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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/10/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa NT MUSSA Presidente
Dott.ssa RO MASTROPIETRO Giudice rel./est
Dott. Ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2664/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...], il [...] ( ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TO), via Baraggino n. 9/A,
elettivamente domiciliata in Torino, in Via Stefano Clemente n. 22, presso lo studio dell'Avv. Elena Maria Balzaretti, che la rappresenta per procura in atti;
e nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...]
elettivamente domiciliato in Chivasso (TO), P.zza Carletti 1/c, presso lo studio dell'Avv.
EA DI, che lo rappresenta per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
-Voglia, Codesto Tribunale, DICHIARARE, con Sentenza, la Cessazione degli Effetti Civili
conseguenti la Trascrizione del Matrimonio Concordatario contratto dagli odierni ricorrenti Signori
e -matrimonio concordatario celebratosi in IC (LE), in data Parte_1 Parte_2
09.09.2006, Atto Numero 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2006; ORDINANDO all'Ufficiale
dello Stato Civile competente di annotare l'emananda Sentenza e di provvedere agli altri incombenti
e adempimenti di Legge, alle condizioni che seguono:
1) i figli minori, e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2
eserciteranno separatamente la loro potestà / responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni
di ordinaria amministrazione, mentre le altre decisioni che riguardano i figli dovranno essere
assunte congiuntamente. I figli manterranno la loro residenza stabile, anche anagrafica, presso
l'abitazione coniugale in Chivasso (TO), via Baraggino n. 9/A;
2) il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità e tempistiche: settimane alternate, dal
venerdì al venerdì successivo, con fine settimana alternati.
L'alternanza seguirà i turni lavorativi dei coniugi, affinchè questi siano sempre opposti tra gli stessi.
Durante il periodo estivo, i figli staranno con il padre per un periodo di almeno 15 giorni, anche
consecutivi, da concordarsi entro e non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno. Parimenti,
durante il periodo estivo, i figli potranno stare con la madre per un periodo di 15 giorni non
interrotti. Durante le vacanze natalizie e di fine anno i figli staranno con il padre, ad anni alterni,
dalle ore 9,00 del 25 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre oppure dal pomeriggio del 31 dicembre
sino al pomeriggio del 6 gennaio. La vigilia del 24 dicembre verrà quindi trascorsa alternativamente con l'altro genitore (vigilia 2023 con la mamma). Ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre
anche le festività pasquali, dal venerdì pomeriggio sino al mattino del martedì successivo. Festività
e ponti scolastici alternati.
Giorno del compleanno di con entrambi i genitori. Il compleanno del figlio cadendo Per_1 Per_2
il 6 gennaio, sarà sempre trascorso con entrambi i genitori.
In ogni caso, durante i periodi di permanenza dei figli con un genitore, questo si adopererà per
consentire all'altro genitore di contattare i figli telefonicamente.
In caso di impedimenti di uno dei due genitori, l'uno potrà chiedere all'altro di occuparsi dei figli,
senza che ciò comporti alcuna decadenza dei propri diritti;
3) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli quando li avrà con sé.
Dal punto di vista fiscale e saranno posti a carico della madre, NO al Per_1 Per_2 Pt_1
100%. L'assegno unico per i figli verrà interamente trattenuto dalla NO;
Parte_1
4) i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli
nella misura del 50%, riguardo alle quali i genitori osserveranno, anche per la loro singola
specificazione, il Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016 secondo il quale sono spese
scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da
istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio
anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche
senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
sono, invece, spese scolastiche che
richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti
privati; b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c)
corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni
private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
sono, poi, spese extrascolastiche che
non richiedono il preventivo accordo quelle inerenti: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva
o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze
lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi
di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente; sono invece, spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo quelle relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative,
ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby
sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori
o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e
gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto dei mezzi
di locomozione;
infine sono spese medico-sanitarie tutte quelle spese connotate dai caratteri della
necessità o urgenza, che non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non
richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti
dal pediatra di libera scelta e/o dal medico curante, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche,
in quanto prescritte.
Le spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate o necessitate e documentalmente
dimostrate;
5) la casa coniugale, sita in Chivasso (TO), via Baraggino n. 9/A, di proprietà al 50% tra i coniugi,
resterà assegnata alla NO con il mobilio e i complementi di arredo che la Parte_1
compongono;
6) le utenze domestiche e le spese condominiali ordinarie della casa ex coniugale saranno a totale
carico della NO . Le spese straordinarie su detto immobile saranno poste a carico Parte_1
dei coniugi al 50%. Le spese ordinarie e straordinarie (compresa IMU) del box sito in Chivasso
(TO), via Baraggino n. 9, in comproprietà tra i coniugi, saranno poste a carico degli stessi al 50%;
7) allorquando e se la casa coniugale verrà venduta, il signor con la sottoscrizione del Pt_2
presente ricorso, si impegna a rifondere alla NO la somma di euro 33.000,00, che andrà Pt_1
detratta in favore della Sig.ra dalla quota di ricavato a lui spettante;
Pt_1
8) il rimborso delle spese edilizie e arredo di cui alla dichiarazione redditi presentata nell'anno 2023
sarà da suddividersi tra i coniugi al 50%;
9) ogni altra questione economica è già stata definita dalle parti;
10) le spese legali per la procedura di separazione consensuale saranno compensate”.
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 2.12.2024 , Parte_1
e premettevano che: Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in IC (LE), in data 9.9.2006 (ATTO
N. 11, PARTE II - SERIE A- ANNO 2006;
- dalla loro unione sono nati a Chivasso: in data 1.4.2009, e in data 6.1.2011, Per_1 Per_2
- i coniugi si sono separati in virtù di sentenza di separazione n. 278/2024, pubblicata il
29.2.2024 e passata in giudicato in data 1.10.2024 (come da certificato del 3.10.2024);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 18.9.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 9.1.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal D.L.
149/2022). Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi con modalità alternativa di note scritte, dinanzi al Presidente del Tribunale di
Ivrea in data 28.2.2024 ed è stata pubblicata sentenza di omologa della separazione n.
278/2024, passata in giudicato in data 1.10.2024; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per l'affidamento e il mantenimento dei figli e per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
IC (LE), il giorno 9.9.2006, trascritto in data 11.9.2006 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2006, Parte II, Serie A, n. 11,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
1) dispone che i figli minori, e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori i quali eserciteranno separatamente la loro potestà / responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le altre decisioni che riguardano i figli dovranno essere assunte congiuntamente. I figli manterranno la loro residenza stabile, anche anagrafica, presso l'abitazione coniugale in Chivasso (TO), via
Baraggino n. 9/A.
2) Dispone che il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità e tempistiche:
settimane alternate, dal venerdì al venerdì successivo, con fine settimana alternati.
L'alternanza seguirà i turni lavorativi dei coniugi, affinchè questi siano sempre opposti tra gli stessi.
Durante il periodo estivo, i figli staranno con il padre per un periodo di almeno 15 giorni,
anche consecutivi, da concordarsi entro e non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno. Parimenti, durante il periodo estivo, i figli potranno stare con la madre per un periodo di 15 giorni non interrotti. Durante le vacanze natalizie e di fine anno i figli staranno con il padre, ad anni alterni, dalle ore 9,00 del 25 dicembre al pomeriggio del 31
dicembre oppure dal pomeriggio del 31 dicembre sino al pomeriggio del 6 gennaio. La
vigilia del 24 dicembre verrà quindi trascorsa alternativamente con l'altro genitore (vigilia
2023 con la mamma). Ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre anche le festività
pasquali, dal venerdì pomeriggio sino al mattino del martedì successivo. Festività e ponti scolastici alternati.
Il giorno del compleanno di con entrambi i genitori. Il compleanno del figlio Per_1 Per_2
cadendo il 6 gennaio, sarà sempre trascorso con entrambi i genitori.
Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che in ogni caso, durante i periodi di permanenza dei figli con un genitore, questo si adopererà per consentire all'altro genitore di contattare i figli telefonicamente. In caso di impedimenti di uno dei due genitori, l'uno potrà chiedere all'altro di occuparsi dei figli, senza che ciò comporti alcuna decadenza dei propri diritti.
