Ordinanza presidenziale 10 dicembre 2019
Decreto presidenziale 17 febbraio 2020
Decreto decisorio 22 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 30 luglio 2021
Sentenza 20 gennaio 2022
Rigetto
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 30/07/2021, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 02712/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2006, proposto da
Svec Società Veneta Edil Costruzioni S.p.A. in Liquidazione e in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Costa, Umberto Soccol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Padova - (Pd), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Carlo De Simoni, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Alberto Bicocchi, Paola Munari, domiciliataria ex lege in Padova, via n. Tommaseo, 60;
per l'accertamento
dell’insussistenza dell'obbligo di corrispondere al Comune il contributo per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione per un fabbricato realizzato da Svec S.p.A., in via Trieste, per conto dell'Università degli studi di Padova e ceduto da Svec S.p.a. al predetto Ente quale sede della facoltà universitaria di economia e commercio;
che sussiste conseguentemente l'obbligo di restituire le somme indebitamente pagate al Comune da Svec spa, pari ad € 263.716,42;
che il Comune di Padova va pertanto condannato alla restituzione delle predette somme, rivalutate, con interessi, o della somma maggiore o minore di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova - (Pd);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, il dott. Marco Rinaldi;
L’opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto presidenziale n. 111/2021 che ha disposto l’estinzione del giudizio per inattività delle parti (in particolare per non avere l’interessato riassunto il processo interrotto entro i termini di legge) merita accoglimento in quanto il decreto presidenziale n. 107/2020, con il quale si dichiarava l’interruzione del giudizio per morte dell’Avv. Umberto Costa, procuratore della parte ricorrente, è stato comunicato in data 17.02.20 presso il domicilio digitale del (già) defunto procuratore, e dunque alla pec dell’Avv. Umberto Costa umberto.costa@ordineavvocatipadova.it.
La giurisprudenza ha chiarito che “Qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l'evento della morte, radiazione o sospensione di quest'ultimo produce la automatica interruzione del giudizio, con effetto immediato, senza alcuna necessità di dichiarazione o notificazione e a prescindere dall'effettiva conoscenza che del predetto evento possano avere avuto la parte o il giudice. Il termine per la riassunzione del processo interrotto, peraltro, a seguito delle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970 e n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976 della Corte Costituzionale, decorre non già dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, ma da quello in cui la parte ne abbia conoscenza legale e, quindi, a seguito di dichiarazione, notificazione, certificazione dell'evento ovvero lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo, per converso, sufficiente la conoscenza acquisita aliunde da una delle parti” (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 04/01/2021, n.12)”.
E’ stato, altresì, precisato che “la norma del codice di procedura civile che dispone l'interruzione del processo in caso di morte del difensore, per costante giurisprudenza, è una disposizione processuale a tutela del diritto di difesa, in adesione al dettato dell'art. 24 Cost. La norma è finalizzata a limitare le conseguenze negative della sopravvenuta assenza di continuità della difesa tecnica. L'interruzione del processo consente alla parte di provvedere a dotarsi dell'indispensabile difesa tecnica evitando che, nelle more, possano prodursi effetti processuali pregiudizievoli per la propria posizione. La comunicazione alla parte personalmente si impone nel caso in cui la parte si sia costituita in processo a mezzo del procuratore poi deceduto, come nel caso di specie, perché se la comunicazione fosse fatta presso il procuratore deceduto, la parte potrebbe non averne conoscenza. Il provvedimento che dispone l'interruzione del processo deve essere, pertanto, comunicato anche alla parte personalmente, affinché la stessa sia messa in condizione di sanare il vulnus che ha subito la difesa tecnica” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 20/04/2021, n.351).
In applicazione dei suesposti principi, il Collegio accoglie l’opposizione e revoca il decreto di estinzione del giudizio n. 111/2021; dispone, conseguentemente, la reiscrizione della causa a ruolo e fissa per la trattazione l’udienza pubblica del 16 dicembre 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie l’opposizione e revoca il decreto di estinzione del giudizio n. 111/2021; dispone la reiscrizione a ruolo della causa RG 2712/2006 e fissa per la trattazione l’udienza pubblica del 16 dicembre 2021.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO