Sentenza 14 maggio 2024
Massime • 3
Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo di captazioni disposte in un procedimento penale non contrasta con l'art. 8 CEDU, né con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE, poiché il diritto eurounitario, al pari di quello interno e convenzionale, non esclude in assoluto qualsivoglia limitazione del diritto alla riservatezza, ma richiede un suo bilanciamento con le finalità di interesse generale che possono venire in rilievo e che legittimano lo Stato membro a ritenere, con atto normativo, quel diritto subvalente, qualora la sua compressione sia proporzionata allo scopo e sia giustificata dalla necessità di tutelare altri valori, come, nella specie, il prestigio dell'ordine giudiziario e dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, i quali rientrano tra i beni protetti di maggiore rilevanza nell'assetto costituzionale italiano.
In tema di giudizio disciplinare a carico dei magistrati, il transito alla magistratura speciale tributaria, disposto nelle more del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 1 della l. n. 130 del 2022, è inidoneo a determinare l'estinzione del potere e dell'azione disciplinare, in quanto, non avendo carattere di definitività, non fa venir meno l'interesse dell'amministrazione all'accertamento della responsabilità, che potrebbe assumere rilievo in caso di successiva riammissione nei ruoli della magistratura ordinaria.
Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo delle intercettazioni non viola l'art. 268, comma 3, c.p.p., ove l'attività di registrazione, consistente nell'immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata, avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo degli impianti ivi esistenti, mentre non è necessaria l'immediata trasmissione degli stessi al server finale di destinazione, essendo rilevante che, attraverso l'obiettiva utilizzazione di impianti posti sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, la fase decisiva della registrazione sia effettuata al riparo da ingerenze esterne.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2024, n. 13319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13319 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |