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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/09/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG N. 3110 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3110 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 , promossa in proprio dall'avv. FEDERICA ROSSI
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. Federica Rossi proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore di soggetto non esecutabile o irreperibile, emesso il 05.11.2024 dal Tribunale di Rimini, che liquidava la somma di € 66,00, già applicata la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR 115/02, - oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge.
Esponeva la ricorrente di essere stata nominata difensore d'ufficio di irreperibile, nel Persona_1 procedimento penale in cui era indagato per il reato p. e p. dall'art. 4 Legge 110/75, di aver presentato istanza di accesso al fascicolo, di aver studiato gli atti, quindi di aver prestato la propria attività professionale;
denunciava l'erroneità del provvedimento di liquidazione che indicava importi – per la fase studio pari ad € 100 -poi ridotti ad € 66 ex art. 106 bis DPR115/02- non corrispondenti ai valori medi previsti dal DM 55/14, senza motivare in merito alla decurtazione e discostandosi anche dai minimi tariffari previsti per legge, pertanto, chiedeva di liquidare (quali compensi per l'attività professionale svolta in favore dell'indagato – soggetto irreperibile di fatto ed assistito d'ufficio in relazione procedimento penale N. 6807/23 a carico di la somma di euro 567,33 come quantificata nella nota spese allegata all'istanza di Persona_1 liquidazione comprensiva di onorari già decurtati di 1/3, oltre a spese generali ed accessori di legge,
1 ricalcolando l'importo finale del compenso in senso conforme, con rimborso delle spese ed onorari del presente giudizio.
La causa di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il compenso richiesto deve essere determinato in relazione alla sola fase di studio del procedimento, a cui si è pacificamente limitata la ricorrente, e deve essere liquidato ai valori minimi, attesa l'estrema semplicità del procedimento e la modesta attività svolta, circoscritta alla mera richiesta di accesso agli atti del fascicolo, accompagnata dallo studio di quanto in esso contenuto (che, sebbene non indicato dalla ricorrente, parrebbe doversi ritenere limitato al solo verbale di identificazione e all'avviso di conclusione indagini); si stima, pertanto, equo liquidare il compenso nella misura di euro 426,00, cui deve essere applicata la decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02, così per un totale di euro 284,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di Legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto,
- ridetermina il compenso liquidato in favore dell'avv. Rossi Federica in euro 284,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 232,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 16/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3110 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 , promossa in proprio dall'avv. FEDERICA ROSSI
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. Federica Rossi proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore di soggetto non esecutabile o irreperibile, emesso il 05.11.2024 dal Tribunale di Rimini, che liquidava la somma di € 66,00, già applicata la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del DPR 115/02, - oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge.
Esponeva la ricorrente di essere stata nominata difensore d'ufficio di irreperibile, nel Persona_1 procedimento penale in cui era indagato per il reato p. e p. dall'art. 4 Legge 110/75, di aver presentato istanza di accesso al fascicolo, di aver studiato gli atti, quindi di aver prestato la propria attività professionale;
denunciava l'erroneità del provvedimento di liquidazione che indicava importi – per la fase studio pari ad € 100 -poi ridotti ad € 66 ex art. 106 bis DPR115/02- non corrispondenti ai valori medi previsti dal DM 55/14, senza motivare in merito alla decurtazione e discostandosi anche dai minimi tariffari previsti per legge, pertanto, chiedeva di liquidare (quali compensi per l'attività professionale svolta in favore dell'indagato – soggetto irreperibile di fatto ed assistito d'ufficio in relazione procedimento penale N. 6807/23 a carico di la somma di euro 567,33 come quantificata nella nota spese allegata all'istanza di Persona_1 liquidazione comprensiva di onorari già decurtati di 1/3, oltre a spese generali ed accessori di legge,
1 ricalcolando l'importo finale del compenso in senso conforme, con rimborso delle spese ed onorari del presente giudizio.
La causa di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il compenso richiesto deve essere determinato in relazione alla sola fase di studio del procedimento, a cui si è pacificamente limitata la ricorrente, e deve essere liquidato ai valori minimi, attesa l'estrema semplicità del procedimento e la modesta attività svolta, circoscritta alla mera richiesta di accesso agli atti del fascicolo, accompagnata dallo studio di quanto in esso contenuto (che, sebbene non indicato dalla ricorrente, parrebbe doversi ritenere limitato al solo verbale di identificazione e all'avviso di conclusione indagini); si stima, pertanto, equo liquidare il compenso nella misura di euro 426,00, cui deve essere applicata la decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02, così per un totale di euro 284,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di Legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto,
- ridetermina il compenso liquidato in favore dell'avv. Rossi Federica in euro 284,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge;
- condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 232,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Rimini, 16/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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