3) Dispone che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli quando li avrà
con sé.
Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che dal punto di vista fiscale Per_1
e saranno posti a carico della madre, NO , al 100% e che l'assegno unico Per_2 Pt_1
per i figli verrà interamente trattenuto dalla NO;
. Parte_1
4) Dispone che i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli nella misura del 50%, riguardo alle quali i genitori osserveranno,
anche per la loro singola specificazione, il Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016
secondo il quale sono spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
abbonamento trasporto pubblico;
sono, invece, spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
sono,
poi, spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo quelle inerenti: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b)
pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
sono invece, spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo quelle relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative,
ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo,
stage sportivi;
f) spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione;
infine sono spese medico-
sanitarie tutte quelle spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, che non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico curante, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Le spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate o necessitate e documentalmente dimostrate.
5) Dispone che la casa coniugale, sita in Chivasso (TO), via Baraggino n. 9/A, di proprietà
al 50% tra i coniugi, resti assegnata alla NO , con il mobilio e i Parte_1
complementi di arredo che la compongono.
6) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che le utenze domestiche e le spese condominiali ordinarie della casa ex coniugale saranno a totale carico della NO
, che le spese straordinarie su detto immobile saranno poste a carico dei Parte_1
coniugi al 50% e che le spese ordinarie e straordinarie (compresa IMU) del box sito in
Chivasso (TO), via Baraggino n. 9, in comproprietà tra i coniugi, saranno poste a carico degli stessi al 50%.
7) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che allorquando e se la casa coniugale verrà venduta, il signor , si impegna a rifondere alla NO la Pt_2 Pt_1
somma di euro 33.000,00, che andrà detratta in favore della Sig.ra dalla quota di Pt_1
ricavato a lui spettante.
8) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che il rimborso delle spese edilizie e arredo di cui alla dichiarazione redditi presentata nell'anno 2023 sarà da suddividersi tra i coniugi al 50%.
9) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che ogni altra questione economica
è già stata definita dalle parti. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 1 ottobre 2025
ILGIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
RO ET NT MU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa NT MUSSA Presidente
Dott.ssa RO MASTROPIETRO Giudice rel./est
Dott. Ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2664/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...], il [...] ( ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TO), via Baraggino n. 9/A,
elettivamente domiciliata in Torino, in Via Stefano Clemente n. 22, presso lo studio dell'Avv. Elena Maria Balzaretti, che la rappresenta per procura in atti;
e nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...]
elettivamente domiciliato in Chivasso (TO), P.zza Carletti 1/c, presso lo studio dell'Avv.
EA DI, che lo rappresenta per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
-Voglia, Codesto Tribunale, DICHIARARE, con Sentenza, la Cessazione degli Effetti Civili
conseguenti la Trascrizione del Matrimonio Concordatario contratto dagli odierni ricorrenti Signori
e -matrimonio concordatario celebratosi in IC (LE), in data Parte_1 Parte_2
09.09.2006, Atto Numero 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2006; ORDINANDO all'Ufficiale
dello Stato Civile competente di annotare l'emananda Sentenza e di provvedere agli altri incombenti
e adempimenti di Legge, alle condizioni che seguono:
1) i figli minori, e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2
eserciteranno separatamente la loro potestà / responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni
di ordinaria amministrazione, mentre le altre decisioni che riguardano i figli dovranno essere
assunte congiuntamente. I figli manterranno la loro residenza stabile, anche anagrafica, presso
l'abitazione coniugale in Chivasso (TO), via Baraggino n. 9/A;
2) il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità e tempistiche: settimane alternate, dal
venerdì al venerdì successivo, con fine settimana alternati.
L'alternanza seguirà i turni lavorativi dei coniugi, affinchè questi siano sempre opposti tra gli stessi.
Durante il periodo estivo, i figli staranno con il padre per un periodo di almeno 15 giorni, anche
consecutivi, da concordarsi entro e non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno. Parimenti,
durante il periodo estivo, i figli potranno stare con la madre per un periodo di 15 giorni non
interrotti. Durante le vacanze natalizie e di fine anno i figli staranno con il padre, ad anni alterni,
dalle ore 9,00 del 25 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre oppure dal pomeriggio del 31 dicembre
sino al pomeriggio del 6 gennaio. La vigilia del 24 dicembre verrà quindi trascorsa alternativamente con l'altro genitore (vigilia 2023 con la mamma). Ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre
anche le festività pasquali, dal venerdì pomeriggio sino al mattino del martedì successivo. Festività
e ponti scolastici alternati.
Giorno del compleanno di con entrambi i genitori. Il compleanno del figlio cadendo Per_1 Per_2
il 6 gennaio, sarà sempre trascorso con entrambi i genitori.
In ogni caso, durante i periodi di permanenza dei figli con un genitore, questo si adopererà per
consentire all'altro genitore di contattare i figli telefonicamente.
In caso di impedimenti di uno dei due genitori, l'uno potrà chiedere all'altro di occuparsi dei figli,
senza che ciò comporti alcuna decadenza dei propri diritti;
3) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli quando li avrà con sé.
Dal punto di vista fiscale e saranno posti a carico della madre, NO al Per_1 Per_2 Pt_1
100%. L'assegno unico per i figli verrà interamente trattenuto dalla NO;
Parte_1
4) i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli
nella misura del 50%, riguardo alle quali i genitori osserveranno, anche per la loro singola
specificazione, il Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016 secondo il quale sono spese
scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da
istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio
anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche
senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
sono, invece, spese scolastiche che
richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti
privati; b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c)
corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni
private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
sono, poi, spese extrascolastiche che
non richiedono il preventivo accordo quelle inerenti: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva
o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze
lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi
di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente; sono invece, spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo quelle relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative,
ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby
sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori
o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e
gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto dei mezzi
di locomozione;
infine sono spese medico-sanitarie tutte quelle spese connotate dai caratteri della
necessità o urgenza, che non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non
richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti
dal pediatra di libera scelta e/o dal medico curante, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche,
in quanto prescritte.
Le spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate o necessitate e documentalmente
dimostrate;
5) la casa coniugale, sita in Chivasso (TO), via Baraggino n. 9/A, di proprietà al 50% tra i coniugi,
resterà assegnata alla NO con il mobilio e i complementi di arredo che la Parte_1
compongono;
6) le utenze domestiche e le spese condominiali ordinarie della casa ex coniugale saranno a totale
carico della NO . Le spese straordinarie su detto immobile saranno poste a carico Parte_1
dei coniugi al 50%. Le spese ordinarie e straordinarie (compresa IMU) del box sito in Chivasso
(TO), via Baraggino n. 9, in comproprietà tra i coniugi, saranno poste a carico degli stessi al 50%;
7) allorquando e se la casa coniugale verrà venduta, il signor con la sottoscrizione del Pt_2
presente ricorso, si impegna a rifondere alla NO la somma di euro 33.000,00, che andrà Pt_1
detratta in favore della Sig.ra dalla quota di ricavato a lui spettante;
Pt_1
8) il rimborso delle spese edilizie e arredo di cui alla dichiarazione redditi presentata nell'anno 2023
sarà da suddividersi tra i coniugi al 50%;
9) ogni altra questione economica è già stata definita dalle parti;
10) le spese legali per la procedura di separazione consensuale saranno compensate”.
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 2.12.2024 , Parte_1
e premettevano che: Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in IC (LE), in data 9.9.2006 (ATTO
N. 11, PARTE II - SERIE A- ANNO 2006;
- dalla loro unione sono nati a Chivasso: in data 1.4.2009, e in data 6.1.2011, Per_1 Per_2
- i coniugi si sono separati in virtù di sentenza di separazione n. 278/2024, pubblicata il
29.2.2024 e passata in giudicato in data 1.10.2024 (come da certificato del 3.10.2024);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 18.9.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 9.1.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal D.L.
149/2022). Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi con modalità alternativa di note scritte, dinanzi al Presidente del Tribunale di
Ivrea in data 28.2.2024 ed è stata pubblicata sentenza di omologa della separazione n.
278/2024, passata in giudicato in data 1.10.2024; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per l'affidamento e il mantenimento dei figli e per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
IC (LE), il giorno 9.9.2006, trascritto in data 11.9.2006 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2006, Parte II, Serie A, n. 11,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
1) dispone che i figli minori, e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori i quali eserciteranno separatamente la loro potestà / responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le altre decisioni che riguardano i figli dovranno essere assunte congiuntamente. I figli manterranno la loro residenza stabile, anche anagrafica, presso l'abitazione coniugale in Chivasso (TO), via
Baraggino n. 9/A.
2) Dispone che il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità e tempistiche:
settimane alternate, dal venerdì al venerdì successivo, con fine settimana alternati.
L'alternanza seguirà i turni lavorativi dei coniugi, affinchè questi siano sempre opposti tra gli stessi.
Durante il periodo estivo, i figli staranno con il padre per un periodo di almeno 15 giorni,
anche consecutivi, da concordarsi entro e non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno. Parimenti, durante il periodo estivo, i figli potranno stare con la madre per un periodo di 15 giorni non interrotti. Durante le vacanze natalizie e di fine anno i figli staranno con il padre, ad anni alterni, dalle ore 9,00 del 25 dicembre al pomeriggio del 31
dicembre oppure dal pomeriggio del 31 dicembre sino al pomeriggio del 6 gennaio. La
vigilia del 24 dicembre verrà quindi trascorsa alternativamente con l'altro genitore (vigilia
2023 con la mamma). Ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre anche le festività
pasquali, dal venerdì pomeriggio sino al mattino del martedì successivo. Festività e ponti scolastici alternati.
Il giorno del compleanno di con entrambi i genitori. Il compleanno del figlio Per_1 Per_2
cadendo il 6 gennaio, sarà sempre trascorso con entrambi i genitori.
Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che in ogni caso, durante i periodi di permanenza dei figli con un genitore, questo si adopererà per consentire all'altro genitore di contattare i figli telefonicamente. In caso di impedimenti di uno dei due genitori, l'uno potrà chiedere all'altro di occuparsi dei figli, senza che ciò comporti alcuna decadenza dei propri diritti.
3) Dispone che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli quando li avrà
con sé.
Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che dal punto di vista fiscale Per_1
e saranno posti a carico della madre, NO , al 100% e che l'assegno unico Per_2 Pt_1
per i figli verrà interamente trattenuto dalla NO;
. Parte_1
4) Dispone che i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli nella misura del 50%, riguardo alle quali i genitori osserveranno,
anche per la loro singola specificazione, il Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016
secondo il quale sono spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
abbonamento trasporto pubblico;
sono, invece, spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
sono,
poi, spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo quelle inerenti: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b)
pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
sono invece, spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo quelle relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative,
ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo,
stage sportivi;
f) spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione;
infine sono spese medico-
sanitarie tutte quelle spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, che non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico curante, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Le spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate o necessitate e documentalmente dimostrate.
5) Dispone che la casa coniugale, sita in Chivasso (TO), via Baraggino n. 9/A, di proprietà
al 50% tra i coniugi, resti assegnata alla NO , con il mobilio e i Parte_1
complementi di arredo che la compongono.
6) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che le utenze domestiche e le spese condominiali ordinarie della casa ex coniugale saranno a totale carico della NO
, che le spese straordinarie su detto immobile saranno poste a carico dei Parte_1
coniugi al 50% e che le spese ordinarie e straordinarie (compresa IMU) del box sito in
Chivasso (TO), via Baraggino n. 9, in comproprietà tra i coniugi, saranno poste a carico degli stessi al 50%.
7) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che allorquando e se la casa coniugale verrà venduta, il signor , si impegna a rifondere alla NO la Pt_2 Pt_1
somma di euro 33.000,00, che andrà detratta in favore della Sig.ra dalla quota di Pt_1
ricavato a lui spettante.
8) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che il rimborso delle spese edilizie e arredo di cui alla dichiarazione redditi presentata nell'anno 2023 sarà da suddividersi tra i coniugi al 50%.
9) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che ogni altra questione economica
è già stata definita dalle parti. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 1 ottobre 2025
ILGIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
RO ET NT MU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)