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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2024, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.VG. 1799/2024
RE NA PU BBLICA TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1799/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinioParte 1 dell'avv.ME LES RAFFAELE
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. MELES
PROVINO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 8/10/2024 Parte 1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 20/4/2008, matrimonio concordatario, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
"a) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano,
nel mutuo e civile reciproco rispetto;
b) I coniugi rinunciano reciprocamente a somme per mantenimento."
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte 1 nato a [...] il Omologa la separazione dei coniugi a Rossano il 27/7/1966 alle condizioni riportate in 09/08/1969 e Controparte_1
parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 13 dicembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
RE NA PU BBLICA TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1799/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinioParte 1 dell'avv.ME LES RAFFAELE
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. MELES
PROVINO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 8/10/2024 Parte 1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 20/4/2008, matrimonio concordatario, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
"a) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano,
nel mutuo e civile reciproco rispetto;
b) I coniugi rinunciano reciprocamente a somme per mantenimento."
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte 1 nato a [...] il Omologa la separazione dei coniugi a Rossano il 27/7/1966 alle condizioni riportate in 09/08/1969 e Controparte_1
parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 13 dicembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento