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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. R.G. 794/2022 promosso da
(GIÀ Parte_1 Parte_2
, C.F. , con sede in Modena, in persona del Presidente del C.d.A. Avv. Dott.
[...] P.IVA_1 e corrente in Modena, Viale Corassori n. 24, C.F. Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Maddalena Casadio e Kambo Erisa appellanti nei confronti di
, e rappresentati e difesi dall' Parte_3 CP_2 CP_3 Controparte_4 Avv. Cristina Laura Tassi appellate assunto in decisione all'udienza collegiale del 27.5.25
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 389/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 22/03/2022 nella causa R.G. n. 2922/2017, pubblicata in data 30/03/2022, notificata in data 30/03/2022
CONCLUSIONI:
Appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare parzialmente la sentenza n. 389/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 22/03/2022 nella causa R.G. n. 2922/2017, pubblicata in data 30/03/2022, notificata in data 30/03/2022 e, in accoglimento dei motivi di gravame pagina 1 di 8 di cui alla parte espositiva, accogliere integralmente le conclusioni spiegate in primo grado da
[...] e e, dunque: Parte_1 Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la legittimazione passiva dei sigg. , , Parte_4 CP_2 CP_3 ;
[...]
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 e i sigg. , e , in solido tra loro, si sono resi CP_2 CP_3 Controparte_4 inadempienti nei confronti delle concludenti per violazione dell'art. 5b) della transazione stipulata fra le medesime parti in data 15/06/2000 per aver lasciato il terreno di Via Paolo Ferrari a disposizione di soggetti terzi non in possesso di contratti di locazione aventi data certa e riferibili agli inquilini dell'unico immobile (mapp. 154) che darebbe diritto di usufruire di tale area ad uso parcheggio e, conseguentemente, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 9 dell'allegato B alla scrittura privata di divisione del 18/05/1995 relativo al diritto di prelazione in favore delle concludenti;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_3 i sigg. , e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_2 CP_3 Controparte_4 delle attrici della penale convenzionalmente stabilita per mancato rispetto del diritto di prelazione in € 51.645,69 (pari a L. 100.000.000) per ogni caso di mancato rispetto degli obblighi assunti o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta equa e di giustizia per violazione del diritto di prelazione;
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 e i sigg. , e , in solido tra loro, si sono resi CP_2 CP_3 Controparte_4 inadempienti nei confronti delle concludenti rispetto alla transazione stipulata fra le medesime parti in data 15/06/2000 ed in particolare ai punti 5a) e 5c);
- conseguentemente, dichiarare parzialmente risolti gli accordi transattivi del 15/06/2000 esclusivamente con riferimento alla parziale disponibilità del terreno concessa alla Parte_3
di cui al punto 5 della transazione medesima;
[...]
IN OGNI CASO
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e i sigg. Parte_3
, e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_2 CP_3 Controparte_4 patiti e patendi dall'attrice, quantificabili in corso di causa o alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, tenendo conto dei continui e reiterati inadempimenti di controparte, sì che la sanzione possa rappresentare un effettivo deterrente anche per il presente ed il futuro;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativamente ai contratti di locazione tra la e i sigg. (intestatario dell'auto Audi B, targata EP090HD), Parte_3 CP_5 [...]
(intestatario dell'auto Renault kangoo, targata DG637LS), (intestataria dell'auto CP_6 CP_7 Volkswagen, targata FB615GY), (intestataria dell'auto Volvo Controparte_8 XC70 targata CZ205JB), (intestatario dell'auto Renault twingo, targata AM053SA), CP_9 (intestatario dell'auto BMW 120D, targata EP426HN), (intestataria CP_10 CP_11 dell'auto Volvo XC60, targata EP648GJ), (intestatario dell'auto Fiat Ducato targata CP_12 BJ650SF), (intestatario della moto Harley Davidson, targata EC08180), CP_13 [...]
(intestatario dell'auto Opel Zafira targata BS007PJ), (intestatario CP_14 CP_15 dell'auto targata ZA072ZH), (intestatario dell'auto Alfa Romeo Controparte_16 CP_17
pagina 2 di 8 Giulietta targata ER705SS), (locatario dell'auto Mercedez Benz targata FD983SA), CP_13
(intestatario dell'auto Mercedes Benz G 63 AMG targata FG709KA), CP_18 CP_19 (intestataria dell'auto Fiat 141AT53A targata FE531670), (intestataria Controparte_20 dell'auto Golf targata DE779PL). CP_21
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% spese generali”.
Appellati: “IN VIA PRINCIPALE
Confermare integralmente la sentenza Tribunale di Modena n.389/2022, pubblicata in data 30/3/2022 e notificata in pari data.
IN VIA SUBORDINATA:
Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni argomentate in atti, la carenza di interesse e di legittimazione passiva delle persone fisiche e e stante che di ciò CP_2 Controparte_4 CP_3 era perfettamente a conoscenza e consapevole parte attrice;
rilevato che quest'ultima ha agito temerariamente, condannare parte attrice all' integrale al pagamento di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, e condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art 96 uc cpc nella misura che verrà statuita in via equitativa dall'Intestato Tribunale;
- respingersi, in ogni caso e con la miglior formula, stante l'infondatezza, in ogni suo elemento, tanto in fatto quanto in diritto, ogni singola domanda formulata da ed Parte_1 [...]
non provata nei di lei elementi costituitivi, dando atto dell'avere, le medesime, agito Controparte_1 in giudizio temerariamente;
- pur senza riconoscimento alcuno, salvo gravame, accertato e dichiarato che, peraltro ed in ogni caso, alcun danno è stato subito da parte attrice, accertata e dichiarata la manifesta sproporzionalità ed eccessività della penale come indicata, disporsi, ex art 1384 cc, la riduzione della penale, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche di una sola delle domande attoree.
In ogni caso, con integrale vittoria di spese, compenso, oltre accessori di legge, IVA e CPA, oltre 15% spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto di citazione del 31/03/2017 e Parte_1 Controparte_1 Pt_5 citavano in giudizio la società e i sigg. ,
[...] Parte_3 Parte_4 CP_2
esponendo che i convenuti avevano reiteratamente violato gli accordi negoziali di cui CP_3 all'Allegato B alla Scrittura Privata Generale del 18/05/1995 e oggetto di una successiva transazione sottoscritta fra le medesime parti in data 15/06/2000. In forza delle richiamate scritture i convenuti – anche detti “Fratelli” – erano e sono autorizzati ad adibire ad area di parcheggio una ben delimitata porzione di un terreno sito in via Paolo Ferrari a Modena, indicata nella planimetria presentata dalla in Comune, a certe condizioni: Parte_3
a) che non venisse aumentata l'area messa a disposizione di terzi rispetto a quanto in essere alla data del 31/12/1999;
pagina 3 di 8 b) che tale area fosse messa a disposizione unicamente ed esclusivamente degli inquilini che allora l'occupavano ovvero dei nuovi inquilini che li avessero sostituiti nell'occupazione dei locali cui il parcheggio era destinato e non di qualsiasi inquilino di parte convenuta;
c) che tale area fosse adibita esclusivamente a parcheggio.
In spregio ai suddetti accordi i convenuti avrebbero consentito nel tempo il parcheggio, oltre che a soggetti del tutto estranei, anche a loro inquilini addirittura di immobili diversi da quelli prospicienti al parcheggio, consentendo inoltre il parcheggio su un'area ben più ampia di quella a suo tempo concordemente stabilita, ovvero praticamente in tutto il terreno a suo tempo costituente il mappale 139 del Foglio 111 del Catasto del Comune di Modena ed attualmente in parte identificato sempre col mappale 139 ed in parte accorpato al mappale 154.
Si instaurava il contraddittorio con la costituzione in giudizio dei convenuti, i quali contestavano l'atto di citazione ed eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione passiva delle persone fisiche convenute e la carenza di legittimazione attiva della sig.ra . Nel merito, assumevano i Parte_5 convenuti che non vi sarebbe stata alcuna violazione da parte della chiedendo la Parte_3 condanna delle attrici per lite temeraria.
In particolare, controparte contestava che la porzione di terreno di cui alla transazione fosse solo quella riportata nella planimetria allegata sub doc. 7 fascicolo di primo grado così come contestava che l'utilizzo dell'area da adibirsi a parcheggio deva essere limitato ai conduttori detentori, in forza di un regolare contratto e quali eventuali sostituti dei soggetti che allora avrebbero utilizzato il parcheggio, le unità immobiliari che si affacciano sul parcheggio de quo e non anche di qualsiasi altra unità immobiliare di proprietà della Parte_3
In corso di giudizio veniva formulata istanza di estromissione di , avendo quest'ultima Parte_5 ceduto a con atto del 31/01/2019 tutti i diritti e crediti in relazione anche alla Parte_1 presente vertenza.
In data 22/03/2022 il Tribunale di Modena emetteva la sentenza n. 389/2022, in questa sede impugnata, così statuendo:
“- dichiara la estromissione di ); Parte_5 Parte_6
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di , e;
Parte_4 CP_2 CP_3
- rigetta le domande attoree;
- dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti nella misura di un terzo e conseguentemente condanna e , in solido, alla rifusione in favore dei Parte_1 Controparte_22 convenuti delle spese di giudizio che liquida, a compensazione già operata, nella complessiva somma di € 7.500,00=, oltre accessori.”
Secondo grado e impugnavano la sentenza n. 389/2022 per i seguenti Controparte_1 Parte_1 motivi:
1. ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI CONVENUTI LI BIANCHI.
La sentenza impugnata conterrebbe un errore di fondo, ovvero che la società Parte_3 venisse convenzionalmente denominata “Fratelli”, mentre tale denominazione raggruppava i fratelli
, e (di ), figli di . CP_2 Parte_4 CP_3 Pt_5 Persona_1 Persona_2
2. OMESSA E/O CARENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE NEL MERITO.
pagina 4 di 8 In ordine ai capi alle pagg.
2-3 della sentenza premesso che è assolutamente corretto, in applicazione del principio del “ne bis in idem”, non rimettere in discussione la questione relativa all'estensione del terreno in parola, che è stata definita in Corte di Cassazione con sentenza a favore delle odierne appellanti, la diversa questione della proprietà del terreno non è definita con sentenza passata in giudicato, essendo pendente appello presso la Corte d'Appello.
Inoltre, con riferimento al capo a pag. 4 della sentenza in cui il Giudice afferma che “emerge come in detta transazione venga specificato solo la delimitazione del terreno da utilizzare, ma non che gli affittuari debbano essere esclusivamente quelli dei locali prospicienti tale area”, gli appellanti rilevano che il Giudice di primo grado non ha considerato che la controparte avrebbe consentito che il parcheggio avvenisse in un'area ben più ampia di quella a suo tempo concordemente stabilita come da planimetria sub doc. 7 di parte attrice allegata al fascicolo di primo grado, vale a dire praticamente in tutto il terreno
3. ERRONEA / CARENTE MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SULLA RILEVANZA DEI MEZZI ISTRUTTORI - OMESSA / ERRONEA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE.
Il Giudice avrebbe fondato la propria decisione senza tener conto né dei documenti prodotti né, delle risultanze delle prove orali. Avrebbe, inoltre, ingiustificatamente omesso di ammettere l'istanza tempestivamente formulata ex art. 210 c.p.c. di esibizione dei contratti di locazione stipulati dalla Parte_7
[...]
e dunque, precisavano le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la legittimazione passiva dei sigg. , , Parte_4 CP_2 CP_3 ;
[...]
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 e i sigg. , e , in solido tra loro, si sono resi CP_2 CP_3 Controparte_4 inadempienti nei confronti delle concludenti per violazione dell'art. 5b) della transazione stipulata fra le medesime parti in data 15/06/2000 per aver lasciato il terreno di Via Paolo Ferrari a disposizione di soggetti terzi non in possesso di contratti di locazione aventi data certa e riferibili agli inquilini dell'unico immobile (mapp. 154) che darebbe diritto di usufruire di tale area ad uso parcheggio e, conseguentemente, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 9 dell'allegato B alla scrittura privata di divisione del 18/05/1995 relativo al diritto di prelazione in favore delle concludenti;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_3 i sigg. , e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_2 CP_3 Controparte_4 delle attrici della penale convenzionalmente stabilita per mancato rispetto del diritto di prelazione in € 51.645,69 (pari a L. 100.000.000) per ogni caso di mancato rispetto degli obblighi assunti o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta equa e di giustizia per violazione del diritto di prelazione;
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 e i sigg. , e , in solido tra loro, si sono resi CP_2 CP_3 Controparte_4 inadempienti nei confronti delle concludenti rispetto alla transazione stipulata fra le medesime parti in data 15/06/2000 ed in particolare ai punti 5a) e 5c);
pagina 5 di 8 - conseguentemente, dichiarare parzialmente risolti gli accordi transattivi del 15/06/2000 esclusivamente con riferimento alla parziale disponibilità del terreno concessa alla Parte_3
di cui al punto 5 della transazione medesima;
[...]
IN OGNI CASO
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e i sigg. Parte_3
, e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_2 CP_3 Controparte_4 patiti e patendi dall'attrice, quantificabili in corso di causa o alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, tenendo conto dei continui e reiterati inadempimenti di controparte, sì che la sanzione possa rappresentare un effettivo deterrente anche per il presente ed il futuro;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativamente ai contratti di locazione”
La società e i sig.ri , e si Parte_3 CP_2 Controparte_4 CP_3 costituivano in data 22/09/2022 chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere accolto il primo motivo di impugnazione.
Deve, infatti, ritenersi la legittimazione passiva di , Parte_4 CP_2 CP_3 alla luce dell'interpretazione complessiva dei documenti contrattuali in atti.
In particolare, il Giudice di primo grado ha assunto come presupposto non dimostrato che la società venisse convenzionalmente denominata , mentre nella scrittura privata Parte_3 CP_23 del 1995 -ovvero quella che ha costituito l'accordo generale tra le parti- (così come i relativi allegati, parti interanti dell'accordo) per “ sono da intendersi le persone fisiche che hanno sottoscritto CP_23 l'accordo: essendo la una società di capitali, è il legale rappresentate pro tempore Parte_3 ad avere potere di rappresentanza e non certo i soci, con la conseguenza che non ci sarebbe stato evidentemente bisogno della loro personale sottoscrizione qualora l'accordo non fosse stato stipulato anche con il loro personale coinvolgimento.
Ai fini di una corretta interpretazione appare rilevante notare che , e CP_2 Parte_4 CP_3 (di ) hanno sottoscritto personalmente anche la transazione del 2000 per ivi Pt_5 Persona_1 riconoscersi in quella sede debitori obbligati anche in prima persona.
Vero è che solo la società era proprietaria dei beni immobili e, in particolare, Parte_3 dell'area destinata a parcheggio e, dunque, che era la sola legittimata a stipulare i contratti di locazione e a consentire ai conduttori l'utilizzo dell'area destinata a parcheggio, ma ciò di per sé non toglie che i
“fratelli” personalmente abbiano assunto, con la propria sottoscrizione, le obbligazioni dell'accordo del 1995 prima e del 2000 poi.
Tra l'altro, la legittimazione dei “Fratelli” personalmente intesi è stata riconosciuta in tutti i procedimenti (taluni definiti, altri ancora pendenti) che hanno visto le parti coinvolte.
Una volta accertata la legittimazione passiva dei fratelli , e CP_2 Parte_4 CP_3 Pt_5 (figli di ), la domanda deve essere, invece, rigettata nel merito. Persona_2
Innanzitutto, si osserva che oggetto della presente lite sono i fatti accaduti successivamente alla transazione stipulata fra le parti in data 15/06/2000. Non sono, pertanto, rilevanti le considerazioni sull'utilizzo del mappale 139 e del mappale 154 anteriormente alla transazione del 15/06/2000,
pagina 6 di 8 stipulata proprio a seguito delle inadempienze dei convenuti, previo pagamento di una somma a titolo di penale. Per lo stesso motivo non assume rilievo l'eventuale valenza confessoria alla missiva di
[...] datata 2/4/1998 (ovvero anteriore di due anni rispetto alla transazione). CP_2
Infatti, con la transazione dell'anno 2000 le parti riconoscevano “sanata la messa a disposizione di terzi della porzione dell'indicato terreno, a margine del fabbricato identificato con il mappale 154 del foglio 111 del catasto urbano del Comune di Modena ed adibita a parcheggio. I Fratelli potranno continuare a far usufruire la sopra individuata porzione di terreno ai lori affittuari senza dover riconoscere alcunché alla Società e sulla base di specifici accordi raggiunti fra la signora Pt_5 e i signori e alla signora
[...] Parte_4 CP_2 CP_3 Parte_5 esclusivamente alle seguenti condizioni: a) che non sia aumentata l'area di messa a disposizione di terzi rispetto a quanto in essere alla data del 31 dicembre 1999; b) che tale area possa essere messa a disposizione unicamente ed esclusivamente dagli attuali inquilini dei “fratelli” o degli eventuali nuovi inquilini che dovessero sostituirli nell'occupazione dei locali cui attualmente il parcheggio è destinato;
c) che tale area sia adibita esclusivamente a parcheggio”.
La tesi di parte attrice secondo la quale, alla data di conclusione dell'atto di transazione, non vi fossero contratti di locazione in essere, appare contraria al contenuto dell'atto. Parimenti, non trova riscontro documentale la ricostruzione per la quale alla fosse preclusa la possibilità di far Parte_3 utilizzare ai propri conduttori autovetture anche non intestate ai medesimi.
Il Giudice di prime cure, con motivazione condivisibile, ha interpretato i documenti contrattuali anche alla luce delle risultanze delle prove testimoniali affermando -in relazione alla deposizione di
[...] che: “Tale dichiarazione testimoniale si salda alle prove documentali, nello specifico i CP_13 contatti di locazione prodotti, a riprova altresì che anche prima della transazione ci fossero dei locatari;
altrimenti non avrebbe avuto senso inserire nella transazione la possibilità di continuare ad utilizzare il parcheggio ai nuovi inquilini che dovessero sostituire i precedenti”.
Deve, inoltre, rigettarsi il terzo motivo di appello relativo alla mancata ammissione di istanze istruttorie, ovvero della richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc dei “contratti di locazione stipulati dalla . Tale richiesta è rimasta genericamente formulata sia nell'originaria Parte_3 proposizione sia, soprattutto, dopo la produzione di parte convenuta nell'ambito della seconda memoria ex art 183 comma 6 cpc del 3/5/2018, non essendo a tal fine rilevante che alcuni dei contratti prodotti fossero intestati agli inquilini degli immobili siti sul mappale 154 (e, dunque, non pertinenti), rimanendo comunque escluso che il parcheggio fosse limitato alle sole autovetture intestate ai conduttori.
Deve, quindi, concludersi che la parte appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di lei gravante di dimostrare la violazione degli impegni assunti da parte di tutte le parti convenute in giudizio.
A fronte dell'accoglimento parziale dei motivi d'appello, con reciproca soccombenza, dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, sull'appello proposto da Parte_1 Controparte_1 nei confronti di , , , avverso la sentenza n.
[...] Parte_4 CP_2 CP_3 389/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 22/03/2022 nella causa R.G. n. 2922/2017, pubblicata in data 30/03/2022, notificata in data 30/03/2022, così decide:
- In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimazione passiva di
[...]
, ; Parte_4 CP_2 CP_3
pagina 7 di 8 - Rigetta, nel merito, l'appello;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile l'8.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. R.G. 794/2022 promosso da
(GIÀ Parte_1 Parte_2
, C.F. , con sede in Modena, in persona del Presidente del C.d.A. Avv. Dott.
[...] P.IVA_1 e corrente in Modena, Viale Corassori n. 24, C.F. Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Maddalena Casadio e Kambo Erisa appellanti nei confronti di
, e rappresentati e difesi dall' Parte_3 CP_2 CP_3 Controparte_4 Avv. Cristina Laura Tassi appellate assunto in decisione all'udienza collegiale del 27.5.25
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 389/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 22/03/2022 nella causa R.G. n. 2922/2017, pubblicata in data 30/03/2022, notificata in data 30/03/2022
CONCLUSIONI:
Appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare parzialmente la sentenza n. 389/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 22/03/2022 nella causa R.G. n. 2922/2017, pubblicata in data 30/03/2022, notificata in data 30/03/2022 e, in accoglimento dei motivi di gravame pagina 1 di 8 di cui alla parte espositiva, accogliere integralmente le conclusioni spiegate in primo grado da
[...] e e, dunque: Parte_1 Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la legittimazione passiva dei sigg. , , Parte_4 CP_2 CP_3 ;
[...]
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 e i sigg. , e , in solido tra loro, si sono resi CP_2 CP_3 Controparte_4 inadempienti nei confronti delle concludenti per violazione dell'art. 5b) della transazione stipulata fra le medesime parti in data 15/06/2000 per aver lasciato il terreno di Via Paolo Ferrari a disposizione di soggetti terzi non in possesso di contratti di locazione aventi data certa e riferibili agli inquilini dell'unico immobile (mapp. 154) che darebbe diritto di usufruire di tale area ad uso parcheggio e, conseguentemente, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 9 dell'allegato B alla scrittura privata di divisione del 18/05/1995 relativo al diritto di prelazione in favore delle concludenti;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_3 i sigg. , e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_2 CP_3 Controparte_4 delle attrici della penale convenzionalmente stabilita per mancato rispetto del diritto di prelazione in € 51.645,69 (pari a L. 100.000.000) per ogni caso di mancato rispetto degli obblighi assunti o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta equa e di giustizia per violazione del diritto di prelazione;
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 e i sigg. , e , in solido tra loro, si sono resi CP_2 CP_3 Controparte_4 inadempienti nei confronti delle concludenti rispetto alla transazione stipulata fra le medesime parti in data 15/06/2000 ed in particolare ai punti 5a) e 5c);
- conseguentemente, dichiarare parzialmente risolti gli accordi transattivi del 15/06/2000 esclusivamente con riferimento alla parziale disponibilità del terreno concessa alla Parte_3
di cui al punto 5 della transazione medesima;
[...]
IN OGNI CASO
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e i sigg. Parte_3
, e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_2 CP_3 Controparte_4 patiti e patendi dall'attrice, quantificabili in corso di causa o alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, tenendo conto dei continui e reiterati inadempimenti di controparte, sì che la sanzione possa rappresentare un effettivo deterrente anche per il presente ed il futuro;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativamente ai contratti di locazione tra la e i sigg. (intestatario dell'auto Audi B, targata EP090HD), Parte_3 CP_5 [...]
(intestatario dell'auto Renault kangoo, targata DG637LS), (intestataria dell'auto CP_6 CP_7 Volkswagen, targata FB615GY), (intestataria dell'auto Volvo Controparte_8 XC70 targata CZ205JB), (intestatario dell'auto Renault twingo, targata AM053SA), CP_9 (intestatario dell'auto BMW 120D, targata EP426HN), (intestataria CP_10 CP_11 dell'auto Volvo XC60, targata EP648GJ), (intestatario dell'auto Fiat Ducato targata CP_12 BJ650SF), (intestatario della moto Harley Davidson, targata EC08180), CP_13 [...]
(intestatario dell'auto Opel Zafira targata BS007PJ), (intestatario CP_14 CP_15 dell'auto targata ZA072ZH), (intestatario dell'auto Alfa Romeo Controparte_16 CP_17
pagina 2 di 8 Giulietta targata ER705SS), (locatario dell'auto Mercedez Benz targata FD983SA), CP_13
(intestatario dell'auto Mercedes Benz G 63 AMG targata FG709KA), CP_18 CP_19 (intestataria dell'auto Fiat 141AT53A targata FE531670), (intestataria Controparte_20 dell'auto Golf targata DE779PL). CP_21
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% spese generali”.
Appellati: “IN VIA PRINCIPALE
Confermare integralmente la sentenza Tribunale di Modena n.389/2022, pubblicata in data 30/3/2022 e notificata in pari data.
IN VIA SUBORDINATA:
Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni argomentate in atti, la carenza di interesse e di legittimazione passiva delle persone fisiche e e stante che di ciò CP_2 Controparte_4 CP_3 era perfettamente a conoscenza e consapevole parte attrice;
rilevato che quest'ultima ha agito temerariamente, condannare parte attrice all' integrale al pagamento di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, e condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art 96 uc cpc nella misura che verrà statuita in via equitativa dall'Intestato Tribunale;
- respingersi, in ogni caso e con la miglior formula, stante l'infondatezza, in ogni suo elemento, tanto in fatto quanto in diritto, ogni singola domanda formulata da ed Parte_1 [...]
non provata nei di lei elementi costituitivi, dando atto dell'avere, le medesime, agito Controparte_1 in giudizio temerariamente;
- pur senza riconoscimento alcuno, salvo gravame, accertato e dichiarato che, peraltro ed in ogni caso, alcun danno è stato subito da parte attrice, accertata e dichiarata la manifesta sproporzionalità ed eccessività della penale come indicata, disporsi, ex art 1384 cc, la riduzione della penale, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche di una sola delle domande attoree.
In ogni caso, con integrale vittoria di spese, compenso, oltre accessori di legge, IVA e CPA, oltre 15% spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto di citazione del 31/03/2017 e Parte_1 Controparte_1 Pt_5 citavano in giudizio la società e i sigg. ,
[...] Parte_3 Parte_4 CP_2
esponendo che i convenuti avevano reiteratamente violato gli accordi negoziali di cui CP_3 all'Allegato B alla Scrittura Privata Generale del 18/05/1995 e oggetto di una successiva transazione sottoscritta fra le medesime parti in data 15/06/2000. In forza delle richiamate scritture i convenuti – anche detti “Fratelli” – erano e sono autorizzati ad adibire ad area di parcheggio una ben delimitata porzione di un terreno sito in via Paolo Ferrari a Modena, indicata nella planimetria presentata dalla in Comune, a certe condizioni: Parte_3
a) che non venisse aumentata l'area messa a disposizione di terzi rispetto a quanto in essere alla data del 31/12/1999;
pagina 3 di 8 b) che tale area fosse messa a disposizione unicamente ed esclusivamente degli inquilini che allora l'occupavano ovvero dei nuovi inquilini che li avessero sostituiti nell'occupazione dei locali cui il parcheggio era destinato e non di qualsiasi inquilino di parte convenuta;
c) che tale area fosse adibita esclusivamente a parcheggio.
In spregio ai suddetti accordi i convenuti avrebbero consentito nel tempo il parcheggio, oltre che a soggetti del tutto estranei, anche a loro inquilini addirittura di immobili diversi da quelli prospicienti al parcheggio, consentendo inoltre il parcheggio su un'area ben più ampia di quella a suo tempo concordemente stabilita, ovvero praticamente in tutto il terreno a suo tempo costituente il mappale 139 del Foglio 111 del Catasto del Comune di Modena ed attualmente in parte identificato sempre col mappale 139 ed in parte accorpato al mappale 154.
Si instaurava il contraddittorio con la costituzione in giudizio dei convenuti, i quali contestavano l'atto di citazione ed eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione passiva delle persone fisiche convenute e la carenza di legittimazione attiva della sig.ra . Nel merito, assumevano i Parte_5 convenuti che non vi sarebbe stata alcuna violazione da parte della chiedendo la Parte_3 condanna delle attrici per lite temeraria.
In particolare, controparte contestava che la porzione di terreno di cui alla transazione fosse solo quella riportata nella planimetria allegata sub doc. 7 fascicolo di primo grado così come contestava che l'utilizzo dell'area da adibirsi a parcheggio deva essere limitato ai conduttori detentori, in forza di un regolare contratto e quali eventuali sostituti dei soggetti che allora avrebbero utilizzato il parcheggio, le unità immobiliari che si affacciano sul parcheggio de quo e non anche di qualsiasi altra unità immobiliare di proprietà della Parte_3
In corso di giudizio veniva formulata istanza di estromissione di , avendo quest'ultima Parte_5 ceduto a con atto del 31/01/2019 tutti i diritti e crediti in relazione anche alla Parte_1 presente vertenza.
In data 22/03/2022 il Tribunale di Modena emetteva la sentenza n. 389/2022, in questa sede impugnata, così statuendo:
“- dichiara la estromissione di ); Parte_5 Parte_6
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di , e;
Parte_4 CP_2 CP_3
- rigetta le domande attoree;
- dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti nella misura di un terzo e conseguentemente condanna e , in solido, alla rifusione in favore dei Parte_1 Controparte_22 convenuti delle spese di giudizio che liquida, a compensazione già operata, nella complessiva somma di € 7.500,00=, oltre accessori.”
Secondo grado e impugnavano la sentenza n. 389/2022 per i seguenti Controparte_1 Parte_1 motivi:
1. ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI CONVENUTI LI BIANCHI.
La sentenza impugnata conterrebbe un errore di fondo, ovvero che la società Parte_3 venisse convenzionalmente denominata “Fratelli”, mentre tale denominazione raggruppava i fratelli
, e (di ), figli di . CP_2 Parte_4 CP_3 Pt_5 Persona_1 Persona_2
2. OMESSA E/O CARENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE NEL MERITO.
pagina 4 di 8 In ordine ai capi alle pagg.
2-3 della sentenza premesso che è assolutamente corretto, in applicazione del principio del “ne bis in idem”, non rimettere in discussione la questione relativa all'estensione del terreno in parola, che è stata definita in Corte di Cassazione con sentenza a favore delle odierne appellanti, la diversa questione della proprietà del terreno non è definita con sentenza passata in giudicato, essendo pendente appello presso la Corte d'Appello.
Inoltre, con riferimento al capo a pag. 4 della sentenza in cui il Giudice afferma che “emerge come in detta transazione venga specificato solo la delimitazione del terreno da utilizzare, ma non che gli affittuari debbano essere esclusivamente quelli dei locali prospicienti tale area”, gli appellanti rilevano che il Giudice di primo grado non ha considerato che la controparte avrebbe consentito che il parcheggio avvenisse in un'area ben più ampia di quella a suo tempo concordemente stabilita come da planimetria sub doc. 7 di parte attrice allegata al fascicolo di primo grado, vale a dire praticamente in tutto il terreno
3. ERRONEA / CARENTE MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SULLA RILEVANZA DEI MEZZI ISTRUTTORI - OMESSA / ERRONEA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE.
Il Giudice avrebbe fondato la propria decisione senza tener conto né dei documenti prodotti né, delle risultanze delle prove orali. Avrebbe, inoltre, ingiustificatamente omesso di ammettere l'istanza tempestivamente formulata ex art. 210 c.p.c. di esibizione dei contratti di locazione stipulati dalla Parte_7
[...]
e dunque, precisavano le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la legittimazione passiva dei sigg. , , Parte_4 CP_2 CP_3 ;
[...]
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 e i sigg. , e , in solido tra loro, si sono resi CP_2 CP_3 Controparte_4 inadempienti nei confronti delle concludenti per violazione dell'art. 5b) della transazione stipulata fra le medesime parti in data 15/06/2000 per aver lasciato il terreno di Via Paolo Ferrari a disposizione di soggetti terzi non in possesso di contratti di locazione aventi data certa e riferibili agli inquilini dell'unico immobile (mapp. 154) che darebbe diritto di usufruire di tale area ad uso parcheggio e, conseguentemente, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 9 dell'allegato B alla scrittura privata di divisione del 18/05/1995 relativo al diritto di prelazione in favore delle concludenti;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_3 i sigg. , e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_2 CP_3 Controparte_4 delle attrici della penale convenzionalmente stabilita per mancato rispetto del diritto di prelazione in € 51.645,69 (pari a L. 100.000.000) per ogni caso di mancato rispetto degli obblighi assunti o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta equa e di giustizia per violazione del diritto di prelazione;
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 e i sigg. , e , in solido tra loro, si sono resi CP_2 CP_3 Controparte_4 inadempienti nei confronti delle concludenti rispetto alla transazione stipulata fra le medesime parti in data 15/06/2000 ed in particolare ai punti 5a) e 5c);
pagina 5 di 8 - conseguentemente, dichiarare parzialmente risolti gli accordi transattivi del 15/06/2000 esclusivamente con riferimento alla parziale disponibilità del terreno concessa alla Parte_3
di cui al punto 5 della transazione medesima;
[...]
IN OGNI CASO
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e i sigg. Parte_3
, e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_2 CP_3 Controparte_4 patiti e patendi dall'attrice, quantificabili in corso di causa o alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, tenendo conto dei continui e reiterati inadempimenti di controparte, sì che la sanzione possa rappresentare un effettivo deterrente anche per il presente ed il futuro;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativamente ai contratti di locazione”
La società e i sig.ri , e si Parte_3 CP_2 Controparte_4 CP_3 costituivano in data 22/09/2022 chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere accolto il primo motivo di impugnazione.
Deve, infatti, ritenersi la legittimazione passiva di , Parte_4 CP_2 CP_3 alla luce dell'interpretazione complessiva dei documenti contrattuali in atti.
In particolare, il Giudice di primo grado ha assunto come presupposto non dimostrato che la società venisse convenzionalmente denominata , mentre nella scrittura privata Parte_3 CP_23 del 1995 -ovvero quella che ha costituito l'accordo generale tra le parti- (così come i relativi allegati, parti interanti dell'accordo) per “ sono da intendersi le persone fisiche che hanno sottoscritto CP_23 l'accordo: essendo la una società di capitali, è il legale rappresentate pro tempore Parte_3 ad avere potere di rappresentanza e non certo i soci, con la conseguenza che non ci sarebbe stato evidentemente bisogno della loro personale sottoscrizione qualora l'accordo non fosse stato stipulato anche con il loro personale coinvolgimento.
Ai fini di una corretta interpretazione appare rilevante notare che , e CP_2 Parte_4 CP_3 (di ) hanno sottoscritto personalmente anche la transazione del 2000 per ivi Pt_5 Persona_1 riconoscersi in quella sede debitori obbligati anche in prima persona.
Vero è che solo la società era proprietaria dei beni immobili e, in particolare, Parte_3 dell'area destinata a parcheggio e, dunque, che era la sola legittimata a stipulare i contratti di locazione e a consentire ai conduttori l'utilizzo dell'area destinata a parcheggio, ma ciò di per sé non toglie che i
“fratelli” personalmente abbiano assunto, con la propria sottoscrizione, le obbligazioni dell'accordo del 1995 prima e del 2000 poi.
Tra l'altro, la legittimazione dei “Fratelli” personalmente intesi è stata riconosciuta in tutti i procedimenti (taluni definiti, altri ancora pendenti) che hanno visto le parti coinvolte.
Una volta accertata la legittimazione passiva dei fratelli , e CP_2 Parte_4 CP_3 Pt_5 (figli di ), la domanda deve essere, invece, rigettata nel merito. Persona_2
Innanzitutto, si osserva che oggetto della presente lite sono i fatti accaduti successivamente alla transazione stipulata fra le parti in data 15/06/2000. Non sono, pertanto, rilevanti le considerazioni sull'utilizzo del mappale 139 e del mappale 154 anteriormente alla transazione del 15/06/2000,
pagina 6 di 8 stipulata proprio a seguito delle inadempienze dei convenuti, previo pagamento di una somma a titolo di penale. Per lo stesso motivo non assume rilievo l'eventuale valenza confessoria alla missiva di
[...] datata 2/4/1998 (ovvero anteriore di due anni rispetto alla transazione). CP_2
Infatti, con la transazione dell'anno 2000 le parti riconoscevano “sanata la messa a disposizione di terzi della porzione dell'indicato terreno, a margine del fabbricato identificato con il mappale 154 del foglio 111 del catasto urbano del Comune di Modena ed adibita a parcheggio. I Fratelli potranno continuare a far usufruire la sopra individuata porzione di terreno ai lori affittuari senza dover riconoscere alcunché alla Società e sulla base di specifici accordi raggiunti fra la signora Pt_5 e i signori e alla signora
[...] Parte_4 CP_2 CP_3 Parte_5 esclusivamente alle seguenti condizioni: a) che non sia aumentata l'area di messa a disposizione di terzi rispetto a quanto in essere alla data del 31 dicembre 1999; b) che tale area possa essere messa a disposizione unicamente ed esclusivamente dagli attuali inquilini dei “fratelli” o degli eventuali nuovi inquilini che dovessero sostituirli nell'occupazione dei locali cui attualmente il parcheggio è destinato;
c) che tale area sia adibita esclusivamente a parcheggio”.
La tesi di parte attrice secondo la quale, alla data di conclusione dell'atto di transazione, non vi fossero contratti di locazione in essere, appare contraria al contenuto dell'atto. Parimenti, non trova riscontro documentale la ricostruzione per la quale alla fosse preclusa la possibilità di far Parte_3 utilizzare ai propri conduttori autovetture anche non intestate ai medesimi.
Il Giudice di prime cure, con motivazione condivisibile, ha interpretato i documenti contrattuali anche alla luce delle risultanze delle prove testimoniali affermando -in relazione alla deposizione di
[...] che: “Tale dichiarazione testimoniale si salda alle prove documentali, nello specifico i CP_13 contatti di locazione prodotti, a riprova altresì che anche prima della transazione ci fossero dei locatari;
altrimenti non avrebbe avuto senso inserire nella transazione la possibilità di continuare ad utilizzare il parcheggio ai nuovi inquilini che dovessero sostituire i precedenti”.
Deve, inoltre, rigettarsi il terzo motivo di appello relativo alla mancata ammissione di istanze istruttorie, ovvero della richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc dei “contratti di locazione stipulati dalla . Tale richiesta è rimasta genericamente formulata sia nell'originaria Parte_3 proposizione sia, soprattutto, dopo la produzione di parte convenuta nell'ambito della seconda memoria ex art 183 comma 6 cpc del 3/5/2018, non essendo a tal fine rilevante che alcuni dei contratti prodotti fossero intestati agli inquilini degli immobili siti sul mappale 154 (e, dunque, non pertinenti), rimanendo comunque escluso che il parcheggio fosse limitato alle sole autovetture intestate ai conduttori.
Deve, quindi, concludersi che la parte appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di lei gravante di dimostrare la violazione degli impegni assunti da parte di tutte le parti convenute in giudizio.
A fronte dell'accoglimento parziale dei motivi d'appello, con reciproca soccombenza, dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, sull'appello proposto da Parte_1 Controparte_1 nei confronti di , , , avverso la sentenza n.
[...] Parte_4 CP_2 CP_3 389/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 22/03/2022 nella causa R.G. n. 2922/2017, pubblicata in data 30/03/2022, notificata in data 30/03/2022, così decide:
- In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimazione passiva di
[...]
, ; Parte_4 CP_2 CP_3
pagina 7 di 8 - Rigetta, nel merito, l'appello;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile l'8.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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