla ricorrente di presentare domanda nelle GPS e nelle GI per il triennio 2022/2024, ma, nonostante il possesso di titoli idonei all'accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle GI, il non le aveva consentito l'accesso alle citate fasce, relegandola, Controparte_1
invece, in seconda fascia GPS e terza fascia GI per le classi di concorso A048, A049, ADMM e
ADSS.
La ricorrente deduceva, quindi, nel merito: - che l'O.M. n. 112/2022 era stata assunta in violazione degli artt.
2-ter, comma 1, 18-bis, comma 1, ultimo periodo, 5 del D.Lgs n. 59/2017 e dell'art. 5 del D.M. n. 131 del 2007, impedendo così agli aspiranti in possesso sia di laurea che dei 24 CFU di accedere in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, c.d. GPS;
- che l'art.
2 -ter, introdotto con l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022, aveva previsto che, per l'abilitazione all'insegnamento, fossero necessari almeno
60 CFU/CFA; - che, tuttavia, il legislatore, per tutelare coloro che avessero conseguito i 24 crediti prima della novella legislativa, aveva introdotto la disciplina transitoria di cui all'art. 18- bis prevedendo che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (…), sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (…).”, garantendo così la validità dei 24 CFU conseguiti dagli aspiranti entro il 31 ottobre 2022; - di possedere, ai sensi degli artt.
2- ter, 18-bis e 5 del D.Lgs. n. 59/2017 e dell'art. 5 del DM n. 131/2007, i requisiti per accedere alla seconda fascia delle GI e che, essendo il decreto ministeriale n. 131/2007 tutt'oggi vigente, non poteva essere modificato da nessuna ordinanza (fonte secondaria) e, quindi, ogni modifica delle GI apportata dall'O.M. n. 112/2022 era improduttiva di effetti;
- che, pertanto, il titolo di laurea unitamente ai 24 CFU era idoneo all'accesso nella prima fascia GPS e seconda
GI, sia che esso venisse equiparato all'abilitazione (come sostenuto da numerosa giurisprudenza di merito citata in ricorso) sia che venisse considerato quale specifica idoneità al concorso, stante l'identità del risultato secondo quanto statuito dal citato art. 5 del DM n. 131/2007; - che la ricorrente era, altresì, in possesso del requisito di cui al comma 4 del novellato art. 5 D.Lgs. n.
59/2007, ossia l'avere prestato servizio per oltre tre anni nelle scuole statali con almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso A049, valido ai fini dell'inserimento nella prima fascia GPS e seconda fascia delle GI.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151
c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del , nonché Controparte_1
2 dell' ”; 2) “anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Controparte_3
Ministeriale n. 112/2022, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che: a) la ricorrente è in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione al concorso e/o abilitante e, come tale, idoneo all'inserimento nella seconda fascia delle GI e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A048, A049, ADMM e ADSS;
b) le tre annualità di servizio espletato dalla ricorrente nelle scuole statali sono titolo equiparato all'abilitazione, con conseguente suo diritto all'accesso nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI e, per l'effetto, ordinare al di Siracusa di inserirla nelle predette Controparte_4
graduatorie, e/o nei rispettivi elenchi aggiuntivi, nella posizione e secondo il punteggio spettante
e maturato come per legge”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il (in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore), il quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo.
Nel merito, il resistente contestava quanto dedotto dalla ricorrente in ordine CP_1 all'equipollenza tra il titolo di abilitazione e il possesso di laurea specialistica e dei 24 CFU, oltre che del servizio prestato per oltre 36 mesi, nonché deduceva: - che la ricorrente confondeva la procedura ordinaria di reclutamento del personale docente dettata per la scuola secondaria e disciplinata dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, come modificato dalla l. n. 145/18, con la procedura riservata ai soggetti abilitati ante 31 maggio 2017, di cui al successivo art. 17, nonché con i requisiti di accesso alle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto e nella I fascia delle GPS;
- che, infatti, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59/17, era stato introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dandosi espressa attuazione alla delega contenuta ai commi 180 e 181, lettera b), dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui ratio legis prefigurava l'istituzione di una procedura di corso-concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, articolata originariamente, previa selezione, lungo un triennio, oggi, all'esito della novella introdotta dalla legge di stabilità 2019 (l. n. 145/18), su un percorso annuale di formazione successiva alla selezione concorsuale vera e propria;
- che il concetto di abilitazione, dunque, non aveva subito alcuna modifica sostanziale e, il fatto che il D.lgs. 59/2017 prevedesse titoli diversi tra loro per accedere alla procedura concorsuale, tra cui il possesso della laurea unitamente ai 24 CFU ovvero i 36 mesi di servizio, non incideva sul significato del termine abilitazione così come inteso dall'art. 1 comma 110; - che il legislatore, con la legge n. 145/2018, era intervenuto al fine di chiarire il rapporto tra le suddette norme, così modificando l'art. 5:“1. Costituiscono titolo di
3 accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art.3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a)
Laurea magistrale o a ciclo unico … b) 24 crediti formativi universitari o accademici di seguito denominati CFU/CFA …” ed evidenziando, quindi, l'alternatività tra l'abilitazione ed il possesso congiunto del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU, quali titoli di accesso autonomi e con caratteri diversi;
- che l'abilitazione e il possesso della laurea, unitamente ai 24 crediti formativi, erano equiparati solo ai fini della partecipazione al concorso, dunque quali titoli di accesso al reclutamento ordinario, ex art. 97 Cost, ma non anche ai fini dell'inserimento nelle GPS per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- che l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado si conseguiva, d'ordinario, con la utile frequenza dei tirocini formativi attivi, di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del
Decreto 10 settembre 2010, n. 249 e dal 2016 in poi – salve le eccezioni richiamate – per la partecipazione al concorso per titoli ed esami era richiesta l'abilitazione, conseguita secondo le modalità previste dal Regolamento sopra citato o ottenuta in precedenza;
- che la ricorrente era priva di abilitazione conseguita ai sensi Decreto 10 settembre 2010, n. 249 o in base alla pregressa normativa (scuole di specializzazione per l'istruzione secondaria, concorsi ordinari precedenti al 2012, sessioni riservate di abilitazione, sperimentazione strumento musicale nella scuola media) e non vantava alcun titolo equipollente/equiparabile all'abilitazione, ragione per cui non poteva essere inserita nella II fascia delle G.I. o nella I fascia delle GPS al fine dell'espletamento delle supplenze;
- che a controparte non era stato negato alcun accesso all'impiego, in quanto la stessa, in virtù del titolo effettivamente posseduto, era stata legittimamente inserita dal convenuto nella III fascia delle G.I. e nella II fascia G.P.S.. CP_1
Acquisita tutta la documentazione agli atti, effettuata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito del e atteso che nessun Controparte_1 controinteressato si costituiva in giudizio, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
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Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di
4 soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal resistente in favore del giudice amministrativo e va dichiarata la CP_1
giurisdizione del Giudice del Lavoro, atteso che la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento in I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'istituto, previa disapplicazione degli atti amministrativi preclusivi, sul presupposto che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria sulla scorta del possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.
Sul punto, un recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario chiarendo che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. (Cfr. Cass. sez. un. n.
25836/2016; Cass. n. 25972/2016; Cass. n. 25840/2016; Cass. n. 21196/2017).
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della valenza abilitante del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU conseguiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia dei quelle d'istituto, con
5 conseguente accertamento sulla legittimità dell'O.M. n. 112/2022 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente volto a limitare il diritto della ricorrente.
La ricorrente ha, infatti, lamentato la violazione di legge operata dall'ordinanza n. 112/2022, in riferimento artt.
2-ter, comma 1, 18-bis, comma 1, ultimo periodo, 5 del D.Lgs n. 59/2017 e dell'art. 5 del D.M. n. 131 del 2007, deducendo che il legislatore delegato, nel prevedere la possibilità di partecipare al concorso a coloro i quali, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari (art. 5 D. Lgs 59/2017), avrebbe di fatto operato una ridefinizione del concetto di “abilitazione” operando un'equiparazione dei titoli, valevole anche ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'istituto.
La giurisprudenza di merito risulta essere ancora contrastante sulla questione oggetto del presente giudizio;
tuttavia, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento maggioritario già espresso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro (Sent. nn. 595/2025, 15/2025,
609/2023, 1209/2022, 1216/2022, 473/2021; ord. 22.07.2021) nonché da altri Tribunale di primo grado (cfr. Tribunale di Roma, 21.11.2019; Tribunale di Cassino 29.9.2018; Tribunale di
Treviso, 16.8.2019) oltre che dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio n. 5828/2019,
10955/2019, 10945/2019 e 10918/2019) secondo il quale non può attribuirsi al possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU valore di per sé abilitante ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) né nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.
Occorre, infatti, premettere che l'articolazione del sistema delle graduatorie è stabilita dal combinato disposto dell'art. 4 comma 5 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 5 comma 3 del DM del 13.6.2007 n. 131, attuativo della delega contenuta nella citata legge 124 del 1999, secondo cui, in riferimento alle graduatorie di istituto: “
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
6 Dello stesso tenore è, altresì, il disposto dell'art. 2 del D.M. n. 374/2017, che, ai sensi del DM
13.06.2007, dispone specificatamente che: “ART. 2 Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle G.I. di II e III fascia, … gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: …. A)
SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, … di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti … ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione…”; B) TERZA FASCIA: 1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.
259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso … che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 …”.
Quanto alle GPS, il D.M. n. 60/2020 (e successivamente il D.M. n. 112/2022), contenente appunto l'ultimo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 3 comma 6, statuisce che: “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
7
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.”
Il medesimo D.M. n. 60/2020, in merito alle graduatorie di istituto e coerentemente con la normativa vigente, all'art 11 prevede che: “
1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo
9-bis del decreto del 24 aprile 2019, n. Controparte_5
374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti”.
Nel caso in esame, il possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU nelle materie individuate è sufficiente per l'inserimento nella II fascia delle GPS, ma non costituisce titolo abilitante per l'inserimento nella fascia superiore richiesta (così come non conferisce automaticamente l'abilitazione all'insegnamento in Italia, il servizio di insegnamento prestato per oltre 36 mesi), occorrendo a tal fine, in aggiunta a quanto già posseduto, anche l'abilitazione conseguita all'esito dei percorsi ordinari o speciali previsti dalla normativa di settore, di cui la ricorrente non risulta essere in possesso.
Non può, infatti, condividersi l'assunto in base al quale il combinato disposto dell'art. 1 comma
110 l. 107/2015 e dell'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 avrebbe comportato una sostituzione/equiparazione dell'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU anche ai fini dell'inserimento in seconda fascia G.I. e I fascia delle GPS. Difatti, l'art. 1 comma 110
L.107/2015 si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, mentre l'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 prevede che per accedere al concorso per il reclutamento dei docenti di ruolo occorre alternativamente: o “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” oppure il possesso congiunto di
“laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica,
8 musicale e coreutica” e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
È dunque evidente che l'art. 5 d.lgs. n. 59/2017, nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso (così Tribunale di Treviso, ord.
16/8/2019). In definitiva, trattasi di un nuovo canale di accesso ai ruoli della docenza, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso, l'immissione in ruolo è preceduta da un
“percorso annuale di formazione iniziale e prova”.
Le regole in questione riguardano, dunque, “il titolo di accesso al concorso”, ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze e neppure l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale lo stesso art. 5 al comma 4 ter chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Il concetto di accesso all'insegnamento va, infatti, tenuto ben distinto dal concetto di abilitazione all'insegnamento, essendo pacifico che, nell'attuale sistema di reclutamento del corpo docenti, il legislatore, nella concreta attuazione dei precetti di cui agli artt. 97 e 33 Cost., ha previsto che incarichi non di ruolo per brevi periodi possano essere assegnati anche a soggetti in possesso di titolo che dà accesso all'insegnamento pur non essendo abilitati all'insegnamento, e che invece l'abilitazione possa ottenersi o attraverso il superamento di concorsi pubblici o attraverso percorsi formativi che di volta in volta sono stati modificati e diversamente regolamentati dal legislatore (il percorso SISSIS previsto dall'art. 4 comma 2 L. n. 341/1990, successivamente sostituito dal percorso TFA previsto dall'art. 2, comma 416, L. n. 244/2007 e infine dal percorso FIT previsto dal D.Lgs. n. 59/2017, oggi sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova, nonché i percorsi abilitanti speciali (PAS) disciplinati dal DM n. 249/2010). L'abilitazione all'insegnamento costituisce, infatti, un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante tramite i percorsi ordinari e speciali di abilitazione sopra elencati.
In assenza di una norma primaria utilmente invocabile ai fini voluti dalla ricorrente, appare del tutto legittimo che il D.M. 781/2020, l'O.M. n.60/2020 e l'O.M n. 112/2022, nello stabilire le regole di aggiornamento delle GPS, abbiano richiesto per l'accesso alla I fascia il requisito del possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti”, ovvero di altri particolari titoli, la cui
9 valenza abilitativa era stata stabilita o confermata da disposizioni previgenti (in primis, il D.M.
13 giugno 2007, n. 131), non ammettendo invece nelle predette fasce i soggetti - come la ricorrente - muniti del solo titolo generale di studio e dei 24 CFU.
Deve altresì evidenziarsi che, coerentemente a quanto finora argomentato, la Suprema Corte di
Cassazione, con la recentissima sentenza n. 15838 del 06.06.2024, in riforma della sentenza n.
86/2022 della Corte d'Appello di Ancona, ha ribadito le statuizioni rese nella precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 7084/2024, secondo cui “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie” e ha affermato, inoltre, che “Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n.
2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente. Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma
1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni
e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,
10 acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.), perché, come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA,
l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di
“idoneo non vincitore”), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali”.
Sulla base di ciò, va, pertanto, esclusa l'equiparazione effettuata dalla ricorrente tra il possesso congiunto della Laurea specialistica e dei 24 CFU con il possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso, che, per contro, l'interessata (essendo già in possesso dei due requisiti richiesti) potrà acquisire soltanto con la partecipazione al concorso per le specifiche classi di insegnamento, conseguendo il punteggio minimo richiesto dalla legge ai fini del successivo inserimento in graduatoria (Cfr. nello stesso senso la prevalente giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Rovigo, 5.5.2020, Tribunale di Pavia 1.4.2020; Tribunale di Torino
16.7.2020, est. Lanza e 14.7.2020, est. Pastore;
Tribunale di Ancona 25.2.2020; Tribunale di
Trapani 22.1.2020; Tribunale di Arezzo 16.6.2020; Tribunale di Vibo Valentia 12.2.2020;
Tribunale di Palermo 8.7.2020).
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato.
La complessità delle questioni di diritto di fatto trattate e l'esistenza di giurisprudenza contrastante costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
11 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Siracusa, 03.12.2025
IL GIUDICEDEL LA
Dott. Filippo Favale
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