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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8825/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8825/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difese per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Eva MARRI, presso il cui studio - in
Firenze, Via Duca d'Aosta n. 16 - sono elettivamente domiciliate;
ATTRICI - OPPOSTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce alla CP_1 C.F._4 comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Bhabita NANWANI, presso il cui studio - in Firenze, in Via della Condotta n. 12 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA - OPPONENTE
Conclusioni delle parti
Per le parti attrici:
«Si conclude, respinta ogni diversa istanza, eccezione e/o domanda avversaria e dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o tardivamente proposte, come in atto di citazione
e quindi perché voglia il Tribunale in tesi dichiarare inammissibile e in ipotesi impugnata respingere l'opposizione di cui al ricorso ex artt. 599 e 619 c.p.c. di ». CP_1
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, rigettata ogni domanda, istanza, deduzione ex adverso formulata, dichiarare la nullità della procedura esecutiva, per i motivi ampiamente esposti in atti, quantomeno per la quota di cui è titolare » CP_1
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
e in qualità di creditrici di Parte_1 Parte_2 Parte_3
- giusta sentenze n. 1494/2008 del Tribunale di Firenze e n. 810/2017 della Parte_4
Corte d'Appello di Firenze ed ordinanza del 20.11.2017 - hanno promosso l'esecuzione forzata immobiliare n. 534/2009 R.G.E. sulla quota indivisa di proprietà di Parte_4 dell'immobile sito in Firenze, Via Banti n. 2.
Con ricorso in data 6.5.2022, ha formulato opposizione ex artt. 599 e 619 cod. CP_1 proc. civ. nell'ambito della procedura esecutiva n. 534/2009 R.G.E. - invero già sospesa sin dal
10.1.2014, giusta ordinanza del G.E. in conseguenza del giudizio endoprocedimentale di divisione dal G.E. disposto e successivamente introdotto e nel quale, attesa l'indivisibilità dell'immobile, accertata dal G.E., e per non essere stata chiesta né possibile la divisione in natura, era stata disposta la vendita - domandando, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, dichiararsi la nullità della ridetta procedura, quantomeno per la quota della . Con CP_1 provvedimento reso in data 17.6.2022, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione ritenuta «inammissibile, così come presumibilmente l'opposizione proposta alla luce della qualità rivestita dalla sig.ra che non è un terzo, ma è la comproprietaria del CP_1 bene immobile indiviso», assegnando alla parte interessata termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito (doc. n. 6 fascicolo parti attrici).
e hanno quindi ha riassunto la Parte_1 Parte_2 Parte_3 causa reiterando le doglianze avanzate in fase cautelare avverso l'opposizione, in particolare, deducendo che: a) la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 619 cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di inammissibilità del ricorso in opposizione di terzo promosso da CP_1
in quanto quest'ultima è la comproprietaria dall'appartamento situato in Firenze, Via Banti n.
[...]
2, la cui altra quota, quella di è soggetta ad esecuzione;
b) non vi è alcuna Parte_4 procedura esecutiva nei confronti di bensì nei confronti dell'altra comproprietaria CP_1
Hanno quindi concluso domandando il rigetto dell'opposizione ex artt. 599 e Parte_4
619 cod. proc. civ., con vittoria di spese e compensi anche della fase cautelare.
Si è costituita in giudizio chiedendo accertarsi la nullità della procedura esecutiva CP_1
e deducendo, a fondamento dell'opposizione promossa, di subire un pregiudizio dal procedimento esecutivo in quanto il bene immobile di cui è comproprietaria era stato aggredito senza che ella fosse debitrice del creditore pignorante.
Assegnati i termini per il deposito memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ., con provvedimento del 23.10.2023, il Giudice - vista l'assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.9.2024, poi differita al
27.1.2025.
All'udienza in data odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. sulle conclusioni rassegnate in epigrafe e previo scambio di note conclusive.
******
L'opposizione ex artt. 599 e 619 cod. proc. civ. promossa è manifestamente CP_1 infondata e deve essere rigettata.
Nella fattispecie, risulta dalla documentazione in atti che e CP_1 Parte_4 sono comproprietarie di un appartamento situato nel comune di Firenze e che le parti attrici e hanno promosso un'azione Parte_1 Parte_2 Parte_3 esecutiva nei confronti della quota di proprietà di Parte_4
È noto che, laddove più soggetti siano comproprietari di un immobile ed uno dei comproprietari contragga debiti, i creditori di quest'ultimo possono pignorare la quota di proprietà del debitore.
L'art. 599 cod. proc. civ., infatti, dispone che «Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore».
Se la separazione in natura non è richiesta o non è possibile, come è avvenuto nella fattispecie, il
Giudice dell'Esecuzione dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile;
durante il giudizio di divisione la procedura esecutiva rimane sospesa.
Realizzata la divisione e ripreso il processo esecutivo, si procede con la vendita dell'intero bene e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con attribuzione della quota parte del comproprietario debitore alla procedura esecutiva, affinché sia distribuito tra i creditori. Il comproprietario non debitore ha la sola possibilità di chiedere ed ottenere l'assegnazione della quota pignorata previo versamento del valore della medesima, da destinare poi alla distribuzione tra i creditori nell'ambito della procedura esecutiva.
Nella fattispecie, pertanto, l'opposizione di terzo avanzata da CP_1 CP_1 deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base al valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta ed in base allo scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/14 e successive modifiche, nei valori tra i minimi ed i medi in relazione a tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 8825/2022 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata da CP_1
- condanna alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1 Parte_2
e delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre
[...] Parte_3
€ 786,00 per contributo unificato e relativo bollo, oltre spese generali, IVA e CAP se dovute per legge.
Così deciso in Firenze, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8825/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difese per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Eva MARRI, presso il cui studio - in
Firenze, Via Duca d'Aosta n. 16 - sono elettivamente domiciliate;
ATTRICI - OPPOSTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce alla CP_1 C.F._4 comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Bhabita NANWANI, presso il cui studio - in Firenze, in Via della Condotta n. 12 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA - OPPONENTE
Conclusioni delle parti
Per le parti attrici:
«Si conclude, respinta ogni diversa istanza, eccezione e/o domanda avversaria e dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o tardivamente proposte, come in atto di citazione
e quindi perché voglia il Tribunale in tesi dichiarare inammissibile e in ipotesi impugnata respingere l'opposizione di cui al ricorso ex artt. 599 e 619 c.p.c. di ». CP_1
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, rigettata ogni domanda, istanza, deduzione ex adverso formulata, dichiarare la nullità della procedura esecutiva, per i motivi ampiamente esposti in atti, quantomeno per la quota di cui è titolare » CP_1
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
e in qualità di creditrici di Parte_1 Parte_2 Parte_3
- giusta sentenze n. 1494/2008 del Tribunale di Firenze e n. 810/2017 della Parte_4
Corte d'Appello di Firenze ed ordinanza del 20.11.2017 - hanno promosso l'esecuzione forzata immobiliare n. 534/2009 R.G.E. sulla quota indivisa di proprietà di Parte_4 dell'immobile sito in Firenze, Via Banti n. 2.
Con ricorso in data 6.5.2022, ha formulato opposizione ex artt. 599 e 619 cod. CP_1 proc. civ. nell'ambito della procedura esecutiva n. 534/2009 R.G.E. - invero già sospesa sin dal
10.1.2014, giusta ordinanza del G.E. in conseguenza del giudizio endoprocedimentale di divisione dal G.E. disposto e successivamente introdotto e nel quale, attesa l'indivisibilità dell'immobile, accertata dal G.E., e per non essere stata chiesta né possibile la divisione in natura, era stata disposta la vendita - domandando, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, dichiararsi la nullità della ridetta procedura, quantomeno per la quota della . Con CP_1 provvedimento reso in data 17.6.2022, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione ritenuta «inammissibile, così come presumibilmente l'opposizione proposta alla luce della qualità rivestita dalla sig.ra che non è un terzo, ma è la comproprietaria del CP_1 bene immobile indiviso», assegnando alla parte interessata termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito (doc. n. 6 fascicolo parti attrici).
e hanno quindi ha riassunto la Parte_1 Parte_2 Parte_3 causa reiterando le doglianze avanzate in fase cautelare avverso l'opposizione, in particolare, deducendo che: a) la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 619 cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di inammissibilità del ricorso in opposizione di terzo promosso da CP_1
in quanto quest'ultima è la comproprietaria dall'appartamento situato in Firenze, Via Banti n.
[...]
2, la cui altra quota, quella di è soggetta ad esecuzione;
b) non vi è alcuna Parte_4 procedura esecutiva nei confronti di bensì nei confronti dell'altra comproprietaria CP_1
Hanno quindi concluso domandando il rigetto dell'opposizione ex artt. 599 e Parte_4
619 cod. proc. civ., con vittoria di spese e compensi anche della fase cautelare.
Si è costituita in giudizio chiedendo accertarsi la nullità della procedura esecutiva CP_1
e deducendo, a fondamento dell'opposizione promossa, di subire un pregiudizio dal procedimento esecutivo in quanto il bene immobile di cui è comproprietaria era stato aggredito senza che ella fosse debitrice del creditore pignorante.
Assegnati i termini per il deposito memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ., con provvedimento del 23.10.2023, il Giudice - vista l'assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.9.2024, poi differita al
27.1.2025.
All'udienza in data odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. sulle conclusioni rassegnate in epigrafe e previo scambio di note conclusive.
******
L'opposizione ex artt. 599 e 619 cod. proc. civ. promossa è manifestamente CP_1 infondata e deve essere rigettata.
Nella fattispecie, risulta dalla documentazione in atti che e CP_1 Parte_4 sono comproprietarie di un appartamento situato nel comune di Firenze e che le parti attrici e hanno promosso un'azione Parte_1 Parte_2 Parte_3 esecutiva nei confronti della quota di proprietà di Parte_4
È noto che, laddove più soggetti siano comproprietari di un immobile ed uno dei comproprietari contragga debiti, i creditori di quest'ultimo possono pignorare la quota di proprietà del debitore.
L'art. 599 cod. proc. civ., infatti, dispone che «Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore».
Se la separazione in natura non è richiesta o non è possibile, come è avvenuto nella fattispecie, il
Giudice dell'Esecuzione dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile;
durante il giudizio di divisione la procedura esecutiva rimane sospesa.
Realizzata la divisione e ripreso il processo esecutivo, si procede con la vendita dell'intero bene e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con attribuzione della quota parte del comproprietario debitore alla procedura esecutiva, affinché sia distribuito tra i creditori. Il comproprietario non debitore ha la sola possibilità di chiedere ed ottenere l'assegnazione della quota pignorata previo versamento del valore della medesima, da destinare poi alla distribuzione tra i creditori nell'ambito della procedura esecutiva.
Nella fattispecie, pertanto, l'opposizione di terzo avanzata da CP_1 CP_1 deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base al valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta ed in base allo scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/14 e successive modifiche, nei valori tra i minimi ed i medi in relazione a tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 8825/2022 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata da CP_1
- condanna alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1 Parte_2
e delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre
[...] Parte_3
€ 786,00 per contributo unificato e relativo bollo, oltre spese generali, IVA e CAP se dovute per legge.
Così deciso in Firenze, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.