TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 05.04.2024
da
c.f. nata il 1°.1.1980 Parte_1 C.F._1
in Marocco, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonella Dallavalle, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via S. Siro, n. 38, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro c.f. , nato in [...], il [...] CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 26.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace, nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2024 chiedeva di Parte_1
sentire dichiarare la separazione personale dal marito con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio in data 9.6.2006, registrato presso il Consolato del Regno del
Marocco in Bologna col n. 57, foglio n. 57, registro n. 03, precisando:
che dal matrimonio erano nati i figli (il 31.07.2006), (il PE Per_2
Per_ 13.05.2009), (l'8.1.2015) e (il 29.12.2022); Per_3
che in data 28 dicembre 2021 la signora aveva sporto la prima Parte_1
querela nei confronti del marito, rivelando una situazione familiare molto problematica sia da un punto di vista relazionale sia economico, di tal che i Servizi Sociali territorialmente competenti erano intervenuti ad attenzionare il nucleo familiare nell'interesse della prole;
che, a causa delle condotte maltrattanti poste in essere dal marito in ambito familiare soprattutto ai danni della moglie, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto provvisorio, aveva affidato i figli minori al Servizio Sociale competente per territorio, con collocamento della prole presso la madre e rientro nell'abitazione familiare solo dopo aver dato esecuzione al provvedimento di protezione contro gli abusi familiari nei confronti del padre;
che in data 4 luglio 2022 la ricorrente aveva sporto una seconda denuncia in cui aveva dichiarato che, nonostante l'ordine di allontanamento emesso nei confronti del marito, aveva acconsentito al suo rientro nella casa familiare, perché convinta che quest'ultimo potesse nel frattempo cambiare l'atteggiamento disfunzionale adottato fino a poco tempo prima, ma essa ricorrente aveva dovuto ricredersi, avendo il marito continuato a reiterare condotte maltrattanti nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli minori;
che, in seguito alle condotte violente adottate e reiterate in ambito familiare, il signor era stato arrestato per poi scontare un successivo periodo di arresti CP_1 domiciliari presso l'abitazione della sorella a Brescia fino al mese di maggio 2023, quando era intervenuta la revoca degli arresti domiciliari con la prescrizione di sottoporsi alle visite del , quale istituto specializzato nel trattamento di uomini violenti;
Per_5
che in seguito alle predette vicende, fino all'autunno 2023, il signor aveva CP_1
manifestato una condotta adeguata nei confronti dei figli, con i quali manteneva una frequentazione in modalità protetta, ma dal dicembre 2023 aveva iniziato nuovamente ad essere discontinuo nelle visite con i figli e dall'8 dicembre 2023 non aveva più provveduto a portare la spesa a casa secondo gli accordi presi con i servizi sociali;
che la signora in data 20 febbraio 2024, accompagnata dalla dott.ssa Parte_1 assistente sociale in servizio presso l'ASP Azalea Tutela Minori, aveva sporto Per_6 un'ulteriore denuncia a carico del marito in seguito alle reiterate condotte aggressive ed ingiuriose adottate da quest'ultimo, di tal che il signor eniva nuovamente arrestato CP_1
ed allo stato era detenuto presso la casa circondariale di Piacenza;
che la ricorrente continuava a svolgere attività lavorativa in qualità di operaia, mentre il marito, prima della detenzione, aveva sempre svolto attività lavorativa provvedendo quindi a soddisfare le esigenze economiche della famiglia, anche in seguito al crollo psicologico da lui registrato nell'anno 2021 connesso all'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Quanto alle condizioni di separazione, domandava la conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria dal
Tribunale per i Minorenni di Bologna in ordine all'affidamento dei figli minori ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, con assegnazione della casa familiare sita in Gragnano Trebbiense (PC), via Centro Sportivo, n. 4 alla ricorrente e con frequentazione padre-figli in forma protetta con obbligo in capo al padre di versare alla madre un assegno a titolo di mantenimento dei figli minori pari a Euro 1.000,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
All'udienza del 9 luglio 2024 compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, di tal che, verificata la regolarità del contraddittorio e l'avvenuta notifica al resistente del ricorso e del decreto, veniva dichiarata la contumacia di Dato atto dell'impossibilità di esperire il CP_1
tentativo di conciliazione, veniva sentita la ricorrente, la quale confermava il ricorso e precisava che il marito fino al 2021 si era sempre comportato bene nei suoi confronti, ma il suo comportamento era mutato quando aveva iniziato a far uso di sostanze stupefacenti.
Riferiva altresì di aver denunciato il marito essendo la vita coniugale divenuta insostenibile a causa delle condotte maltrattanti da lui adottate in ambito familiare ed essendosi lo stesso rifiutato di sottoporsi alle cure per superare le condotte disfunzionali poste in essere ai danni della moglie. Precisava che la casa familiare era situata a Gragnano
e, dopo il primo arresto, il marito aveva provato a rientrare nell'abitazione coniugale, ma la moglie non aveva acconsentito al suo rientro in casa con il resto della famiglia, costringendolo così a dormire in garage in macchina ovvero ospitato dai suoi amici e da suo fratello. Riferiva altresì di aver dovuto denunciare il marito una seconda volta a causa del comportamento minaccioso e molesto adottato nei suoi confronti, tanto da rendere necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. Precisava, inoltre, di lavorare nel settore delle pulizie e di guadagnare circa 1.200,00 Euro al mese, facendo così fronte da sola a tutte le esigenze anche economiche del nucleo familiare tramite i guadagni del proprio lavoro e l'assegno unico universale, posto che in seguito all'allontanamento del marito dalla casa familiare, ed in particolare dal novembre 2023, quest'ultimo, che durante la convivenza matrimoniale aveva sempre provveduto a soddisfare le esigenze economiche della famiglia, non aveva più versato alcunché alla ricorrente.
Alla stessa udienza, venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e così: venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
inoltre, quanto all'affidamento dei figli minori, alla residenza abituale degli stessi ed al regolamento di frequentazione con il genitore non convivente, veniva disposto in conformità alle statuizioni contenute nel decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 3.2.2022, con le ulteriori prescrizioni e interventi ad opera del Servizio Sociale come ivi indicati;
veniva altresì disposta l'assegnazione della casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla ricorrente, affinché vi abitasse unitamente ai figli minori;
veniva infine posto a carico del padre il versamento di un contributo per il mantenimento dei figli minori pari a Euro 720,00 mensili (Euro 180,00 per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i minori, come individuate dalle linee guida del CNF, a decorrere dalla data del deposito del ricorso. Veniva poi assegnato un termine al Servizio
Sociale Asp Azalea affidatario dei minori per la trasmissione della relazione inerente alla condizione degli stessi e del relativo nucleo familiare, nonché all'attività svolta a seguito del mandato del Tribunale per i Minorenni di Bologna. Infine, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.
Alla successiva udienza del 26 novembre 2024 compariva il Difensore di parte ricorrente, mentre nessuno compariva per il resistente. Il Procuratore di parte ricorrente rappresentava che il resistente non era più ristretto presso la casa circondariale di
Piacenza, essendo stato nel frattempo trasferito a Parma. Inoltre, preso atto delle valutazioni espresse dai Servizi Sociali Asp Azalea nella relazione da ultimo trasmessa, chiedeva di essere autorizzato a precisare le conclusioni già alla medesima udienza. La ricorrente precisava così le conclusioni come da ricorso introduttivo, fatta eccezione per l'affidamento dei figli minori da disporsi in via esclusiva alla madre e, già emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio – tenuto conto, in particolare, delle gravi condotte di prevaricazione e violenza poste in essere dal marito in ambito familiare, che hanno condotto la ricorrente a denunciare più volte il marito davanti all'Autorità competente, con conseguente collocamento della stessa in protezione unitamente ai figli minori, ed hanno condotto all'instaurazione di plurimi procedimenti penali a carico del marito per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei figli, con applicazione nei confronti del resistente delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e della custodia in carcere – confermano l'esistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza e venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A fronte di ciò, non vi è dubbio che si sia determinata tra i coniugi una situazione di impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale, che fonda la pronuncia di separazione personale.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda proposta dalla ricorrente diretta a sentire addebitare la separazione al marito, la stessa merita accoglimento, dovendo ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità in via esclusiva al resistente della dissoluzione della comunione coniugale.
Al riguardo, in linea generale, è noto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante, Cass. sez. un., 9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I, 29.4.2015, n. 8713; Cass., sez.
VI, 14.7.2016, n. 14414).
Inoltre, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (Cass., sez. I, 07/06/2021 n.
15819; Cass., sez. I, 10/12/2018, n. 31901; Cass., Sez. VI, 21/03/2018, n. 6997; Cass.,
Sez. VI, 22/03/2017, n. 7388), laddove si è ritenuto che anche un solo caso di violenza, costituendo violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, fonda il riconoscimento di addebito della separazione (Cass., sez. I, 14/01/2011, n. 817).
Nel contempo, non può dubitarsi che i presupposti per l'addebito della separazione possano ricondursi alla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, nonché di solidarietà e collaborazione nell'interesse della famiglia, che fondano la convivenza matrimoniale.
Nella specie, le affermazioni della ricorrente dirette a denunciare la violazione da parte del marito degli obblighi nascenti dal matrimonio sia sotto il profilo del rispetto del coniuge e dei componenti del nucleo familiare sia sotto il profilo dell'assistenza morale e materiale – laddove la ricorrente ha plausibilmente ricondotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai comportamenti prevaricatori del marito, finanche sfociati in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, anche in presenza dei figli minori – trovano conferma nelle risultanze processuali.
Ed invero, risulta documentato in atti come la ricorrente nel mese di dicembre
2021 abbia sporto una prima denuncia querela contro il marito, rappresentando plurime condotte aggressive, ingiuriose e violente consumate dal marito ai suoi danni durante la convivenza matrimoniale, culminate nell'episodio di violenza avvenuto nella notte del
27.12.2021, tanto che, in seguito a tali episodi, la ricorrente veniva collocata presso strutture protette unitamente ai figli minori fino a quando, nel gennaio 2022, la stessa faceva volontariamente ritorno presso l'abitazione coniugale.
A fronte di ciò, rileva evidenziare che il Tribunale per i Minorenni di Bologna - adito con ricorso del P.M. ex artt. 333 e 336 e seg. c.c. con richiesta di intervento in via d'urgenza a tutela dei minori - accertava il pregiudizio riconducibile all'esposizione a violenza assistita da parte dei minori per effetto della condotta adottata dal padre nonché la necessità della madre di ricevere un sostegno psicologico e alla genitorialità a fronte delle gravi condotte del marito e della sua fragilità personale e genitoriale, di tal che con decreto provvisorio emesso in data 3.2.2022 ordinava al resistente “di cessare immediatamente le condotte vessatorie, maltrattanti e violente verso la donna;
di allontanarsi dall'abitazione familiare e di tenersi il più possibile lontano e ad una distanza di almeno 600 metri dalla madre e dai minori nonché dall'abitazione e dai luoghi frequentati dagli stessi per il periodo di un anno, salvi gli incontri protetti organizzati dal servizio sociale;
di non comunicare, con qualsiasi mezzo (telefono, sms, email, altro) con gli stessi per lo stesso periodo”. Inoltre, con il medesimo decreto provvisorio, i figli minori venivano affidati al Servizio Sociale territorialmente competente, con collocamento presso la madre, rientro nell'abitazione familiare in seguito all'esecuzione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari e frequentazione con il genitore non collocatario in forma protetta (doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Risulta altresì documentato in atti che in data 4.7.2022 la ricorrente presentava una seconda denuncia dettagliata e circostanziata nei confronti del marito, dichiarando di aver consapevolmente acconsentito di ricongiungersi con il coniuge, accettando il suo riavvicinamento alla casa familiare nonostante l'ordine di allontanamento allo stesso impartito dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, perché convinta che lo stesso avesse potuto adottare un comportamento consono e rispettoso nei suoi confronti, ma, a distanza di pochi mesi, le sue aspettative erano state disattese, posto che il resistente continuava a reiterare condotte maltrattanti in violazione dei doveri familiari, sia sotto il profilo della violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona, sia sotto quello della solidarietà familiare, sottraendo i documenti d'identità ed i cellulari della moglie e dei figli nonché la vettura intestata alla ricorrente e reiterando condotte ingiuriose e violente ai danni della moglie anche in presenza dei figli minori (doc. n. 5 fascicolo ricorrente).
Ne conseguiva che, in data 7-8 luglio 2022, il G.I.P. presso il Tribunale di
Piacenza nell'ambito del procedimento penale n. 4558/21 R.G.N.R.- n. 1987/22 R.G.
G.I.P., ravvisata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari a carico di in ordine ai delitti di cui all'art. 572 commi 1 e 2 c.p. e artt. CP_1
81 c.p.v. – 388 c.p., applicava nei confronti dello stesso la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa mantenendo da essi Parte_1 una distanza di almeno 300 metri, a cui seguiva l'ordine di immediata esecuzione della misura cautelare personale (doc. nn. 7 e 8 fascicolo ricorrente).
Sulla base delle risultanze documentali agli atti, emerge poi che, ancora in data
20.02.2024, la ricorrente presentava una terza denuncia nei confronti del marito, rappresentando reiterate condotte vessatorie e violente poste in essere da quest'ultimo ai danni della moglie a causa della gelosia patologica dallo stesso manifestata, con ideazioni persecutorie su presunti tradimenti della moglie, che dichiarava: “dal mese di dicembre
2023, ha cominciato a mutare il suo atteggiamento, non preoccupandosi delle CP_1 esigenze familiari e portando come ultima volta la spesa per i suoi figli l'8 dicembre 2023.
Sino a quel momento lui si preoccupava dei beni di prima necessità, lasciandoli per strada
a una distanza adeguata dalla nostra abitazione e recuperati da mio figlio più grande avendo cura di non incontrarlo. Nel mese di dicembre aveva cominciato inoltre PE
ad essere irregolare con il Servizio Sociale per quanto riguarda gli incontri protetti con
i bambini, tardandoli o qualche volta disattendendoli. […] Dopo l'episodio della coperta, gli sono stati sospesi gli incontri protetti, in quanto il Servizio ha valutato che vi erano sicuramente problematiche relative all'uso di sostanza o alcol o disturbi della personalità, intimandogli di rivolgersi ai servizi specialistici per una presa in carico e successivamente la ripresa degli incontri. Data questa scelta del servizio sociale, lui ha manifestato ancora di più la rabbia nei miei confronti imputandomi di essere la causa di tutto questo. In data 12 febbraio 2024, alle ore 15:00 passava con la sua autovettura vicino casa, mi chiamava al cellulare per due volte ma io non gli rispondevo, alla terza aprivo la conversazione ma non parlavo. Durante l'ultima telefonata lui diceva che dovevo affacciarmi alla finestra in quanto doveva dirmi una cosa, io pensavo fosse legata
a un lutto familiare pertanto acconsentivo, ma una volta giunta sul balcone lui cominciava a dire “hai il fidanzato in casa, fatti comprare da lui il pollo, la carne, ti ammazzo, mi ammazzo anche io e andiamo insieme in aereo in Marocco” e a quel punto rientravo in casa. andava via e alle 17:00 vedevo con il telefono CP_1 PE all'orecchio andare vicino la finestra e poi spostarsi, mi avvicinavo anche io e vedevo il mio ex marito buttare l'alcool sulla mia macchina e scappare via. Per paura che potesse succedere qualcosa alla mia macchina prendevo una bottiglietta d'acqua e con PE andavo giù e mentre buttavo l'acqua AH tornava in macchina e continuava a minacciarmi di morte. Lui scendeva dall'autovettura, io gridavo aiuto così è scappato via. Cambiavo immediatamente posto alla mia macchina parcheggiandola vicino casa e nel frattempo rientrava nel cortile dal cancelletto di dietro. […] mi ha CP_1 CP_1 graffiato una mano e ha cercato di colpirmi al volto ma solo l'intervento ha PE scongiurato il peggio. A quel punto chiamavo i Carabinieri ma lui scappava […]” (doc.
n. 6 fascicolo ricorrente).
La fondatezza del contesto di violenza e prevaricazione familiare descritto dalla ricorrente trova conferma negli atti dei plurimi procedimenti penali promossi a carico del resistente per i reati di maltrattamenti in famiglia anche in presenza dei figli minori e mancata esecuzione del divieto di avvicinamento. Infatti, dalla documentazione in atti si ricava che alla data di instaurazione del presente giudizio risultava già definito con sentenza n. 165/2023 di applicazione della pena su richiesta delle parti il procedimento penale RGNR 4558/21 – RG GIP 1987/22 per i reati di maltrattamenti in famiglia, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice continuato, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa continuato. Inoltre, risultava pendente il procedimento penale RGNR 424/24 – RG GIP 362/24 sempre a carico di per CP_1 maltrattamenti in famiglia nell'ambito del quale erano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere e per l'emissione del decreto di giudizio immediato (cfr. fascicolo procedimento penale
RGNR 424/24 – RG GIP 362/24).
La considerazione di siffatte risultanze conduce univocamente a ricondurre l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi alle gravi condotte di prevaricazione e violenza poste in essere dal resistente in ambito familiare, sotto il profilo della violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona, così da fondare la pronuncia di addebito della separazione a quest'ultimo.
Per quel che concerne le condizioni della separazione, rileva considerare quanto segue.
In primo luogo, occorre premettere che, essendo il figlio primogenito PE
(nato il [...]) nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, nessuna previsione va resa in ordine al regime di affidamento dello stesso ed al regolamento di frequentazione genitoriale.
Per_
Ciò posto, quanto all'affidamento dei figli minori e giova Per_2 Per_3
osservare che il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto provvisorio emesso in data 3.2.2022, preso atto della situazione tale per cui nessuno dei genitori appariva allo stato in grado di tutelare la prole in modo adeguato, “in ragione della grave condotta aggressiva e violenta del padre e in attesa di ogni approfondimento istruttorio, del pregiudizio riconducibile alla esposizione a violenza assistita dal medesimo arrecata ai minori, della necessità della madre di ricevere un sostegno psicologico e alla genitorialità
a fronte delle gravi condotte del compagno e della sua fragilità personale e genitoriale”, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affidamento dei minori al Servizio Sociale competente per territorio, con collocamento dei minori presso la madre e frequentazione padre-figli in forma protetta, con possibilità per il servizio di sospendere gli incontri protetti se valutati disturbanti per i minori.
Il provvedimento in questione veniva poi recepito nell'ambito del presente giudizio di separazione in sede di pronuncia di provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza del
9 luglio 2024.
Sul punto, va altresì rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente, a parziale rettifica delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, domandava l'affidamento in via esclusiva dei figli minori.
Ciò posto, al fine di individuare il regime di affidamento maggiormente adeguato nell'interesse dei figli minori, rileva principalmente il contenuto della relazione trasmessa dai Servizi Sociali territorialmente competenti affidatari dei minori ed incaricati di vigilare sul nucleo familiare, oltre che di valutare le competenze genitoriali del padre e della madre, dovendosi evidenziare come l'Ente abbia espresso le sue valutazioni all'esito di un percorso di osservazione e monitoraggio del nucleo familiare, al fine di individuare eventuali criticità e di attuare strategie di intervento funzionali al loro superamento. Nella specie, sulla base di quanto evidenziato nella relazione dei Servizi Sociali, rileva considerare che, con riguardo alla figura paterna, gli stessi Servizi hanno evidenziato che il padre “nonostante la detenzione, non sembra aver mutato la convinzione di voler colpevolizzare continuamente la moglie e il servizio sociale scrivente per la sua carcerazione, senza mai mettersi in discussione rispetto al proprio comportamento e alle proprie condotte pregiudizievoli. Lo stesso nega ancora la possibilità di attivare percorsi di cura per sé […]. Il sig. on ha aderito a nessuna CP_1
richiesta di attivare per sé percorsi di cura presso il CSM oppure presso il Serdp territorialmente competente, questi aspetti fanno presupporre che lo stesso una volta scarcerato, non abbia migliorato la propria condizione. Il padre dei minori, esercita la responsabilità genitoriale sui figli, nei mesi scorsi, in alcune occasioni, anche per il suo stato mentale alterato, ha ostacolato la signora per il disbrigo di alcune pratiche Pt_1 relative ai propri figli, non dandole il proprio consenso”. Nel contempo, con riguardo alla figura materna, il Servizio Sociale affidatario ha invece valutato positivamente il suo comportamento, rilevando che “la signora risulta essere una donna forte e Pt_1
determinata ed una madre attenta alle esigenze emotive e materiali dei quattro figli. La stessa si è sempre mostrata collaborante con gli operatori del servizio sociale […] si vuole sottolineare come la madre dei minori sia di fatto in grado di svolgere autonomamente ed in maniera soddisfacente il suo ruolo genitoriale”, prospettando finanche la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla stessa, pur mantenendo il monitoraggio del nucleo familiare in capo al Servizio Sociale competente per territorio e la facoltà in capo allo stesso di attivare e/o sospendere gli incontri protetti padre-figli.
Con riguardo all'affidamento dei figli minori rileva allora evidenziare che, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze, ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.09.2016, n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.01.2017, n. 977). Infatti, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e, sul punto, va precisato che tale pregiudizio può sussistere non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando
“il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass., 6/7/2022, n.
21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Nel caso di specie, tenuto conto delle valutazioni espresse dai Servizi Sociali e delle ulteriori risultanze processuali, deve ritenersi che la madre risulti adeguata al suo ruolo nell'interesse dei figli minori, mentre, relativamente al padre, sono emersi evidenti profili di inadeguatezza genitoriale, in un quadro in cui lo stesso – dopo una convivenza familiare connotata da condotte vessatorie, ingiuriose e violente nei confronti della ricorrente, anche in presenza dei figli minori – pur a seguito della presa in carico da parte dei Servizi e degli interventi messi in atto dagli stessi, si è mostrato non collaborativo, continuando a reiterare condotte inadeguate anche a discapito dei figli.
Sulla base della considerazione di tutti siffatti elementi ritiene pertanto il Collegio che si configurino le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo dei minori Per_2
Per_ e alla madre, con collocazione e residenza abituale presso la stessa, in ogni Per_3
caso demandando ai Servizi Sociali – che hanno già in carico il nucleo familiare – di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, garantendo ogni intervento educativo, anche domiciliare, ritenuto opportuno onde poter supportare il nucleo e mantenendo la vigilanza ed il monitoraggio dello stesso.
Per quanto attiene al regolamento di frequentazione padre-figli, rileva in primo luogo considerare che il padre risulta attualmente collocato presso la Casa Circondariale di Parma per circostanze a lui imputabili, con conseguente inopportunità di predisporre un calendario di incontri protetti padre-figli. In ogni caso, in considerazione della complessità e delicatezza della vicenda in esame, deve essere demandato al Servizio
Sociale territorialmente competente di regolamentare la frequentazione o i contatti padre- figli, in forma protetta, se valutati non disturbanti per i minori e con le modalità ritenute più adeguate nell'esclusivo interesse degli stessi, anche a seguito di percorsi di sostegno genitoriale delle parti e di sostegno psicologico dei minori.
Quanto al regolamento economico, rileva in primo luogo osservare che il figlio primogenito pur avendo raggiunto da pochi mesi la maggiore età, non può PE
ritenersi economicamente indipendente, considerato che dalle risultanze processuali emerge che lo stesso è neomaggiorenne, convive con la madre e le tre sorelle nella medesima abitazione e sta proseguendo l'ordinario percorso di studi superiori presso l'Istituto Professionale Leonardo da Vinci di Piacenza;
tali circostanze non risultano smentite da elementi di segno contrario e sono idonee a fondare il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento (cfr. relazione trasmessa dai servizi sociali).
A fronte di ciò, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti, in proporzione dei rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, c.4, c.c., valutata la condizione economica e personale di ciascuno dei genitori – tenuto conto che la ricorrente, sulla quale grava in via esclusiva ogni onere di accudimento, cura ed educazione dei figli, svolge attività lavorativa nel settore delle pulizie con modesto reddito pari a circa 1.200,00 Euro mensili, mentre il padre, pur attualmente detenuto per circostanze allo stesso imputabili, risultava disporre di stabile attività lavorativa come magazziniere nonché abile al lavoro – risulta congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma pari a Euro 720,00 mensili (Euro 180,00 per ciascun figlio), assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, individuate secondo le linee guida del C.N.F., a decorrere dalla data del deposito del ricorso.
Quanto alla richiesta formulata dalla ricorrente in ordine all'assegnazione della casa familiare con i mobili e gli arredi ivi contenuti, la stessa deve trovare accoglimento affinché la signora vi abiti con i figli minori, stante la collocazione della Parte_1
prole presso la madre.
Infine, quanto alle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – laddove si evidenziano, in particolare, le gravi violazioni che hanno motivato l'addebito della separazione a il quale è rimasto CP_1
contumace nel presente procedimento, sottraendosi da tempo ad ogni obbligo familiare – deve essere pronunciata la condanna dello stesso al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da versarsi in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
- Dichiara che la separazione è addebitabile al marito CP_1
Stabilisce le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
Per_
2. Dispone l'affidamento dei tre figli minori e in via Per_2 Per_3
esclusiva alla madre, con residenza abituale presso la stessa, demandando ai
Servizi Sociali di regolamentare la frequentazione o i contatti padre-figli, in forma protetta, se valutati non disturbanti per i minori e con le modalità ritenute più adeguate nell'esclusivo interesse degli stessi, mantenendo in capo allo stesso Servizio l'attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare;
3. Assegna la casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla ricorrente affinché vi abiti con i figli;
4. Pone a carico di il versamento di un contributo mensile di CP_1
Euro 720,00, quale contributo per il mantenimento dei quattro figli (Euro
180,00 per ciascun figlio), da versarsi alla moglie in via anticipata entro i primi
10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, individuate secondo le linee guida del C.N.F., a decorrere dalla data del deposito del ricorso;
- Condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese gen.
15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi al Servizio Sociale Asp Azalea per quanto di competenza.
Piacenza, 15 gennaio 2025 Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti