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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1066/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. PIRODDI PIETRO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. CASSINELLI EDOARDO CP_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 9 maggio 2024, domandava lo scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con in Cavatore (AL) in data 5 marzo 2006; oltre alla regolamentazione CP_1
dei rapporti tra i genitori e il figlio nato ad [...] il [...]. Parte Per_1
resistente medio tempore si costituiva aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio,
1 contestando per il resto quanto ex adverso dedotto. In data 2 ottobre 2024 veniva pronunciata sentenza in ordine allo status.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero, produzioni documentali e richiesta di relazione al SS territorialmente competente ASCA che già conosceva il nucleo. Rispetto all'audizione del minore, si riteneva superfluo e contrario al suo interesse procedervi, considerato che il SS lo incontrava e già rappresentava compiutamente quanto dallo stesso espresso.
Parte ricorrente concludeva come segue: “Reiectis contrariis, dato atto che l'adito Ecc. Tribunale ha già pronunciato sentenza 2-8/10/2024 di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che la relativa sentenza, notificata al sig. in data 9/10/2024 (come da deposito eseguito il CP_1
9/12/2024), non impugnata, è divenuta definitiva, piaccia all'Ecc.mo Tribunale. - previa se del caso
l'ammissione delle prove dedotte nella memoria 10/12/2024 con i testi ivi indicati;
- affidare il figlio minore alla madre , con affidamento esclusivo rafforzato ovvero Per_1 Parte_1
super esclusivo, in considerazione del completo disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio medesimo, disponendo quindi che ogni decisione circa la salute, l'educazione, l'istruzione, la residenza abituale ed eventuali trasferimenti del figlio stesso venga assunta dalla madre;
- condannare il sig. a versare alla sig. , a titolo di mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio la somma mensile di € 350, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli Per_1
indici Istat, a partire dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, disponendo che detto versamento continui ad essere eseguito ogni mese da parte della Ditta Tenuta
Toselli, società semplice, soc. agricola, corr. in Strevi, reg. Pissarotta n. 8, p.iva , P.IVA_1
datrice di lavoro del mediante bonifico con le modalità fino ad ora eseguite;
- CP_1
condannare il sig. a contribuire nella misura del 50% per tutte le spese CP_1
straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio con riferimento al protocollo in uso Per_1
presso codesto Tribunale;
- condannare il sig. a versare mensilmente alla sig. CP_1
, a titolo di mantenimento della medesima, la somma di € 250,00, da rivalutarsi Parte_1
automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat, a partire dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, disponendo che anche detta somma venga versata direttamente da parte della Tenuta Toselli, società semplice, soc. agricola, corr. in Strevi, reg.
Pissarotta n. 8, p.iva , tramite bonifico con le modalità sempre eseguite. Con vittoria P.IVA_1 di spese e competenze, da versare all'erario in quanto la sig. è stata ammessa al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato”, salvo poi rinunciare all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
2 Parte resistente concludeva chiedendo: “Voglia la S.V. Ill.ma, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra il SI. e la SI.ra , ordinando al competente ufficiale dello stato CP_1 Parte_1
Civile del Comune di Cavatore all'annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, onde consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, disponendone la collocazione presso la madre, determinando i tempi e le modalità della presenza del figlio presso i genitori, disponendo quanto necessario in ordine alla cura, istruzione ed educazione del figlio medesimo;
3. stabilire a carico del SI. Controparte_1 un assegno di mantenimento in favore del figlio minore nell'importo di € 300,00 mensili, da Per_2
versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come risulta dal protocollo del Tribunale di Alessandria, da corrispondere fino a quando il figlio non avrà raggiunto una autosufficienza economica.
4. entrambi i coniugi si dovranno concedere reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore.
Con vittoria di spese e competenze. Oltre 15% ed accessori di legge da versarsi all'Erario in quanto il SI. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato”. CP_1
In punto di affidamento del minore, quasi maggiorenne (nato ad [...] 2007) i genitori rappresentavano la difficile comunicazione (assente), i pochi rapporti del minore con il padre, ciascuno fornendo ricostruzioni opposte a riguardo, dando la colpa all'altro. Veniva quindi richiesta una relazione all'ASCA, che conosce il nucleo dalla nascita del minore, avendo peraltro anche attivato un affido diurno a favore del minore;
i SS relazionavano “Dalla documentazione presente in cartella si evince che la collega si fosse principalmente interfacciata in passato con la madre del minore, risultando il padre sfuggente e non disponibile al confronto con il Servizio (colloquiato in questi anni in un paio di occasioni. A seguito della separazione dei coniugi si sarebbero verificate incomprensioni tra i signori principalmente rispetto le visite e la permanenza del minore presso
l'abitazione del padre. In particolare, la signora si diceva in difficoltà a lasciare il figlio al padre per le preoccupazioni rispetto all'adeguatezza genitoriale e della casa dell'ex, a dire della signora in scarse condizioni igieniche e non adatta alla presenza di un minore in fasce.
Il minore da un confronto recente con lo scrivente ha dichiarato che da dopo la separazione i contatti con il padre sarebbero stati più che sporadici in quanto il padre spesso avrebbe avanzato giustificazioni per rimandare gli incontri. In generale il minore parla di una frequentazione altalenante e saltuaria con il padre. Il ragazzo ha altresì evidenziato che la mamma spesso avrebbe
3 tentato di coinvolgere il signore nelle decisioni e questioni riguardanti la sua vita, senza trovare un reale riscontro da parte del signore. A partire dal gennaio del 2014, il Servizio, in ragione delle difficoltà del nucleo ha promosso ed attivato un affido educativo in favore del minore al fine di sostenere la madre (figura sulla quale ricadeva principalmente il carico di cura) nella gestione del figlio e fornire adeguati stimoli a questi. La figura individuata dal Servizio, di professione insegnante, è stata in grado di rappresentare un'importante risorsa per l'intero nucleo mostrandosi capace di essere accogliente rispetto ai bisogni della famiglia e fornendo risposte adeguate senza risultare invadente e mantenendo bene a mente il mandato concordato con il Servizio senza mai discostarsene.
La signora ha rappresentato un importante risorsa anche per i genitori rendendosi disponibile nei loro confronti talvolta anche in veste di “mediatrice”, capace di riportare i genitori ai loro compiti piuttosto che farli concentrare sul loro conflitto.
Da un confronto avuto con l'affidataria è emerso che la stessa nel corso degli anni si sia comunque maggiormente interfacciata con la madre di come suddetto il genitore più presente nella Per_1
vita del minore.
In occasione del rinnovo dell'affido del minore, avvenuto nel mese di agosto 2023, lo scrivente ha contattato il sig. per renderlo partecipe ed acquisire il consenso all'affidamento CP_1
chiedendo la disponibilità a presentarsi a colloquio presso gli uffici del Servizio. Tale richiesta era motivata dal fatto che il minore unitamente all'affidataria, avrebbe effettuato, da lì a breve, un viaggio nei Paesi Bassi e che per tranquillità sarebbe stata utile una dichiarazione degli esercenti la responsabilità genitoriale che esprimesse il consenso al viaggio per il minore. Il signore in tale sede comunicava di non poter raggiungere la sede del Servizio (nonostante si trovi
a circa 10 km da casa sua e lo stesso sia dotato di auto) rendendosi disponibile, solo sotto esplicita richiesta, ad essere atteso presso il proprio domicilio. Lo scrivente ha perciò ritenuto opportuno, in considerazione dell'interesse del minore, recarsi presso il luogo di residenza del signore per acquisire le firme necessarie.
Madre e minore si sono traferiti da circa dieci mesi presso un alloggio acquistato dalla signora nel
Comune di Cassine, abitazione comoda ai servizi del paese come negozi alimentari, bar, stazione bus e treno.
Il minore frequenta con profitto il quarto anno del liceo musicale di Alessandria. Da quest'anno lo stesso è inoltre impegnato in attività della banda musicale di Cassine.
In generale il minore risulta essere sereno, ben inserito a scuola, nel nuovo contesto abitativo e
4 nelle attività extrascolastiche frequentate legate al mondo della musica.
Conclusioni:
Si ritiene che la collocazione ottimale per il minore sia quella presso il domicilio materno, risultando il padre figura marginale nella vita attiva del minore (la signora riferisce aver sempre ricevuto il mantenimento anche se non le spese extra). Il minore risulta consapevole delle difficoltà dei genitori ma altrettanto in grado di vivere serenamente questa condizione. Lo stesso riferisce nel confronto con lo scrivente di volere bene ad entrambi così come sono, evidenziando di non serbare rancore nei confronti del padre anche se non nascondendo di reputare la loro relazione come
“difficile”, in quanto in passato si sarebbero verificate incomprensioni fra di loro e la relazione non sarebbe stata costante nel corso degli anni.”.
Orbene, la relazione del SS, frutto della prolungata presa in carico del nucleo, anche considerate le deduzioni delle parti, fa emergere un quadro di disfunzione nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con conflitto, incomprensioni ed assenza, nei fatti tamponato dalla presenza dell'affidataria e dal soccorso prestato dal Servizio, che addirittura si recava fisicamente dal padre per avere da lui il consenso al viaggio e al rinnovo del progetto con l'affidataria. Rispetto detto quadro emerge negativamente il contributo del padre, che si è sottratto o comunque ha ostacolato decisioni nell'interesse del figlio;
dal canto suo la madre – aiutata dai SS e dall'affidataria – è riuscita a crescere il minore da sola, comunque portando avanti decisioni nel suo interesse (non approvate dal padre, ma indubbiamente nell'interesse del minore, quali il conservatorio). La madre non risulta di ostacolo alla relazione del figlio con il padre, che oggi risulta maturo e riporta affetto anche nei confronti del padre (di talché la madre non ha influito negativamente); inoltre, rispetto i pochi rapporti tra padre e figlio, non si sottace che oggi il padre non ha esposto di avere a disposizione spazi per ospitare il figlio, lo stesso vive in comodato nell'azienda agricola dove lavora.
A fronte delle significative difficoltà nella codecisione emergenti dalla relazione dei SS, si reputa necessario disporre l'affido c.d. super esclusivo del minore alla madre;
tanto consentirà alla madre di prendere in via esclusiva e quindi celere decisioni nell'interesse del figlio almeno per questi ultimi mesi antecedenti la maggiore età (in cui comunque si possono porre occasioni e necessità anche di crescita significative quali quella menzionata del viaggio). Le visite padre-figlio data l'età del minore vanno rimesse alla libera organizzazione del figlio con il padre.
Rispetto alle statuizioni economiche si procede ad analizzare le situazioni economiche delle parti.
La madre, onerata in toto dell'accudimento del figlio, ha circa 50 anni, espone di non lavorare se
5 non saltuariamente (circa euro 1200 in totale per accudimento notturno emergenti dall'estratto conto), ha dichiarato di percepire l'assegno unico nella totalità per circa 200 euro mensili (circa 175 euro dall'estratto conto), di percepire l'assegno di inclusione, ora pari a 470 euro (dichiarato in sede di udienza, dagli estratti conto 2023 emergono in ultimo cifre inferiori circa 300 mensili). La stessa
è proprietaria di una casa pagata con soldi mutuati da amici (i prestiti emergono dagli estratti conto); ad ogni modo la casa è risultata di costo contenuto e la parte non ha dedotto alcunché circa i termini di restituzione. La stessa è proprietaria di un auto, che ha dedotto come di chilometraggio alto e vecchia. La stessa si è iscritta solo nell'estate del 2024 alle liste di collocamento, e in ultimo frequentava il corso OSS;
la stessa dichiarava in passato di aver lavorato come badante ma di non riuscire a lavorare per problemi di schiena.
Il padre dal canto suo lavora per una azienda agricola, presso cui vive anche senza ulteriori costi abitativi, ha capacità lavorativa (parte ricorrente deduce anche che avrebbe capacità di elettricista e patenti per camion, pur se non emerge che integri il suo lavoro presso l'azienda agricola con ulteriori lavori). Il padre produce CUD (non 730) per importi contenuti (circa 10338 annuali, tuttavia con giorni lavorati 120), da cui emergono entrate per circa euro 630 al mese. Il padre dichiarava che il suo stipendio da parte dell'azienda agricola viene corrisposto con bonifico
(effettivamente vi sono bonifici per cifre simili) e che al contempo l'azienda agricola corrisponde alla madre euro 450 mensili (mantenimento previsto nel 2012) che lui comunque restituirebbe all'azienda. Risulta dagli estratti conto che l'azienda agricola corrisponda direttamente alla madre euro 450 ogni mese, al contempo non è stato provato che il padre restituisca alcunché alla azienda agricola, rispetto cui non vi sono movimenti in uscita. Non solo, si nota che pur se il CUD presenta importi corrispondenti ai bonifici al padre, comunque non copre l'intera annualità (120 giorni) di talché si può presumere che lo stipendio mensili del padre si aggiri sugli euro 1000 (comprensivi sia del mantenimento corrisposto a parte ricorrente che dei bonifici mensili al padre). Non solo, bisogna evidenziare come quanto percepito dal padre (euro 650 circa) viene dallo stesso speso non per le sue esigenze di vita ma alle macchinette/gioco (movimenti in uscita verso ), di talché la Persona_3
difficoltà economica del padre e la sua contrarietà ad alcune spese per il minore (conservatorio) non trova giustificazione comunque in esigenze di vita (senza con ciò sottovalutare l'eventuale ludopatia, al contempo il genitore è responsabile del mantenimento del figlio).
Alla luce delle rispettive condizioni economiche, si considera come la madre comunque deve ritenersi avere capacità lavorativa (non risulta invalidata in alcuna misura dalle difficoltà di salute esposte) e pur onerata dell'accudimento del figlio in toto al contempo certo ha oggi libertà di organizzazione e tempo dato che lo stesso ha 17 anni. Considerato il tempo che il minore passa a
6 carico della madre (quasi la totalità, salva la presenza dell'affidataria) e la crescita delle sue spese ordinarie in relazione all'età (in atti abbonamenti treni per esempio), nonché considerata la rivalutazione già da operarsi sugli euro 250 stabiliti nel 2012, si reputa congruo accogliere la domanda di parte ricorrente pari ad euro 350 oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si specifica che non si dispone ordine di pagamento diretto al datore di lavoro essendo la tutela oggi prevista a riguardo stragiudiziale.
Rispetto all'assegno divorzile richiesto, si osserva quanto segue. Si ricorda che la lg. 898/1970 prevede all'art. 5 co. 6 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
L'interpretazione della norma è stata ulteriormente chiarita dalle Sezioni Unite che hanno statuito come “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” e “le due parti della norma sono state interpretate in modo dicotomico pur essendo legate da un nesso di dipendenza logica testuale che ne impone un esame esegetico unitario. Il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma” (Cass.
SS.UU., sent. 11.7.2018, n. 18287).
Nel presente caso si osserva che parte ricorrente ha provato una inadeguatezza dei mezzi, disponendo di circa euro 500 mensili tra assegno unico e assegno di inclusione (considerate le emergenze dell'estratto conto), oltre ad euro 350 quale mantenimento del figlio per sostenere le spese di vita (la casa oggi è in proprietà) - quindi circa 850 euro con cui vivere in due persone (con bisogni da adulti) -. Al contempo non risulta provato che la stessa non sia in grado di procurarsi
7 ulteriori entrate, invero la stessa pur se di età pari a cinquant'anni deve ritenersi avere una capacità lavorativa generica (deduceva di aver lavorato quale badante) e non risulta afflitta da patologie provate quali invalidanti. La stessa dalla separazione (allorché il figlio aveva 5 anni, nel 2012) appare essere rimasta inerte, dovendosi presumere che almeno da che il figlio frequentava le scuole superiori avesse più disponibilità di tempo (quindi da un quattro anni circa). La stessa invece solo nell'estate 2024 si iscriveva alle liste di collocamento e poi iniziava a frequentare il corso per OSS.
Non solo, si deve anche osservare come la stessa dalla separazione abbia anche migliorato la propria condizione con l'assegno di inclusione (già reddito di cittadinanza), che in alcuni anni (fino al 2022) è stato anche pari ad euro 800 mensili.
Ritenuto quindi che parte ricorrente possa migliorare la propria situazione lavorativa (e non abbia fornito prova di segno opposto) e che quindi non versi in impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati, considerato altresì il miglioramento dalla separazione dato dall'assegno di inclusione, considerato comunque che non sussiste una consistente sperequazione tra le situazioni economiche dei coniugi (considerando euro 1000 mensili in capo al resistente lo stesso dispone di euro 650 mensili per esigenze di vita), si ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in capo a parte ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate considerando le reciproche soccombenze.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dà atto dello scioglimento del matrimonio celebrato tra i SI. (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), pronunciato C.F._1 CP_1 C.F._2
in data 2 ottobre 2024;
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Persona_4 Parte_1
che prenderà tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, in via esclusiva (affido c.d.s super esclusivo); il figlio vivrà con la madre;
- visite padre -figlio libere rimesse all'organizzazione del figlio;
- pone, a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 350, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
8 - rigetta la domanda di assegno divorzile e per l'effetto revoca il contributo al mantenimento posto in capo a pari ad euro 200 oltre rivalutazione a favore della stessa a far CP_1
data dalla presente sentenza;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1066/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. PIRODDI PIETRO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. CASSINELLI EDOARDO CP_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 9 maggio 2024, domandava lo scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con in Cavatore (AL) in data 5 marzo 2006; oltre alla regolamentazione CP_1
dei rapporti tra i genitori e il figlio nato ad [...] il [...]. Parte Per_1
resistente medio tempore si costituiva aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio,
1 contestando per il resto quanto ex adverso dedotto. In data 2 ottobre 2024 veniva pronunciata sentenza in ordine allo status.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero, produzioni documentali e richiesta di relazione al SS territorialmente competente ASCA che già conosceva il nucleo. Rispetto all'audizione del minore, si riteneva superfluo e contrario al suo interesse procedervi, considerato che il SS lo incontrava e già rappresentava compiutamente quanto dallo stesso espresso.
Parte ricorrente concludeva come segue: “Reiectis contrariis, dato atto che l'adito Ecc. Tribunale ha già pronunciato sentenza 2-8/10/2024 di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che la relativa sentenza, notificata al sig. in data 9/10/2024 (come da deposito eseguito il CP_1
9/12/2024), non impugnata, è divenuta definitiva, piaccia all'Ecc.mo Tribunale. - previa se del caso
l'ammissione delle prove dedotte nella memoria 10/12/2024 con i testi ivi indicati;
- affidare il figlio minore alla madre , con affidamento esclusivo rafforzato ovvero Per_1 Parte_1
super esclusivo, in considerazione del completo disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio medesimo, disponendo quindi che ogni decisione circa la salute, l'educazione, l'istruzione, la residenza abituale ed eventuali trasferimenti del figlio stesso venga assunta dalla madre;
- condannare il sig. a versare alla sig. , a titolo di mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio la somma mensile di € 350, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli Per_1
indici Istat, a partire dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, disponendo che detto versamento continui ad essere eseguito ogni mese da parte della Ditta Tenuta
Toselli, società semplice, soc. agricola, corr. in Strevi, reg. Pissarotta n. 8, p.iva , P.IVA_1
datrice di lavoro del mediante bonifico con le modalità fino ad ora eseguite;
- CP_1
condannare il sig. a contribuire nella misura del 50% per tutte le spese CP_1
straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio con riferimento al protocollo in uso Per_1
presso codesto Tribunale;
- condannare il sig. a versare mensilmente alla sig. CP_1
, a titolo di mantenimento della medesima, la somma di € 250,00, da rivalutarsi Parte_1
automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat, a partire dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, disponendo che anche detta somma venga versata direttamente da parte della Tenuta Toselli, società semplice, soc. agricola, corr. in Strevi, reg.
Pissarotta n. 8, p.iva , tramite bonifico con le modalità sempre eseguite. Con vittoria P.IVA_1 di spese e competenze, da versare all'erario in quanto la sig. è stata ammessa al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato”, salvo poi rinunciare all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
2 Parte resistente concludeva chiedendo: “Voglia la S.V. Ill.ma, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra il SI. e la SI.ra , ordinando al competente ufficiale dello stato CP_1 Parte_1
Civile del Comune di Cavatore all'annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, onde consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, disponendone la collocazione presso la madre, determinando i tempi e le modalità della presenza del figlio presso i genitori, disponendo quanto necessario in ordine alla cura, istruzione ed educazione del figlio medesimo;
3. stabilire a carico del SI. Controparte_1 un assegno di mantenimento in favore del figlio minore nell'importo di € 300,00 mensili, da Per_2
versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come risulta dal protocollo del Tribunale di Alessandria, da corrispondere fino a quando il figlio non avrà raggiunto una autosufficienza economica.
4. entrambi i coniugi si dovranno concedere reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore.
Con vittoria di spese e competenze. Oltre 15% ed accessori di legge da versarsi all'Erario in quanto il SI. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato”. CP_1
In punto di affidamento del minore, quasi maggiorenne (nato ad [...] 2007) i genitori rappresentavano la difficile comunicazione (assente), i pochi rapporti del minore con il padre, ciascuno fornendo ricostruzioni opposte a riguardo, dando la colpa all'altro. Veniva quindi richiesta una relazione all'ASCA, che conosce il nucleo dalla nascita del minore, avendo peraltro anche attivato un affido diurno a favore del minore;
i SS relazionavano “Dalla documentazione presente in cartella si evince che la collega si fosse principalmente interfacciata in passato con la madre del minore, risultando il padre sfuggente e non disponibile al confronto con il Servizio (colloquiato in questi anni in un paio di occasioni. A seguito della separazione dei coniugi si sarebbero verificate incomprensioni tra i signori principalmente rispetto le visite e la permanenza del minore presso
l'abitazione del padre. In particolare, la signora si diceva in difficoltà a lasciare il figlio al padre per le preoccupazioni rispetto all'adeguatezza genitoriale e della casa dell'ex, a dire della signora in scarse condizioni igieniche e non adatta alla presenza di un minore in fasce.
Il minore da un confronto recente con lo scrivente ha dichiarato che da dopo la separazione i contatti con il padre sarebbero stati più che sporadici in quanto il padre spesso avrebbe avanzato giustificazioni per rimandare gli incontri. In generale il minore parla di una frequentazione altalenante e saltuaria con il padre. Il ragazzo ha altresì evidenziato che la mamma spesso avrebbe
3 tentato di coinvolgere il signore nelle decisioni e questioni riguardanti la sua vita, senza trovare un reale riscontro da parte del signore. A partire dal gennaio del 2014, il Servizio, in ragione delle difficoltà del nucleo ha promosso ed attivato un affido educativo in favore del minore al fine di sostenere la madre (figura sulla quale ricadeva principalmente il carico di cura) nella gestione del figlio e fornire adeguati stimoli a questi. La figura individuata dal Servizio, di professione insegnante, è stata in grado di rappresentare un'importante risorsa per l'intero nucleo mostrandosi capace di essere accogliente rispetto ai bisogni della famiglia e fornendo risposte adeguate senza risultare invadente e mantenendo bene a mente il mandato concordato con il Servizio senza mai discostarsene.
La signora ha rappresentato un importante risorsa anche per i genitori rendendosi disponibile nei loro confronti talvolta anche in veste di “mediatrice”, capace di riportare i genitori ai loro compiti piuttosto che farli concentrare sul loro conflitto.
Da un confronto avuto con l'affidataria è emerso che la stessa nel corso degli anni si sia comunque maggiormente interfacciata con la madre di come suddetto il genitore più presente nella Per_1
vita del minore.
In occasione del rinnovo dell'affido del minore, avvenuto nel mese di agosto 2023, lo scrivente ha contattato il sig. per renderlo partecipe ed acquisire il consenso all'affidamento CP_1
chiedendo la disponibilità a presentarsi a colloquio presso gli uffici del Servizio. Tale richiesta era motivata dal fatto che il minore unitamente all'affidataria, avrebbe effettuato, da lì a breve, un viaggio nei Paesi Bassi e che per tranquillità sarebbe stata utile una dichiarazione degli esercenti la responsabilità genitoriale che esprimesse il consenso al viaggio per il minore. Il signore in tale sede comunicava di non poter raggiungere la sede del Servizio (nonostante si trovi
a circa 10 km da casa sua e lo stesso sia dotato di auto) rendendosi disponibile, solo sotto esplicita richiesta, ad essere atteso presso il proprio domicilio. Lo scrivente ha perciò ritenuto opportuno, in considerazione dell'interesse del minore, recarsi presso il luogo di residenza del signore per acquisire le firme necessarie.
Madre e minore si sono traferiti da circa dieci mesi presso un alloggio acquistato dalla signora nel
Comune di Cassine, abitazione comoda ai servizi del paese come negozi alimentari, bar, stazione bus e treno.
Il minore frequenta con profitto il quarto anno del liceo musicale di Alessandria. Da quest'anno lo stesso è inoltre impegnato in attività della banda musicale di Cassine.
In generale il minore risulta essere sereno, ben inserito a scuola, nel nuovo contesto abitativo e
4 nelle attività extrascolastiche frequentate legate al mondo della musica.
Conclusioni:
Si ritiene che la collocazione ottimale per il minore sia quella presso il domicilio materno, risultando il padre figura marginale nella vita attiva del minore (la signora riferisce aver sempre ricevuto il mantenimento anche se non le spese extra). Il minore risulta consapevole delle difficoltà dei genitori ma altrettanto in grado di vivere serenamente questa condizione. Lo stesso riferisce nel confronto con lo scrivente di volere bene ad entrambi così come sono, evidenziando di non serbare rancore nei confronti del padre anche se non nascondendo di reputare la loro relazione come
“difficile”, in quanto in passato si sarebbero verificate incomprensioni fra di loro e la relazione non sarebbe stata costante nel corso degli anni.”.
