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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/09/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3757/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 15.05.2025 e vertente
TRA
- (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Grenga;
OPPONENTE
E
- (P. I. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
Memoli;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, disattese le avverse istanze, eccezioni e deduzioni, dichiarare, nullo, inefficace ed infondato in fatto ed in diritto il decreto ingiuntivo opposto, per quanto ivi dedotto, per
l'effetto rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione e accogliere tutte le formulate conclusioni ivi comprese le conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
1 Per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza respingere la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e non provata.
Confermare il decreto ingiuntivo n.1132/2022 e condannare l
[...]
, in persona dell'omonimo titolare, al pagamento in Parte_1 favore della delle somme indicate nel Controparte_1 decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L , in persona dell'omonimo titolare, Controparte_1 otteneva decreto ingiuntivo n. 1132/2022 (R.G. n. 2259/2022), portato da fatture accompagnatorie, con il quale il Tribunale civile di Latina intimava a
, quale titolare della ditta individuale , il Parte_1 Pt_1 pagamento dell'importo complessivo di Euro 20.374,71, oltre interessi commerciali e spese di procedura, a saldo della fornitura di merci.
Proponeva opposizione l'ingiunto eccependo l'avvenuta prescrizione per decorso del termine di cui all'art. 2955 c.c., la carenza dei requisiti necessari ad ottenere il decreto ingiuntivo, l'insussistenza del credito per intervenuto pagamento nelle mani di persona incaricata a riceverlo.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio l Controparte_1 contestando gli avversi motivi di opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.
A sostegno della propria pretesa produceva documenti di trasporto regolarmente siglati.
Il Giudice istruttore, ritenuta l'inesistenza delle condizioni, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. All'udienza successiva ammetteva le prove articolate dalle parti e rinviava per
2 l'espletamento della prova orale.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 15.05.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa, considerata matura, veniva trattenuta in decisione e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Appare, preliminarmente, opportuno richiamare i principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel senso che incombe sull'opposta, nella veste di attrice in senso sostanziale, l'onere, ai sensi dell'art. 2697
c.c., di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa avanzata, mentre spetta all'opponente, nella qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'esistenza dei fatti a fondamento delle eccezioni formulate (cfr., ex plurimis, Cass. 23 gennaio 2023, n. 1892; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Nel caso di specie, in mancanza di puntuale contestazione, è pacifica, in quanto circostanza rilevante ai sensi dell'art. 115, primo comma, c.p.c., la sussistenza di rapporti contrattuali tra le parti in causa.
Rispetto agli importi azionati, merita di essere scrutinata l'eccezione di adempimento formulata dall'opponente, la quale poggia sulla tesi che il pagamento sia stato effettuato nelle mani di tale , Persona_1 dipendente della azienda fornitrice, quale soggetto apparentemente legittimato a riceverlo.
Orbene, in materia di pagamento nelle mani del rappresentante apparente, l'art. 1188 c.c., al secondo comma, afferma che “il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”. Inoltre, l'articolo successivo, dispone che
“il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito” (art. 1189 c.c.).
Secondo l'orientamento maggioritario, che in questa sede si richiama, il
3 pagamento eseguito nei confronti del rappresentante apparente ricade nell'ipotesi di apparenza colposa, con la conseguenza che il debitore, il quale invoca il principio dell'apparenza giuridica, deve fornire la prova di
“avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente ed altresì che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens” (Cass. Sez. 1, Ord. n. 9758 del 19/04/2018).
Il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova quindi applicazione, come chiarito a partire da Cass.
Sez. 3, Sent. n. 14028 del 04/06/2013 e come poc'anzi evidenziato, quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, perciò non invocabile da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose -laddove facilmente controllabile- e per essersi affidato alla mera apparenza.
Ciò premesso, l'analisi della documentazione acquisita e delle risultanze dell'istruttoria orale consente di ritenere confermata la tesi del pagamento al rappresentante apparente avente efficacia liberatoria invocata dall'opponente.
Invero, la stessa, dichiarando di aver eseguito pagamenti regolari in contanti nelle mani di tale , presunto collaboratore del Persona_1
incaricato della ricezione, ha prodotto, a supporto di tali CP_1 affermazioni, le fatture emesse dall'opposta recanti sigla e timbro aventi valore di quietanza.
La quietanza, come recentemente ribadito da Cass. Sez. 3, Ord. n.
4 14130 del 21/05/2024, "se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, [la quietanza rilasciata da quest'ultimo] costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall'accipiens".
La circostanza che il , pacificamente dipendente della ditta Per_1 opposta (come dalla stessa asserito), si occupasse di affari e mansioni esulanti dal proprio inquadramento professionale (autotrasportatore di merci) emerge dalle testimonianze verbalizzate nel corso del giudizio (si legga, ad esempio, quanto dichiarato dal all'udienza del Per_1
06.06.2024) nonché dalla comunicazione WhatsApp prodotta dall'opponente (doc. 3), con la quale l invitava i clienti e CP_1 non rivolgersi più all'azienda Kirkeplants per effettuare ordinativi e per questioni di contabilità motivando tale richiesta con la cessazione del da ogni rapporto di collaborazione con l . Si Per_1 Parte_2 desume conseguentemente che le suddette attività fossero, sino a quel momento, gestite direttamente dal , quale soggetto incaricato dal Per_1 datore di lavoro.
La buona fede del debitore anche nell'affidamento riposto sulla legittimazione del a ricevere i corrispettivi della merce su delega Per_1 del fornitore/creditore appare altresì suffragata dal rilievo che le fatture prodotte recano, oltre all'indicazione del pagamento effettuato in contanti, il timbro dell'Azienda agricola di Antonio Pagano “Kirke”, ad evidenziare un comportamento compiacente, o comunque tollerante, da parte della stessa.
Per tutto quanto esposto la domanda di pagamento, in accoglimento dell'opposizione, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo revocato.
Ogni ulteriore domanda o eccezione deve ritenersi disattesa.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, previa applicazione dei valori minimi di scaglione in considerazione della complessità dei rapporti esistenti tra le parti in causa.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1132/2022, emesso dal Tribunale civile di Latina in data 04.06.2022;
2. condanna (P. I. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'omonimo titolare, al pagamento, in favore di
[...]
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida in Euro 2.540,00 per compensi, Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Latina, 16.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3757/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 15.05.2025 e vertente
TRA
- (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Grenga;
OPPONENTE
E
- (P. I. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
Memoli;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, disattese le avverse istanze, eccezioni e deduzioni, dichiarare, nullo, inefficace ed infondato in fatto ed in diritto il decreto ingiuntivo opposto, per quanto ivi dedotto, per
l'effetto rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione e accogliere tutte le formulate conclusioni ivi comprese le conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
1 Per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza respingere la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e non provata.
Confermare il decreto ingiuntivo n.1132/2022 e condannare l
[...]
, in persona dell'omonimo titolare, al pagamento in Parte_1 favore della delle somme indicate nel Controparte_1 decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L , in persona dell'omonimo titolare, Controparte_1 otteneva decreto ingiuntivo n. 1132/2022 (R.G. n. 2259/2022), portato da fatture accompagnatorie, con il quale il Tribunale civile di Latina intimava a
, quale titolare della ditta individuale , il Parte_1 Pt_1 pagamento dell'importo complessivo di Euro 20.374,71, oltre interessi commerciali e spese di procedura, a saldo della fornitura di merci.
Proponeva opposizione l'ingiunto eccependo l'avvenuta prescrizione per decorso del termine di cui all'art. 2955 c.c., la carenza dei requisiti necessari ad ottenere il decreto ingiuntivo, l'insussistenza del credito per intervenuto pagamento nelle mani di persona incaricata a riceverlo.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio l Controparte_1 contestando gli avversi motivi di opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.
A sostegno della propria pretesa produceva documenti di trasporto regolarmente siglati.
Il Giudice istruttore, ritenuta l'inesistenza delle condizioni, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. All'udienza successiva ammetteva le prove articolate dalle parti e rinviava per
2 l'espletamento della prova orale.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 15.05.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa, considerata matura, veniva trattenuta in decisione e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Appare, preliminarmente, opportuno richiamare i principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel senso che incombe sull'opposta, nella veste di attrice in senso sostanziale, l'onere, ai sensi dell'art. 2697
c.c., di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa avanzata, mentre spetta all'opponente, nella qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'esistenza dei fatti a fondamento delle eccezioni formulate (cfr., ex plurimis, Cass. 23 gennaio 2023, n. 1892; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Nel caso di specie, in mancanza di puntuale contestazione, è pacifica, in quanto circostanza rilevante ai sensi dell'art. 115, primo comma, c.p.c., la sussistenza di rapporti contrattuali tra le parti in causa.
Rispetto agli importi azionati, merita di essere scrutinata l'eccezione di adempimento formulata dall'opponente, la quale poggia sulla tesi che il pagamento sia stato effettuato nelle mani di tale , Persona_1 dipendente della azienda fornitrice, quale soggetto apparentemente legittimato a riceverlo.
Orbene, in materia di pagamento nelle mani del rappresentante apparente, l'art. 1188 c.c., al secondo comma, afferma che “il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”. Inoltre, l'articolo successivo, dispone che
“il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito” (art. 1189 c.c.).
Secondo l'orientamento maggioritario, che in questa sede si richiama, il
3 pagamento eseguito nei confronti del rappresentante apparente ricade nell'ipotesi di apparenza colposa, con la conseguenza che il debitore, il quale invoca il principio dell'apparenza giuridica, deve fornire la prova di
“avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente ed altresì che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens” (Cass. Sez. 1, Ord. n. 9758 del 19/04/2018).
Il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova quindi applicazione, come chiarito a partire da Cass.
Sez. 3, Sent. n. 14028 del 04/06/2013 e come poc'anzi evidenziato, quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, perciò non invocabile da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose -laddove facilmente controllabile- e per essersi affidato alla mera apparenza.
Ciò premesso, l'analisi della documentazione acquisita e delle risultanze dell'istruttoria orale consente di ritenere confermata la tesi del pagamento al rappresentante apparente avente efficacia liberatoria invocata dall'opponente.
Invero, la stessa, dichiarando di aver eseguito pagamenti regolari in contanti nelle mani di tale , presunto collaboratore del Persona_1
incaricato della ricezione, ha prodotto, a supporto di tali CP_1 affermazioni, le fatture emesse dall'opposta recanti sigla e timbro aventi valore di quietanza.
La quietanza, come recentemente ribadito da Cass. Sez. 3, Ord. n.
4 14130 del 21/05/2024, "se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, [la quietanza rilasciata da quest'ultimo] costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall'accipiens".
La circostanza che il , pacificamente dipendente della ditta Per_1 opposta (come dalla stessa asserito), si occupasse di affari e mansioni esulanti dal proprio inquadramento professionale (autotrasportatore di merci) emerge dalle testimonianze verbalizzate nel corso del giudizio (si legga, ad esempio, quanto dichiarato dal all'udienza del Per_1
06.06.2024) nonché dalla comunicazione WhatsApp prodotta dall'opponente (doc. 3), con la quale l invitava i clienti e CP_1 non rivolgersi più all'azienda Kirkeplants per effettuare ordinativi e per questioni di contabilità motivando tale richiesta con la cessazione del da ogni rapporto di collaborazione con l . Si Per_1 Parte_2 desume conseguentemente che le suddette attività fossero, sino a quel momento, gestite direttamente dal , quale soggetto incaricato dal Per_1 datore di lavoro.
La buona fede del debitore anche nell'affidamento riposto sulla legittimazione del a ricevere i corrispettivi della merce su delega Per_1 del fornitore/creditore appare altresì suffragata dal rilievo che le fatture prodotte recano, oltre all'indicazione del pagamento effettuato in contanti, il timbro dell'Azienda agricola di Antonio Pagano “Kirke”, ad evidenziare un comportamento compiacente, o comunque tollerante, da parte della stessa.
Per tutto quanto esposto la domanda di pagamento, in accoglimento dell'opposizione, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo revocato.
Ogni ulteriore domanda o eccezione deve ritenersi disattesa.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, previa applicazione dei valori minimi di scaglione in considerazione della complessità dei rapporti esistenti tra le parti in causa.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1132/2022, emesso dal Tribunale civile di Latina in data 04.06.2022;
2. condanna (P. I. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'omonimo titolare, al pagamento, in favore di
[...]
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida in Euro 2.540,00 per compensi, Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Latina, 16.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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