Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 06/06/2025, n. 11093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11093 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03965/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3965 del 2025, proposto dal dott.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Petito , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (IM), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
1) Accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento presentata dal ricorrente;
2) Ordinare all'Amministrazione di provvedere sulla predetta istanza entro un termine non superiore a 90 giorni;
3) Nominare sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o altra figura, con termine di 180 giorni per provvedere;
4) accertare e dichiarare la lesione dell'interesse legittimo del ricorrente;
5) condannare il Ministero al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
6) Condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito (IM );
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in esame, il ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (IM) rispetto alla richiesta, presentata il 26/3 /2024 – a norma dell’art. 49 del DPR n. 394/1999 - di riconoscimento in Italia dei titoli per l’insegnamento su posti di sostegno per le classi di concorso AAOO – SCUOLA DELL’ INFANZIA ed EEOO SCUOLA PRIMARIA , conseguiti in Svizzera, nazione extra UE nonché la valutazione equitativa del risarcimento del danno.
Parte ricorrente documenta che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lasciato vanamente decorrere il termine previsto, senza emettere alcuna decisione in proposito.
Pertanto, chiede che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato, condannando il IM
all’adozione di un formale provvedimento al riguardo e a nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di accogliere parzialmente il ricorso – limitatamente al silenzio- inadempimento - avendone accertato positivamente i necessari presupposti, costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere e dall’inerzia serbata della competente PA oltre il termine disposto per l’adozione del provvedimento conclusivo.
Invero, secondo una consolidata giurisprudenza, gli interessati, “se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti” . (Cfr. TAR Lazio : Sez IV Bis , n. 6101/2025;Sez. IV Ter , n. 23777/2024).
Inoltre, l’art. 49, comma 2 DPR n. 394/1999, stabilisce che “Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita”.
L’art. 60, commi 2 e 3 del DLgs. n. 206/2007 ha abrogato entrambi i decreti legislativi e previsto che il rinvio ad essi si debba intendere come riferito al Titolo III dello stesso DLgs. n. 206/2007.
Conformemente all’art. 16, comma 6 del DLgs. n. 206/2007 - incluso nel Titolo III - il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno è pari a quattro mesi.
La documentazione in atti evidenzia come il termine per la conclusione del relativo procedimento, sia decorso inutilmente, senza che il IM abbia provveduto sull’istanza del 26/3 /2024 o abbia richiesto a parte ricorrente una integrazione della documentazione utile.
Inoltre, l’art. 2 del DL n.1/2020 - convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020 - attribuisce al Ministero dell’Istruzione e del Merito la competenza in punto di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca”.
Invece, deve essere respinta l’azione di condanna, in quanto il ricorrente – conformemente all’onere probatorio che grava alla parte in materia risarcitoria – avrebbe dovuto allegare e provare puntualmente gli elementi costitutivi della responsabilità civile a carico del IM e le conseguenze pregiudizievoli subite (Cfr. Consiglio di Stato – Sez. IV, n. 6394/2020).
Configurandosi il danno in termini di attualità e risarcibilità , in difetto della necessaria prova non è possibile sopperire con la valutazione equitativa ex art. 1226 cc - prospettata da parte ricorrente – atteso che l’applicazione della relativa norma implica, comunque, l'esistenza di un danno risarcibile che “non può essere provato nel suo preciso ammontare”.
Nell’accogliere parzialmente il gravame, il Collegio ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o - se anteriore - dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Ravvisa, inoltre, l’esigenza – considerati i ritardi accumulati riguardo ad analoghe istanze – di nominare, sin da ora, un commissario ad acta , nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito , che dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad altro funzionario od organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
Le spese di lite – considerata l’inerte condotta procedimentale del IM - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente - nei termini indicati in motivazione- e per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o - se anteriore - dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
2) nomina come commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del IM , che, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione soccombente;
3)respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna il IM al pagamento in favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario, della somma di € 750 (settecentocinquanta) a titolo di spese processuali, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO