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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4399 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 324 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, Parte_1 con la quale e presso la quale è legalmente domiciliato
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata telematicamente Controparte_1
insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Andrea Bava e Enrico Rossi, con i quali elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9341/2021, pronunciata dal Tribunale di Roma, terza sezione lavoro e pubblicata in data 10.1.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 12.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposte in primo grado da ha così statuito: «accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 lo status di Vittima del dovere del ricorrente a seguito dell'evento lesivo del 12.9.2000.
Conseguentemente, dichiara il diritto del ricorrente alla fruizione dei benefici assistenziali previsti dall'art. 1 commi 563 e 564 d.p.r. n. 243/2006 e art. 1904 d. lgs. N. 66/2010 e precisamente: -elargizione ex art. 5/1^ c l. 206/04; -assegno vitalizio di euro 500,00 mensili ex
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art. 2 l. 407/98, oltre perequazione ex art. 4/238^ comma l. 350/03; -assegno vitalizio ex art. 5/3
e 4^ c l. 206/2004; - diritto all'assistenza psicologica ex art. 6/2^ c l. 206/2004; -diritto esenzione partecipazione a spese sanitarie e farmaceutiche;
-beneficio ex art. 1 l. n. 203/2000 e art. 9 l.
206/2004. Il tutto a far data dal 12.12.2008»
Il interpone appello contro questa decisione alla quale addebita: (a) Parte_1
di aver erroneamente ritenuto imprescrittibile lo status di vittima del dovere;
(b) di aver ricondotto l'evento lesivo, del quale è stato vittima il all'ipotesi dell'art. 1, comma 563, lettera f l. CP_1
266/2005, sebbene non vi fosse prova che detto evento fosse conseguenza di un'azione arrecata nei confronti del stesso. Sulla base di detti motivi, chiede la riforma della sentenza CP_1 impugnata, nel senso della reiezione dell'originario ricorso. resiste all'impugnazione, argomentando sulla sua infondatezza e Controparte_1
chiedendone la reiezione.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 12.12.2024 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Il primo motivo di appello - che censura la sentenza appellata nella parte in cui si è limitata a dichiarare prescritti i ratei delle singole provvidenze e non anche lo status di vittima del dovere - è infondato, siccome contraddetto da plurime pronunce per il giudice di legittimità
(ex multis Cass. 30.5.2022 n. 17440; Cass.
4.5.2023 n. 11661; Cass. 28.12.2023 n. 12565), alle quali la Corte aderisce senza superflue e ripetitive considerazioni.
3. Del pari è infondato il secondo motivo di appello.
Si legge, infatti, nella sentenza appellata, sul punto non censurata, che «è pacifico che il ricorrente si trovasse all'estero in missione e che ha subito lesioni nel corso di una esercitazione interforze effettuata nell'ambito della missione Joint Force a favore della pacificazione nei territori dell'ex Jugoslavia»
Allo stesso tempo, è pure pacifico che restò ferito in quanto colpito da un Controparte_1
tronco lanciato da militari norvegesi (danesi, secondo alcuni rapporti di servizio).
Dalla lettura della relazione di servizio del 17.9.200 (doc. 19 fasc. I grado app.to) e del rapporto di infortunio del 19.9.2000 (doc. 17 fasc. I grado app.to) si ricava che questo lancio di tronchi, lungi dall'essere un evento estemporaneo, inaspettato ed imprevedibile, rappresentava al contrario una componente essenziale dell'esercitazione in corso, in quanto i militari norvegesi
(danesi) dovevano simulare di essere dei manifestanti intenti ad aggredire, proprio con detta modalità violenta, i militari italiani che nell'esercitazione avevano il ruolo di fronteggiare e respingere detti manifestanti.
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Ne consegue dunque che l'azione lesiva, ossia il lancio del tronco, per quanto posto in essere nel contesto di un'esercitazione, era chiaramente diretto (perché tale era l'oggetto della simulazione) nei confronti dell'attuale appellato e dei suoi commilitoni che svolgevano il fittizio ruolo di forze contrapposte ai fittizi manifestanti, sicché erra l'appellante allorché assume non esservi prova «che tale lancio fosse intenzionalmente diretto contro di lui, o che comunque fosse la conseguenza, anche non voluta, di un'azione posta in essere nei suoi confronti», così da non poter essere qualificato «come “azione recata nei suoi confronti”, ai sensi della lettera f) dell'art.1, comma 563 della legge n. 266/2005».
Anche il secondo motivo di appello deve essere dunque respinto.
4. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le
Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n.
28250/2017).
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna il a rifondere all'appellante le spese del presente grado, Parte_1 che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi
Roma il 12.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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