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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3478/2021
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al n. 3478 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, I sezione civile, R.G. 5919/2018, pubblicata in data 18.6.2021,
TRA
(c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta mandato ad litem allegato all'atto di P.IVA_1 appello, dagli avv.ti Leonardo Cocco (c.f.: ) e Salvatore Sorice C.F._1
(c.f.: ), con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla Via C.F._2
Tanucci n. 97.
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Massimiano Sciascia (c.f.: CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
, elettivamente domiciliata in Caserta, al Viale Medaglie D'Oro C.F._3
n. 23.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società appellante ha chiesto di accertare che lo sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lettera O L. 296/06 non poteva essere applicato alle prestazioni erogate in favore dell' per l'anno 2011 e, per Parte_2
l'effetto, di dichiarare il diritto al pagamento della somma di € 22.366,87 - somma indebitamente detratta dall' a titolo di sconto tariffario per il 2011 - per le Parte_2 prestazioni rese nell'esercizio 2011, con conseguente domanda di condanna, oltre Parte interessi moratori. Ha imputato la somma richiesta all'importo che, da parte della sarebbe stato decurtato a titolo di “sconto tariffario” sul compenso ad essa spettante in virtù del contratto prot. n. 16759 del 25.06.2011, avente a oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale branca di
Patologia Clinica, da erogarsi nell'anno 2011 da parte delle strutture private. Parte L dal canto suo, ha eccepito l'intervenuto pagamento delle fatture poste a base della domanda di pagamento, come da estratto scalare depositato;
ha negato, poi, di aver detratto l'importo indicato dal totale dovuto a titolo di sconto tariffario.
Solo in via subordinata ha svolto una difesa, in punto di diritto, volta a contrastare le deduzioni di controparte sulla mancata recezione dello sconto in contratto, sostenendo che proprio dal contratto si evincerebbe, invece, la vincolatività del c.d. “sconto tariffario”.
2. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la domanda, ritenendo provato, in quanto pacifico il pagamento, così motivando:
“Se si pongono a raffronto, infatti, le fatture depositate dalla ricorrente e il documento Parte
“estratto conto scalare” prodotto dall' si nota come nelle colonne “liquidato” e Parte
“pagato” risultino proprio gli importi di cui alle relative fatture. E' vero che l' non ha depositato anche la relativa prova dell'effettivo pagamento (quale la distinta di bonifico) ma è anche altrettanto vero che, da una parte, nel caso di specie l'ente pubblico non si è limitata a produrre i mandati di pagamento (che altro non provano l'ordine rivolto al tesoriere di procedere con i pagamenti) ma un documento diverso in cui viene riportata anche la fase successiva sia all'ordine che alla liquidazione (ossia quella del pagamento); dall'altra, seppur si è dinanzi comunque a un documento di
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provenienza interna (con tutti i limiti probatori che detta provenienza unilaterale comporta), non può non considerarsi come detto documento sia stato espressamente richiamato nel corpo della comparsa di costituzione e non sia stata contestata dal Parte laboratorio ricorrente la correlata affermazione, effettuata dall' con la propria 3 comparsa, secondo cui gli importi riportati da tutte le fatture prodotte sono stati integralmente corrisposti (sul punto indicando espressamente quanto segue: “si veda, al riguardo, il prodotto estratto conto scalare inerente la posizione del Parte_1
per l'anno 2011, da cui, appunto, emerge che le singole fatture ex adverso
[...] versate in atti risultano pagate, doc.3”). Parte Poiché, pertanto, l' ha fornito la prova che le fatture prodotte sono state interamente pagate e visto che è stesso il laboratorio ad affermare che, invece, l'ente pubblico ha detratto l'importo richiesto a titolo di sconto”.
Ha aggiunto il tribunale che anche a voler ipotizzare che le fatture siano state formate e Parte presentate alla già con l'applicazione dello sconto (il cui importo sarebbe stato detratto dalla stessa creditrice), il laboratorio avrebbe dovuto indicare in tali termini ed in modo preciso il contenuto della sua domanda, il che non era stato fatto.
3. Avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., ha proposto gravame la società appellante, con atto di citazione notificato il 19.7.2021, sulla base dei seguenti motivi.
3.1. Con il primo, articolato, motivo di appello, la società ha dedotto la Parte_1
Parte mancata specifica allegazione dei pagamenti da parte della e l'insussistenza del suo onere di contestazione.
Con questo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione del principio di non Part contestazione, in particolare critica la sentenza nella parte in cui afferma che la ha prodotto i mandati di pagamento: sul punto contesta che i mandati di pagamento siano stati effettivamente depositati dall'appellata. Più specificamente, censura il punto di Parte motivazione con cui il giudice ha detto che la non si è limitata a produrre i mandati di pagamento, ma un documento posteriore, in cui è indicata la fase successiva sia all'ordine che alla liquidazione;
a tale proposito ha argomentato che è errata la valutazione del tribunale, atteso che la mancata allegazione dei mandati di pagamento non ha consentito alcuna specifica contestazione da parte sua. Parte In particolare, ha contestato l'efficacia probatoria dei documenti richiamati dalla perché l'estratto scalare oltre a costituire una “pretesa allegazione per relationem”, altro
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non sarebbe che un “elenco di una serie di presunti … elementi del tutto privi di valore probatorio” (così nell'atto di appello); ha sottolineato che l'onere di allegazione non può essere soddisfatto per relationem, ossia per mero rinvio di documenti dai quali dovrebbero desumersi i fatti costitutivi del credito e la stessa natura del credito. 4 Ha sostenuto che dall'estratto non è evincibile né la data del pagamento (perchè non è indicata la data né di emissione né del pagamento, ma solo un numero/anno), né le modalità, né la causale del pagamento;
che nemmeno è possibile comprendere se i riferimenti in denaro ivi riportati abbiano comportato effettivo trasferimento di danaro
(perchè agli stessi possa attribuirsi alcun effetto liberatorio), né se i documenti ivi menzionati riguardino effettivamente le fatture indicate in ricorso.
3.2. Con il secondo motivo di appello ha rilevato l'operatività della disciplina contenuta nella L. 296/2006 soltanto per il periodo 2007-2009.
Per tutto quanto esposto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della ordinanza n. RG.
5918/2018 pubblicata il 18/03/2021 dal Tribunale di S. Maria C.V. non notificata, condannare la al pagamento in favore della appellante della somma di € Parte_2
22.366,87 oltre interessi come dovuti dalla domanda, nonché spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario”. Part 3.3. Costituitasi in giudizio, la ha fatto rilevare che l'appello è infondato Parte_3 perchè la questione che occupa non è più relativa al valore probatorio di quel preciso documento, quanto piuttosto il fatto che la non l'ha mai contestato. Parte_1
3.4. All'udienza collegiale del 2.07.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione di termini ridotti (30+20) ai sensi dell'art. 190, co. 2, c.p.c..
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, da parte della anche Parte_1 in replica.
Risulta acquisito il fascicolo telematico di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e va respinto.
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4.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la sentenza per aver dato valore probante all'estratto conto scalare e sostiene che detto documento è inidoneo a documentare i pagamenti, i loro importi e date in cui sarebbero stati effettuati.
Il motivo è inammissibile, in quanto non contiene una specifica censura all'affermazione 5 del giudice che il documento prodotto per indicare l'ammontare dei pagamenti effettuati e l'estratto conto scalare in quanto non contestato sia valida prova;
l'appellante non censura la motivazione sostenendo di aver tempestivamente contestato l'estratto conto, si limita a sostenere, in modo non convincente, che esso è inefficace a dimostrare il pagamento.
Appare utile riportare integralmente la parte di motivazione che riguarda la mancata contestazione degli allegati pagamenti.
Scrive – a tale riguardo - il giudice di prime cure:
“Se si pongono a raffronto, infatti, le fatture depositate dalla ricorrente e il documento Part
“estratto conto scalare” prodotto dall' si nota come nelle colonne “liquidato” e Part
“pagato” risultino proprio gli importi di cui alle relative fatture. E' vero che l' non ha depositato anche la relativa prova dell'effettivo pagamento (quale la distinta di bonifico) ma è anche altrettanto vero che, da una parte, nel caso di specie l'ente pubblico non si è limitata a produrre i mandati di pagamento (che altro non provano
l'ordine rivolto al tesoriere di procedere con i pagamenti) ma un documento diverso in cui viene riportata anche la fase successiva sia all'ordine che alla liquidazione (ossia quella del pagamento); dall'altra, seppur si è dinanzi comunque a un documento di provenienza interna (con tutti i limiti probatori che detta provenienza unilaterale comporta), non può non considerarsi come detto documento sia stato espressamente richiamato nel corpo della comparsa di costituzione e non sia stata contestata dal Part laboratorio ricorrente la correlata affermazione, effettuata dall' con la propria comparsa secondo cui gli importi riportati da tutte le fatture prodotte sono stati integralmente corrisposti (sul punto indicando espressamente quanto segue: “si veda, al riguardo, il prodotto estratto conto scalare inerente la posizione del Parte_1
per l'anno 2011, da cui, appunto, emerge che le singole fatture ex adverso
[...] versate in atti risultano pagate, doc.3”).
Nessuna contestazione, né specifica né generica ha formulato la dinanzi al Parte_1 giudice di prime cure sulla corrispondenza tra gli importi dell'estratto conto e quelli Parte delle fatture (dopo la comparsa di costituzione dell' sono state depositate note di
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trattazione che includono solo la reiterazioni delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione), men che meno sul perché il giudice avrebbe sbagliato a ritenere corrispondente alle fatture il documento in questione.
Né scalfisce la decisione il rilievo critico che l'onere di allegazione non può essere 6 soddisfatto per relationem; al contrario, deve in questa sede ribadirsi che il richiamo Parte espresso, contenuto nel primo atto difensivo della al “conto scalare inerente la posizione del per l'anno 2011, da cui, appunto, emerge che le Parte_1 singole fatture ex adverso versate in atti risultano pagate” costituisce una puntuale allegazione dell'an e del quantum dei pagamenti effettuati alla società creditrice, tanto più in quanto si riferisce a dati comuni e conosciuti da entrambe le parti .
4.2. Il motivo è altresì inammissibile, siccome introduce un fatto nuovo (la cui indicazione per la prima volta in appello è tardiva), nella parte in cui accenna al fatto che il “preteso pagamento” in realtà non è mai avvenuto (cf pagina 5 dell'appello).
Sul punto, la Corte non può che richiamare e ribadire l'insegnamento della Suprema
Corte in tema di modi e tempi della contestazione dei fatti allegati dalla controparte.
Il giudice di legittimità ha più volte puntualizzato che l'onere di contestazione, inteso come presa di posizione puntuale su tutti i fatti allegati dalla controparte, deve essere assolto nella prima difesa utile (Cass., 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass., 21 maggio 2008
n. 13079), sia perché espressamente previsto dall'art. 167 c.p.c. (i cui principi valgono anche per l'attore dopo che il convenuto si sia costituito), sia perché la contestazione è un'eccezione in senso proprio, quindi soggetta a preclusioni (Cass. 26859/2013); in questa prospettiva è stata giustamente ritenuta tardiva la contestazione “non svolta in primo grado e svolta solo in appello, dovendosi la stessa tacciare di inammissibilità in virtù delle preclusioni ex art. 345 c.p.c.” (così Cass. 1 dicembre 2010, n. 24382). Parte Dunque, è dirimente che in primo grado, dopo la costituzione della il CP_3
Parte
non abbia contestato l'affermazione della di aver pagato i precisi importi
[...] riportati nell'estratto conto.
4.3. La difesa sul mancato pagamento è, a tutto voler concedere, priva di pregio e generica, perché il , lungi dall'indicare quali se e quali sarebbero gli importi non CP_3
Part pagati tra tutti quelli indicati dall' afferma (per la prima volta in appello) di non aver ricevuto i pagamenti di cui al ricorso, senza nulla argomentare in ordine al complessivo contenuto dell'estratto conto, che, a sua volta, indica, con perfetta corrispondenza rispetto alle fatture, come completamente pagati gli importi da queste portati.
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Correttamente il tribunale ha, dunque, ritenuto che nell'estratto si riscontra perfetta corrispondenza con il contenuto delle fatture, il cui numero è riportato per ognuno degli esborsi relativi ai singoli mesi in cui le prestazioni sono state eseguite, di guisa che la mancata tempestiva contestazione del suo contenuto rende certo il pagamento. 7 Per tutti i motivi esposti l'appello è respinto.
5. Segue la soccombenza il governo delle spese della presente fase, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia incluso nello scaglione da 5.201,00 ad euro 26.000,00, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione, dunque, di attività istruttoria.
5.1. Deve infine darsi atto, atteso l'integrale rigetto dell'appello, che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti dell , avverso l'ordinanza Controparte_4 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna la Parte_1
l pagamento, in favore dell' , in persona del
[...] Controparte_4
Direttore Generale p.t., delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 per onorario (di cui € 570,00 per fase di studio, € 462,00 per fase introduttiva, € 968,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo.
R.G. n. 3478/2021 Sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al n. 3478 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, I sezione civile, R.G. 5919/2018, pubblicata in data 18.6.2021,
TRA
(c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta mandato ad litem allegato all'atto di P.IVA_1 appello, dagli avv.ti Leonardo Cocco (c.f.: ) e Salvatore Sorice C.F._1
(c.f.: ), con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla Via C.F._2
Tanucci n. 97.
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Massimiano Sciascia (c.f.: CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
, elettivamente domiciliata in Caserta, al Viale Medaglie D'Oro C.F._3
n. 23.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società appellante ha chiesto di accertare che lo sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lettera O L. 296/06 non poteva essere applicato alle prestazioni erogate in favore dell' per l'anno 2011 e, per Parte_2
l'effetto, di dichiarare il diritto al pagamento della somma di € 22.366,87 - somma indebitamente detratta dall' a titolo di sconto tariffario per il 2011 - per le Parte_2 prestazioni rese nell'esercizio 2011, con conseguente domanda di condanna, oltre Parte interessi moratori. Ha imputato la somma richiesta all'importo che, da parte della sarebbe stato decurtato a titolo di “sconto tariffario” sul compenso ad essa spettante in virtù del contratto prot. n. 16759 del 25.06.2011, avente a oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale branca di
Patologia Clinica, da erogarsi nell'anno 2011 da parte delle strutture private. Parte L dal canto suo, ha eccepito l'intervenuto pagamento delle fatture poste a base della domanda di pagamento, come da estratto scalare depositato;
ha negato, poi, di aver detratto l'importo indicato dal totale dovuto a titolo di sconto tariffario.
Solo in via subordinata ha svolto una difesa, in punto di diritto, volta a contrastare le deduzioni di controparte sulla mancata recezione dello sconto in contratto, sostenendo che proprio dal contratto si evincerebbe, invece, la vincolatività del c.d. “sconto tariffario”.
2. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la domanda, ritenendo provato, in quanto pacifico il pagamento, così motivando:
“Se si pongono a raffronto, infatti, le fatture depositate dalla ricorrente e il documento Parte
“estratto conto scalare” prodotto dall' si nota come nelle colonne “liquidato” e Parte
“pagato” risultino proprio gli importi di cui alle relative fatture. E' vero che l' non ha depositato anche la relativa prova dell'effettivo pagamento (quale la distinta di bonifico) ma è anche altrettanto vero che, da una parte, nel caso di specie l'ente pubblico non si è limitata a produrre i mandati di pagamento (che altro non provano l'ordine rivolto al tesoriere di procedere con i pagamenti) ma un documento diverso in cui viene riportata anche la fase successiva sia all'ordine che alla liquidazione (ossia quella del pagamento); dall'altra, seppur si è dinanzi comunque a un documento di
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provenienza interna (con tutti i limiti probatori che detta provenienza unilaterale comporta), non può non considerarsi come detto documento sia stato espressamente richiamato nel corpo della comparsa di costituzione e non sia stata contestata dal Parte laboratorio ricorrente la correlata affermazione, effettuata dall' con la propria 3 comparsa, secondo cui gli importi riportati da tutte le fatture prodotte sono stati integralmente corrisposti (sul punto indicando espressamente quanto segue: “si veda, al riguardo, il prodotto estratto conto scalare inerente la posizione del Parte_1
per l'anno 2011, da cui, appunto, emerge che le singole fatture ex adverso
[...] versate in atti risultano pagate, doc.3”). Parte Poiché, pertanto, l' ha fornito la prova che le fatture prodotte sono state interamente pagate e visto che è stesso il laboratorio ad affermare che, invece, l'ente pubblico ha detratto l'importo richiesto a titolo di sconto”.
Ha aggiunto il tribunale che anche a voler ipotizzare che le fatture siano state formate e Parte presentate alla già con l'applicazione dello sconto (il cui importo sarebbe stato detratto dalla stessa creditrice), il laboratorio avrebbe dovuto indicare in tali termini ed in modo preciso il contenuto della sua domanda, il che non era stato fatto.
3. Avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., ha proposto gravame la società appellante, con atto di citazione notificato il 19.7.2021, sulla base dei seguenti motivi.
3.1. Con il primo, articolato, motivo di appello, la società ha dedotto la Parte_1
Parte mancata specifica allegazione dei pagamenti da parte della e l'insussistenza del suo onere di contestazione.
Con questo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione del principio di non Part contestazione, in particolare critica la sentenza nella parte in cui afferma che la ha prodotto i mandati di pagamento: sul punto contesta che i mandati di pagamento siano stati effettivamente depositati dall'appellata. Più specificamente, censura il punto di Parte motivazione con cui il giudice ha detto che la non si è limitata a produrre i mandati di pagamento, ma un documento posteriore, in cui è indicata la fase successiva sia all'ordine che alla liquidazione;
a tale proposito ha argomentato che è errata la valutazione del tribunale, atteso che la mancata allegazione dei mandati di pagamento non ha consentito alcuna specifica contestazione da parte sua. Parte In particolare, ha contestato l'efficacia probatoria dei documenti richiamati dalla perché l'estratto scalare oltre a costituire una “pretesa allegazione per relationem”, altro
R.G. n. 3478/2021 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
non sarebbe che un “elenco di una serie di presunti … elementi del tutto privi di valore probatorio” (così nell'atto di appello); ha sottolineato che l'onere di allegazione non può essere soddisfatto per relationem, ossia per mero rinvio di documenti dai quali dovrebbero desumersi i fatti costitutivi del credito e la stessa natura del credito. 4 Ha sostenuto che dall'estratto non è evincibile né la data del pagamento (perchè non è indicata la data né di emissione né del pagamento, ma solo un numero/anno), né le modalità, né la causale del pagamento;
che nemmeno è possibile comprendere se i riferimenti in denaro ivi riportati abbiano comportato effettivo trasferimento di danaro
(perchè agli stessi possa attribuirsi alcun effetto liberatorio), né se i documenti ivi menzionati riguardino effettivamente le fatture indicate in ricorso.
3.2. Con il secondo motivo di appello ha rilevato l'operatività della disciplina contenuta nella L. 296/2006 soltanto per il periodo 2007-2009.
Per tutto quanto esposto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della ordinanza n. RG.
5918/2018 pubblicata il 18/03/2021 dal Tribunale di S. Maria C.V. non notificata, condannare la al pagamento in favore della appellante della somma di € Parte_2
22.366,87 oltre interessi come dovuti dalla domanda, nonché spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario”. Part 3.3. Costituitasi in giudizio, la ha fatto rilevare che l'appello è infondato Parte_3 perchè la questione che occupa non è più relativa al valore probatorio di quel preciso documento, quanto piuttosto il fatto che la non l'ha mai contestato. Parte_1
3.4. All'udienza collegiale del 2.07.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione di termini ridotti (30+20) ai sensi dell'art. 190, co. 2, c.p.c..
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, da parte della anche Parte_1 in replica.
Risulta acquisito il fascicolo telematico di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e va respinto.
R.G. n. 3478/2021 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
4.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la sentenza per aver dato valore probante all'estratto conto scalare e sostiene che detto documento è inidoneo a documentare i pagamenti, i loro importi e date in cui sarebbero stati effettuati.
Il motivo è inammissibile, in quanto non contiene una specifica censura all'affermazione 5 del giudice che il documento prodotto per indicare l'ammontare dei pagamenti effettuati e l'estratto conto scalare in quanto non contestato sia valida prova;
l'appellante non censura la motivazione sostenendo di aver tempestivamente contestato l'estratto conto, si limita a sostenere, in modo non convincente, che esso è inefficace a dimostrare il pagamento.
Appare utile riportare integralmente la parte di motivazione che riguarda la mancata contestazione degli allegati pagamenti.
Scrive – a tale riguardo - il giudice di prime cure:
“Se si pongono a raffronto, infatti, le fatture depositate dalla ricorrente e il documento Part
“estratto conto scalare” prodotto dall' si nota come nelle colonne “liquidato” e Part
“pagato” risultino proprio gli importi di cui alle relative fatture. E' vero che l' non ha depositato anche la relativa prova dell'effettivo pagamento (quale la distinta di bonifico) ma è anche altrettanto vero che, da una parte, nel caso di specie l'ente pubblico non si è limitata a produrre i mandati di pagamento (che altro non provano
l'ordine rivolto al tesoriere di procedere con i pagamenti) ma un documento diverso in cui viene riportata anche la fase successiva sia all'ordine che alla liquidazione (ossia quella del pagamento); dall'altra, seppur si è dinanzi comunque a un documento di provenienza interna (con tutti i limiti probatori che detta provenienza unilaterale comporta), non può non considerarsi come detto documento sia stato espressamente richiamato nel corpo della comparsa di costituzione e non sia stata contestata dal Part laboratorio ricorrente la correlata affermazione, effettuata dall' con la propria comparsa secondo cui gli importi riportati da tutte le fatture prodotte sono stati integralmente corrisposti (sul punto indicando espressamente quanto segue: “si veda, al riguardo, il prodotto estratto conto scalare inerente la posizione del Parte_1
per l'anno 2011, da cui, appunto, emerge che le singole fatture ex adverso
[...] versate in atti risultano pagate, doc.3”).
Nessuna contestazione, né specifica né generica ha formulato la dinanzi al Parte_1 giudice di prime cure sulla corrispondenza tra gli importi dell'estratto conto e quelli Parte delle fatture (dopo la comparsa di costituzione dell' sono state depositate note di
R.G. n. 3478/2021 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
trattazione che includono solo la reiterazioni delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione), men che meno sul perché il giudice avrebbe sbagliato a ritenere corrispondente alle fatture il documento in questione.
Né scalfisce la decisione il rilievo critico che l'onere di allegazione non può essere 6 soddisfatto per relationem; al contrario, deve in questa sede ribadirsi che il richiamo Parte espresso, contenuto nel primo atto difensivo della al “conto scalare inerente la posizione del per l'anno 2011, da cui, appunto, emerge che le Parte_1 singole fatture ex adverso versate in atti risultano pagate” costituisce una puntuale allegazione dell'an e del quantum dei pagamenti effettuati alla società creditrice, tanto più in quanto si riferisce a dati comuni e conosciuti da entrambe le parti .
4.2. Il motivo è altresì inammissibile, siccome introduce un fatto nuovo (la cui indicazione per la prima volta in appello è tardiva), nella parte in cui accenna al fatto che il “preteso pagamento” in realtà non è mai avvenuto (cf pagina 5 dell'appello).
Sul punto, la Corte non può che richiamare e ribadire l'insegnamento della Suprema
Corte in tema di modi e tempi della contestazione dei fatti allegati dalla controparte.
Il giudice di legittimità ha più volte puntualizzato che l'onere di contestazione, inteso come presa di posizione puntuale su tutti i fatti allegati dalla controparte, deve essere assolto nella prima difesa utile (Cass., 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass., 21 maggio 2008
n. 13079), sia perché espressamente previsto dall'art. 167 c.p.c. (i cui principi valgono anche per l'attore dopo che il convenuto si sia costituito), sia perché la contestazione è un'eccezione in senso proprio, quindi soggetta a preclusioni (Cass. 26859/2013); in questa prospettiva è stata giustamente ritenuta tardiva la contestazione “non svolta in primo grado e svolta solo in appello, dovendosi la stessa tacciare di inammissibilità in virtù delle preclusioni ex art. 345 c.p.c.” (così Cass. 1 dicembre 2010, n. 24382). Parte Dunque, è dirimente che in primo grado, dopo la costituzione della il CP_3
Parte
non abbia contestato l'affermazione della di aver pagato i precisi importi
[...] riportati nell'estratto conto.
4.3. La difesa sul mancato pagamento è, a tutto voler concedere, priva di pregio e generica, perché il , lungi dall'indicare quali se e quali sarebbero gli importi non CP_3
Part pagati tra tutti quelli indicati dall' afferma (per la prima volta in appello) di non aver ricevuto i pagamenti di cui al ricorso, senza nulla argomentare in ordine al complessivo contenuto dell'estratto conto, che, a sua volta, indica, con perfetta corrispondenza rispetto alle fatture, come completamente pagati gli importi da queste portati.
R.G. n. 3478/2021 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Correttamente il tribunale ha, dunque, ritenuto che nell'estratto si riscontra perfetta corrispondenza con il contenuto delle fatture, il cui numero è riportato per ognuno degli esborsi relativi ai singoli mesi in cui le prestazioni sono state eseguite, di guisa che la mancata tempestiva contestazione del suo contenuto rende certo il pagamento. 7 Per tutti i motivi esposti l'appello è respinto.
5. Segue la soccombenza il governo delle spese della presente fase, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia incluso nello scaglione da 5.201,00 ad euro 26.000,00, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione, dunque, di attività istruttoria.
5.1. Deve infine darsi atto, atteso l'integrale rigetto dell'appello, che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti dell , avverso l'ordinanza Controparte_4 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna la Parte_1
l pagamento, in favore dell' , in persona del
[...] Controparte_4
Direttore Generale p.t., delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 per onorario (di cui € 570,00 per fase di studio, € 462,00 per fase introduttiva, € 968,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo.
R.G. n. 3478/2021 Sentenza