Sentenza 2 luglio 2018
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/07/2018, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2018
N. 00642/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2011, proposto da
ER TI SI e OL S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Fiorona, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
contro
Comune di Ranica, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Giavazzi, domiciliato ex lege ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
nei confronti
Arredamenti Coritnovis di CO Alessandra, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del 21.4.2011, n. 22, con cui il Comune ha ordinato la demolizione dei locali accessori di pertinenza dell'autofficina ed atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ranica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, la società odierna ricorrente censura la legittimità del provvedimento con cui, il 21 aprile 2011, il Comune di Ranica ha ordinato la demolizione delle opere accessorie rappresentate da un volume interrato, costruito in adiacenza all’edificio principale, a confine con la proprietà della ditta controinteressata, in quanto realizzate in difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato nel 1974 al dante causa della società ER.
Secondo la proprietà l’ordinanza sarebbe illegittima per le seguenti ragioni di diritto:
1. Violazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 e conseguente difetto dei presupposti per l’applicazione della sanzione demolitoria, in quanto la costruzione sarebbe stata realizzata in perfetta conformità rispetto alla licenza edilizia rilasciata nel 1974;
2. Omessa istruttoria e difetto di motivazione, in quanto il Comune non avrebbe chiarito le ragioni per le quali la quota da assumere a riferimento dovrebbe essere quella attuale del mappale 1181 confinante, “quando ben vi potrebbe essere stato un mutamento durante gli oltre 35 anni trascorsi” (così l’ultimo periodo di pag. 4 del ricorso). Se il Comune avesse disposto la necessaria istruttoria si sarebbe avveduto del fatto che la contestata difformità non sarebbe dipesa dalla realizzazione non conforme dell’immobile, bensì dalla presumibile modifica dei luoghi intervenuta successivamente all’edificazione e non imputabile alla ricorrente o al suo dante causa;
3. violazione degli artt. 27, 31 e 38 del DPR 380/2001, per aver disposto la demolizione di opere realizzate in conformità rispetto al titolo abilitativo, senza annullare la licenza edilizia del 18 marzo 1974, la rappresentazione dello stato dei luoghi della quale non sarebbe mai stata prima contestata e comunque senza rappresentare l’interesse pubblico sotteso alla demolizione, pur a fronte del legittimo affidamento formatosi in capo alla ricorrente, che ha acquistato l’immobile solo nel 2007;
4. violazione degli artt. 31, 32 e 34 del DPR 380/2001, dell’art. 54 della L.R. 12/2005 e del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, in quanto la contestazione sarebbe riferita a marginali variazioni della linea di andamento naturale del terreno incidente su locali aventi la destinazione, le caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione dell’immobile autorizzato dal Comune.
Parte ricorrente ha, quindi, formulato una generica richiesta del risarcimento del danno, riservandosi di documentare danno emergente e lucro cessante.
Dopo la costituzione formale del Comune e la manifestazione di interesse della ricorrente alla decisione, depositata a seguito della notificazione dell’avviso di perenzione, in vista della pubblica udienza, il Comune, dopo aver chiarito la situazione in fatto (che vede la quota del piano di campagna della proprietà della ricorrente, nel punto addossato al muro di confine, a m. 2,65, contro i 0,90 m della proprietà CO), ha eccepito l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione dell’ordinanza n. 22 del 21 aprile 2011.
Tale provvedimento, infatti, sarebbe meramente confermativo e integrativo della precedente ordinanza di demolizione n. 28 del 5 agosto 2009.
Nel merito il ricorso sarebbe infondato, in quanto spetterebbe alla ricorrente dimostrare come la licenza del 1974 fosse stata rilasciata sulla scorta di una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi.
La società proprietaria ha, quindi, depositato una memoria nella quale ha pedissequamente riproposto gli stessi argomenti di cui al ricorso, senza, peraltro, produrre alcuna integrazione nemmeno rispetto alla prospettazione del danno subito.
Il Comune, dopo aver sostenuto che la seconda ordinanza sarebbe la mera ripetizione della prima, con la sola aggiunta della ricognizione delle aree di sedime che sarebbero state confiscate nell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso e, ancor più, della domanda risarcitoria, data la sua inconsistenza in assenza di qualsiasi principio di prova del danno subito (in specie tenuto conto che l’ordinanza non è stata mai eseguita).
Parte ricorrente ha replicato, sostenendo l’infondatezza dell’eccezione in rito e delle tesi sostenute dal Comune al fine di dimostrare la legittimità del provvedimento impugnato, integrandone anche la motivazione.
Alla pubblica udienza, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, la società proprietaria dell’immobile realizzato nel 1968 e modificato nel 1974, con la costruzione dell’accessorio così come esistente nel 2009, quando il Comune ha provveduto alla verifica dello stato dei luoghi, avversa il provvedimento con cui le è stata ordinata la demolizione di tale corpo aggiunto all’edificio principale, posto nello spazio esistente tra le la parte interrata di quest’ultimo e il muro di confine con la proprietà controinteressata.
Tale manufatto avrebbe dovuto essere realizzato come interrato e tale risulta, di fatto, ma, secondo il Comune, ciò sarebbe il risultato di una non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi in occasione della presentazione della domanda per il rilascio della licenza edilizia del 1974: la costruzione risulterebbe interrata solo perché il profilo del terreno sarebbe stato elevato, come sarebbe dimostrato dal fatto che nella proprietà della ricorrente la linea naturale del terreno si colloca a 2,65 metri rispetto al piano di campagna, mentre al di là del muro divisorio, nella proprietà controinteressata, essa è posta a 1,35 metri e nella licenza edilizia n. 38/1968 risultava collocata a 1,50 metri.
In concreto, dunque, se ne può dedurre che il manufatto, che ha una conformazione inclinata, con il lato più basso posto a ridosso del muro di confine risulta interrato solo in ragione del fatto che nella proprietà ricorrente il livello del terreno è stato innalzato, non essendo ragionevole ritenere che la proprietà confinante abbia scavato per abbassare la quota del terreno, in controtendenza rispetto all’andamento naturale di esso tra le due strade, nello spazio tra le quali sono ricomprese le proprietà ER e CO, che determina un dislivello di 1,5 metri tra la via Marconi, su cui si affaccia l’autofficina e la via Carducci, su cui si affaccia la proprietà CO.
Il punto nodale della controversia deve, dunque, essere individuato nello stabilire se il dante causa dell’odierna ricorrente abbia dichiarato una quota di campagna non conforme a quella reale, al fine di far risultare interrato un fabbricato che è, invece, sporgente di oltre un metro.
Circostanza, questa, che determinerebbe l’illegittimità del titolo edilizio rilasciato nel 1974 con riferimento a tale manufatto e, dunque, la natura abusiva della sua realizzazione, avvenuta in conformità a un titolo rilasciato sulla scorta di una falsa rappresentazione della realtà.
Ciò premesso, il ricorso – il quale potrebbe essere fondato nella parte in cui deduce l’illegittimità dell’ordinanza dovuta al fatto che non vi sarebbe stata alcuna illegittima esecuzione di lavori in difformità dal titolo, ma la loro realizzazione in conformità a un titolo illegittimo, che, dunque, in quanto tale, avrebbe dovuto essere annullato prima di ordinare la demolizione delle opere - deve, però, essere dichiarato inammissibile.
L’ordine impugnato, infatti, non è che la reiterazione della precedente ordinanza di demolizione, risalente al 2009 e mai impugnata dalla odierna ricorrente. Ne risulta l’acquiescenza rispetto alla dichiarazione di abusività del manufatto, che non può ritenersi superata per il mero fatto che il Comune abbia concesso una sorta di proroga del termine per eseguire l’ordine.
Come tale deve intendersi la reiterazione dell’ordine demolitorio che ha come suo unico ed esclusivo presupposto la mera constatazione della mancata esecuzione di quello già impartito nel 2009 e non contestato.
Dal tenore letterale del provvedimento appare palese, infatti, come non vi sia stata alcuna nuova istruttoria e tantomeno alcuna nuova valutazione dell’interesse pubblico, presupposto per l’esercizio del potere. L’unico contenuto aggiunto è rappresentato dall’indicazione dell’area di sedime, presupposto necessario per poter procedere alla demolizione d’ufficio e all’acquisizione coattiva dell’area, ma non anche per la legittimità dell’ordine di demolizione (in tal senso, cfr. TAR CI 539/2018, TAR Napoli, 3200/2016, T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 luglio 2015, n. 1218).
Ne consegue che l’ordine demolitorio del 2009 deve ritenersi consolidato a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua notificazione agli interessati, ancorché sulla sua scorta il Comune non avrebbe potuto provvedere all’acquisizione dell’area. Ragione per cui l’ordine è stato nuovamente reiterato con l’integrazione suddetta per poter dare ulteriore impulso al procedimento e procedere agli ulteriori adempimenti.
Altrimenti detto, la mancata previsione dell’area di sedime destinata ad entrare nel patrimonio pubblico a seguito dell’abbattimento in danno della costruzione non può determinare l’illegittimità del provvedimento che, dunque, sin dal 2009 ha imposto, legittimamente e compiutamente l’obbligo di procedere alla demolizione, non contestato. Nel 2011 il Comune avrebbe, quindi, potuto limitarsi a disporre l’acquisizione al patrimonio comunale sulla scorta della sola constatazione del mancato adempimento dell’ordine demolitorio, ma, nel caso di specie, ha voluto assegnare un nuovo termine per l’adempimento spontaneo da parte del soggetto proprietario, senza che ciò potesse riaprire i termini per la contestazione della legittimità dell’ordine stesso, per l’esecuzione spontanea del quale si è voluta dare una nuova chance alla proprietà.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, “il provvedimento comunale di acquisizione non soltanto costituisce un atto dovuto – posto che, per le opere eseguite in assenza del permesso di costruire, l'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine previsto costituisce presupposto e condizione per l'irrogazione della sanzione della gratuita acquisizione al patrimonio comunale della struttura edilizia (art. 31, comma 3, d.p.r. n. 380/01) – ma ha carattere meramente dichiarativo, in quanto l’ acquisizione avviene automaticamente per effetto dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione (cfr., ex ceteris, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 20 febbraio 2013, n. 918; 3 maggio 2010, n. 2399; 8 gennaio 2010, n. 23; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 7 maggio 2008, n. 3548)”.
Il Comune, dunque, ha, di fatto, creato il presupposto necessario per procedere all’acquisizione e cioè la previa individuazione dell’area di sedime oggetto di essa, ma non ha esercitato nuovamente il potere sanzionatorio.
In sostanza, l’ordine di demolizione del 2011 non può che essere qualificato come una riapertura del termine per ottemperare alla prescrizione, considerato che la nuova ordinanza non ha, sotto il profilo dell’accertamento dell’abuso e dell’imposizione dell’obbligo di abbattimento, alcun contenuto innovativo, che possa legittimare ora la censura della demolizione imposta allora e mai eseguita spontaneamente dalla proprietà, rendendo necessaria l’adozione del nuovo atto presupposto per poter procedere alla acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Ne deriva l’irricevibilità per tardività del ricorso in esame e le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, nella somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO