Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/03/2026, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03915/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15593/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15593 del 2022, proposto da
IA NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuditta Di Giovanni, Matilde Di Giovanni, Umberto Di Giovanni, Jacopo Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jacopo Di Giovanni in Roma, viale delle Medaglie D'Oro 169;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
BE LL, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria unica nazionale di merito concorso di cui al Bando 244922 del 27.9.2021 pubblicata il 19/20.9.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa FR RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al bando prot. n. 244922 del 27.09.2021, è stato disposto l’avvio di una procedura interna per il passaggio di personale dalla seconda alla terza Area funzionale, fascia retributiva F1, per i profili di funzionario, funzionario informatico e funzionario tecnico, rispettivamente per posti 510, 180 e 10, per complessivi 700 posti.
Il bando prevedeva che il punteggio finale del concorso derivasse dalla somma del punteggio conseguito all’esito della prova scritta, nonché dalla valutazione dell’esperienza professionale, dei titoli di studio e dei risultati conseguiti negli ultimi tre anni di servizio.
La sig.ra NA ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura, candidandosi al profilo di “funzionario” – seconda macro area (posti disponibili 510).
La prova unica per il profilo scelto dalla odierna esponente si è svolta il 19.07.2022.
Essa consisteva in un questionario a risposta multipla, composto da domande afferenti ad ambiti all’interno di tre macro aree individuate nel materiale d’esame pubblicato sul sito intranet. Nella prima macro area sono stati previsti n.6 ambiti, nella seconda (afferente al profilo di funzionario scelto dalla NA) 4, e nella terza 5. Per ciascun ambito erano previsti 16 quesiti e il candidato avrebbe dovuto rispondere a un massimo di 32 domande.
La candidata ha superato la prova scritta totalizzando un punteggio di 31,27.
Al punteggio della prova scritta sono stati aggiunti i punteggi dovuti al titolo di studio, all’esperienza e ai risultati di servizio, per punteggio totale finale di 71,27.
Il 20.9.2022 è stata pubblicata la graduatoria nella quale è stato indicato il solo punteggio finale attribuito a ciascun candidato, risultante dalla somma tra il punteggio della detta prova sui quesiti e dei titoli valutabili.
La sig.ra NA si è posizionata inizialmente al posto n. 522, successivamente al posto n. 523 a seguito di rettifica (docc. n. 2 e 3), piazzamento comunque non utile per il passaggio di fascia.
L’odierna esponente ha presentato istanza di accesso, rimasta priva di riscontro, per acquisire conoscenza dei punteggi assegnati a ciascun candidato distintamente per le prove e per i titoli, con individuazione di questi ultimi.
Con il ricorso in esame, notificato in data 21 novembre 2022, la sig.ra NA ha chiesto l’annullamento della graduatoria unica nazionale di merito funzionario pubblicata il 19/20.9.2022, nonché della stessa graduatoria unica nazionale di merito come modificata il 4.10.2022. Ha chiesto altresì che venisse ordinato all’Amministrazione l’esibizione e produzione degli atti tutti della procedura di cui era stata invano richiesta la conoscenza con le plurime istanze di accesso agli atti, disattese dall’Agenzia.
A sostegno della propria domanda ha formulato le censure sintetizzate come segue:
- “ Nullità della procedura per eccesso di potere, per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta ”: l’amministrazione sarebbe incorsa nella violazione dei principi di parità di trattamento, equità ed imparzialità tra i concorrenti attesa la sproporzione tra il numero delle scelte possibili nei tre profili di funzionari (96 domande tra cui scegliere le 32 più convenenti per la prima macro area, 4° domande per la seconda macro area e 80 per la terza). Inoltre non avrebbe provveduto, prima della conoscenza e della valutazione delle prove scritte di ciascun candidato, all’individuazione delle lauree attinenti e di quelle che non lo erano, e comunque le avrebbe individuate erroneamente;
- “ Nullità della procedura per violazione di legge ”: la procedura in esame avrebbe illogicamente ed illegittimamente attribuito punteggi non dovuti a lauree non attinenti, così incorrendo nella violazione dell’art. 22 L. Madia, impositiva delle lauree giuridiche ed economiche soltanto per i concorsi alla fascia 3 di funzionario, norma applicabile anche a tale procedura per progressione verticale.
La ricorrente ha chiesto, altresì, volersi ordinare l’esibizione e la produzione degli atti tutti della procedura.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, eccependo preliminarmente la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la candidata, in data 5 maggio 2025, avrebbe conseguito il passaggio di area acquisendo la qualifica di Funzionario.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto.
In sintesi ha riferito di aver individuato tre tipologie di Funzionario rispecchianti l’area di attività di competenza dando libertà al dipendente di scegliere il percorso di candidatura più affine alla propria preparazione pratica per dimostrare la sua competenza. Le materie di competenza e studio sarebbero state diversificate affinché il contenuto dei quiz a risposta multipla fosse il più in linea possibile con la preparazione dei candidati.
Per ciascuna materia di studio sarebbero state predisposte sedici domande, pertanto il numero dei quiz variava nelle macro aree al variare del numero di materie (sei nella prima macro area, tre nella seconda e cinque nella terza.
Sulla valutazione dei titoli, ha affermato che la Commissione si sarebbe riunita per decidere in merito alla valutazione dei titoli in data 8 settembre come da verbale allegato.
Alla ricorrente sarebbe stato attribuito il punteggio massimo di 15 per la laurea triennale di primo livello in Scienze dell’Amministrazione, ritenuta attinente l’attività dell’Agenzia.
In relazione all’istanza di accesso, ha rilevato che la domanda relativa alla esibizione generica della valutazione dei titoli di tutti i candidati sarebbe generica, sovrabbondante e inconferente. Ciò anche in considerazione del fatto che la candidata avrebbe ottenuto il punteggio massimo.
Peraltro, nelle more del presente giudizio, con nota del 5 dicembre 2022, l’Amministrazione ha riscontrato la predetta domanda comunicando alla candidata che le tracce delle prove scritte, l’estratto del verbale della Commissione in cui sono riportati i criteri di attinenza dei titoli di studio ed entrambe le graduatorie erano pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
Con memoria ex art. 73 c.p.a. la ricorrente ha insistito sulla permanenza dell’interesse a ricorrere, evidenziando di avere conseguito il passaggio di area solamente in data 5.5.2025, a seguito di un successivo concorso interno per passaggio di area. Pertanto sussisterebbe l’interesse in relazione al periodo intercorrente tra il 20.9.2022 e il 5.5.2025.
La ricorrente ha controdedotto che “ non è venuto a mancare l’interesse concreto ad agire per il periodo intercorrente non dal 20/9/2022 e il 5/5/2025. Infatti il non essere stata inclusa tra i vincitori il 20.9.2022 - come le sarebbe spettato se non fossero intervenuti i vizi nell’operato della Commissione e dell’Amministrazione che hanno inficiato la graduatoria come denunciato con il ricorso- ha cagionato alla ricorrente ingiusto danno patrimoniale e per perdita di “chances” .”.
All’udienza del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla resistente, per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la candidata, in data 5 maggio 2025, avrebbe conseguito il passaggio di area acquisendo la qualifica di Funzionario.
L’eccezione è in parte fondata, in parte infondata.
Osserva il Collegio che, come noto, l’interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo, deve essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente. In un’ottica comparatistica, che valorizzi l’osmosi tra le giurisdizioni superiori su questioni di rilievo comune, la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica (in termini: C. di St. n. 1419/2025).
Nella fattispecie in esame, la sig.ra NA chiede l’annullamento della procedura concorsuale e della graduatoria unica nazionale pubblicata il 20.9.2022 e il 4.10.2022.
Nelle more del presente giudizio, ha comunque conseguito il passaggio di area in data 5.5.2025 a seguito di un successivo concorso interno per passaggio di area.
Ne consegue che non vi sia più alcun interesse a coltivare censure che condurrebbero all’annullamento integrale della prova concorsuale, posto che l’accoglimento di esse avrebbe il solo effetto di condurre a un nuovo concorso, la cui utilità la ricorrente ha già conseguito per altra via.
È perciò divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura, peraltro connotata da forte genericità, con cui si lamenta che la commissione avrebbe stabilito i criteri di valutazione dei titoli solo dopo la correzione delle prove scritte.
