TAR Milano, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 437
TAR
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
>
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta

    Il trasferimento è avvenuto in applicazione delle regole e dei criteri stabiliti dall'amministrazione, basati sulla graduatoria di merito e sulle esigenze di Forza Armata. La normativa speciale (L. 104/1992, L. 267/2001, art. 42 bis) non pregiudica la valutazione di un possibile reimpiego su tutto il territorio nazionale, e tali benefici sono revocati al personale che ne fruisce dalla data di attuazione del provvedimento di impiego. I trasferimenti d'autorità dei militari non richiedono una particolare motivazione, essendo l'interesse pubblico prevalente. La posizione del singolo militare è recessiva rispetto alle esigenze organizzative dell'amministrazione, e la censurabilità delle scelte è limitata all'oggettiva irrazionalità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 437
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 437
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo