Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1597/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SCALISE CARMINE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.) ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. Tanto premesso, il CTU ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica.
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Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire). Le spese di lite (anche della fase di ATP) sono poste a carico dell' (in omaggio al CP_1 principio della soccombenza), in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica CP_1
a cura dell'Istituto della presenza dei requisiti extra-sanitari.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite (anche della fase di ATP), CP_1 liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche della fase di ATP) CP_1 liquidate con separati decreti.
Crotone, 07/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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