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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/07/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 319/2020
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Udienza del 09/07/2025 ore 9.51
E' comparso, nell'interesse di , l'Avv. Mauro Parte_1
Muzzu, il quale si riporta al contenuto delle note conclusionali, insistendo per l'integrale accoglimento delle domande formulate e chiedendo che la causa sia tenuta in decisione. L'Avv. Muzzu dichiara di rinunciare ad essere presente alla lettura del dispositivo.
Il Got, preso atto, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.20 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GOT
AR AT AG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa AR AT AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 319/2020 pendente tra
( ), elett.te dom.to in Tempio Parte_1 C.F._1
Pausania via Vittorio Veneto 19 presso lo studio dell'Avv. MAURO PIERO MUZZU che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
[...]
Controparte_1
( ), convenuta contumace.
[...] P.IVA_1
*****************
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, affermando di essere proprietario del terreno distinto in catasto al F. 1 mappale
1329 (ex 616) sito in Palau Loc. Porto Pollo (Barrabisa).
Asseriva l'attore di esercitare la sua attività nel settore nautico, mediante il noleggio di imbarcazioni, rimessaggio e organizzazione di corsi per la conduzione di barche a vela, nei terreni adiacenti a quello oggetto di causa, e ciò sino alla fine dell'anno 2014 circa.
Asseriva, altresì, l'attore che la convenuta al termine Controparte_1 della stagione estiva dell'anno 2014, e precisamente nel mese di dicembre, abbandonava nel terreno di parte attrice (F. 1 mappale 1329 (ex 616), dei relitti di imbarcazioni, nello specifico un gommone e uno scafo di barca a vela modello “
Sprinto west diet Yachts “ entrambi senza motore, e ciò sino all'attualità; concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che parte convenuta occupa abusivamente il terreno meglio descritto in premessa, mediante il deposito non autorizzato dei natanti di proprietà di quest'ultima e nello specifico un gommone e uno scafo di barca a vela modello “ Sprinto west diet Yachts” e per l'effetto:
2) condannare in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, con sede in Monza (MB) Via Spalto Piodo n. 18, a rimuovere a propria cura e spese i beni mobili indicati al punto che precede, e così ogni e qualsivoglia altro materiale, autorizzando in difetto parte attrice a provvedervi, ponendo a carico della convenuta tutte le spese necessarie per la rimozione e il conseguente smaltimento nella misura non inferiore ad € 2.000,00
o di quella che verrà accertata in corso di causa;
3) in via subordinata condannare la società convenuta al rilascio della porzione di terreno occupata dai natanti in premessa indicati, come meglio individuata nella consulenza di parte redatta dal Geom. Muzzu, e al conseguente sgombero degli stessi a propria cura e spese;
4) condannare altresì la società convenuta al pagamento a favore di parte attrice, della somma pari ad € 5.000,00, a titolo di indennità di occupazione da calcolarsi dalla data di richiesta di restituzione del bene immobile sino al rilascio effettivo, oltre agli interessi legali su tutte le somme richieste dal dovuto al saldo,
o comunque a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi, in conseguenza dei fatti di causa o di quella veriore accertanda in corso di causa, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
5) con vittoria di spese e onorari di causa.
La società convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con prove documentali e prova testimoniale, all'udienza del 09/07/2025 veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva come parte attrice abbia proposto varie domande, per cui si esamina in primis la domanda di rilascio dell'immobile occupato dalla convenuta.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7305/2014, che mentre, da un lato,
“l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga fornita piena prova, mediante la cd.
"probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario. Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza 19872/2022 ha ribadito che
“in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta;
per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare
l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”.
Nella fattispecie in esame l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittima e parziale occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte della convenuta, promuovendo un'azione personale di restituzione di immobile, per cui l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, come avviene nell'azione reale di rivendica, ma solo ad ottenere la liberazione del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa.
Legittimato passivo dell'azione di restituzione di immobile di natura personale è a sua volta colui che detiene l'immobile senza alcun titolo, non venendo in contestazione l'accertamento del diritto di proprietà sul bene (ex Cass.
n. 7041/2012). “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario” ( n. 25052/2018; Cass.
Sez. Un. 7305/2014).
Nel caso specifico l'attore ha dimostrato di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa, avendo depositato il decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 30.03.2010, nonchè dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali assunte è emerso che la detenzione è iniziata con un contratto di locazione poi scaduto e non rinnovato, come si evince dalla documentazione prodotta da parte attrice, consulenza e corrispondenza tra le parti e che la detenzione continua ancora all'attualità.
I testimoni escussi hanno confermato le circostanze poste a base della domanda;
pertanto, in assenza di un valido contratto, resta l'occupazione senza titolo del bene da parte della convenuta, che, occupando la porzione dell'immobile sine titulo, va senz'altro condannata al rilascio immediato dello stesso mediante la rimozione dei natanti in esso abbandonati, e in difetto di adempimento entro 30 gg dalla notifica del presente provvedimento, autorizza l'attore a provvedere alla rimozione, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese come quantificate nella relazione prodotta da parte attrice in € 2.000,00.
In relazione alla domanda di pagamento della indennità di occupazione, va evidenziato che la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
13071/2018), ha stabilito che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. “danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo quanto sancito dalla storica sentenza delle Sez. Unite della Suprema Corte n. 26972/2008.
Dunque, il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di ripristinare lo “status” anteriore alla condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo.
Come già sottolineato in altre pronunce della stessa Corte di Cassazione
"nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte (sent.
n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato”.
Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto"
(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, n. 13071).
La Suprema Corte ha precisato, quindi, che se non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - tale alleggerimento dell'onere probatorio “non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (così Cass. 7280/2021).
Quanto affermato risulta sostanzialmente confermato da quanto ribadito dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza del 2022 che, nel risolvere il contrasto interpretativo sorto fra l'orientamento della seconda sezione civile e quello della terza sezione civile, hanno affermato che “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria”.
Ritengono le SS.UU. che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o
"danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, è coerente con il significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito.
La Suprema Corte partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadisce che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto,
l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.
La perdita subita attiene, dunque, al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale che la Corte doveva risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno.
In presenza di una specifica contestazione da parte del convenuto sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.
Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
I principi di diritto affermati dalle SS.UU., pertanto, nella sopracitata sentenza sono i seguenti:
"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; infine "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato".
Tanto chiarito, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dall'attore deve essere accolta.
Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno “presunto o normale”, con l'onere, comunque, per l'attore di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato specifiche circostanze relative all'utilizzo del terreno, unitamente a quello adiacente per la sua attività nel settore nautico, nonché affittandola a terzi, quantificando il danno da occupazione abusiva mediante il rinvio al valore locativo del bene, provvedendo a produrre la relazione del geom.
Muzzu, che ha determinato il valore locativo del bene, tenendo conto della parziale occupazione del terreno.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e condannata la convenuta al pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo determinata equitativamente in € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la convenuta, occupante sine titulo dell'immobile sito in Palau Loc.
Porto Pollo (Barrabisa)e distinto in catasto al F. 1 mappale 1329 (ex 616);
b) condanna la medesima all'immediato rilascio dell'immobile suddetto libero da persone e cose nella piena disponibilità dell'attore, autorizzando quest'ultimo, in difetto di adempimento nel termine di 30 gg dalla data di notifica della presente sentenza, a provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti di imbarcazione, con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 2.000,00;
c) accoglie la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e condanna la convenuta al pagamento della somma equitativamente determinata in € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo;
d) condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidandole in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania 09/07/2025
Il Giudice
AR AT AG
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Udienza del 09/07/2025 ore 9.51
E' comparso, nell'interesse di , l'Avv. Mauro Parte_1
Muzzu, il quale si riporta al contenuto delle note conclusionali, insistendo per l'integrale accoglimento delle domande formulate e chiedendo che la causa sia tenuta in decisione. L'Avv. Muzzu dichiara di rinunciare ad essere presente alla lettura del dispositivo.
Il Got, preso atto, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.20 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GOT
AR AT AG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa AR AT AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 319/2020 pendente tra
( ), elett.te dom.to in Tempio Parte_1 C.F._1
Pausania via Vittorio Veneto 19 presso lo studio dell'Avv. MAURO PIERO MUZZU che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
[...]
Controparte_1
( ), convenuta contumace.
[...] P.IVA_1
*****************
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, affermando di essere proprietario del terreno distinto in catasto al F. 1 mappale
1329 (ex 616) sito in Palau Loc. Porto Pollo (Barrabisa).
Asseriva l'attore di esercitare la sua attività nel settore nautico, mediante il noleggio di imbarcazioni, rimessaggio e organizzazione di corsi per la conduzione di barche a vela, nei terreni adiacenti a quello oggetto di causa, e ciò sino alla fine dell'anno 2014 circa.
Asseriva, altresì, l'attore che la convenuta al termine Controparte_1 della stagione estiva dell'anno 2014, e precisamente nel mese di dicembre, abbandonava nel terreno di parte attrice (F. 1 mappale 1329 (ex 616), dei relitti di imbarcazioni, nello specifico un gommone e uno scafo di barca a vela modello “
Sprinto west diet Yachts “ entrambi senza motore, e ciò sino all'attualità; concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che parte convenuta occupa abusivamente il terreno meglio descritto in premessa, mediante il deposito non autorizzato dei natanti di proprietà di quest'ultima e nello specifico un gommone e uno scafo di barca a vela modello “ Sprinto west diet Yachts” e per l'effetto:
2) condannare in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, con sede in Monza (MB) Via Spalto Piodo n. 18, a rimuovere a propria cura e spese i beni mobili indicati al punto che precede, e così ogni e qualsivoglia altro materiale, autorizzando in difetto parte attrice a provvedervi, ponendo a carico della convenuta tutte le spese necessarie per la rimozione e il conseguente smaltimento nella misura non inferiore ad € 2.000,00
o di quella che verrà accertata in corso di causa;
3) in via subordinata condannare la società convenuta al rilascio della porzione di terreno occupata dai natanti in premessa indicati, come meglio individuata nella consulenza di parte redatta dal Geom. Muzzu, e al conseguente sgombero degli stessi a propria cura e spese;
4) condannare altresì la società convenuta al pagamento a favore di parte attrice, della somma pari ad € 5.000,00, a titolo di indennità di occupazione da calcolarsi dalla data di richiesta di restituzione del bene immobile sino al rilascio effettivo, oltre agli interessi legali su tutte le somme richieste dal dovuto al saldo,
o comunque a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi, in conseguenza dei fatti di causa o di quella veriore accertanda in corso di causa, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
5) con vittoria di spese e onorari di causa.
La società convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con prove documentali e prova testimoniale, all'udienza del 09/07/2025 veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva come parte attrice abbia proposto varie domande, per cui si esamina in primis la domanda di rilascio dell'immobile occupato dalla convenuta.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7305/2014, che mentre, da un lato,
“l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga fornita piena prova, mediante la cd.
"probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario. Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza 19872/2022 ha ribadito che
“in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta;
per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare
l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”.
Nella fattispecie in esame l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittima e parziale occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte della convenuta, promuovendo un'azione personale di restituzione di immobile, per cui l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, come avviene nell'azione reale di rivendica, ma solo ad ottenere la liberazione del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa.
Legittimato passivo dell'azione di restituzione di immobile di natura personale è a sua volta colui che detiene l'immobile senza alcun titolo, non venendo in contestazione l'accertamento del diritto di proprietà sul bene (ex Cass.
n. 7041/2012). “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario” ( n. 25052/2018; Cass.
Sez. Un. 7305/2014).
Nel caso specifico l'attore ha dimostrato di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa, avendo depositato il decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 30.03.2010, nonchè dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali assunte è emerso che la detenzione è iniziata con un contratto di locazione poi scaduto e non rinnovato, come si evince dalla documentazione prodotta da parte attrice, consulenza e corrispondenza tra le parti e che la detenzione continua ancora all'attualità.
I testimoni escussi hanno confermato le circostanze poste a base della domanda;
pertanto, in assenza di un valido contratto, resta l'occupazione senza titolo del bene da parte della convenuta, che, occupando la porzione dell'immobile sine titulo, va senz'altro condannata al rilascio immediato dello stesso mediante la rimozione dei natanti in esso abbandonati, e in difetto di adempimento entro 30 gg dalla notifica del presente provvedimento, autorizza l'attore a provvedere alla rimozione, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese come quantificate nella relazione prodotta da parte attrice in € 2.000,00.
In relazione alla domanda di pagamento della indennità di occupazione, va evidenziato che la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
13071/2018), ha stabilito che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. “danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo quanto sancito dalla storica sentenza delle Sez. Unite della Suprema Corte n. 26972/2008.
Dunque, il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di ripristinare lo “status” anteriore alla condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo.
Come già sottolineato in altre pronunce della stessa Corte di Cassazione
"nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte (sent.
n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato”.
Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto"
(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, n. 13071).
La Suprema Corte ha precisato, quindi, che se non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - tale alleggerimento dell'onere probatorio “non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (così Cass. 7280/2021).
Quanto affermato risulta sostanzialmente confermato da quanto ribadito dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza del 2022 che, nel risolvere il contrasto interpretativo sorto fra l'orientamento della seconda sezione civile e quello della terza sezione civile, hanno affermato che “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria”.
Ritengono le SS.UU. che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o
"danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, è coerente con il significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito.
La Suprema Corte partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadisce che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto,
l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.
La perdita subita attiene, dunque, al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale che la Corte doveva risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno.
In presenza di una specifica contestazione da parte del convenuto sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.
Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
I principi di diritto affermati dalle SS.UU., pertanto, nella sopracitata sentenza sono i seguenti:
"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; infine "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato".
Tanto chiarito, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dall'attore deve essere accolta.
Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno “presunto o normale”, con l'onere, comunque, per l'attore di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato specifiche circostanze relative all'utilizzo del terreno, unitamente a quello adiacente per la sua attività nel settore nautico, nonché affittandola a terzi, quantificando il danno da occupazione abusiva mediante il rinvio al valore locativo del bene, provvedendo a produrre la relazione del geom.
Muzzu, che ha determinato il valore locativo del bene, tenendo conto della parziale occupazione del terreno.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e condannata la convenuta al pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo determinata equitativamente in € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la convenuta, occupante sine titulo dell'immobile sito in Palau Loc.
Porto Pollo (Barrabisa)e distinto in catasto al F. 1 mappale 1329 (ex 616);
b) condanna la medesima all'immediato rilascio dell'immobile suddetto libero da persone e cose nella piena disponibilità dell'attore, autorizzando quest'ultimo, in difetto di adempimento nel termine di 30 gg dalla data di notifica della presente sentenza, a provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti di imbarcazione, con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 2.000,00;
c) accoglie la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e condanna la convenuta al pagamento della somma equitativamente determinata in € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo;
d) condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidandole in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania 09/07/2025
Il Giudice
AR AT AG