TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. IU Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
228/2019 R.G.
Nessuno è comparso per parte attrice.
È comparso, per PP e , l'avv. SARA GULLOTTI Controparte_1 in sostituzione dell'avv. DECIMO LO PRESTI, il quale precisa le conclusioni riportandosi in atti chiedendo la compensazione integrale delle spese.
È comparso, per l'avv. ANTONELLA SPINNATO in Parte_1 sostituzione dell'avv. , la quale ribadisce che le parti hanno accettato CP_2 la proposta conciliativa del Tribunale ed hanno eseguito i pagamenti ivi indicati sia con riferimento alla sorte capitale sia con riferimento alle spese di lite.
Chiede, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. IU Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 228/2019 R.G.
TRA
(c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ) e Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
(c.f. ) in proprio e nella qualità di eredi di
[...] CodiceFiscale_3
, deceduta il 19 febbraio 2012, tutti rappresentati e Persona_1 difesi, come da procura in atti, dall'avv. Tommaso Calderone presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati e i primi due anche dagli avv.ti Francesco
Puliafito
ATTORI
CONTRO
(p.i. ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Torino, in via Corte d'Appello n.11, in persona del suo procuratore speciale dott.
[...]
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. CP_4 CP_2 ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonino Ravidà, con recapito professionale in Patti, in Via 2 Giugno n.2 presso lo Studio Legale Aquino
E
(c.f. e Controparte_5 CodiceFiscale_4 CP_1
(c.f. ), rappresentati e difesi, come da procura
[...] CodiceFiscale_5 in atti, dagli avv.ti Decimo Lo Presti, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati, e dell'avv. Maurilio Scaffidi CONVENUTI avente per OGGETTO: risarcimento del danno da morte
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 7 febbraio 2019 , Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio dinnanzi a questo Tribunale la Parte_4 [...]
(nel prosieguo, semplicemente, , nonché Controparte_3 Parte_1
IU e e, premesso di essere rispettivamente genitori e fratello Controparte_1 di , deceduta il 19 febbraio 2012, ne chiedevano la Persona_1 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – sofferti in proprio e nella qualità di eredi – a seguito della morte della propria congiunta causata da , conducente della vettura Alfa Romeo 156 (tg. AT 704 BP) e Controparte_5 condannato in via definitiva ex art. 589 c.p.
Nella resistenza dei convenuti, costituitisi, rispettivamente, il 12 giugno 2019 e il 1° luglio 2019, venivano concessi i termini ex art. 185 bis c.p.c. e, dopo plurimi differimenti, la causa perveniva dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 21 dicembre 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte).
Dopo alcuni rinvii resi necessari a seguito del gravoso carico di ruolo ereditato e della definizione di procedimenti più risalente, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 24 luglio 2024 veniva formulata una proposta conciliativa relativa alla posizione degli attori e dell'assicurazione; proposta accettata ed eseguita integralmente.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Essendo stata la pretesa risarcitoria integralmente soddisfatta va dichiarata cessata la materia del contendere come anche richiesto da parte attrice e dall'Assicurazione.
Tale statuizione è efficace anche nei confronti dei convenuti sia perché, in CP_1 quanto litisconsorti necessari, la loro posizione è analoga a quella dell'Assicurazione che nell'esercizio dei propri compiti istituzionali ha soddisfatto in via transattiva il credito di controparte (la quale ha dichiarato in atti [v. verbale della precedente udienza] di non avere più nulla a pretendere) sia perché non ha proposto Parte_1 in questa sede domande di rivalsa e/o regresso nei loro confronti sia perché nelle note del 24 ottobre 2024 essi hanno dichiarato “di essere disponibili ad aderire alla proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo G.I. con ordinanza del 24.07.2024 con riferimento agli importi indicati e previa manleva da parte della , opponendosi solo a Controparte_3 un'azione di rivalsa che – come detto – non è stata concretamente esperita in giudizio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
In particolare, , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 avendo dato atto dell'integrale esecuzione della proposta, hanno già ricevuto l'importo di € 11.000 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. quantificato in via transattiva.
Al contrario, IU e non avrebbero neppure astrattamente Controparte_1 diritto alla rifusione delle spese sotto il profilo della soccombenza virtuale.
Infatti, il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo e, quand'anche fosse stato affermato un concorso di responsabilità in capo a Persona_1
, tale circostanza avrebbe comunque determinato la soccombenza
[...] dell'autore del reato e del proprietario del veicolo.
Vanno dunque esclusi in capo agli stessi, da un lato, l'esistenza di qualsivoglia diritto alla rifusione delle spese e, dall'altro, un dovere di pagamento di spese ulteriori nei confronti di parte attrice, avendole quest'ultima già ricevute dal litisconsorte necessario con la medesima posizione processuale dell'assicurato e del conducente dell'Alfa Romeo 156.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 228/2019 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 3 aprile 2025 Il Giudice
IU Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. IU Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
228/2019 R.G.
Nessuno è comparso per parte attrice.
È comparso, per PP e , l'avv. SARA GULLOTTI Controparte_1 in sostituzione dell'avv. DECIMO LO PRESTI, il quale precisa le conclusioni riportandosi in atti chiedendo la compensazione integrale delle spese.
È comparso, per l'avv. ANTONELLA SPINNATO in Parte_1 sostituzione dell'avv. , la quale ribadisce che le parti hanno accettato CP_2 la proposta conciliativa del Tribunale ed hanno eseguito i pagamenti ivi indicati sia con riferimento alla sorte capitale sia con riferimento alle spese di lite.
Chiede, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. IU Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 228/2019 R.G.
TRA
(c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ) e Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
(c.f. ) in proprio e nella qualità di eredi di
[...] CodiceFiscale_3
, deceduta il 19 febbraio 2012, tutti rappresentati e Persona_1 difesi, come da procura in atti, dall'avv. Tommaso Calderone presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati e i primi due anche dagli avv.ti Francesco
Puliafito
ATTORI
CONTRO
(p.i. ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Torino, in via Corte d'Appello n.11, in persona del suo procuratore speciale dott.
[...]
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. CP_4 CP_2 ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonino Ravidà, con recapito professionale in Patti, in Via 2 Giugno n.2 presso lo Studio Legale Aquino
E
(c.f. e Controparte_5 CodiceFiscale_4 CP_1
(c.f. ), rappresentati e difesi, come da procura
[...] CodiceFiscale_5 in atti, dagli avv.ti Decimo Lo Presti, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati, e dell'avv. Maurilio Scaffidi CONVENUTI avente per OGGETTO: risarcimento del danno da morte
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 7 febbraio 2019 , Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio dinnanzi a questo Tribunale la Parte_4 [...]
(nel prosieguo, semplicemente, , nonché Controparte_3 Parte_1
IU e e, premesso di essere rispettivamente genitori e fratello Controparte_1 di , deceduta il 19 febbraio 2012, ne chiedevano la Persona_1 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – sofferti in proprio e nella qualità di eredi – a seguito della morte della propria congiunta causata da , conducente della vettura Alfa Romeo 156 (tg. AT 704 BP) e Controparte_5 condannato in via definitiva ex art. 589 c.p.
Nella resistenza dei convenuti, costituitisi, rispettivamente, il 12 giugno 2019 e il 1° luglio 2019, venivano concessi i termini ex art. 185 bis c.p.c. e, dopo plurimi differimenti, la causa perveniva dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 21 dicembre 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte).
Dopo alcuni rinvii resi necessari a seguito del gravoso carico di ruolo ereditato e della definizione di procedimenti più risalente, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 24 luglio 2024 veniva formulata una proposta conciliativa relativa alla posizione degli attori e dell'assicurazione; proposta accettata ed eseguita integralmente.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Essendo stata la pretesa risarcitoria integralmente soddisfatta va dichiarata cessata la materia del contendere come anche richiesto da parte attrice e dall'Assicurazione.
Tale statuizione è efficace anche nei confronti dei convenuti sia perché, in CP_1 quanto litisconsorti necessari, la loro posizione è analoga a quella dell'Assicurazione che nell'esercizio dei propri compiti istituzionali ha soddisfatto in via transattiva il credito di controparte (la quale ha dichiarato in atti [v. verbale della precedente udienza] di non avere più nulla a pretendere) sia perché non ha proposto Parte_1 in questa sede domande di rivalsa e/o regresso nei loro confronti sia perché nelle note del 24 ottobre 2024 essi hanno dichiarato “di essere disponibili ad aderire alla proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo G.I. con ordinanza del 24.07.2024 con riferimento agli importi indicati e previa manleva da parte della , opponendosi solo a Controparte_3 un'azione di rivalsa che – come detto – non è stata concretamente esperita in giudizio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
In particolare, , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 avendo dato atto dell'integrale esecuzione della proposta, hanno già ricevuto l'importo di € 11.000 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. quantificato in via transattiva.
Al contrario, IU e non avrebbero neppure astrattamente Controparte_1 diritto alla rifusione delle spese sotto il profilo della soccombenza virtuale.
Infatti, il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo e, quand'anche fosse stato affermato un concorso di responsabilità in capo a Persona_1
, tale circostanza avrebbe comunque determinato la soccombenza
[...] dell'autore del reato e del proprietario del veicolo.
Vanno dunque esclusi in capo agli stessi, da un lato, l'esistenza di qualsivoglia diritto alla rifusione delle spese e, dall'altro, un dovere di pagamento di spese ulteriori nei confronti di parte attrice, avendole quest'ultima già ricevute dal litisconsorte necessario con la medesima posizione processuale dell'assicurato e del conducente dell'Alfa Romeo 156.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 228/2019 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 3 aprile 2025 Il Giudice
IU Puglisi