TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3087/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3087 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 26.09.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente tra
(cod. fic.: , nata il [...] a [...]- TO), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. FR Stillittano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Caulonia n.5 scala A, F112T) ha eletto domicilio.
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
09.02.1967) rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Vizzari, giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via S. Anna II Tronco Trav. Fondo Falcone
n.1 ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 11 Conclusioni delle parti
All'udienza del 24 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 04.11.2022 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 06 ottobre 2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , Controparte_1
assumendo che:
-il 02 luglio 1998 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati quattro figli, (27.10.1998), Persona_1
FR (16.03.2000), entrambe maggiorenni e già economicamente autosufficienti,
(26.05.2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Persona_2
(24.02.2016), ancora oggi minorenne;
Per_3
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa delle condotte violenze, con relative denunce sporte, poste in essere dal marito, anche alla presenza dei figli.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento alla madre in via esclusiva del figlio ancora minorenne;
c) fosse Per_3
posto a carico del marito un assegno di mantenimento mensile complessivo di € 300,00, quale mantenimento dei due figli e , oltre al 50% delle spese Persona_2 Per_3
straordinarie.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla separazione, contestava Controparte_1
pagina 2 di 11 l'esposizione dei fatti per come denunciati dalla moglie, interessata ad offrire una distorta rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare che la crisi coniugale aveva avuto inizio allorquando egli era rimasto senza lavoro e la moglie giornalmente lo umiliava e lo denigrava poiché a suo dire, essendo il capo famiglia, non ottemperava al dovere di contribuire ai bisogni materiali della famiglia;
rilevava che la madre condizionava anche i comportamenti del figlio minore nei suoi confronti, poiché il bambino a volte voleva vederlo ma altre volte si negava, verosimilmente influenzato dal rapporto che in quel momento avevano tra loro madre e padre.
Chiedeva, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito della separazione, insistendo per l'affidamento condiviso del figlio . Per_3
Nel corso della fase presidenziale veniva disposta la limitazione della responsabilità genitoriale del nei confronti del figlio minore e veniva nominato l'avv. CP_1 Per_3
Valentina Falanga quale curatore speciale del minore;
entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 27.04.2023, il Presidente disponeva l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore , Per_3
stabilendosi che il Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari dell'Asp di Reggio Calabria e dei Servizi Sociali territorialmente competenti predisponessero ed eseguissero un programma di sostegno e di recupero della genitorialità in favore del assegnava CP_1
la casa coniugale con il relativo arredamento alla e ordinava al di Pt_1 CP_1
corrispondere alla un assegno provvisorio mensile di € 300,00 a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento dei due figli e , importo rivalutabile Persona_2 Per_3
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale, nonché al 100% dell'Assegno Unico
Universale.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, veniva ammessa la prova testimoniale diretta e contraria richiesta dalle parti e nel contempo veniva disposta la sospensione pagina 3 di 11 degli incontri in spazio neutro padre-figlio, e venivano incaricati i Servizi Sociali competenti affinchè predisponessero un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre nonché un percorso di sostegno psicologico per il minore;
infine, Per_3
all'udienza cartolare del 26.09.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio fondata e Parte_1
merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, passando, innanzitutto, ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del CP_1
vincolo coniugale, appalesandosi la condotta reiteratamente violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
pagina 4 di 11 Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo il Collegio sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(tra le tante, da ultimo, Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022;
Trib. Bari n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023; Trib.
Pisa n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari n.1140/2023; Trib.
Terni n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta del la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate e reiterate violenze fisiche e psichiche perpetuate a danno della moglie, hanno trovato decisiva e pagina 5 di 11 significativa conferma nella sentenza n.661/2024 del 07.03.2024 con la quale la Corte di
Appello di Reggio Calabria ha condannato il alla pena di anni tre di reclusione e CP_1
lo ha interdetto dai pubblici uffici per anni cinque, per il reato di maltrattamenti ex art.572 commi 1 e 2 c.p., tant'è che nel corso del presente giudizio il resistente ha ammesso le proprie responsabilità e di conseguenza la ricorrente ha rinunciato all'escussione dei testimoni.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza CP_1
apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Per ciò che concerne la questione dell'affidamento dell'unico figlio della coppia, , Per_3
ad oggi ancora minorenne (9 anni), deve rammentarsi, in generale, che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo pagina 6 di 11 conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale qui scrutinata e in applicazione dei granitici principi giurisprudenziali appena enunciati, va detto che le emergenze pagina 7 di 11 processuali hanno evidenziato una grande difficoltà palesata nei rapporti padre-figlio e la particolare gravità della situazione così determinatasi, per come già segnalato sin dalla fase presidenziale di questo giudizio, sicchè ritiene il Collegio che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni per disporre l'affidamento in via esclusiva del bambino alla madre, avuto riguardo ai profili di grave inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà del padre a sintonizzarsi con il figlio, al clima di grave conflittualità familiare vissuto dal minore, senza che siano emersi condizionamenti da parte della madre e senza che il padre, per converso, abbia mostrato sinora di avere acquisito consapevolezza degli errori e del contributo fornito alla nascita ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale e dei bisogni affettivi e relazionali del figlio.
Ed allora, ritiene il Tribunale che in siffatta situazione appare opportuno confermare il provvedimento di limitazione di responsabilità genitoriale del e di privilegiare nel CP_1
contempo la scelta di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di monitorare l'evoluzione della predetta vicenda familiare nell'ottica prioritaria di coinvolgere e soprattutto responsabilizzare entrambi i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti il minore, individuando all'uopo tempi e modalità operative di osservazione di percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in auspicabile accordo tra entrambi i genitori e il figlio, allo unico e precipuo scopo di favorire la ripresa dei rapporti del bambino con il padre così da consentirgli di individuare e mantenere entrambe le figure genitoriali quali suoi imprescindibili e validi punti di riferimento, attraverso la costruzione, ove possibile, di un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un più equilibrato sviluppo del minore medesimo.
In buona sostanza, per ciò che concerne le modalità dell'esercizio del diritto di visita da riconoscersi al padre, ai Servizi Sociali va demandato il compito, dopo la valutazione della situazione complessiva, di individuare le più opportune modalità di ripresa dei rapporti e le concrete modalità degli incontri padre-figlio, una volta che sia cessata la detenzione del CP_1
pagina 8 di 11 Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, va subito evidenziato che ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, cosicché sulla base della disposizione de qua, il genitore (nel caso di specie il padre), anche ove fosse temporaneamente disoccupato ovvero impedito per qualsiasi causa a svolgere attività lavorativa, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale deve contribuire al mantenimento dei figli, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo eventuale attuale stato di disoccupazione.
In altri termini, lo stato di disoccupazione del genitore tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento non costituisce un giusto motivo per non adempiere a tale obbligo.
In buona sostanza, alla luce dell'art.316 bis c.c., il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente, seppure in misura minima, dovendosi ritenere che il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole (tra le altre, Cass. n.12283/2024; Cass. n.39411/2017; Trib. Roma 12394/2018).
Ed allora, va imposto a carico del l'obbligo del versamento del contributo per il CP_1
mantenimento dei due figli e di un assegno mensile da Persona_2 Per_3
quantificarsi nella misura minima non inferiore ad € 400,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le indicazioni contenute nel protocollo in atto vigente presso questo Tribunale. mentre va attribuita in favore della madre nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale (Cass. n.4672/2025).
In proposito, va rammentato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed pagina 9 di 11 assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(da ultimo, Cass. n.13664/2022), sicchè nella specie, risalendo all'aprile 2023 l'importo di € 300,00 mensili stabilito in sede presidenziale, appare inevitabile prevedere un aumento, seppur in una misura minima, dell'apporto economico che il padre è tenuto a corrispondere.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da con ricorso depositato il Parte_1
06.10.2022, nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da , che la Parte_1
responsabilità della separazione è da ascrivere a , per le causali di cui in Controparte_1
parte motiva;
-dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore della coppia , Per_3
prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di un CP_1 Pt_1
assegno mensile pari ad € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e , importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e Persona_2 Per_3
da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-assegna la casa coniugale alla Pt_1
pagina 10 di 11 -attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Universale;
Pt_1
-rigetta le altre domande formulate dalle parti;
-condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali Controparte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, se dovuti;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3087 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 26.09.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente tra
(cod. fic.: , nata il [...] a [...]- TO), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. FR Stillittano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Caulonia n.5 scala A, F112T) ha eletto domicilio.
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
09.02.1967) rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Vizzari, giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via S. Anna II Tronco Trav. Fondo Falcone
n.1 ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 11 Conclusioni delle parti
All'udienza del 24 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 04.11.2022 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 06 ottobre 2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , Controparte_1
assumendo che:
-il 02 luglio 1998 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati quattro figli, (27.10.1998), Persona_1
FR (16.03.2000), entrambe maggiorenni e già economicamente autosufficienti,
(26.05.2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Persona_2
(24.02.2016), ancora oggi minorenne;
Per_3
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa delle condotte violenze, con relative denunce sporte, poste in essere dal marito, anche alla presenza dei figli.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento alla madre in via esclusiva del figlio ancora minorenne;
c) fosse Per_3
posto a carico del marito un assegno di mantenimento mensile complessivo di € 300,00, quale mantenimento dei due figli e , oltre al 50% delle spese Persona_2 Per_3
straordinarie.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla separazione, contestava Controparte_1
pagina 2 di 11 l'esposizione dei fatti per come denunciati dalla moglie, interessata ad offrire una distorta rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare che la crisi coniugale aveva avuto inizio allorquando egli era rimasto senza lavoro e la moglie giornalmente lo umiliava e lo denigrava poiché a suo dire, essendo il capo famiglia, non ottemperava al dovere di contribuire ai bisogni materiali della famiglia;
rilevava che la madre condizionava anche i comportamenti del figlio minore nei suoi confronti, poiché il bambino a volte voleva vederlo ma altre volte si negava, verosimilmente influenzato dal rapporto che in quel momento avevano tra loro madre e padre.
Chiedeva, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito della separazione, insistendo per l'affidamento condiviso del figlio . Per_3
Nel corso della fase presidenziale veniva disposta la limitazione della responsabilità genitoriale del nei confronti del figlio minore e veniva nominato l'avv. CP_1 Per_3
Valentina Falanga quale curatore speciale del minore;
entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 27.04.2023, il Presidente disponeva l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore , Per_3
stabilendosi che il Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari dell'Asp di Reggio Calabria e dei Servizi Sociali territorialmente competenti predisponessero ed eseguissero un programma di sostegno e di recupero della genitorialità in favore del assegnava CP_1
la casa coniugale con il relativo arredamento alla e ordinava al di Pt_1 CP_1
corrispondere alla un assegno provvisorio mensile di € 300,00 a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento dei due figli e , importo rivalutabile Persona_2 Per_3
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale, nonché al 100% dell'Assegno Unico
Universale.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, veniva ammessa la prova testimoniale diretta e contraria richiesta dalle parti e nel contempo veniva disposta la sospensione pagina 3 di 11 degli incontri in spazio neutro padre-figlio, e venivano incaricati i Servizi Sociali competenti affinchè predisponessero un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre nonché un percorso di sostegno psicologico per il minore;
infine, Per_3
all'udienza cartolare del 26.09.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio fondata e Parte_1
merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, passando, innanzitutto, ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del CP_1
vincolo coniugale, appalesandosi la condotta reiteratamente violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
pagina 4 di 11 Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo il Collegio sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(tra le tante, da ultimo, Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022;
Trib. Bari n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023; Trib.
Pisa n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari n.1140/2023; Trib.
