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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 8723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8723 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26921/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott. EL RI Presidente
Dott.ssa Alima Zana Giudice Dott. NI FA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26921/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLANTONI Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato in Milano, VIA CINO DEL DUCA, N. 5 ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. GIOVANNI GOMEZ Controparte_1 P.IVA_1 PALOMA, PI NÒ e GIUSEPPE CA ed elettivamente domiciliata in Milano, CORSO MAGENTA 84 (LMS Studio Legale), CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Il dott. si riporta a tutti i propri scritti difensivi e deduzioni in udienza, che, in appresso devono Pt_1 intendersi per integralmente riportati e trascritti, insistendo per l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste istruttorie. Il dott. precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui al proprio atto di citazione ed Pt_1 insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, previa revoca da parte del Sig. Giudice della propria precedente ordinanza.
pagina 1 di 10 Per parte convenuta:
come in atti rappresenta, difesa e domiciliata, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, domanda a Codesto Ill.mo Tribunale che siano accolte le seguenti conclusioni: rigettare perché inammissibili, infondate e/o non provate tutte le domande svolte nel presente giudizio dal dott. nei confronti di per le ragioni esposte nel corso del processo, il Parte_1 Controparte_1 tutto con vittoria di spese, compensi e accessori del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 allegando che:
- nel novembre 2010, aveva rilevato l'intera quota societaria della società Parte_1 CP_2 società costituita gennaio dell'anno 2008, avente ad oggetto la fabbricazione, manutenzione e riparazione di impianti per l'erogazione di bevande ed acqua per l'industria delle bevande e per pubblici servizi;
- la società, nel corso degli anni, aveva ottenuto un rilevante successo commerciale, tanto che, nonostante i notissimi eventi pandemici, già nel corso del 2021, il dott. era stato contattato da Pt_1 diversi soggetti operanti – a livello europeo - nel medesimo segmento di attività della CP_2 intenzionati a verificare la possibilità di entrare nel capitale sociale della società;
- si trattava, in particolare, della il cui Presidente (e proprietario), Dott CP_1 [...]
durante la fiera Acquatec tenutasi ad inizio Novembre 2021, aveva formulato la Persona_1 propria offerta per entrare nel capitale sociale della società;
- l'attore, pur con grande dispiacere era conscio del fatto che il coinvolgimento nel progetto imprenditoriale di un altro soggetto, più strutturato e solido, avrebbe consentito un'espansione dell'attività commerciale della e, soprattutto, il ripianamento dei debiti che alla fine del 2021 CP_2 ammontavano ad oltre € 2.000.000,00;
- con particolare riferimento alle negoziazioni intercorse con la esse vennero condotte con CP_1
Contro il sig. (Presidente della stessa e si protrassero per l'intero anno 2021 e, Persona_1 almeno in quella prima fase, sembrarono non portare a nulla, tanto che nel mese di dicembre 2021, in un incontro tenutosi presso la sede in Milano, il comunicò alla controparte il proprio CP_1 Pt_1 rifiuto della proposta e l'inizio di una ulteriore trattativa con altro soggetto che, almeno in quella fase, sembrava offrire delle migliori condizioni di acquisto;
pagina 2 di 10 Contro
- alla fine di gennaio 2022, contattò nuovamente l'attore e, migliorando sensibilmente la propria offerta, si assicurò il diritto a proseguire in esclusiva le negoziazioni all'esito delle quali, in data 13 Contro aprile 2022, dopo una lunga due diligence eseguita dai consulenti della fu raggiunta la seguente intesa:
1) Vendita di una prima porzione pari al 51% del capitale sociale della ad un prezzo di € CP_2
150.000,00 alle condizioni dettagliate nell'accettazione proposta acquisto 51% del capitale sociale di
CP_2
2) Successivo obbligo per la di acquisire un'ulteriore porzione del 25% del capitale CP_1 sociale della ad un prezzo non inferiore ad € 1.000.000,00. Tale accordo era stato consacrato CP_2 nella scrittura privata denominata Head of Terms allegato al documento n. 3; Contro
- era perfettamente a conoscenza della non brillante situazione economico/finanziaria della Contro
Inoltre, ai sensi dell'accordo sulla gestione interinale, si era anche impegnata a concedere CP_2
– sotto forma di finanziamento soci – un prestito di € 1.000.000,00, poi aumentato ad € 2.000.000,00;
- avendo le parti ritenute soddisfatte tutte le condizioni poste per l'acquisto del 51% del capitale sociale della in data 28/4/2022, le parti diedero esecuzione agli impegni assunti ed l'attore cedette alla CP_2
Contro la suddetta quota di capitale sociale;
Contro
- subito dopo la cessione, benché ne avesse piena facoltà quale socio di maggioranza, ritenne di mantenere l'odierno attore quale consigliere di amministrazione della società, affiancandolo con i
Sigg.ri e Persona_2 Persona_1
- all'attore, insolitamente, quale amministratore unico uscente e socio di minoranza, venne lasciata – almeno sulla carta – la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria della benché CP_2 egli si occupasse esclusivamente delle attività operative relative alla produzione e gestione ordini e clienti;
- la gestione amministrativa e finanziaria era tutta incentrata nella persona del dott.
[...]
Contro
, esponente della e futuro Presidente della Persona_3 CP_2
- la ragione di tale insolita scelta era stata chiara mesi dopo, allorquando era emerso che nella redazione del bilancio 2021 le specifiche indicazioni del socio di maggioranza erano quella di far aumentare le perdite al fine di far ottenere alla società un beneficio fiscale in grado di far recuperare al socio di maggioranza, sotto forma di credito fiscale, gran parte dell'investimento fatto per l'acquisizione, estromettendo di fatto in tale modo l'attore dalla società attraverso la delibera impugnata;
pagina 3 di 10 - di tale precisa strategia vi era traccia nella corrispondenza ricevuta – anche durante il periodo di Contro gestione interinale – dagli esponenti di e in particolare:
1. e-mail inviata dal dott. anche al dott. in data 14/4/2022 con la quale, nell'ambito di una Per_3 Pt_1 ricapitolazione delle questioni da affrontare, veniva espressamente detto (5° bullet point): “chiusura contabile 2021 e relativo bilancio di esercizio (ricordiamoci di mandare a perdita il mandabile e di pulire tutto”; Contro
2. e-mail del 5 luglio 2022, con la quale il dott. (consulente di affermava che alla Per_4 predisposizione del bilancio 2021 avrebbero provveduto i consulenti di fiducia del socio di maggioranza;
Contro
- i documenti sopra indicati provavano con chiarezza come divenuta proprietaria di avesse CP_2 preso il controllo contabile della società per raggiungere l'obiettivo di “mandare a perdita tutto il mandabile”;
- l'intento era quello di recuperare € 2.000.000,00 di finanziamento erogato dal mediante CP_1 un meccanismo di rinuncia allo stesso finanziamento a fronte delle perdite nel bilancio 2021 e bilancio verifica 2022, il tutto trascurando ogni operazione di sviluppo nell'anno 2022, compresa l'evasione dell'ingente portafoglio ordini tanto che vennero sistematicamente ignorate tutte le richieste del Pt_1 di poter assumere personale e di rimpiazzare le 3 figure professionali nel frattempo venute meno (un magazziniere, un disegnatore ed un responsabile della produzione);
- dall'analisi dei dati della proposta di bilancio (avvenuta purtroppo solo in seguito, grazie all'ausilio Contro del fidato consulente che era stato estromesso dalla si evinceva che erano state trattate come
“costi” una serie di poste di bilancio, perché considerate un rischio di inesigibilità o di avvenimento di insorgenza del costo, oltre che indicati forfettariamente al rialzo oneri bancari ed interessi legati alle cartelle dell'Agenzia delle Entrate;
- nello specifico, rispetto alla situazione contabile di cui al doc. 3 attoreo, presa come punto di Contro riferimento tra le parti, la operava sulle seguenti voci:
a) rimanenze: il valore di Magazzino era stato svalutato per Euro 1.052.094 importo portato a “perdita”, senza provvedere ad una analisi dei materiali, senza verificare la possibilità di vendita anche al costo di materiali, semi lavorati o prodotti finiti. Non era stato fatto nessun inventario per la distinzione dei prodotti finiti, dei semi lavorati e dei componenti. Nel bilancio 2021, non erano stati considerati nelle rimanenze i magazzini “ausiliari” oltre che la minuteria ed il materiale di consumo;
pagina 4 di 10 b) svalutazione Crediti: erano stati svalutati totalmente “in via prudenziale” tutti i crediti per Euro
163.740,39, quindi azzerati crediti di non certa esigibilità che però sarebbero dovuti rimanere in bilancio per l'intera cifra (nello stato patrimoniale) in quanto per i principi contabili OIC si poteva accantonare ad un fondo svalutazione crediti titolato fino ad un massimo del 5% del valore totale dei crediti in essere, come se le controparti fossero fallite;
c) Oneri Diversi di Gestione: erano stati svalutati Euro 380.000,00 che, in maniera prudenziale, erano stati considerati “forfettariamente” e non analizzando i dettagli, con ciò, come per la svalutazione crediti, utilizzando “civilmente” questo importo in modo da generare un “costo forfettario” per aumentare le perdite. Anche in questo caso, tuttavia, dal punto di vista fiscale, dal bilancio 2022 ciò avrebbe potuto generare plusvalenze;
Contro d) nel mese di Luglio/Agosto 2022, la aveva deciso di saldare tutte le cartelle dell'Agenzia delle
Entrate malgrado esse fossero regolarmente rateizzate, pertanto il dettaglio degli interessi relativi alle cartelle era sicuramente un dato certo e non “forfettario” come quello imputato nel progetto di bilancio
2021;
e) Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali: erano stati svalutati Euro 266.018,85 relativamente alla voce Ricerca e Sviluppo del valore a bilancio di € 488.000,00 dedotto dell'importo dei fondi di ammortamento di Euro 279.798,00; Contro
- in sostanza, non solo si era occupata di redigere un progetto di bilancio relativo ad un esercizio
(2021) antecedente a quello di ingresso nella compagine sociale, ma per la formazione di tale progetto aveva anche utilizzato le perdite maturate nei primi 8 mesi del 2022, al solo fine di accrescere il risultato negativo;
- si trattava di tutte scelte in astratto lecite (non contra legem, né lesive dei diritti dei creditori o di altre terze parti), ma strumentalmente utilizzate al fine di peggiorare il risultato annuale della società; Contro
- nelle more della “costruzione” del bilancio 2021, continuarono tra il e le trattative per la Pt_1 cessione – già concordata – anche del 49% del capitale sociale della ancora di proprietà CP_2 dell'attore;
- le Parti, anche per dare forza al “nuovo” bilancio, concordarono una modifica delle intese sacralizzate nel documento (v. doc. 3) denominato Head of Terms, nel senso di attribuire all'intera porzione il valore di € 1.000.000,00 originariamente fissato per il solo 25% della quota ancora di proprietà dell'attore;
pagina 5 di 10 - di tale scelta si aveva compiuta evidenza nella e-mail inviata dal dott. al dott. in data Per_3 Pt_1
Contro 28/7/2022 unitamente al testo del relativo contratto preliminare che la si era detta a firmare e che in data 29/7/2022 era stato modificato con l'accordo di entrambe le parti, a seguito di alcune minime modifiche richieste dall'attore;
- a quella data, dunque, l'attore era certo che l'operazione si sarebbe chiusa, secondo la strada tracciata nell'aprile del 2022;
- inaspettatamente, senza alcuna evidente ragione, il contratto preliminare (ed il successivo contratto Contro definitivo) non erano mai stati firmati a seguito di un illegittimo ripensamento della
- la convenuta (che già aveva pianificato la nuova strategia) a partire dal mese di agosto 2022, pur ribadendo la propria volontà di adempiere alle obbligazioni già assunte, aveva chiesto al dott. di Pt_1 attendere l'approvazione della situazione patrimoniale della società prima di procedere alla stipula del contratto preliminare;
- ciò in quanto, a seguito della predetta approvazione, si avrebbe avuto modo di giustificare anche a livello contabile ai soci della che avevano approvato la precedente operazione, la modifica CP_1 della strategia e l'importo da riconoscere a titolo di corrispettivo all'attore; Contro
- confidava nella buona fede della tanto che, nell'ambito del Consiglio di Parte_1 amministrazione tenutosi in data 23/11/2022, approvava inconsapevolmente la situazione patrimoniale della società da sottoporre all'assemblea che si sarebbe tenuta in data 20/12/2022; Contro
- in tale riunione veniva messa in chiaro la strategia della avendo esposto in bilancio perdite per
€ 2.604.593,00, pur a fronte della dichiarata rinuncia da parte della convenuta al rimborso del finanziamento soci di € 2.000.000,00, il capitale sociale sarebbe risultato eroso per oltre un terzo, con conseguente necessità di convocazione di un'assemblea avente all'ordine del giorno (i) la riduzione del capitale sociale, (ii) l'integrale copertura delle perdite e (iii) la contestuale ricostituzione del capitale sociale in misura minima pari a quella legale;
Contro
- otteneva, con l'inconsapevole collaborazione del il pieno raggiungimento del proprio Pt_1 obiettivo di garantirsi un credito fiscale e, contemporaneamente, a fronte dell'impossibilità per l'attore di immettere nella le risorse necessarie per adempiere al deliberato assembleare, entrare in CP_2 possesso anche del restante 49% senza pagare alcunché all'attore; Contro
- immediatamente dopo il suddetto Consiglio di amministrazione, infatti, aveva comunicato al dott. di aver riconsiderato la propria intenzione di acquistare il restante 49% delle quote della Pt_1
pagina 6 di 10 (nonostante a ciò si fosse formalmente impegnata) e di convocare per il 20/12/2022 l'assemblea CP_2 della società al fine di procedere ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.;
- tale assemblea, nonostante la diffida del dott. si teneva e l'ordine del giorno veniva approvato Pt_1 con il voto contrario dell'attore, il quale espressamente verbalizzava le ragioni del proprio dissenso.
Con la citazione l'attore aveva quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la responsabilità della per tutti i danni subìti dal Sig. per le ragioni CP_1 Parte_1 descritte, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno, per un ammontare non inferiore ad € 1.000.000,00, ovvero nella misura maggiore e minore che sarà ritenuta di ragione o giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
1).1 Si è costituita contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attore ed Controparte_1 eccependo:
- la manifesta infondatezza della generica contestazione di inadempimento ex art. 1218 c.c. per inesistenza di un obbligo ex art. 1173 c.c.;
- l'infondatezza del rimprovero di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., stante l'assenza di prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Parte convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
1).2 Il giudice istruttore, effettuate le verifiche preliminari, fissava udienza ex art. 183 c.p.c. per il 5 marzo 2024 rispetto alla quale decorrevano i termini ex art. 171 ter c.p.c.. Quindi il giudice, esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 7 marzo 2024 fissava udienza di rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 189 c.p.c..
2) Il Tribunale ritiene che le domande attoree siano infondate per i motivi che seguono.
A tenore dell'art. 1337 c.c. le parti, nella fase delle trattative finalizzate alla formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. La c.d. buona fede oggettiva si concretizza nel dovere di lealtà, correttezza e cooperazione a salvaguardia della libertà di autodeterminazione negoziale (artt. 2,
41 Cost.) delle parti di una trattativa. La responsabilità precontrattuale, infatti, tutela queste ultime, muovendo dal presupposto che ciascuna debba essere libera di determinarsi alla conclusione dell'affare senza subire interferenze illecite altrui.
pagina 7 di 10 L'affidamento protetto, quindi, non si concretizza nell'aspettativa alla conclusione di un determinato contratto, bensì nell'aspettativa a non subire menomazioni della propria libertà negoziale. Ne discende che il risarcimento del danno non ha ad oggetto l'interesse positivo, ossia l'interesse all'esecuzione del contratto sfumato, bensì l'interesse negativo, commisurato al danno derivante dall'aver partecipato a trattative infruttuose.
Ciò posto, un'ipotesi in cui si concretizza la responsabilità in parola è quella del c.d. recesso ingiustificato dalle trattative, che si verifica quando una parte, nonostante le negoziazioni siano ad uno stadio tale da giustificare un affidamento circa la futura conclusione del contratto, si scioglie da ogni vincolo in assenza di un valido e giustificato motivo.
A questo riguardo, premesso che in fase di trattative ciascuna parte è libera di scegliere se concludere o meno il contratto, l'art. 1337 c.c. impone che tale comportamento si conformi ai canoni di correttezza e lealtà. Di conseguenza, risulta essenziale individuare il discrimine tra il rifiuto legittimo di stipulare il contratto e quello illegittimo in quanto abusivo.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'interruzione della trattativa è in contrasto con la buona fede precontrattuale laddove esista in concreto un giustificato affidamento alla conclusione del contratto e la rottura sia priva di giusta causa (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 34510 del
16/11/2021“Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca
l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.”).
Orbene, nel caso di specie non sussistono i menzionati requisiti.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da attrice, la società convenuta non aveva alcun Pt_2 obbligo di acquisto delle quote a causa del c.d. ”Heads of Terms” allegato all'accordo dell'aprile 2022 prodotto sub documento 3 dall'attore. Contr Ivi si legge, infatti, che “ have the right to buy the further 25% of the shares of via call CP_2 option and Mr OT is obligated to sell at the fixed price of 1.000.000 EUR (one million Euro) within the 31st of December 2025 (“Call Option”)”.
Come è noto con il patto di “Call Option” il compratore ha il diritto e non l'obbligo di acquistare una pagina 8 di 10 determinata partecipazione societaria. Per cui già sotto questo profilo l'impostazione attorea risulta errata.
In secondo luogo, le trattative oggetto del presente giudizio per la cessione del restante 49% sono integrate nello scambio di comunicazioni e-mail nello spazio dei giorni 28-29 luglio 2022.
Lasso temporale all'evidenza incompatibile con la stessa definizione di trattativa, peraltro considerato che risulta pacifico in causa che la società convenuta e l'attore avevano concordato di attendere l'esito della verifica della situazione patrimoniale della società attualizzata.
Sul punto, l'attore, dando atto di tale situazione a pagina 9 della citazione, non ha allegato di aver rifiutato la richiesta della società convenuta di attendere.
Null'altro risulta essere accaduto rispetto alla trattativa e alla domanda ex art. 1337 c.c. proposta dall'attore medesimo.
Invero, l'unico fatto sopravvenuto risulta essere l'approvazione della situazione patrimoniale della società da parte del Consiglio di amministrazione (di cui faceva parte lo stesso in cui Parte_1 risultavano perdite significative.
Rispetto alla trattativa per la cessione del 49%, pertanto, nulla l'attore ha ulteriormente prodotto con la conseguenza che manca in radice il presupposto del ragionevole affidamento alla conclusione dell'affare.
Infine, la domanda attorea risulta infondata anche rispetto al quantum risarcitorio richiesto.
Come è noto, in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari (cfr. ad esempio, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24625 del 03/12/2015).
L'attore, invece, ha formulato domanda risarcitoria pari al lucro cessante derivante dalla vendita delle quote, ossia il c.d. “interesse positivo”, che però presuppone la stipula del contratto e quindi risulta incompatibile con le trattative.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale respinge le domande attoree.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, il Tribunale condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 22.426,00 CP_1
(causa scaglione da 520.000,01 a 1.000.000: fase di studio € 4.607,00; fase introduttiva € 3.039,00; fase pagina 9 di 10 istruttoria € 6.767,00; fase decisionale € 8.013,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande attoree;
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 22.426,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, 6 novembre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI FA EL RI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott. EL RI Presidente
Dott.ssa Alima Zana Giudice Dott. NI FA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26921/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLANTONI Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato in Milano, VIA CINO DEL DUCA, N. 5 ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. GIOVANNI GOMEZ Controparte_1 P.IVA_1 PALOMA, PI NÒ e GIUSEPPE CA ed elettivamente domiciliata in Milano, CORSO MAGENTA 84 (LMS Studio Legale), CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Il dott. si riporta a tutti i propri scritti difensivi e deduzioni in udienza, che, in appresso devono Pt_1 intendersi per integralmente riportati e trascritti, insistendo per l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste istruttorie. Il dott. precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui al proprio atto di citazione ed Pt_1 insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, previa revoca da parte del Sig. Giudice della propria precedente ordinanza.
pagina 1 di 10 Per parte convenuta:
come in atti rappresenta, difesa e domiciliata, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, domanda a Codesto Ill.mo Tribunale che siano accolte le seguenti conclusioni: rigettare perché inammissibili, infondate e/o non provate tutte le domande svolte nel presente giudizio dal dott. nei confronti di per le ragioni esposte nel corso del processo, il Parte_1 Controparte_1 tutto con vittoria di spese, compensi e accessori del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 allegando che:
- nel novembre 2010, aveva rilevato l'intera quota societaria della società Parte_1 CP_2 società costituita gennaio dell'anno 2008, avente ad oggetto la fabbricazione, manutenzione e riparazione di impianti per l'erogazione di bevande ed acqua per l'industria delle bevande e per pubblici servizi;
- la società, nel corso degli anni, aveva ottenuto un rilevante successo commerciale, tanto che, nonostante i notissimi eventi pandemici, già nel corso del 2021, il dott. era stato contattato da Pt_1 diversi soggetti operanti – a livello europeo - nel medesimo segmento di attività della CP_2 intenzionati a verificare la possibilità di entrare nel capitale sociale della società;
- si trattava, in particolare, della il cui Presidente (e proprietario), Dott CP_1 [...]
durante la fiera Acquatec tenutasi ad inizio Novembre 2021, aveva formulato la Persona_1 propria offerta per entrare nel capitale sociale della società;
- l'attore, pur con grande dispiacere era conscio del fatto che il coinvolgimento nel progetto imprenditoriale di un altro soggetto, più strutturato e solido, avrebbe consentito un'espansione dell'attività commerciale della e, soprattutto, il ripianamento dei debiti che alla fine del 2021 CP_2 ammontavano ad oltre € 2.000.000,00;
- con particolare riferimento alle negoziazioni intercorse con la esse vennero condotte con CP_1
Contro il sig. (Presidente della stessa e si protrassero per l'intero anno 2021 e, Persona_1 almeno in quella prima fase, sembrarono non portare a nulla, tanto che nel mese di dicembre 2021, in un incontro tenutosi presso la sede in Milano, il comunicò alla controparte il proprio CP_1 Pt_1 rifiuto della proposta e l'inizio di una ulteriore trattativa con altro soggetto che, almeno in quella fase, sembrava offrire delle migliori condizioni di acquisto;
pagina 2 di 10 Contro
- alla fine di gennaio 2022, contattò nuovamente l'attore e, migliorando sensibilmente la propria offerta, si assicurò il diritto a proseguire in esclusiva le negoziazioni all'esito delle quali, in data 13 Contro aprile 2022, dopo una lunga due diligence eseguita dai consulenti della fu raggiunta la seguente intesa:
1) Vendita di una prima porzione pari al 51% del capitale sociale della ad un prezzo di € CP_2
150.000,00 alle condizioni dettagliate nell'accettazione proposta acquisto 51% del capitale sociale di
CP_2
2) Successivo obbligo per la di acquisire un'ulteriore porzione del 25% del capitale CP_1 sociale della ad un prezzo non inferiore ad € 1.000.000,00. Tale accordo era stato consacrato CP_2 nella scrittura privata denominata Head of Terms allegato al documento n. 3; Contro
- era perfettamente a conoscenza della non brillante situazione economico/finanziaria della Contro
Inoltre, ai sensi dell'accordo sulla gestione interinale, si era anche impegnata a concedere CP_2
– sotto forma di finanziamento soci – un prestito di € 1.000.000,00, poi aumentato ad € 2.000.000,00;
- avendo le parti ritenute soddisfatte tutte le condizioni poste per l'acquisto del 51% del capitale sociale della in data 28/4/2022, le parti diedero esecuzione agli impegni assunti ed l'attore cedette alla CP_2
Contro la suddetta quota di capitale sociale;
Contro
- subito dopo la cessione, benché ne avesse piena facoltà quale socio di maggioranza, ritenne di mantenere l'odierno attore quale consigliere di amministrazione della società, affiancandolo con i
Sigg.ri e Persona_2 Persona_1
- all'attore, insolitamente, quale amministratore unico uscente e socio di minoranza, venne lasciata – almeno sulla carta – la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria della benché CP_2 egli si occupasse esclusivamente delle attività operative relative alla produzione e gestione ordini e clienti;
- la gestione amministrativa e finanziaria era tutta incentrata nella persona del dott.
[...]
Contro
, esponente della e futuro Presidente della Persona_3 CP_2
- la ragione di tale insolita scelta era stata chiara mesi dopo, allorquando era emerso che nella redazione del bilancio 2021 le specifiche indicazioni del socio di maggioranza erano quella di far aumentare le perdite al fine di far ottenere alla società un beneficio fiscale in grado di far recuperare al socio di maggioranza, sotto forma di credito fiscale, gran parte dell'investimento fatto per l'acquisizione, estromettendo di fatto in tale modo l'attore dalla società attraverso la delibera impugnata;
pagina 3 di 10 - di tale precisa strategia vi era traccia nella corrispondenza ricevuta – anche durante il periodo di Contro gestione interinale – dagli esponenti di e in particolare:
1. e-mail inviata dal dott. anche al dott. in data 14/4/2022 con la quale, nell'ambito di una Per_3 Pt_1 ricapitolazione delle questioni da affrontare, veniva espressamente detto (5° bullet point): “chiusura contabile 2021 e relativo bilancio di esercizio (ricordiamoci di mandare a perdita il mandabile e di pulire tutto”; Contro
2. e-mail del 5 luglio 2022, con la quale il dott. (consulente di affermava che alla Per_4 predisposizione del bilancio 2021 avrebbero provveduto i consulenti di fiducia del socio di maggioranza;
Contro
- i documenti sopra indicati provavano con chiarezza come divenuta proprietaria di avesse CP_2 preso il controllo contabile della società per raggiungere l'obiettivo di “mandare a perdita tutto il mandabile”;
- l'intento era quello di recuperare € 2.000.000,00 di finanziamento erogato dal mediante CP_1 un meccanismo di rinuncia allo stesso finanziamento a fronte delle perdite nel bilancio 2021 e bilancio verifica 2022, il tutto trascurando ogni operazione di sviluppo nell'anno 2022, compresa l'evasione dell'ingente portafoglio ordini tanto che vennero sistematicamente ignorate tutte le richieste del Pt_1 di poter assumere personale e di rimpiazzare le 3 figure professionali nel frattempo venute meno (un magazziniere, un disegnatore ed un responsabile della produzione);
- dall'analisi dei dati della proposta di bilancio (avvenuta purtroppo solo in seguito, grazie all'ausilio Contro del fidato consulente che era stato estromesso dalla si evinceva che erano state trattate come
“costi” una serie di poste di bilancio, perché considerate un rischio di inesigibilità o di avvenimento di insorgenza del costo, oltre che indicati forfettariamente al rialzo oneri bancari ed interessi legati alle cartelle dell'Agenzia delle Entrate;
- nello specifico, rispetto alla situazione contabile di cui al doc. 3 attoreo, presa come punto di Contro riferimento tra le parti, la operava sulle seguenti voci:
a) rimanenze: il valore di Magazzino era stato svalutato per Euro 1.052.094 importo portato a “perdita”, senza provvedere ad una analisi dei materiali, senza verificare la possibilità di vendita anche al costo di materiali, semi lavorati o prodotti finiti. Non era stato fatto nessun inventario per la distinzione dei prodotti finiti, dei semi lavorati e dei componenti. Nel bilancio 2021, non erano stati considerati nelle rimanenze i magazzini “ausiliari” oltre che la minuteria ed il materiale di consumo;
pagina 4 di 10 b) svalutazione Crediti: erano stati svalutati totalmente “in via prudenziale” tutti i crediti per Euro
163.740,39, quindi azzerati crediti di non certa esigibilità che però sarebbero dovuti rimanere in bilancio per l'intera cifra (nello stato patrimoniale) in quanto per i principi contabili OIC si poteva accantonare ad un fondo svalutazione crediti titolato fino ad un massimo del 5% del valore totale dei crediti in essere, come se le controparti fossero fallite;
c) Oneri Diversi di Gestione: erano stati svalutati Euro 380.000,00 che, in maniera prudenziale, erano stati considerati “forfettariamente” e non analizzando i dettagli, con ciò, come per la svalutazione crediti, utilizzando “civilmente” questo importo in modo da generare un “costo forfettario” per aumentare le perdite. Anche in questo caso, tuttavia, dal punto di vista fiscale, dal bilancio 2022 ciò avrebbe potuto generare plusvalenze;
Contro d) nel mese di Luglio/Agosto 2022, la aveva deciso di saldare tutte le cartelle dell'Agenzia delle
Entrate malgrado esse fossero regolarmente rateizzate, pertanto il dettaglio degli interessi relativi alle cartelle era sicuramente un dato certo e non “forfettario” come quello imputato nel progetto di bilancio
2021;
e) Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali: erano stati svalutati Euro 266.018,85 relativamente alla voce Ricerca e Sviluppo del valore a bilancio di € 488.000,00 dedotto dell'importo dei fondi di ammortamento di Euro 279.798,00; Contro
- in sostanza, non solo si era occupata di redigere un progetto di bilancio relativo ad un esercizio
(2021) antecedente a quello di ingresso nella compagine sociale, ma per la formazione di tale progetto aveva anche utilizzato le perdite maturate nei primi 8 mesi del 2022, al solo fine di accrescere il risultato negativo;
- si trattava di tutte scelte in astratto lecite (non contra legem, né lesive dei diritti dei creditori o di altre terze parti), ma strumentalmente utilizzate al fine di peggiorare il risultato annuale della società; Contro
- nelle more della “costruzione” del bilancio 2021, continuarono tra il e le trattative per la Pt_1 cessione – già concordata – anche del 49% del capitale sociale della ancora di proprietà CP_2 dell'attore;
- le Parti, anche per dare forza al “nuovo” bilancio, concordarono una modifica delle intese sacralizzate nel documento (v. doc. 3) denominato Head of Terms, nel senso di attribuire all'intera porzione il valore di € 1.000.000,00 originariamente fissato per il solo 25% della quota ancora di proprietà dell'attore;
pagina 5 di 10 - di tale scelta si aveva compiuta evidenza nella e-mail inviata dal dott. al dott. in data Per_3 Pt_1
Contro 28/7/2022 unitamente al testo del relativo contratto preliminare che la si era detta a firmare e che in data 29/7/2022 era stato modificato con l'accordo di entrambe le parti, a seguito di alcune minime modifiche richieste dall'attore;
- a quella data, dunque, l'attore era certo che l'operazione si sarebbe chiusa, secondo la strada tracciata nell'aprile del 2022;
- inaspettatamente, senza alcuna evidente ragione, il contratto preliminare (ed il successivo contratto Contro definitivo) non erano mai stati firmati a seguito di un illegittimo ripensamento della
- la convenuta (che già aveva pianificato la nuova strategia) a partire dal mese di agosto 2022, pur ribadendo la propria volontà di adempiere alle obbligazioni già assunte, aveva chiesto al dott. di Pt_1 attendere l'approvazione della situazione patrimoniale della società prima di procedere alla stipula del contratto preliminare;
- ciò in quanto, a seguito della predetta approvazione, si avrebbe avuto modo di giustificare anche a livello contabile ai soci della che avevano approvato la precedente operazione, la modifica CP_1 della strategia e l'importo da riconoscere a titolo di corrispettivo all'attore; Contro
- confidava nella buona fede della tanto che, nell'ambito del Consiglio di Parte_1 amministrazione tenutosi in data 23/11/2022, approvava inconsapevolmente la situazione patrimoniale della società da sottoporre all'assemblea che si sarebbe tenuta in data 20/12/2022; Contro
- in tale riunione veniva messa in chiaro la strategia della avendo esposto in bilancio perdite per
€ 2.604.593,00, pur a fronte della dichiarata rinuncia da parte della convenuta al rimborso del finanziamento soci di € 2.000.000,00, il capitale sociale sarebbe risultato eroso per oltre un terzo, con conseguente necessità di convocazione di un'assemblea avente all'ordine del giorno (i) la riduzione del capitale sociale, (ii) l'integrale copertura delle perdite e (iii) la contestuale ricostituzione del capitale sociale in misura minima pari a quella legale;
Contro
- otteneva, con l'inconsapevole collaborazione del il pieno raggiungimento del proprio Pt_1 obiettivo di garantirsi un credito fiscale e, contemporaneamente, a fronte dell'impossibilità per l'attore di immettere nella le risorse necessarie per adempiere al deliberato assembleare, entrare in CP_2 possesso anche del restante 49% senza pagare alcunché all'attore; Contro
- immediatamente dopo il suddetto Consiglio di amministrazione, infatti, aveva comunicato al dott. di aver riconsiderato la propria intenzione di acquistare il restante 49% delle quote della Pt_1
pagina 6 di 10 (nonostante a ciò si fosse formalmente impegnata) e di convocare per il 20/12/2022 l'assemblea CP_2 della società al fine di procedere ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.;
- tale assemblea, nonostante la diffida del dott. si teneva e l'ordine del giorno veniva approvato Pt_1 con il voto contrario dell'attore, il quale espressamente verbalizzava le ragioni del proprio dissenso.
Con la citazione l'attore aveva quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la responsabilità della per tutti i danni subìti dal Sig. per le ragioni CP_1 Parte_1 descritte, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno, per un ammontare non inferiore ad € 1.000.000,00, ovvero nella misura maggiore e minore che sarà ritenuta di ragione o giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
1).1 Si è costituita contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attore ed Controparte_1 eccependo:
- la manifesta infondatezza della generica contestazione di inadempimento ex art. 1218 c.c. per inesistenza di un obbligo ex art. 1173 c.c.;
- l'infondatezza del rimprovero di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., stante l'assenza di prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Parte convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
1).2 Il giudice istruttore, effettuate le verifiche preliminari, fissava udienza ex art. 183 c.p.c. per il 5 marzo 2024 rispetto alla quale decorrevano i termini ex art. 171 ter c.p.c.. Quindi il giudice, esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 7 marzo 2024 fissava udienza di rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 189 c.p.c..
2) Il Tribunale ritiene che le domande attoree siano infondate per i motivi che seguono.
A tenore dell'art. 1337 c.c. le parti, nella fase delle trattative finalizzate alla formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. La c.d. buona fede oggettiva si concretizza nel dovere di lealtà, correttezza e cooperazione a salvaguardia della libertà di autodeterminazione negoziale (artt. 2,
41 Cost.) delle parti di una trattativa. La responsabilità precontrattuale, infatti, tutela queste ultime, muovendo dal presupposto che ciascuna debba essere libera di determinarsi alla conclusione dell'affare senza subire interferenze illecite altrui.
pagina 7 di 10 L'affidamento protetto, quindi, non si concretizza nell'aspettativa alla conclusione di un determinato contratto, bensì nell'aspettativa a non subire menomazioni della propria libertà negoziale. Ne discende che il risarcimento del danno non ha ad oggetto l'interesse positivo, ossia l'interesse all'esecuzione del contratto sfumato, bensì l'interesse negativo, commisurato al danno derivante dall'aver partecipato a trattative infruttuose.
Ciò posto, un'ipotesi in cui si concretizza la responsabilità in parola è quella del c.d. recesso ingiustificato dalle trattative, che si verifica quando una parte, nonostante le negoziazioni siano ad uno stadio tale da giustificare un affidamento circa la futura conclusione del contratto, si scioglie da ogni vincolo in assenza di un valido e giustificato motivo.
A questo riguardo, premesso che in fase di trattative ciascuna parte è libera di scegliere se concludere o meno il contratto, l'art. 1337 c.c. impone che tale comportamento si conformi ai canoni di correttezza e lealtà. Di conseguenza, risulta essenziale individuare il discrimine tra il rifiuto legittimo di stipulare il contratto e quello illegittimo in quanto abusivo.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'interruzione della trattativa è in contrasto con la buona fede precontrattuale laddove esista in concreto un giustificato affidamento alla conclusione del contratto e la rottura sia priva di giusta causa (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 34510 del
16/11/2021“Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca
l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.”).
Orbene, nel caso di specie non sussistono i menzionati requisiti.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da attrice, la società convenuta non aveva alcun Pt_2 obbligo di acquisto delle quote a causa del c.d. ”Heads of Terms” allegato all'accordo dell'aprile 2022 prodotto sub documento 3 dall'attore. Contr Ivi si legge, infatti, che “ have the right to buy the further 25% of the shares of via call CP_2 option and Mr OT is obligated to sell at the fixed price of 1.000.000 EUR (one million Euro) within the 31st of December 2025 (“Call Option”)”.
Come è noto con il patto di “Call Option” il compratore ha il diritto e non l'obbligo di acquistare una pagina 8 di 10 determinata partecipazione societaria. Per cui già sotto questo profilo l'impostazione attorea risulta errata.
In secondo luogo, le trattative oggetto del presente giudizio per la cessione del restante 49% sono integrate nello scambio di comunicazioni e-mail nello spazio dei giorni 28-29 luglio 2022.
Lasso temporale all'evidenza incompatibile con la stessa definizione di trattativa, peraltro considerato che risulta pacifico in causa che la società convenuta e l'attore avevano concordato di attendere l'esito della verifica della situazione patrimoniale della società attualizzata.
Sul punto, l'attore, dando atto di tale situazione a pagina 9 della citazione, non ha allegato di aver rifiutato la richiesta della società convenuta di attendere.
Null'altro risulta essere accaduto rispetto alla trattativa e alla domanda ex art. 1337 c.c. proposta dall'attore medesimo.
Invero, l'unico fatto sopravvenuto risulta essere l'approvazione della situazione patrimoniale della società da parte del Consiglio di amministrazione (di cui faceva parte lo stesso in cui Parte_1 risultavano perdite significative.
Rispetto alla trattativa per la cessione del 49%, pertanto, nulla l'attore ha ulteriormente prodotto con la conseguenza che manca in radice il presupposto del ragionevole affidamento alla conclusione dell'affare.
Infine, la domanda attorea risulta infondata anche rispetto al quantum risarcitorio richiesto.
Come è noto, in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari (cfr. ad esempio, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24625 del 03/12/2015).
L'attore, invece, ha formulato domanda risarcitoria pari al lucro cessante derivante dalla vendita delle quote, ossia il c.d. “interesse positivo”, che però presuppone la stipula del contratto e quindi risulta incompatibile con le trattative.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale respinge le domande attoree.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, il Tribunale condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 22.426,00 CP_1
(causa scaglione da 520.000,01 a 1.000.000: fase di studio € 4.607,00; fase introduttiva € 3.039,00; fase pagina 9 di 10 istruttoria € 6.767,00; fase decisionale € 8.013,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande attoree;
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 22.426,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, 6 novembre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI FA EL RI
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