Art. 4.
L' articolo 5 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , e' sostituito dal seguente:
"L'insegnamento teorico pratico nei corsi previsti dal primo, secondo, terzo e quinto comma del precedente articolo 1 sara' affidato a' personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma dello stesso articolo 1".
L' articolo 5 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , e' sostituito dal seguente:
"L'insegnamento teorico pratico nei corsi previsti dal primo, secondo, terzo e quinto comma del precedente articolo 1 sara' affidato a' personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma dello stesso articolo 1".