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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/11/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EN FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SANTOLINI Parte_1 C.F._1
FILOMENA giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, eredi di Controparte_1 Persona_1
RESISTENTI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale dei beni ubicati nel Comune di
Amandola, contraddistinti al Catasto di Ascoli Piceno Fabbricati: Fg.14 P.lle 118 sub.2-3, P.lle 227-
229 sub.2 , e P.lla116; Terreni: Fg.8 P.lle 137, 138, 140, 141, 177, 184, 187, 188, 189, 192, 193, 196,
197, 198, 230, Fg.14 P.lle 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99, 103, 104, 112, 113, 114, 126, 127; F.14 P.lla 64, 65, 66,
67, 68, 152, 153, 166, 167.
Spiegava il ricorrente che da oltre vent'anni esercita, in modo esclusivo, pieno, pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto il possesso sulle unità abitative e sui terreni in oggetto. Continuava aggiungendo di essere sempre stato residente nell'abitazione di Villa Cese n. 4, nonché di aver sempre provveduto in prima persona ed in via esclusiva al pagamento delle imposte gravanti sull'immobile, ed all'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni meglio espresse in parte narrativa, in capo al sig. l'intervenuto acquisto per usucapione, ex Parte_1
pagina 1 di 5 art. 1158 cc o miglior norma giudizialmente ritenuta, del diritto di proprietà sui beni immobili siti nel
Comune di Amandola, distinti al Catasto di Ascoli Piceno fabbricati Fg.14 P.lle 118 sub.2-3, P.lle 227-
229 sub.2 , e P.lla116; terreni Fg.8 P.lle 137, 138, 140, 141, 177, 184, 187, 188,189, 192, 193, 196,
197, 198, 230, Fg.14 P.lle 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99, 103, 104, 112, 113, 114, 126, 127; F.14 P.lla 64, 65, 66,
67, 68, 152, 153, 166, 167 tutto come da visura allegata n.1; ordinare al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari (ora Agenzia delle Entrate Servizi di Pubblicità Immobiliare) di provvedere alle necessarie trascrizioni della relativa sentenza;
disporre udienze cartolari o, a distanza ex art. 127, comma 3, C.p.c.. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Il ricorso era notificato personalmente a e per pubblici proclami agli eredi di Controparte_1
Nonostante la ritualità delle notifiche nessuno si costituiva per le parti Controparte_2 resistenti cosicchè, in questa sede, ne andrà dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove orali ed era chiamata all'udienza del
7.11.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; pertanto, all'esito, era decisa con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che sia la documentazione in atti, sia le prove orali espletate in corso di causa inducano a ritenere la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Come noto, l'usucapione rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, in virtù di un possesso protratto per un certo periodo di tempo, che varia a seconda del tipo di bene oggetto del diritto e della caratterizzazione psicologica del possesso (v. artt. 1158 e ss.
c.c.).
In particolare, l'art. 1158 c.c. prevede che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
In base agli ordinari principi che governano l'onere della prova, chiaramente, graverà sul ricorrente fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, segnatamente, il possesso continuato, pacifico, ininterrotto e pubblico per oltre vent'anni (v. Cass.
23849/2018; Cass. 17459/2015; Cass. 9325/2011; Cass. 975/2000; Cass, 19478/2007; Cass. 4863/2010;
Cass. 17462/2009).
È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione – in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. – dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare non solo il corpus
– dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio pagina 2 di 5 esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile, sez. II, n. 31238/2021).
È bene precisare, poi, che ai fini dell'usucapione di beni comuni, non è sufficiente dimostrare l'avvenuto godimento esclusivo del bene immobile da parte di un comproprietario e la contemporanea astensione da parte dell'altro comproprietario, ma è necessario fornire la prova di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui, volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”.
Pur convenendo che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni (da ultimo, Cass. Civ.,15/01/2019, n. 2977), è necessaria un particolare rigore della prova testimoniale, la quale deve essere sufficientemente completa, indicare il termine iniziale del possesso idoneo ad usucapire, l'animus possidendi e le modalità di manifestazione del diritto.
Ciò premesso, andando ad analizzare il caso in esame, tali elementi, risultano adeguatamente provati.
In particolare, i testi di parte ricorrente, e , sentiti all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
26.09.2025, hanno confermato pedissequamente i fatti così come narrati dal ricorrente, ossia l'esercizio, da oltre vent'anni, del possesso esclusivo, pieno, pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto sui beni sopra individuati e descritti (v. verbale d'udienza del 26.09.2025 risposta ai cap. 3,4,5,6,8,12 di cui alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.). Entrambi hanno, poi, affermato di essersi recati nell'ottobre del 1997 a far visita al , nella casa di Via Cese n.4 in Amandola, perché Parte_1 aveva avuto un infortunio scendendo da una scala nella fase di raccolta delle noci nel terreno nei pressi della detta abitazione (v. verbale d'udienza del 26.09.2025 risposta al cap. 12 di cui alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
Il teste , il quale abita nei pressi degli immobili per cui è causa, ha altresì dichiarato di Testimone_2 aver sempre visto il abitare nella casa al primo piano, utilizzare gli altri locali per il Parte_1 deposito degli strumenti e dei prodotti agricoli nonché provvedere alla coltivazione dei terreni, alla raccolta, utilizzo e vendita dei frutti, alla ripulitura/taglio dei boschi, secondo i cicli di coltura e al mantenimento dei confini dei terreni in oggetto (v. verbale d'udienza del 26.09.2025 risposta ai cap. 3,
4 e 8 di cui alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
Dal canto suo, il teste , dopo aver confermato la circostanza per cui il ricorrente ha Testimone_1 sempre provveduto al pagamento e alla realizzazione in economia delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, già a partire dal 1971, specificava “si è vero, io lo conosce bene e l'ho pagina 3 di 5 visto personalmente eseguire i lavori” (v. verbale d'udienza del 26.09.2025 risposta al cap. 5 e 6 di cui alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
ha poi prodotto documentazione quali: visure catastali, visure ipotecarie, mappe Parte_1 catastali, nonché una relazione tecnica (dalla quale emerge l'inagibilità a causa del sisma del 2016 dell'immobile sito in Villa Cese n. 4 dichiarata con le ordinanze n. 2 del 03/01/2017 e n. 550 del
14/11/2016) rilasciata dal geometra – il quale afferma alla pag. 1 che “nel corso degli anni 2006-2008 per suo esclusivo conto ho provveduto, con specifico incarico, alla dichiarazione delle unità immobiliari da censire al Catasto Urbano con redazione del tipo mappale e relativa procedura Docfa.
Tutte le spese relative, nonché la prestazione professionale, è stata esclusivamente pagata dal sig.
– che si è occupato di attestare la corrispondenza tra i beni posseduti dal Parte_1 Pt_1
e le particelle indicate nel ricorso per usucapione (v. doc. 1,2,3,4 memoria ex art. 281
[...] duodecies c.p.c. nonché doc. 1 ricorso).
Sono in atti le ricevute di pagamento dei tributi e le bollette delle utenze (linea telefonica, fornitura di acqua, energia elettrica) intestate a , già a partire dal 2003, nonché dichiarazione di Parte_1 inizio attività “coltivazione agricola associata all'allevamento di animali” in località Cese, datata
1/04/1999 (v. doc. 5 memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
È altresì documentalmente provato che il ricorrente ha sempre avuto la residenza nell'immobile per cui
è causa, sito in Amandola, Villa Cese n.4 (v. doc. 2 ricorso).
Alla luce di quanto sopra, dunque, essendo emersa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. andrà dichiarata l'usucapione dei beni per cui è causa in favore del ricorrente.
D'altro canto, ad abundantiam, non può non rilevarsi come – benché la contumacia sia un comportamento processualmente neutro – il disinteresse mostrato dai resistenti non costituiti nei confronti dei beni che ci occupano non può che avvalorare la tesi del ricorrente che, dunque, andrà dichiarato proprietario degli immobili di cui si discute a fronte del possesso pacifico, indisturbato, ultraventennale ed alla luce del sole degli stessi.
Le spese di lite, in considerazione della contumacia delle parti resistenti – che, con il loro contegno, non hanno in alcun modo ostacolato la legittima pretesa del ricorrente –, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice EN FO, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 783 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - Accerta e dichiara che nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Villa Parte_1
Cese n.4, codice fiscale è proprietario per maturata usucapione ultraventennale C.F._1 degli immobili, siti nel Comune di Amandola, distinti al Catasto di Ascoli Piceno fabbricati Fg.14
P.lle 118 sub.2-3, P.lle 227 sub.2 - 229 sub.2 , e P.lla116; terreni Fg.8 P.lle 137, 138, 140, 141, 177,
184, 187, 188,189, 192, 193, 196, 197, 198, 230, Fg.14 P.lle 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99, 103, 104, 112, 113,
114, 126, 127; F.14 P.lla 64, 65, 66, 67, 68, 152, 153, 166, 167;
- ordina al Conservatore dei RR.II competente di provvedere alle necessarie volturazioni e trascrizioni, con esonero di qualsivoglia responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 7 novembre 2025
Il Giudice
EN FO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EN FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SANTOLINI Parte_1 C.F._1
FILOMENA giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, eredi di Controparte_1 Persona_1
RESISTENTI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale dei beni ubicati nel Comune di
Amandola, contraddistinti al Catasto di Ascoli Piceno Fabbricati: Fg.14 P.lle 118 sub.2-3, P.lle 227-
229 sub.2 , e P.lla116; Terreni: Fg.8 P.lle 137, 138, 140, 141, 177, 184, 187, 188, 189, 192, 193, 196,
197, 198, 230, Fg.14 P.lle 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99, 103, 104, 112, 113, 114, 126, 127; F.14 P.lla 64, 65, 66,
67, 68, 152, 153, 166, 167.
Spiegava il ricorrente che da oltre vent'anni esercita, in modo esclusivo, pieno, pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto il possesso sulle unità abitative e sui terreni in oggetto. Continuava aggiungendo di essere sempre stato residente nell'abitazione di Villa Cese n. 4, nonché di aver sempre provveduto in prima persona ed in via esclusiva al pagamento delle imposte gravanti sull'immobile, ed all'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni meglio espresse in parte narrativa, in capo al sig. l'intervenuto acquisto per usucapione, ex Parte_1
pagina 1 di 5 art. 1158 cc o miglior norma giudizialmente ritenuta, del diritto di proprietà sui beni immobili siti nel
Comune di Amandola, distinti al Catasto di Ascoli Piceno fabbricati Fg.14 P.lle 118 sub.2-3, P.lle 227-
229 sub.2 , e P.lla116; terreni Fg.8 P.lle 137, 138, 140, 141, 177, 184, 187, 188,189, 192, 193, 196,
197, 198, 230, Fg.14 P.lle 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99, 103, 104, 112, 113, 114, 126, 127; F.14 P.lla 64, 65, 66,
67, 68, 152, 153, 166, 167 tutto come da visura allegata n.1; ordinare al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari (ora Agenzia delle Entrate Servizi di Pubblicità Immobiliare) di provvedere alle necessarie trascrizioni della relativa sentenza;
disporre udienze cartolari o, a distanza ex art. 127, comma 3, C.p.c.. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Il ricorso era notificato personalmente a e per pubblici proclami agli eredi di Controparte_1
Nonostante la ritualità delle notifiche nessuno si costituiva per le parti Controparte_2 resistenti cosicchè, in questa sede, ne andrà dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove orali ed era chiamata all'udienza del
7.11.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; pertanto, all'esito, era decisa con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che sia la documentazione in atti, sia le prove orali espletate in corso di causa inducano a ritenere la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Come noto, l'usucapione rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, in virtù di un possesso protratto per un certo periodo di tempo, che varia a seconda del tipo di bene oggetto del diritto e della caratterizzazione psicologica del possesso (v. artt. 1158 e ss.
c.c.).
In particolare, l'art. 1158 c.c. prevede che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
In base agli ordinari principi che governano l'onere della prova, chiaramente, graverà sul ricorrente fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, segnatamente, il possesso continuato, pacifico, ininterrotto e pubblico per oltre vent'anni (v. Cass.
23849/2018; Cass. 17459/2015; Cass. 9325/2011; Cass. 975/2000; Cass, 19478/2007; Cass. 4863/2010;
Cass. 17462/2009).
È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione – in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. – dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare non solo il corpus
– dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio pagina 2 di 5 esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile, sez. II, n. 31238/2021).
È bene precisare, poi, che ai fini dell'usucapione di beni comuni, non è sufficiente dimostrare l'avvenuto godimento esclusivo del bene immobile da parte di un comproprietario e la contemporanea astensione da parte dell'altro comproprietario, ma è necessario fornire la prova di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui, volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”.
Pur convenendo che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni (da ultimo, Cass. Civ.,15/01/2019, n. 2977), è necessaria un particolare rigore della prova testimoniale, la quale deve essere sufficientemente completa, indicare il termine iniziale del possesso idoneo ad usucapire, l'animus possidendi e le modalità di manifestazione del diritto.
Ciò premesso, andando ad analizzare il caso in esame, tali elementi, risultano adeguatamente provati.
In particolare, i testi di parte ricorrente, e , sentiti all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
26.09.2025, hanno confermato pedissequamente i fatti così come narrati dal ricorrente, ossia l'esercizio, da oltre vent'anni, del possesso esclusivo, pieno, pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto sui beni sopra individuati e descritti (v. verbale d'udienza del 26.09.2025 risposta ai cap. 3,4,5,6,8,12 di cui alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.). Entrambi hanno, poi, affermato di essersi recati nell'ottobre del 1997 a far visita al , nella casa di Via Cese n.4 in Amandola, perché Parte_1 aveva avuto un infortunio scendendo da una scala nella fase di raccolta delle noci nel terreno nei pressi della detta abitazione (v. verbale d'udienza del 26.09.2025 risposta al cap. 12 di cui alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
Il teste , il quale abita nei pressi degli immobili per cui è causa, ha altresì dichiarato di Testimone_2 aver sempre visto il abitare nella casa al primo piano, utilizzare gli altri locali per il Parte_1 deposito degli strumenti e dei prodotti agricoli nonché provvedere alla coltivazione dei terreni, alla raccolta, utilizzo e vendita dei frutti, alla ripulitura/taglio dei boschi, secondo i cicli di coltura e al mantenimento dei confini dei terreni in oggetto (v. verbale d'udienza del 26.09.2025 risposta ai cap. 3,
4 e 8 di cui alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
Dal canto suo, il teste , dopo aver confermato la circostanza per cui il ricorrente ha Testimone_1 sempre provveduto al pagamento e alla realizzazione in economia delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, già a partire dal 1971, specificava “si è vero, io lo conosce bene e l'ho pagina 3 di 5 visto personalmente eseguire i lavori” (v. verbale d'udienza del 26.09.2025 risposta al cap. 5 e 6 di cui alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
ha poi prodotto documentazione quali: visure catastali, visure ipotecarie, mappe Parte_1 catastali, nonché una relazione tecnica (dalla quale emerge l'inagibilità a causa del sisma del 2016 dell'immobile sito in Villa Cese n. 4 dichiarata con le ordinanze n. 2 del 03/01/2017 e n. 550 del
14/11/2016) rilasciata dal geometra – il quale afferma alla pag. 1 che “nel corso degli anni 2006-2008 per suo esclusivo conto ho provveduto, con specifico incarico, alla dichiarazione delle unità immobiliari da censire al Catasto Urbano con redazione del tipo mappale e relativa procedura Docfa.
Tutte le spese relative, nonché la prestazione professionale, è stata esclusivamente pagata dal sig.
– che si è occupato di attestare la corrispondenza tra i beni posseduti dal Parte_1 Pt_1
e le particelle indicate nel ricorso per usucapione (v. doc. 1,2,3,4 memoria ex art. 281
[...] duodecies c.p.c. nonché doc. 1 ricorso).
Sono in atti le ricevute di pagamento dei tributi e le bollette delle utenze (linea telefonica, fornitura di acqua, energia elettrica) intestate a , già a partire dal 2003, nonché dichiarazione di Parte_1 inizio attività “coltivazione agricola associata all'allevamento di animali” in località Cese, datata
1/04/1999 (v. doc. 5 memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
È altresì documentalmente provato che il ricorrente ha sempre avuto la residenza nell'immobile per cui
è causa, sito in Amandola, Villa Cese n.4 (v. doc. 2 ricorso).
Alla luce di quanto sopra, dunque, essendo emersa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. andrà dichiarata l'usucapione dei beni per cui è causa in favore del ricorrente.
D'altro canto, ad abundantiam, non può non rilevarsi come – benché la contumacia sia un comportamento processualmente neutro – il disinteresse mostrato dai resistenti non costituiti nei confronti dei beni che ci occupano non può che avvalorare la tesi del ricorrente che, dunque, andrà dichiarato proprietario degli immobili di cui si discute a fronte del possesso pacifico, indisturbato, ultraventennale ed alla luce del sole degli stessi.
Le spese di lite, in considerazione della contumacia delle parti resistenti – che, con il loro contegno, non hanno in alcun modo ostacolato la legittima pretesa del ricorrente –, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice EN FO, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 783 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - Accerta e dichiara che nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Villa Parte_1
Cese n.4, codice fiscale è proprietario per maturata usucapione ultraventennale C.F._1 degli immobili, siti nel Comune di Amandola, distinti al Catasto di Ascoli Piceno fabbricati Fg.14
P.lle 118 sub.2-3, P.lle 227 sub.2 - 229 sub.2 , e P.lla116; terreni Fg.8 P.lle 137, 138, 140, 141, 177,
184, 187, 188,189, 192, 193, 196, 197, 198, 230, Fg.14 P.lle 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99, 103, 104, 112, 113,
114, 126, 127; F.14 P.lla 64, 65, 66, 67, 68, 152, 153, 166, 167;
- ordina al Conservatore dei RR.II competente di provvedere alle necessarie volturazioni e trascrizioni, con esonero di qualsivoglia responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 7 novembre 2025
Il Giudice
EN FO
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