Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2014, proposto da Cogecav S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Paolo Fiorini, con domicilio eletto digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Parisella, con domicilio digitale ex lege;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.181 del 17 luglio 2014 emessa dal Comando Corpo di Polizia Locale - Demanio Marittimo del Comune di Fondi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. FI IA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 17 luglio 2014 emanata dal Comando Corpo Polizia Locale Demanio Marittimo del Comune di Fondi, con la quale è stata ingiunta l'eliminazione, con rimessione in pristino, di n.6 pennelli marini antistanti al camping denominato “Settebello” e realizzati dalla società istante perpendicolarmente alla costa (a distanza di circa 50 m l'uno dall'altro) lungo il litorale in zona località Salto di Fondi, il tutto come meglio localizzato e descritto in atti. L'iter storico processuale della vicenda all'esame del Collegio è ben rappresentato negli atti di causa e ad esso può integralmente rinviarsi.
In sintesi, a fronte di un rilevante fenomeno erosivo del tratto di costa in questione e stante l'inerzia delle amministrazioni competenti nell'intervenire, la società ricorrente (che già in un primo momento aveva posto in essere una serie di opere autorizzate di consolidamento, le quali tuttavia non avevano sortito l'effetto utile di contenere il ridetto fenomeno erosivo) afferma in ricorso di esser stata costretta ad effettuare un ulteriore intervento urgente di manutenzione, in sostituzione degli enti competenti, al fine di scongiurare l'erosione definitiva della costa e il danneggiamento delle proprie infrastrutture con conseguente chiusura della propria attività.
Con un primo provvedimento del 10 gennaio 2014, l'intimato comune ingiungeva ai sensi dell'articolo 31 del DPR 380/2001 la demolizione delle opere eseguite.
L’atto veniva gravato con apposito ricorso giurisdizionale e quindi annullato in autotutela dal comune in data 30 aprile 2014.
In data 17 luglio 2014, l'amministrazione adottava tuttavia l'impugnata ordinanza, con la quale ha reiterato l'ordine di ingiunzione, basandosi sul verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 3 luglio 2014.
L’ordinanza è stata nuovamente contestata con l'odierno gravame, per mezzo del quale l’istante ha dedotto nuovamente l’illegittimità dell’atto per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, come specificamente declinati in atti. L’esponente ha altresì dedotto l'incompetenza del comune ad adottare la gravata ordinanza, posto che l'edificazione di scogliere antierosione non potrebbero essere oggetto di provvedimenti repressivi “edilizi” di competenza comunale. L’istante ha poi lamentato l’irragionevolezza dell'atto, nella parte in cui ha concesso un termine brevissimo per eseguire la rimozione delle opere (per altro nel pieno dell’attività turistica).
Si è costituito il Comune di Fondi, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive e chiedendone il rigetto.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 30 settembre 2025.
2. Il ricorso è fondato in ragione della ricorrenza dell’assorbente vizio di istruttoria lamentato con il primo motivo di ricorso.
Risulta invero dagli atti che l'amministrazione comunale ha mancato di accertare l'esatta ubicazione dei pennelli antierosione oggetto dell'ordinanza di demolizione rispetto al tratto di costa interessato. Il provvedimento amministrativo deve avere un oggetto determinato, mentre nel caso de quo non risulta in maniera chiara il posizionamento esatto dei pennelli, siti su particelle catastali di proprietà frammista (demaniale e privata).
Invero, l’atto ingiunge la rimozione di tutti i pennelli siti sulle menzionate particelle catastali, senza tenere conto che tra le particelle interessate ve ne è una proprietà privata (precisamente la particella 50, come emerge peraltro dalla visura catastale in atti e dallo stesso verbale di sopralluogo della Polizia Locale).
Deve dunque condividersi quanto dedotto con il primo motivo di gravame laddove è stato contestato che il provvedimento risulta emesso sulla base di un erroneo presupposto di fatto, trattando unitariamente beni demaniali e particelle private senza alcuna delimitazione di confini come previsto dall'articolo 32 del codice della navigazione, quale attività presupposta ad ogni provvedimento eventuale di ripristino.
L'atto deve dunque essere ritenuto illegittimo in ragione della ricorrenza del sopra indicato vizio di istruttoria, con annullamento dello stesso.
Resta ferma la riedizione del potere a cura dell'amministrazione comunale, nell'ambito della quale gli uffici avranno anche cura di accertare l'eventuale necessità di interpellare le altre amministrazioni competenti. Resta infatti dubbio che l’intervento repressivo di cui si verte rientri totalmente nell’ambito delle competenze delegate comunali e non interessi anche le amministrazioni (anche centrali) indicate dalla parte ricorrente negli scritti difensivi.
3. La domanda deve dunque essere accolta nei sensi e nei limiti sovraesposti, con assorbimento di ogni altra censura e riveniente annullamento dell'atto.
La particolarità della vicenda suggerisce di compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC OI, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
FI IA TR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FI IA TR | CC OI |
IL SEGRETARIO