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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS RE nato a [...] il [...] inoltre: Comune Di Napoli ON AN avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2695 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 17/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli ha annullato la sentenzaA con la quale il GUP del Tribunale di quella città aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di DI PA UI (titolare di una ditta incaricata di eseguire lavori di manutenzione straordinaria comportanti anche opere di demolizione generalizzata di tramezzature interne, presso un immobile di proprietà di SI AF) e di SI RE, progettista e direttore dei lavori. Ai due era stato contestato il reato di cui agli artt. 113, 434 e 449, cod. pen. con riferimento a una condotta colposa dalla quale, secondo la prospettiva accusatoria, era derivato uno schiacciamento di due pilastri centrali al quinto piano dell'edificio, incidente sul trasferimento dei carichi verticali verso il piano sottostante e lesioni alle murature delle unità abitative adiacenti, determinando il crollo dell'edificio. L'annullamento è conseguito all'accoglimento dell'appello proposto da ER AN, nella asserita qualità di persona offesa del reato, siccome occupante un appartamento posto al sesto piano dell'edificio, danneggiato dal crollo, cui non era stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, così essendosi determinata la nullità prevista dall'art. 419, comma 1 e 7, cod. proc. pen. Il giudice del gravame, in particolare, nell'accogliere il primo, assorbente motivo di natura processuale, ha ritenuto in capo all'appellante la qualifica di persona offesa deal reato, avendo subito danni materiali e morali a causa del crollo dello stabile e avendo la stessa anticipato, nel verbale di s.i.t. davanti al pubblico ministero titolare del procedimento, la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento penale. 2. La difesa di RE SI ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione della legge processuale e vizio di motivazione, quanto alla riconosciuta qualità di persona offesa del reato in capo al ER: nella specie, versandosi in ipotesi di disastro colposo, il bene posto in pericolo sarebbe quello della pubblica incolumità, avuto riguardo alla diffusività del danno riguardante un indeterminato numero di persone, a priori non individuabili. La persona offesa, infatti, è stata correttamente individuata dal pubblico ministero e dal GIP nel Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, il reato di disastro colposo tutelando l'incolumità pubblica. Ne conseguirebbe la insussistenza della rilevata nullità, non rivestendo l'appellante la qualità di persona offesa del reato, da individuarsi nel solo soggetto titolare dell'interesse protetto in maniera diretta dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza del reato. Il danneggiato, di contro, ha un ruolo meramente accessorio, quale soggetto che subisce il danno civile che ne legittima la costituzione di parte civile nel processo penale. In ogni caso e risolutivamente, il ricorrente ha rilevato che, anche a voler riconoscere tale qualità in capo al ER, la conseguenza della rilevata nullità non avrebbe 2 potuto essere quella esitata nella pronuncia impugnata, atteso che la persona offesa non avvisata conserva la possibilità di far valere le proprie ragioni proponendo azione in sede civile, la cui decisione di merito non sarebbe pregiudicata dalla sentenza di assoluzione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria, con la quale, preliminarmente, ha rilevato la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di ER AN, non contemplato tra i destinatari dell'avviso, concludendo in ogni caso per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. ER AN si è costituito con proprio difensore, depositando memoria e successiva nota conclusiva, con la quale, oltre a rinunciare ai termini, stante la tardività dell'avviso, si è riportato alla memoria di costituzione, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali in favore della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, per infondatezza del motivo, preliminarmente dandosi atto della rinuncia ai termini da parte di ER AN, costituitosi con difensore nel presente giudizio di legittimità. 2. La Corte d'appello, nel motivare l'annullamento della sentenza di proscioglimento, accogliendo il primo motivo di gravame proposto dal ER, ne ha ritenuto la qualità di persona offesa cbgl reato per il quale si procede, muovendo dal presupposto in fatto che era stato proprio il ER ad allertare i ''Agili del fuoco per la verifica dei dissesti strutturali occorsi all'edificio nel quale insisteva il suo immobile. Nel capo d'imputazione, peraltro, seguendo la descrizione che di tali dissesti viene fatta, si rileva che i lavori avevano determinato la eliminazione del contributo esplicato dai tramezzi per il trasferimento dei carichi verticali dall'alto, acuendo il fenomeno di schiacciamento verificabile al quinto e al sesto piano dello stabile, ove erano constatate lesioni nei tramezzi. 3. Questa Corte ha già chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione - inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali - assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante;
3 mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui all'art. 676, secondo comma, cod. pen., non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 51734 del 08/11/2017, Piacentini, Rv. 271535 - 01, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo;
n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273569 - 01). Orbene, nella specie, a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione giuridica del fatto descritto nell'accusa, deve rilevarsi come, dallo stesso capo d'imputazione, non sia ricavabile una descrizione del pericolo di crollo che attingerebbe un indeterminato numero di persone, non essendo chiarita la proiezione dei riscontrati dissesti verso l'esterno, mentre sono analiticamente descritte le lesioni, queste accertate, verificatesi in due appartamenti di quello stabile, uno dei quali di proprietà del ER. Tale premessa giova a giustificare l'assunto dal quale ha preso le mosse la Corte territoriale: i giudici del gravame, infatti, muovendo dal dato descrittivo di cui al capo d'imputazione, hanno giustificato l'interesse dell'appellante, ritenendolo direttamente attinto dalla condotta contestata, quale proprietario di uno degli immobili dell'edificio all'interno del quale erano stati rilevati i dissesti ricondotti all'azione incriminata e ciò a prescindere dall'attitudine di quella condotta a porre concretamente in pericolo anche un numero indeterminato di soggetti, oltre all'appellante. Di conseguenza, è stata correttamente ritenuta rilevante la circostanza che al ER, soggetto le cui generalità e recapiti erano peraltro evincibili dagli atti (pag. 4 della sentenza impugnata), non fosse stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419, comma 1, cod. proc. pen., poiché detta previsione è corredata da apposita sanzione processuale di nullità per il caso di sua violazione, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo (Sez. 6, n. 50384 del 25/11/2014, C., Rv. 261374 - 01; Sez. 2, n. 25416 del 21/02/2013, Chilese, Rv. 256483 - 01; Sez. 5, n. 45511 del 22/04/2014, Dubla, Rv. 261673 - 01). 4. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche alla rifusione delle spese sostenute dalla persona offesa ER in questo giudizio di legittimità, non rivestendo la stessa la qualità di parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore della persona offesa ER AN. Deciso il 17 dicembre 2025
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2695 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 17/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli ha annullato la sentenzaA con la quale il GUP del Tribunale di quella città aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di DI PA UI (titolare di una ditta incaricata di eseguire lavori di manutenzione straordinaria comportanti anche opere di demolizione generalizzata di tramezzature interne, presso un immobile di proprietà di SI AF) e di SI RE, progettista e direttore dei lavori. Ai due era stato contestato il reato di cui agli artt. 113, 434 e 449, cod. pen. con riferimento a una condotta colposa dalla quale, secondo la prospettiva accusatoria, era derivato uno schiacciamento di due pilastri centrali al quinto piano dell'edificio, incidente sul trasferimento dei carichi verticali verso il piano sottostante e lesioni alle murature delle unità abitative adiacenti, determinando il crollo dell'edificio. L'annullamento è conseguito all'accoglimento dell'appello proposto da ER AN, nella asserita qualità di persona offesa del reato, siccome occupante un appartamento posto al sesto piano dell'edificio, danneggiato dal crollo, cui non era stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, così essendosi determinata la nullità prevista dall'art. 419, comma 1 e 7, cod. proc. pen. Il giudice del gravame, in particolare, nell'accogliere il primo, assorbente motivo di natura processuale, ha ritenuto in capo all'appellante la qualifica di persona offesa deal reato, avendo subito danni materiali e morali a causa del crollo dello stabile e avendo la stessa anticipato, nel verbale di s.i.t. davanti al pubblico ministero titolare del procedimento, la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento penale. 2. La difesa di RE SI ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione della legge processuale e vizio di motivazione, quanto alla riconosciuta qualità di persona offesa del reato in capo al ER: nella specie, versandosi in ipotesi di disastro colposo, il bene posto in pericolo sarebbe quello della pubblica incolumità, avuto riguardo alla diffusività del danno riguardante un indeterminato numero di persone, a priori non individuabili. La persona offesa, infatti, è stata correttamente individuata dal pubblico ministero e dal GIP nel Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, il reato di disastro colposo tutelando l'incolumità pubblica. Ne conseguirebbe la insussistenza della rilevata nullità, non rivestendo l'appellante la qualità di persona offesa del reato, da individuarsi nel solo soggetto titolare dell'interesse protetto in maniera diretta dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza del reato. Il danneggiato, di contro, ha un ruolo meramente accessorio, quale soggetto che subisce il danno civile che ne legittima la costituzione di parte civile nel processo penale. In ogni caso e risolutivamente, il ricorrente ha rilevato che, anche a voler riconoscere tale qualità in capo al ER, la conseguenza della rilevata nullità non avrebbe 2 potuto essere quella esitata nella pronuncia impugnata, atteso che la persona offesa non avvisata conserva la possibilità di far valere le proprie ragioni proponendo azione in sede civile, la cui decisione di merito non sarebbe pregiudicata dalla sentenza di assoluzione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria, con la quale, preliminarmente, ha rilevato la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di ER AN, non contemplato tra i destinatari dell'avviso, concludendo in ogni caso per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. ER AN si è costituito con proprio difensore, depositando memoria e successiva nota conclusiva, con la quale, oltre a rinunciare ai termini, stante la tardività dell'avviso, si è riportato alla memoria di costituzione, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali in favore della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, per infondatezza del motivo, preliminarmente dandosi atto della rinuncia ai termini da parte di ER AN, costituitosi con difensore nel presente giudizio di legittimità. 2. La Corte d'appello, nel motivare l'annullamento della sentenza di proscioglimento, accogliendo il primo motivo di gravame proposto dal ER, ne ha ritenuto la qualità di persona offesa cbgl reato per il quale si procede, muovendo dal presupposto in fatto che era stato proprio il ER ad allertare i ''Agili del fuoco per la verifica dei dissesti strutturali occorsi all'edificio nel quale insisteva il suo immobile. Nel capo d'imputazione, peraltro, seguendo la descrizione che di tali dissesti viene fatta, si rileva che i lavori avevano determinato la eliminazione del contributo esplicato dai tramezzi per il trasferimento dei carichi verticali dall'alto, acuendo il fenomeno di schiacciamento verificabile al quinto e al sesto piano dello stabile, ove erano constatate lesioni nei tramezzi. 3. Questa Corte ha già chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione - inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali - assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante;
3 mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui all'art. 676, secondo comma, cod. pen., non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 51734 del 08/11/2017, Piacentini, Rv. 271535 - 01, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo;
n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273569 - 01). Orbene, nella specie, a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione giuridica del fatto descritto nell'accusa, deve rilevarsi come, dallo stesso capo d'imputazione, non sia ricavabile una descrizione del pericolo di crollo che attingerebbe un indeterminato numero di persone, non essendo chiarita la proiezione dei riscontrati dissesti verso l'esterno, mentre sono analiticamente descritte le lesioni, queste accertate, verificatesi in due appartamenti di quello stabile, uno dei quali di proprietà del ER. Tale premessa giova a giustificare l'assunto dal quale ha preso le mosse la Corte territoriale: i giudici del gravame, infatti, muovendo dal dato descrittivo di cui al capo d'imputazione, hanno giustificato l'interesse dell'appellante, ritenendolo direttamente attinto dalla condotta contestata, quale proprietario di uno degli immobili dell'edificio all'interno del quale erano stati rilevati i dissesti ricondotti all'azione incriminata e ciò a prescindere dall'attitudine di quella condotta a porre concretamente in pericolo anche un numero indeterminato di soggetti, oltre all'appellante. Di conseguenza, è stata correttamente ritenuta rilevante la circostanza che al ER, soggetto le cui generalità e recapiti erano peraltro evincibili dagli atti (pag. 4 della sentenza impugnata), non fosse stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419, comma 1, cod. proc. pen., poiché detta previsione è corredata da apposita sanzione processuale di nullità per il caso di sua violazione, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo (Sez. 6, n. 50384 del 25/11/2014, C., Rv. 261374 - 01; Sez. 2, n. 25416 del 21/02/2013, Chilese, Rv. 256483 - 01; Sez. 5, n. 45511 del 22/04/2014, Dubla, Rv. 261673 - 01). 4. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche alla rifusione delle spese sostenute dalla persona offesa ER in questo giudizio di legittimità, non rivestendo la stessa la qualità di parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore della persona offesa ER AN. Deciso il 17 dicembre 2025