Invece, in ordine alle censure l’accoglimento delle quali avrebbe comportato un incremento del punteggio tale da conseguire il passaggio di fascia già per effetto del precedente concorso, pemane l’interesse, ossia in relazione al periodo intercorrente tra il 20.9.2022 (data in cui è stata redatta la graduatoria oggi impugnata) e il 5.5.2025 (data in cui si è realizzato il passaggio di area).
3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3.1. Con il primo motivo, la sig.ra NA lamenta la conduzione errata e discriminatoria delle prove scritte, attesa la sproporzione tra il numero delle scelte possibili nei tre profili di funzionari (96 domande tra cui scegliere le 32 più convenenti per la prima macro area, 4° domande per la seconda macro area e 80 per la terza). Contesta altresì che la Commissione non avrebbe proceduto ad individuare le lauree attinenti o meno prima della valutazione delle prove scritte.
La censura non può essere condivisa.
Si premette che la scelta della modalità di svolgimento delle prove d’esame rientra nella discrezionalità amministrativa (“Rientra nella piena discrezionalità della Pubblica Amministrazione la scelta delle modalità di espletamento delle prove selettive dei candidati partecipanti al concorso indetto per il reclutamento di docenti da impiegare presso gli istituti scolastici” TAR Roma n. 21520/2024)
Nella fattispecie in esame, per ciascuna materia di studio sono stati sottoposti ai candidati di sedici domande.
Nella macro area due, per la quale concorreva la NA, le materie da approfondire erano tre, pertanto le domande dei quiz a risposta multipla erano in totale quarantotto, ovvero sedici per ciascuna materia.
Nella macro area uno le materie da studiare erano sei, conseguentemente le domande dei quiz erano in totale 96. Nella macro area tre le materie erano 5 e i quiz ottanta.
Pertanto, l’attribuzione dello stesso numero di quesiti a risposta multipla per ciascuna materia, ha garantito il rispetto del criterio della parità di trattamento tra candidati versanti nelle medesime condizioni e della proporzionalità.
Ancora, nessun candidato ha avuto modo di conoscere preventivamente il numero dei quesiti, cosicché si sono trovati tutti nelle medesime condizione, nel rispetto del principio della par condicio.
Conseguentemente, la prova è stata condotta nel rispetto del principio della par condicio dei ricorrenti ed il punteggio è stato attribuito correttamente.
3.2. Inammissibile si palesa, poi, il secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente si limita a dedurre, laconicamente e genericamente, che: “ Sotto altro profilo la procedura seguita, avendo illogicamente ed illegittimamente attribuito punteggi non dovuti a lauree non attinenti, è inficiata e da vizi di nullità anche per violazione di legge, e cioè dell’art. 22 L. Madia, impositiva delle lauree giuridiche ed economiche soltanto per i concorsi alla fascia 3 di funzionario, norma applicabile anche a tale procedura per progressione verticale ”.
Nulla viene dedotto in relazioni alle lauree che avrebbero dovuto essere escluse dalla valutazione e che invece sono state premiate con l’attribuzione di un punteggio, né delle ragioni per le quali avrebbero dovuto essere escluse o incluse, né delle conseguenze che la loro inclusione o esclusione avrebbe potuto avere sulla graduatoria.
Come noto, “ I motivi di ricorso devono essere specifici, ai sensi dell'articolo 40 c.p.a., non potendo la parte ricorrente addurre censure assolutamente generiche, fidando in una sorta di inammissibile intervento correttivo del giudice che sarebbe così chiamato ad una sostanziale integrazione delle lacune difensive; integrazione che si porrebbe però in contrasto con la necessaria terzietà dell'organo giudicante e con il principio della parità delle parti nel processo. È, quindi, necessario che il ricorrente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati ” (in termini: T.A.R. Napoli n. 1895/2025).
E’ stato altresì precisato che: “Nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. IV, 5/02/2025, n. 2719).
4. Per le ragioni appena espresse il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5. Deve essere infine respinta l’istanza di “ esibizione e produzione degli atti tutti della procedura di cui era stata invano richiesta la conoscenza con le plurime istanze di accesso agli atti, disattese dall’Agenzia ”, non ricorrendone i presupposti di legge.
In particolare, la richiesta si palesa generica tanto in relazione ai documenti richiesti quanto all’interesse sotteso alla loro ostensione.
6. Le spese possono essere compensate attesa la risalenza temporale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
FR RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO