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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N. V.G. 7526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott.sa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 giugno-2 luglio 2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 13/02/1961 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], ma domiciliata in Recco (Genova), piazza Giacomo
Matteotti 5 con l'avv. Serafina Funaro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 20.07.1961 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Boni e l'avv. Stefania Zanardi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano il 17.9.1989
(trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Milano: anno 1989; atto n.1214; parte 2; serie A;
volume R02)
X separati consensualmente con sentenza n. 1608/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 9 ottobre 2024 e pubblicata il 24 ottobre 2024, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 c.p.c. in data 24 ottobre 2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 giugno-2 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) a definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra le Parti e nell'ambito di una loro definitiva regolazione, il IG. si obbliga a versare alla IG.ra previa Parte_2 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della IG.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. Parte_1
898/1970, l'importo di euro 200.000,00= (€ duecento mila) da versarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante (una tantum), ed è stata effettuata da parte del IG. a favore della Parte_2
IG.ra a tacitazione di ogni e qualunque pretesa - anche risarcitoria - e quindi ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 - da parte della IG.ra Pt_1 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al
[...] vincolo matrimoniale.
2) Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, pattuito e disciplinato, sia in sede di separazione che in sede di divorzio, i si danno reciprocamente atto di non avere nulla Pt_3 più a pretendere l'uno dall'altra, ad alcun titolo e/o ragione e anche per i rapporti non espressamente fatti valere nel presente atto, avendo Essi inteso regolare ogni questione patrimoniale e non, nessuna esclusa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della pagina 2 di 3 documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 17/09/1989 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
6) Compensa tra le parti le spese di procedura
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 3 di 3 Milano, _____________
IL PM IL PG
N. V.G. 7526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott.sa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 giugno-2 luglio 2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 13/02/1961 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], ma domiciliata in Recco (Genova), piazza Giacomo
Matteotti 5 con l'avv. Serafina Funaro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 20.07.1961 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Boni e l'avv. Stefania Zanardi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano il 17.9.1989
(trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Milano: anno 1989; atto n.1214; parte 2; serie A;
volume R02)
X separati consensualmente con sentenza n. 1608/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 9 ottobre 2024 e pubblicata il 24 ottobre 2024, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 c.p.c. in data 24 ottobre 2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 giugno-2 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) a definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra le Parti e nell'ambito di una loro definitiva regolazione, il IG. si obbliga a versare alla IG.ra previa Parte_2 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della IG.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. Parte_1
898/1970, l'importo di euro 200.000,00= (€ duecento mila) da versarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante (una tantum), ed è stata effettuata da parte del IG. a favore della Parte_2
IG.ra a tacitazione di ogni e qualunque pretesa - anche risarcitoria - e quindi ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 - da parte della IG.ra Pt_1 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al
[...] vincolo matrimoniale.
2) Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, pattuito e disciplinato, sia in sede di separazione che in sede di divorzio, i si danno reciprocamente atto di non avere nulla Pt_3 più a pretendere l'uno dall'altra, ad alcun titolo e/o ragione e anche per i rapporti non espressamente fatti valere nel presente atto, avendo Essi inteso regolare ogni questione patrimoniale e non, nessuna esclusa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della pagina 2 di 3 documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 17/09/1989 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
6) Compensa tra le parti le spese di procedura
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 3 di 3 Milano, _____________
IL PM IL PG