Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 2695
CASS
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità per mancata notifica decreto di fissazione udienza preliminare

    La Corte d'appello ha ritenuto che l'appellante avesse la qualità di persona offesa, avendo subito danni materiali e morali a causa del crollo, e ha accolto il motivo di gravame relativo alla nullità per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto la previsione di legge è corredata da apposita sanzione processuale di nullità per il caso di sua violazione.

  • Rigettato
    Violazione legge processuale e vizio di motivazione sulla qualità di persona offesa

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo. Ha confermato la qualità di persona offesa in capo all'appellante, dato che il bene protetto dalla norma penale, pur essendo la pubblica incolumità, non esclude la rilevanza della lesione diretta subita da un soggetto, come il proprietario dell'immobile danneggiato. La Corte ha inoltre ribadito la correttezza della dichiarazione di nullità per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 2695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2695
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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