Articolo 4 della Legge 11 dicembre 1984, n. 839
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1985
Art. 4.
A cura del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del Ministero degli affari esteri, sono trasmessi, per la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresi' comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari.
La trasmissione avviene non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto con cui la Repubblica si obbliga.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985
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