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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
RN LE, TO
CHIANURA PIETRO VITO, CE
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4037/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 239 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6005/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'Avv.to Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento n. 239 del 02.05.2025 con cui la Gamma Tributi srl richiede , per conto del Comune di Montecorvino Pugliano, il pagamento della somma di Euro 10.869,00 per omesso versamento dell'Imu anno 2020. La parte ricorrente eccepisce l'infondatezza dell'atto di accertamento per inesistenza del presupposto impositivo per esenzione
Imu dei terreni agricoli. Nello specifico deduce che le particelle di cui al prospetto per cui è avviso di accertamento, riferiti alla Area ubicata in Indirizzo_1 , sarebbero condotte in locazione dal sig. Nominativo_1 nato a [...] ed ivi residente in [...], con contratto di affitto fondo Rustico ai sensi dell'ex art 45 della L.203/1982. Invece, le particelle, sempre di cui al prospetto dell'avviso di accertamento opposto, ubicate alla Indirizzo_3 sarebbero condotte in locazione dalla sig.ra Ricorrente_1, titolare di azienda agricola dal 11.11.1997, con “Contratto di affitto fondo rustico” registrato il 10 dicembre 2014 n. 7570.
Si è cosituita in giudizio la Gamma Tributi Srl, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 è comproprietario, unitamente alla germana Nom3, di un fondo nel Comune di Montecorvino Pugliano, catastalmente individuato al Dati_catastali_1 – nonché di ulteriore fondo catastalmente identificato al Dati_catastali_2 che in seguito all'approvazione del nuovo PUC, con DPPS n. 220 del 15.12.2010, sono divenuti a destinazione edificabile. In seguito ad accertamento, la Concessionaria per la Riscossione ha riscontrato il mancato versamento dell'IMU sin dalla data di entrata in vigore del PUC,
e pertanto, nel corso degli anni ha provveduto al recupero delle imposte a partire dall'annualità 2012 . Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato tutti gli avvisi di accertamento pervenuti, sostenendo l'errato calcolo del valore venale delle aree edificabili, dando luogo ad ingente contenzioso in tutti i gradi di giudizio, e tutti definitisi con sentenze favorevoli all'Ufficio (Cassazione 30217/22, relativa ai terreni in comproprietà con la germana
Nom3, sent. CTP 2581/18, 2718/21, 1539/22, 6/23 ; CTR 4574/22 937/24 4574/22, 2136/24). Ultimamente, con avviso n. 239 la Resistente_1 ha accertato l'omesso pagamento anche dell'imposta IMU relativa all'annualità 2020. Anche avverso il suddetto avviso il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso/reclamo lamentando questa volta il proprio diritto all'esenzione, per aver affittato le aree in questione site alla Indirizzo_1 ed alla Indirizzo_1 ad imprenditore agricolo principale , in virtù di contratto di affitto di fondo rustico, mentre le aree ricadenti alla Indirizzo_3 sarebbero state concesse in affitto in relazione alla propria quota, alla germana Nom3, assertivamente dichiarata imprenditrice agricola non professionale. l motivo di doglianza non può trovare favorevole accoglimento, non avendo la parte ricorrente depositato, agli atti del giudizio, i contratti di affitto di dei fondi e neppure comprovato la qualità di imprenditore agricolo della sorella Ricorrente_1.
Per quanto precede, il ricroso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Salerno il 05/12/2025
Il TO Il Presidente
Dott. Daniele Perna Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
RN LE, TO
CHIANURA PIETRO VITO, CE
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4037/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 239 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6005/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'Avv.to Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento n. 239 del 02.05.2025 con cui la Gamma Tributi srl richiede , per conto del Comune di Montecorvino Pugliano, il pagamento della somma di Euro 10.869,00 per omesso versamento dell'Imu anno 2020. La parte ricorrente eccepisce l'infondatezza dell'atto di accertamento per inesistenza del presupposto impositivo per esenzione
Imu dei terreni agricoli. Nello specifico deduce che le particelle di cui al prospetto per cui è avviso di accertamento, riferiti alla Area ubicata in Indirizzo_1 , sarebbero condotte in locazione dal sig. Nominativo_1 nato a [...] ed ivi residente in [...], con contratto di affitto fondo Rustico ai sensi dell'ex art 45 della L.203/1982. Invece, le particelle, sempre di cui al prospetto dell'avviso di accertamento opposto, ubicate alla Indirizzo_3 sarebbero condotte in locazione dalla sig.ra Ricorrente_1, titolare di azienda agricola dal 11.11.1997, con “Contratto di affitto fondo rustico” registrato il 10 dicembre 2014 n. 7570.
Si è cosituita in giudizio la Gamma Tributi Srl, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 è comproprietario, unitamente alla germana Nom3, di un fondo nel Comune di Montecorvino Pugliano, catastalmente individuato al Dati_catastali_1 – nonché di ulteriore fondo catastalmente identificato al Dati_catastali_2 che in seguito all'approvazione del nuovo PUC, con DPPS n. 220 del 15.12.2010, sono divenuti a destinazione edificabile. In seguito ad accertamento, la Concessionaria per la Riscossione ha riscontrato il mancato versamento dell'IMU sin dalla data di entrata in vigore del PUC,
e pertanto, nel corso degli anni ha provveduto al recupero delle imposte a partire dall'annualità 2012 . Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato tutti gli avvisi di accertamento pervenuti, sostenendo l'errato calcolo del valore venale delle aree edificabili, dando luogo ad ingente contenzioso in tutti i gradi di giudizio, e tutti definitisi con sentenze favorevoli all'Ufficio (Cassazione 30217/22, relativa ai terreni in comproprietà con la germana
Nom3, sent. CTP 2581/18, 2718/21, 1539/22, 6/23 ; CTR 4574/22 937/24 4574/22, 2136/24). Ultimamente, con avviso n. 239 la Resistente_1 ha accertato l'omesso pagamento anche dell'imposta IMU relativa all'annualità 2020. Anche avverso il suddetto avviso il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso/reclamo lamentando questa volta il proprio diritto all'esenzione, per aver affittato le aree in questione site alla Indirizzo_1 ed alla Indirizzo_1 ad imprenditore agricolo principale , in virtù di contratto di affitto di fondo rustico, mentre le aree ricadenti alla Indirizzo_3 sarebbero state concesse in affitto in relazione alla propria quota, alla germana Nom3, assertivamente dichiarata imprenditrice agricola non professionale. l motivo di doglianza non può trovare favorevole accoglimento, non avendo la parte ricorrente depositato, agli atti del giudizio, i contratti di affitto di dei fondi e neppure comprovato la qualità di imprenditore agricolo della sorella Ricorrente_1.
Per quanto precede, il ricroso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Salerno il 05/12/2025
Il TO Il Presidente
Dott. Daniele Perna Dott.ssa Filomena Egidia Cervino