Terni n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta del la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate e reiterate violenze fisiche e psichiche perpetuate a danno della moglie, hanno trovato decisiva e pagina 5 di 11 significativa conferma nella sentenza n.661/2024 del 07.03.2024 con la quale la Corte di
Appello di Reggio Calabria ha condannato il alla pena di anni tre di reclusione e CP_1
lo ha interdetto dai pubblici uffici per anni cinque, per il reato di maltrattamenti ex art.572 commi 1 e 2 c.p., tant'è che nel corso del presente giudizio il resistente ha ammesso le proprie responsabilità e di conseguenza la ricorrente ha rinunciato all'escussione dei testimoni.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza CP_1
apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Per ciò che concerne la questione dell'affidamento dell'unico figlio della coppia, , Per_3
ad oggi ancora minorenne (9 anni), deve rammentarsi, in generale, che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo pagina 6 di 11 conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale qui scrutinata e in applicazione dei granitici principi giurisprudenziali appena enunciati, va detto che le emergenze pagina 7 di 11 processuali hanno evidenziato una grande difficoltà palesata nei rapporti padre-figlio e la particolare gravità della situazione così determinatasi, per come già segnalato sin dalla fase presidenziale di questo giudizio, sicchè ritiene il Collegio che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni per disporre l'affidamento in via esclusiva del bambino alla madre, avuto riguardo ai profili di grave inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà del padre a sintonizzarsi con il figlio, al clima di grave conflittualità familiare vissuto dal minore, senza che siano emersi condizionamenti da parte della madre e senza che il padre, per converso, abbia mostrato sinora di avere acquisito consapevolezza degli errori e del contributo fornito alla nascita ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale e dei bisogni affettivi e relazionali del figlio.
Ed allora, ritiene il Tribunale che in siffatta situazione appare opportuno confermare il provvedimento di limitazione di responsabilità genitoriale del e di privilegiare nel CP_1
contempo la scelta di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di monitorare l'evoluzione della predetta vicenda familiare nell'ottica prioritaria di coinvolgere e soprattutto responsabilizzare entrambi i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti il minore, individuando all'uopo tempi e modalità operative di osservazione di percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in auspicabile accordo tra entrambi i genitori e il figlio, allo unico e precipuo scopo di favorire la ripresa dei rapporti del bambino con il padre così da consentirgli di individuare e mantenere entrambe le figure genitoriali quali suoi imprescindibili e validi punti di riferimento, attraverso la costruzione, ove possibile, di un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un più equilibrato sviluppo del minore medesimo.
In buona sostanza, per ciò che concerne le modalità dell'esercizio del diritto di visita da riconoscersi al padre, ai Servizi Sociali va demandato il compito, dopo la valutazione della situazione complessiva, di individuare le più opportune modalità di ripresa dei rapporti e le concrete modalità degli incontri padre-figlio, una volta che sia cessata la detenzione del CP_1
pagina 8 di 11 Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, va subito evidenziato che ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, cosicché sulla base della disposizione de qua, il genitore (nel caso di specie il padre), anche ove fosse temporaneamente disoccupato ovvero impedito per qualsiasi causa a svolgere attività lavorativa, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale deve contribuire al mantenimento dei figli, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo eventuale attuale stato di disoccupazione.
In altri termini, lo stato di disoccupazione del genitore tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento non costituisce un giusto motivo per non adempiere a tale obbligo.
In buona sostanza, alla luce dell'art.316 bis c.c., il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente, seppure in misura minima, dovendosi ritenere che il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole (tra le altre, Cass. n.12283/2024; Cass. n.39411/2017; Trib. Roma 12394/2018).
Ed allora, va imposto a carico del l'obbligo del versamento del contributo per il CP_1
mantenimento dei due figli e di un assegno mensile da Persona_2 Per_3
quantificarsi nella misura minima non inferiore ad € 400,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le indicazioni contenute nel protocollo in atto vigente presso questo Tribunale. mentre va attribuita in favore della madre nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale (Cass. n.4672/2025).
In proposito, va rammentato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed pagina 9 di 11 assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(da ultimo, Cass. n.13664/2022), sicchè nella specie, risalendo all'aprile 2023 l'importo di € 300,00 mensili stabilito in sede presidenziale, appare inevitabile prevedere un aumento, seppur in una misura minima, dell'apporto economico che il padre è tenuto a corrispondere.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da con ricorso depositato il Parte_1
06.10.2022, nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da , che la Parte_1
responsabilità della separazione è da ascrivere a , per le causali di cui in Controparte_1
parte motiva;
-dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore della coppia , Per_3
prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di un CP_1 Pt_1
assegno mensile pari ad € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e , importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e Persona_2 Per_3
da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-assegna la casa coniugale alla Pt_1
pagina 10 di 11 -attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Universale;
Pt_1
-rigetta le altre domande formulate dalle parti;
-condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali Controparte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, se dovuti;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
pagina 11 di 11