Sentenza 8 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/02/2021, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2021
N. 00178/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2020, proposto da
Venezia Terminal Passeggeri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Pier Marco Rosa Salva, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pier Marco Rosa Salva in Venezia, Santa Croce 205, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare DR TT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Zambelli e Francesco Volpe, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
UR ON s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo ATI con SE NT & C. s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio inadempimento serbato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar DR TT (di seguito AdSPMAS) sulle istanze di partenariato a sensi dell'art. 183, comma 15 e seg. d.lgs. n. 50 del 2016 proposte in data 30 ottobre 2019, previo, se del caso, annullamento dei provvedimenti 6 febbraio 2020 e 8 luglio 2020, questi ultimi già impugnati mediante autonomi ricorsi;
e per la declaratoria
dell'obbligo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar DR TT di provvedere in ordine a tali istanze ai sensi di legge all'esito dei procedimenti previsti dalla norma azionata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare DR TT;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 30 ottobre 2019 Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. (in seguito, VTP), concessionaria fino al 2024 del servizio di Stazione Marittima ed assistenza ai passeggeri per navi da crociera per il Porto di Venezia e delle strutture demaniali strumentali, ha presentato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar DR TT (in seguito, AdSPMAS) tre proposte di partenariato pubblico-privato ex art. 183, comma 15 e ss., del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’individuazione e l’attuazione di soluzioni alternative di accesso delle navi da crociera alla Stazione Marittima.
AdSPMAS – espone la ricorrente – ha omesso di pronunciarsi sulla fattibilità tecnica ed economica di tali proposte nel termine di tre mesi di cui all’art. 183, comma 15, sopra richiamato.
Tuttavia con atti in data 6 ( rectius, 27) febbraio 2020 e 8 luglio 2020 – espone sempre la ricorrente – “ nell’ambito di procedure diverse aventi oggetti diversi e per finalità diverse ADSPMAS ha preannunciato indicativamente il suo intendimento di non provvedere su tali proposte nelle forme previste dalla norma ” e in particolare:
- con comunicazione in data 27 febbraio 2020, nell’ambito di un procedimento avviato su istanza di un terzo, in relazione ad alcuni beni oggetto delle proposte presentate dalla ricorrente, AdSPMAS ha manifestato l’intenzione di avviare una procedura di gara;
- con provvedimento 8 luglio 2020, nell’ambito di un procedimento avviato da una controllata della ricorrente ai sensi dell’art. 23, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’autorizzazione all’effettuazione di indagini ambientali a conferma dei dati posti alla base delle proposte di partenariato pubblico privato, AdSPMAS ha rivendicato a sé la titolarità (esclusiva) dell’esecuzione delle opere.
1.2. Entrambi detti atti sono stati impugnati da VTP dinnanzi a questo Tribunale, con i ricorsi, rispettivamente, n. 391/2020 e n. 863/2020.
2. Con il ricorso in esame, la ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato da AdSPMAS chiedendo:
- in via principale, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto da AdSPMAS e per l’effetto la condanna della stessa a determinarsi sulle proposte di partenariato pubblico privato presentate in data 30 ottobre 2019;
- in via subordinata - “ per il caso potesse in qualche modo ritenersi che i provvedimenti presidenziali 6/2/2020 e 8/7/2020 siano suscettibili di incidere - anche non direttamente e non in sede propria – sulla pretesa di VTP derivante dalle proposte di partenariato pubblico-privato avanzate in data 30/10/2019 ” - l’annullamento dei sopra menzionati atti per i motivi di cui ai già pendenti ricorsi nn. 391/2020 e 863/2020.
3. Costituitasi in giudizio AdSPMAS ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità: a) dell’azione avverso il silenzio in quanto alla ricorrente era già stato comunicato il c.d. preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990; b) della domanda impugnatoria, formulata in via subordinata con riguardo agli atti in data 27 febbraio 2020 e 8 luglio 2020, in quanto incompatibile con il rito sul silenzio e in quanto i medesimi atti sono già stati impugnati dalla ricorrente con precedenti ricorsi.
3.1. In data 14 dicembre 2020 AdSPMAS ha depositato il diniego opposto alle proposte di partenariato pubblico-privato, ex art. 183 comma 15 del d.lgs. n. 50 del 2016, avanzate da VTP in data 30 ottobre 2019, motivato dalle medesime ragioni già evidenziate nel preavviso di rigetto. Con le note di udienza depositate in pari data ha rilevato che i due provvedimenti del 27 febbraio 2020 e dell’8 luglio 2020 – impugnati in via subordinata - costituivano già “ una risposta definitiva ” alle proposte della ricorrente.
3.2. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. A seguito dell’adozione del provvedimento di rigetto delle proposte di partenariato pubblico-privato presentate dalla ricorrente in data 30 settembre 2019, l’azione avverso il silenzio va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), cod. proc. amm..
Va infatti rilevato che – secondo quanto previsto dall'art. 117 cod. proc. amm. – presupposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull'istanza dell'interessato è il perdurare dell’inerzia al momento della pronuncia del giudice. Di conseguenza, l'adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento esplicito - a conclusione del procedimento avviato a seguito dell'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge - rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 6 luglio 2020, n. 7705; conformi, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2019, n. 8349; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 6 luglio 2020, n.2889; T.A.R. Veneto, Sez. III, 29 ottobre 2018, n. 999).
4.1. Per le medesime ragioni - e in disparte il profilo dell’ammissibilità di tale impugnazione formulata in via subordinata - è comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche la domanda di annullamento, con riguardo agli atti in data 27 febbraio 2020 e 8 luglio 2020, che la ricorrente ha proposto per l’ipotesi in cui gli atti stessi fossero stati considerati preclusivi della pronuncia avverso il silenzio: a seguito della pronuncia dell’Amministrazione sulle proposte di partenariato, è infatti venuto meno anche l’interesse alla decisione in ordine alla legittimità di tali atti, per i quali sono tuttora pendenti i ricorsi nn. 391/2020 e 863/2020.
5. Quanto alle spese, va considerato che effettivamente l’Amministrazione ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, era tenuta a provvedere sulle proposte di partenariato presentate dalla ricorrente (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 17 giugno 2020, n. 1083) e alla data di proposizione del ricorso il relativo procedimento non era stato concluso. Va tuttavia rilevato che, con gli atti in data 27 febbraio 2020 e 8 luglio 2020 nonché con il c.d. preavviso di rigetto, l’Amministrazione resistente aveva già chiaramente manifestato l’intenzione di non condividere le proposte della società ricorrente.
In definitiva, le spese vanno compensate, fermo il rimborso del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, salvo il rimborso a carico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare DR TT del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO