Ordinanza cautelare 19 settembre 2013
Ordinanza collegiale 29 luglio 2014
Sentenza 9 aprile 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/04/2015, n. 5262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5262 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05262/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06328/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6328 del 2013, proposto da:
A P Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Cece e Fiamma Cece, con domicilio eletto presso Filippo Cece in Roma, Via Lima n. 15;
contro
Comune di Anzio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pasquali, con domicilio eletto presso ON LI in Roma, Via Piemonte n. 39/A;
nei confronti di
RT2 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Placido Rosini, con domicilio legale – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189;
per l'annullamento,
previa sospensione,
- della nota del Comune di Anzio prot. n. 21181 del 20.05.2013, con cui è stato comunicato alla ricorrente “che non è possibile procedere in autotutela alla revoca delle autorizzazioni n. 416, n. 415, n. 414, n. 413 rilasciate il 20.06.2011, né tantomeno procedere al rilascio di nuove autorizzazioni a favore di codesta ditta fino alla relativa pianificazione territoriale da parte dell’Ente proprietario della strada”;
- delle autorizzazioni n. 416, n. 415, n. 414 e n. 413 rilasciate il 20 giugno 2011, tutte in favore di RT2 s.r.l. per l’installazione di diversi impianti pubblicitari sulla via Nettunense nel territorio del Comune di Anzio;
- dell’eventuale “prima procedura di revisione della cartellonistica stradale che vieta l’installazione in alcune zone del territorio comunale ed attiva spostamenti per tutti gli impianti non più conformi alle nuove disposizioni del C.d.S. e del regolamento comunale” citata nella nota di cui sopra;
- dell’eventuale provvedimento di rigetto delle istanze di autorizzazione A.P. Italia protocollate presso gli uffici comunali in data 4.12.2009, implicito negli atti gravati;
- di ogni altro atto precedente, successivo, connesso o coordinato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Anzio e di RT2 Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 20 giugno 2013 e depositato il successivo 3 luglio 2013, la ricorrente – in qualità di società operante fin dal 1964 “prevalentemente nel settore dell’installazione di impianti pubblicitari ed in particolare della cartellonistica stradale” - impugna:
- il provvedimento con cui, in data 20 maggio 2013, il Comune di Anzio ha respinto l’istanza dalla predetta presentata per chiedere e ottenere l’annullamento in autotutela delle autorizzazioni nn. 413-416 del 20 giugno 2011, rilasciate alla controinteressata, RT2 s.r.l., e, nel contempo, sollecitare il rilascio delle autorizzazioni dalla stessa richieste in data 27 novembre 2009;
- le già citate autorizzazioni nn. 413-416;
- ulteriori atti eventualmente adottati, comunque lesivi della propria situazione soggettiva, meglio indicati in epigrafe (quali eventuali e/o impliciti provvedimenti di rigetto delle istanze di autorizzazione di cui sopra).
In particolare, la ricorrente espone quanto segue:
- con istanza in data 27 novembre 2009 chiedeva al Comune di Anzio il rilascio dell’autorizzazione ad installare n. 9 impianti pubblicitari sulla SR n. 207 Nettunense;
- non avendo ricevuto riscontro, proponeva dinanzi al TAR il ricorso R.G. 7013/2010 avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, in esito al quale veniva emessa una sentenza di dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo rappresentato il Comune di Anzio, nel corso del giudizio, l’esistenza della Delibera G.C. n. 193 del 2007, di sospensione “sine die” di tutte le domande di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari sul territorio comunale “fino all’approvazione del Piano Generale sugli impianti pubblicitari”;
- ritenendo tale delibera lesiva della propria situazione soggettiva, la impugnava con il ricorso R.G. 11955/2010;
- a seguito dell’accesso ai documenti concesso all’Associazione Imprese Pubblicità Esterna (AIPE), veniva a conoscenza dell’avvenuto rilascio a favore della società RT2 di n. 4 autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari, avvenuto in riscontro di un’istanza risalente al 29 marzo 2011;
- anche in ragione della circostanza che il su indicato rilascio rendeva “inautorizzabili” alcuni impianti contemplati nell’istanza del 27 novembre 2009 “per contrasto delle norme sulle distanze”, con comunicazione del 24 aprile 2013 chiedeva al Comune di Anzio di procedere in autotutela all’annullamento delle autorizzazioni in questione;
- a tale istanza il Comune di Anzio forniva riscontro negativo con la nota del 20 maggio 2013, prot. 21181, confermando la sospensione del rilascio di nuove autorizzazione e affermando che “le autorizzazioni citate (n. 416, n. 415, n. 414, n. 413 del 20.06.2011) non rappresentano… nuovi titoli ma semplicemente una regolarizzazione di impianti esistenti che in virtù delle disposizioni impartite dovevano essere ricollocati in posizione diversa”.
Avverso quanto riportato in tale nota e le autorizzazioni rilasciate alla RT2 in essa menzionate la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE SULL’IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA DLT 15/11/1993, N. 507, ARTT. DA 1 A 37, ART. 23 DLT 30/04/1992, N. 285, NUOVO CODICE DELLA STRADA DEL REGOLAMENTO COMUNALE E ART. 53 DPR 495/1992 REGOLAMENTO DI ESECUZIONER ED ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 193 DELL’11.10.2007. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ DI ATTI DELLA MEDESIMA P.A. E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, in quanto sussiste un palese contrasto tra la delibera G.C. n. 193/2007, di sospensione di “ogni attività inerente il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di cartelli pubblicitari”, e i provvedimenti rilasciati alla controinteressata, da intendere in termini di “nuovi provvedimenti autorizzatori” anche in ragione dell’assoluta carenza di riferimenti alla “presunte precedenti autorizzazioni esistenti”.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, GENERICITA’ E SVIAMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO, per la già indicata genericità del richiamo ad autorizzazioni preesistenti e, comunque, per la necessità di ravvisare il rilascio di “nuove autorizzazioni” anche nell’eventualità in cui si trattasse di un mero riordino degli impianti già esistenti.
3. VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA LIBERA CONCORRENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, risultando chiaro che il Comune di Anzio “favorisce alcuni tra gli operatori di mercato, in violazione dei principi sopra indicati”.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST., NONCHE’ DELLA DISCIPLINA NAZIONALE SULL’IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA DLT 15/11/1993, N. 507, ARTT. DA 1 A 37, ART. 23 DLT 30/04/1992, N. 285, NUOVO CODICE DELLA STRADA DEL REGOLAMENTO COMUNALE E ART. 53 DEL DPR 495/1992. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE DI ANZIO, atteso che quest’ultimo “avrebbe dovuto evadere le istanze A.P. Italia già molto tempo addietro rispetto alle domande della RT2 s.r.l.” ma ciò non è avvenuto.
V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, in ragione della circostanza che la ricorrente non è stata coinvolta nell’istruttoria delle autorizzazioni chieste dalla controinteressata e ha “di fatto respinto implicitamente ben quattro autorizzazioni A.P. Italia senza comunicare alla ricorrente quali fossero i motivi ostativi al rilascio”.
In ultimo, la ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni subiti.
In data 9 agosto 2013 si è costituito il Comune di Anzio, il quale – nel contempo – ha in via preliminare eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso “almeno nella parte in cui viene chiesto l’annullamento delle ordinanze nn. 413, 414, 415 e 416 del 20.06.11” e sostenuto, altresì, la correttezza del proprio operato, evidenziando – in particolare – che le autorizzazioni rilasciate alla RT2 costituiscono non “autorizzazioni ex novo”, bensì mere “regolarizzazioni” di impianti già esistenti “comunque posti all’interno di aree oramai interdette in virtù della delibera n. 1 del 2007”, comunque ammissibili sulla base del disposto della direttiva n. 309 del 2008, e rilevando, altresì, il carattere palesemente vincolato degli atti gravati.
Con atto depositato in data 20 agosto 2013 si è, altresì, costituita la controinteressata RT2 s.r.l., eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto all’annullamento di “un atto meramente confermativo” e affermando, ancora, il pieno rispetto da parte dell’Amministrazione delle norme nazionali, statutarie e regolamentari riguardanti le autorizzazioni all’impianto di mezzi pubblicitari.
Con ordinanza n. 3590 del 2013 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
A seguito della produzione di ulteriori scritti difensivi ad opera della ricorrente in data 5 maggio 2014, con ordinanza n. 8287 del 2014 la Sezione ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 28 gennaio 2015, in ragione della necessità di procedere ad una trattazione congiunta con il ricorso n. 11955 del 2010.
In data 30 dicembre 2014 la ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria con cui ha insistito sulla fondatezza delle censure formulate.
Alla già indicata udienza pubblica del 28 gennaio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter soprassedere sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti in quanto il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente lamenta l’illegittimità della nota prot. 21181 del 20 maggio 2013 con cui – nel fornire riscontro alla richiesta dalla predetta avanzata il precedente 24 aprile 2013 – il Comune di Anzio, previa conferma della sospensione del rilascio di “nuove autorizzazioni ai sensi della delibera di Giunta n. 193 dell’11 ottobre 2007”, ha negato la possibilità di procedere alla revoca “in autotutela …. delle autorizzazioni n. 416, n. 415, n. 414, n. 413 rilasciate il 20/06/2011”, in quanto costituenti mere regolarizzazione di impianti già esistenti, e, ancora, al rilascio di nuove autorizzazioni.
A tale fine la ricorrente denuncia i vizi di violazione di legge e di regolamento ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Il Collegio – re melius perpensa rispetto alla fase cautelare – ritiene che le indicate censure non siano meritevoli di condivisione.
2. In primis, appare opportuno evidenziare – anche in ragione del “rapporto di connessione” già rilevato con l’ordinanza collegiale n. 8287 del 2014 – che il ricorso n. 11955 del 2010, diretto all’annullamento della delibera di G.C. n. 193 del 2007, è stato definito - nel corso della medesima camera di consiglio - con una pronuncia di irricevibilità per tardività e, dunque, quanto riportato nella medesima delibera è da ritenere pianamente vigente e vincolante per l’Amministrazione resistente.
3. Ciò detto, nel caso di specie non si ravvisano elementi utili per affermare che l’Amministrazione abbia operato in violazione della su indicata delibera n. 193 del 2007.
Come già si trae da quanto in precedenza riportato, con la delibera de qua la Giunta Comunale del Comune di Anzio – dopo aver fatto, tra l’altro, riferimento all’intimazione “alla rimozione” degli impianti “non più in regola con i principi dettati dal nuovo regolamento”, “notificata a tutti gli installatori interessati”, rimasta priva di riscontro - ha disposto la sospensione di “ogni attività inerente il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di cartelli pubblicitari, fino alla stesura del Piano Generale degli impianti di cui all’art. 13 del vigente Regolamento, ovvero alla realizzazione di un sistema di gestione del territorio, capace di assicurare un’armoniosa e congrua diffusione dei mezzi pubblicitari”.
In ogni caso, per una valutazione compiuta delle peculiarità che connotano la vicenda in esame è necessario ricordare anche che:
- nella stessa delibera n. 193/2007 risulta richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2007, pubblicata all’Albo Pretorio in data 15 febbraio 2007, la quale – in esecuzione, tra l’altro, della delibera C.C. n. 14 del 30 marzo 2007 di approvazione del “nuovo Regolamento dell’imposta comunale sulla Pubblicità e pubbliche affissioni”, prescrivente “le modalità di rilascio delle autorizzazioni ed i limiti da rispettare nell’individuazione della ubicazione degli impianti stessi” – indica specificamente “le zone interdette alle attività di installazione di mezzi pubblicitari”;
- in ragione della connessa esigenza di mettere ordine alla situazione sussistente e, in particolare, di salvaguardare le zone c.d. vietate, con la successiva direttiva n. 309 del 17 giugno 2008 è stato specificamente ammesso dal Comune di Anzio il ricorso a forme di “regolarizzazione” in relazione agli impianti già esistenti, prevedendo il rilascio di autorizzazioni dirette all’ubicazione dei cartelli pubblicitari in zone “non vietate” (previa, tra l’altro, “rinuncia ad eventuali ricorsi presentati avverso le diffide alla rimozione”).
In definitiva, si ravvisano le condizioni per affermare che:
- per esigenze precipuamente volte a garantire una collocazione ordinata e armoniosa dell’installazione dei cartelli pubblicitari, il Comune ha sospeso “fino alla stesura del Piano Generale degli impianti di cui all’arti. 13 del vigente regolamento” ogni attività inerente il rilascio delle autorizzazioni all’installazione;
- nel contempo, lo stesso Comune – tenuto conto della situazione sussistente e, in particolare, della presenza di impianti in area divenute “vietate”, ai sensi della delibera n. 1 del 2007 - ha ravvisato la necessità di procedere a forme di regolarizzazione di impianti già esistenti, idonee a consentire la “ricollocazione” degli impianti di cui sopra in aree differenti.
Ciò detto, risulta evidente che il Comune di Anzio ha operato su due differenti piani, assumendo determinazioni inerenti rispettivamente il rilascio delle autorizzazioni di per sé e il riordino di impianti già installati, in linea, tra l’altro, con prescrizioni dallo stesso impartite per garantire il conseguimento di scopi previamente fissati per il perseguimento dell’interesse pubblico.
Così ricostruita la vicenda di cui si discute, non può non prendersi atto che – così come dimostrato dall’Amministrazione – le autorizzazioni nn. 413-416, rilasciate a RT2, oggetto della richiesta di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente, costituiscono mere forme di regolarizzazione di impianti già esistenti, espressamente ammesse – come già precisato - dall’Amministrazione per realizzare il riordino dell’impiantistica pubblicitaria con diretto riferimento alle aree vietate, e, pertanto, non possono che essere ritenute – in quanto tali - estranee alla sospensione disposta con la delibera n. 193 del 2007.
In sintesi, è doveroso convenire – tenuto anche conto dei verbali di accertamento in data 4 febbraio 2008, prodotti agli atti – che, mediante il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, l’Amministrazione non ha rilasciato “titoli ex novo” bensì ha proceduto alla mera “sanatoria” di impianti pubblicitari già esistenti (i quali dovevano essere rimossi perché ricadenti in aree divenute “vietate”, ai sensi della delibera n. 1 del 2007), in linea con la direttiva n. 309 del 2008 (cfr., tra l’altro, la richiesta in tal senso formulata dalla RT2 srl in data 29 marzo 2011), e, quindi, alcuna violazione della delibera n. 193 del 2007 è riscontrabile.
4. Tenuto conto delle censure formulate, preme poi precisare che l’operato dell’Amministrazione risulta motivato – in ragione della ormai indiscussa necessità di tenere conto, al fine di ricostruire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che supportano le decisioni adottate, di tutti gli atti e i documenti coinvolti nel procedimento amministrativo – e, ancora, esente dal vizio di eccesso di potere per “illogicità”, “genericità” e “sviamento”, atteso che – come già si trae da quanto in precedenza riportato – il Comune di Anzio:
- si è trovato nella necessità di dover risolvere, tra l’altro, il problema dell’introduzione di “area vietate” e, dunque, della rimozione degli impianti pubblicitari in esse già insistenti;
- proprio a tale precipuo fine, ha ritenuto di adottare la soluzione di procedere ad una “sanatoria” mediante la ricollocazione degli stessi impianti in aree diverse;
- la scelta in tal modo operata non appare incoerente né in contrasto con il principio della libera concorrenza e, anzi, risulta rispondente all’esigenza di realizzare un pronto riordino di situazioni divenute insostenibili, nella salvaguardia di posizioni già acquisite e nel rispetto, ancora, dell’esigenza di bilanciamento dei diversi interessi delle parti.
Sempre in ragione di quanto in precedenza evidenziato, nessuna “disparità di trattamento”, “violazione delle norme sulla concorrenza” e, ancora, violazione della disciplina in materia di impiantistica pubblicitaria è ravvisabile, tenuto conto che:
- non risulta comprovata dalla ricorrente l’identità della situazione in cui la predetta versa e quella della controinteressata RT2 s.r.l. e, anzi, la documentazione prodotta agli atti induce ad affermarne la difformità, risultando indiscusso che la ricorrente non ha richiesto alcuna sanatoria in relazione a impianti esistenti (bensì – con l’istanza in data 27 novembre 2009 – si è limitata a richiedere il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di n. 9 cartelli pubblicitari);
- come già detto, le autorizzazioni rilasciate alla RT2 non costituiscono nuovi titoli abilitativi, ma mere forme di sanatoria, dirette alla “ricollocazione” di impianti già esistenti, nel rispetto di prescrizioni nel frattempo introdotte, e, pertanto, in relazione ad esse l’invocazione del rispetto al “criterio cronologico”, posto in correlazione a richieste inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni, non può che rivelarsi incongruente.
Per mera completezza, va soggiunto, ancora, che le censure di cui trattasi si fondano – in verità – sulla inequivoca tendenza della ricorrente a configurare le autorizzazioni rilasciate alla RT2 in termini di nuove autorizzazioni ma – soprassedendo sulla disamina delle incertezze che tale configurazione potrebbe comportare in ordine all’effettiva sussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente - la ricostruzione in questione si rivela insostenibile, tenuto conto delle diverse situazioni in cui versano le società coinvolte e – come già detto – delle scelte operate dall’Amministrazione per riportare ordine nel sistema dell’impiantistica pubblicitaria, anche in relazione alle c.d. aree vietate e, dunque, ai cartelli pubblicitari in quest’ultime già posizionati.
5. La ricorrente si duole, ancora, della violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Anche tale censura è infondata per i seguenti motivi:
- sussistono perplessità circa la configurazione della ricorrente in termini di “interessata” al procedimento di rilascio delle autorizzazione alla società RT2, atteso che quest’ultima versava in una situazione differente rispetto alla predetta e, in ogni caso, non una qualsivoglia impresa richiedente un’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari può essere qualificata “interessata” rispetto al procedimento attivato per il rilascio di autorizzazioni ad altre imprese;
- tenuto anche conto dell’evoluzione della vicenda si ravvisano, poi, valide ragioni per affermare che il diniego di rilascio di nuove autorizzazione e, ancora, i provvedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni essenzialmente volte a consentire la mera ricollocazione di impianti insistenti su aree divenute “vietate” risultano connotati da un inequivoco carattere “vincolato”, con conseguente operatività dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il quale inibisce l’annullamento dei provvedimenti impugnati ove risulti palese che – come nel caso in trattazione – il contenuto dei provvedimenti de quibus non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In definitiva, anche la censura afferente la violazione delle prescrizioni in materia di partecipazione al procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, non è meritevole di positivo riscontro.
6. Come già riportato in narrativa, la ricorrente formula anche domanda di risarcimento del danno sia in relazione al rilascio delle autorizzazioni alla RT2 che in ordine al ritardo del Comune di Anzio nel provvedere.
Tale domanda è infondata in quanto:
- l’attività dell’Amministrazione, oggetto di sindacato, è risultata esente dai vizi denunciati;
- per il ritardo, la ricorrente non ha assolto all’onere della prova sulla predetta gravante, specie in relazione al pregiudizio economico effettivamente patito, ricollegabile all’inerzia denunciata.
7. In conclusione, il ricorso va respinto.
Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6328/2013, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2015
IL SEGRETARIO