Orbene, la relazione del SS, frutto della prolungata presa in carico del nucleo, anche considerate le deduzioni delle parti, fa emergere un quadro di disfunzione nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con conflitto, incomprensioni ed assenza, nei fatti tamponato dalla presenza dell'affidataria e dal soccorso prestato dal Servizio, che addirittura si recava fisicamente dal padre per avere da lui il consenso al viaggio e al rinnovo del progetto con l'affidataria. Rispetto detto quadro emerge negativamente il contributo del padre, che si è sottratto o comunque ha ostacolato decisioni nell'interesse del figlio;
dal canto suo la madre – aiutata dai SS e dall'affidataria – è riuscita a crescere il minore da sola, comunque portando avanti decisioni nel suo interesse (non approvate dal padre, ma indubbiamente nell'interesse del minore, quali il conservatorio). La madre non risulta di ostacolo alla relazione del figlio con il padre, che oggi risulta maturo e riporta affetto anche nei confronti del padre (di talché la madre non ha influito negativamente); inoltre, rispetto i pochi rapporti tra padre e figlio, non si sottace che oggi il padre non ha esposto di avere a disposizione spazi per ospitare il figlio, lo stesso vive in comodato nell'azienda agricola dove lavora.
A fronte delle significative difficoltà nella codecisione emergenti dalla relazione dei SS, si reputa necessario disporre l'affido c.d. super esclusivo del minore alla madre;
tanto consentirà alla madre di prendere in via esclusiva e quindi celere decisioni nell'interesse del figlio almeno per questi ultimi mesi antecedenti la maggiore età (in cui comunque si possono porre occasioni e necessità anche di crescita significative quali quella menzionata del viaggio). Le visite padre-figlio data l'età del minore vanno rimesse alla libera organizzazione del figlio con il padre.
Rispetto alle statuizioni economiche si procede ad analizzare le situazioni economiche delle parti.
La madre, onerata in toto dell'accudimento del figlio, ha circa 50 anni, espone di non lavorare se
5 non saltuariamente (circa euro 1200 in totale per accudimento notturno emergenti dall'estratto conto), ha dichiarato di percepire l'assegno unico nella totalità per circa 200 euro mensili (circa 175 euro dall'estratto conto), di percepire l'assegno di inclusione, ora pari a 470 euro (dichiarato in sede di udienza, dagli estratti conto 2023 emergono in ultimo cifre inferiori circa 300 mensili). La stessa
è proprietaria di una casa pagata con soldi mutuati da amici (i prestiti emergono dagli estratti conto); ad ogni modo la casa è risultata di costo contenuto e la parte non ha dedotto alcunché circa i termini di restituzione. La stessa è proprietaria di un auto, che ha dedotto come di chilometraggio alto e vecchia. La stessa si è iscritta solo nell'estate del 2024 alle liste di collocamento, e in ultimo frequentava il corso OSS;
la stessa dichiarava in passato di aver lavorato come badante ma di non riuscire a lavorare per problemi di schiena.
Il padre dal canto suo lavora per una azienda agricola, presso cui vive anche senza ulteriori costi abitativi, ha capacità lavorativa (parte ricorrente deduce anche che avrebbe capacità di elettricista e patenti per camion, pur se non emerge che integri il suo lavoro presso l'azienda agricola con ulteriori lavori). Il padre produce CUD (non 730) per importi contenuti (circa 10338 annuali, tuttavia con giorni lavorati 120), da cui emergono entrate per circa euro 630 al mese. Il padre dichiarava che il suo stipendio da parte dell'azienda agricola viene corrisposto con bonifico
(effettivamente vi sono bonifici per cifre simili) e che al contempo l'azienda agricola corrisponde alla madre euro 450 mensili (mantenimento previsto nel 2012) che lui comunque restituirebbe all'azienda. Risulta dagli estratti conto che l'azienda agricola corrisponda direttamente alla madre euro 450 ogni mese, al contempo non è stato provato che il padre restituisca alcunché alla azienda agricola, rispetto cui non vi sono movimenti in uscita. Non solo, si nota che pur se il CUD presenta importi corrispondenti ai bonifici al padre, comunque non copre l'intera annualità (120 giorni) di talché si può presumere che lo stipendio mensili del padre si aggiri sugli euro 1000 (comprensivi sia del mantenimento corrisposto a parte ricorrente che dei bonifici mensili al padre). Non solo, bisogna evidenziare come quanto percepito dal padre (euro 650 circa) viene dallo stesso speso non per le sue esigenze di vita ma alle macchinette/gioco (movimenti in uscita verso ), di talché la Persona_3
difficoltà economica del padre e la sua contrarietà ad alcune spese per il minore (conservatorio) non trova giustificazione comunque in esigenze di vita (senza con ciò sottovalutare l'eventuale ludopatia, al contempo il genitore è responsabile del mantenimento del figlio).
Alla luce delle rispettive condizioni economiche, si considera come la madre comunque deve ritenersi avere capacità lavorativa (non risulta invalidata in alcuna misura dalle difficoltà di salute esposte) e pur onerata dell'accudimento del figlio in toto al contempo certo ha oggi libertà di organizzazione e tempo dato che lo stesso ha 17 anni. Considerato il tempo che il minore passa a
6 carico della madre (quasi la totalità, salva la presenza dell'affidataria) e la crescita delle sue spese ordinarie in relazione all'età (in atti abbonamenti treni per esempio), nonché considerata la rivalutazione già da operarsi sugli euro 250 stabiliti nel 2012, si reputa congruo accogliere la domanda di parte ricorrente pari ad euro 350 oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si specifica che non si dispone ordine di pagamento diretto al datore di lavoro essendo la tutela oggi prevista a riguardo stragiudiziale.
Rispetto all'assegno divorzile richiesto, si osserva quanto segue. Si ricorda che la lg. 898/1970 prevede all'art. 5 co. 6 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
L'interpretazione della norma è stata ulteriormente chiarita dalle Sezioni Unite che hanno statuito come “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” e “le due parti della norma sono state interpretate in modo dicotomico pur essendo legate da un nesso di dipendenza logica testuale che ne impone un esame esegetico unitario. Il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma” (Cass.
SS.UU., sent. 11.7.2018, n. 18287).
Nel presente caso si osserva che parte ricorrente ha provato una inadeguatezza dei mezzi, disponendo di circa euro 500 mensili tra assegno unico e assegno di inclusione (considerate le emergenze dell'estratto conto), oltre ad euro 350 quale mantenimento del figlio per sostenere le spese di vita (la casa oggi è in proprietà) - quindi circa 850 euro con cui vivere in due persone (con bisogni da adulti) -. Al contempo non risulta provato che la stessa non sia in grado di procurarsi
7 ulteriori entrate, invero la stessa pur se di età pari a cinquant'anni deve ritenersi avere una capacità lavorativa generica (deduceva di aver lavorato quale badante) e non risulta afflitta da patologie provate quali invalidanti. La stessa dalla separazione (allorché il figlio aveva 5 anni, nel 2012) appare essere rimasta inerte, dovendosi presumere che almeno da che il figlio frequentava le scuole superiori avesse più disponibilità di tempo (quindi da un quattro anni circa). La stessa invece solo nell'estate 2024 si iscriveva alle liste di collocamento e poi iniziava a frequentare il corso per OSS.
Non solo, si deve anche osservare come la stessa dalla separazione abbia anche migliorato la propria condizione con l'assegno di inclusione (già reddito di cittadinanza), che in alcuni anni (fino al 2022) è stato anche pari ad euro 800 mensili.
Ritenuto quindi che parte ricorrente possa migliorare la propria situazione lavorativa (e non abbia fornito prova di segno opposto) e che quindi non versi in impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati, considerato altresì il miglioramento dalla separazione dato dall'assegno di inclusione, considerato comunque che non sussiste una consistente sperequazione tra le situazioni economiche dei coniugi (considerando euro 1000 mensili in capo al resistente lo stesso dispone di euro 650 mensili per esigenze di vita), si ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in capo a parte ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate considerando le reciproche soccombenze.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dà atto dello scioglimento del matrimonio celebrato tra i SI. (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), pronunciato C.F._1 CP_1 C.F._2
in data 2 ottobre 2024;
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Persona_4 Parte_1
che prenderà tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, in via esclusiva (affido c.d.s super esclusivo); il figlio vivrà con la madre;
- visite padre -figlio libere rimesse all'organizzazione del figlio;
- pone, a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 350, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
8 - rigetta la domanda di assegno divorzile e per l'effetto revoca il contributo al mantenimento posto in capo a pari ad euro 200 oltre rivalutazione a favore della stessa a far CP_1
data dalla presente sentenza;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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