Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 03/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati AO NO Presidente
SS TI GI
CH IC GI - relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74726 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Di TI RI, nata a [...] il [...] e residente in [...], ([...]), rappresentata e difesa dall’avv. Anna Coluccini ([...]), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salza Irpina (AV), via Manfra n. 30 (avv.annacoluccini@messaggipec.it).
Visti l’atto di citazione e gli altri atti del giudizio;
uditi nella Camera di consiglio del giorno 27.1.2026, con l’assistenza del Segretario dott. Andrea De Cicco, il relatore CH IC, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Raffaele Cangiano e per la convenuta l’avv. Anna Coluccini.
Fatto e Diritto 1. Con atto depositato il 28 maggio 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio l’odierna convenuta per chiederne la condanna al risarcimento del danno patrimoniale pari a € 56,53 e del danno all’immagine pari a € 565,30 arrecati alla Regione Campania a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo verificatesi nel periodo intercorrente tra il 30 aprile 2018 e il 13 giugno 2018.
2. Nella comparsa di costituzione del 5.11.2025 la difesa della convenuta chiedeva la definizione del giudizio con il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. attraverso il pagamento dell’intero danno patrimoniale pari a € 56,53 e di € 282,65 corrispondente al 50% del danno all’immagine, al riguardo depositava il parere favorevole della Procura.
3. Con il predetto parere del 4.11.2025 la Procura regionale riteneva ammissibile l’istanza di rito abbreviato atteso che quanto proposto dalla convenuta era risultato congruo in quanto volto a reintegrare in toto il danno patrimoniale di € 56,53, con la contestuale proposta di pagamento del 50% del contestato danno all’immagine.
4. Con il Decreto n. 7 del 9 dicembre 2025 questa Sezione accoglieva la richiesta di rito abbreviato, determinando in € 339,18 la somma complessivamente dovuta per la definizione del giudizio e fissava il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per tale adempimento; contestualmente fissava al 27.1.2026 la data dell’udienza in Camera di consiglio per l’accertamento del pagamento.
5. Con la nota del 13.1.2026 la difesa di Di TI depositava la ricevuta di pagamento e l’attestazione della Regione Campania di avvenuta ricezione del versamento della somma di € 339,18 costituente il pagamento integrale del quantum ritenuto congruo da questa Sezione con il Decreto n. 7/2025.
6. All’odierna udienza del 27.1.2026, verificati gli atti e udite le parti la Sezione ritiene di potere pervenire a una pronuncia di definizione del presente giudizio ai sensi dell’art. 130 comma 8 c.g.c.
Infatti, va rammentato come detta norma abbia introdotto il rito abbreviato in funzione “deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario”. Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Nell’ambito di tale giudizio l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018).
Nel caso di Di TI sussistono tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell’accordato rito premiale in quanto risultano regolarmente versate le somme determinate con il decreto n. 7/2025 di questa Sezione.
7. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza, in base al principio della soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, definisce il presente giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto da parte della convenuta Di TI RI ([...]) in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta nel presente giudizio.
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 27.1.2026.
Estensore Presidente
CH IC AO NO
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 03/02/2026 Per Il Direttore della segreteria
ZI IL
(firma digitale)
Il Funzionario dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)