TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36225/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36225/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 12 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:
Per l'avv. R. Janni in sost. Avv. CAMPADELLO insiste nella richiesta di Parte_1 liquidazione delle spese da distrarsi in favore dell'avv. Campadello
Per l'avv. PETRUCCI si oppone riportandosi a quanto Controparte_1 argomentato in comparsa
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti, tali conclusioni costituiscono parte integrante.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36225/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
CAMPADELLO, elettivamente domiciliato in via Aleardi 25 PADOVA presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 P.IVA_1
PETRUCCI elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 9 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. Parte_1
12229/24 (richiesto per la somma di 77.598,85 euro oltre interessi e spese su ricorso di Controparte_2 in forza di un contratto di agenzia inter partes) ha eccepito in via preliminare l'incompetenza
[...] funzionale e territoriale del Tribunale adito ai sensi degli artt. 409 3c., 413 1 e 4 c., c.p.c. per avere egli agito nel rapporto contrattuale quale agente in forma individuale e non societaria;
nel merito ha eccepito l'infondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio e ha chiesto la revoca del decreto opposto con vittoria di spese di lite.
2. La società opposta si è costituita in giudizio da subito riconoscendo la competenza funzionale del Tribunale di Padova e aderendo all'eccezione preliminare formulata dalla controparte;
nel merito ha ribadito la fondatezza del credito azionato in sede monitoria.
3. La causa è stata discussa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. La questione preliminare posta dall'opponente in relazione al difetto di competenza del
Giudice adito in favore del Tribunale di Padova è fondata.
Posto che la delibazione di tale eccezione implica la consequenziale valutazione della nullità o meno del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca o meno del titolo ingiuntivo, la decisione va assunta nelle forme della sentenza, come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (ex multiis Cass. Civ. n. 14594/12).
E' incontestato in giudizio – oltre che documentato - che le parti abbiano concluso un contratto di agenzia nell'ambito del quale l'agente, sig. ha agito in forma individuale. Parte_1
Trovano pertanto applicazione le norme di cui all'art. 409 3 c, c.p.c. - che sancisce che rientrano nelle
“controversie individuali di lavoro” quelle aventi ad oggetto i rapporti di agenzia svolti in forma individuale come quello in esame – all'art. 413 I co. c.p.c. che prevede che le controversie previste dall'art. 409 c.p.c. sono in primo grado di “competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro”
e all'art. 413 IV co. c.p.c. che detta “competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente” omissis “di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409”. La predetta competenza c.d. funzionale è anche inderogabile ai sensi dell'art. 413 VIII co. c.p.c. “sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio”.
Pertanto, conformemente a quanto eccepito nell'interesse dell'opponente e condiviso anche dall'opposta dev'essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere la presente controversia per essere competente il Giudice del Lavoro di Padova.
L'opposta ha dichiarato di aderire alla prospettazione avversaria sulla questione specifica, pertanto appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come da dispositivo, sul punto peraltro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c, l'esclusione di ogni potere del Giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedere il Giudice al quale è
pagina 3 di 4 rimessa la causa” (cfr. Cass. n. 25180/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta nell'interesse dell'opponente, cui ha anche aderito l'opposta dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano in favore del Giudice del
Lavoro di Padova;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa tra le parti le spese di lite;
ordina la cancellazione della causa del ruolo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36225/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 12 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:
Per l'avv. R. Janni in sost. Avv. CAMPADELLO insiste nella richiesta di Parte_1 liquidazione delle spese da distrarsi in favore dell'avv. Campadello
Per l'avv. PETRUCCI si oppone riportandosi a quanto Controparte_1 argomentato in comparsa
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti, tali conclusioni costituiscono parte integrante.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36225/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
CAMPADELLO, elettivamente domiciliato in via Aleardi 25 PADOVA presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 P.IVA_1
PETRUCCI elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 9 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. Parte_1
12229/24 (richiesto per la somma di 77.598,85 euro oltre interessi e spese su ricorso di Controparte_2 in forza di un contratto di agenzia inter partes) ha eccepito in via preliminare l'incompetenza
[...] funzionale e territoriale del Tribunale adito ai sensi degli artt. 409 3c., 413 1 e 4 c., c.p.c. per avere egli agito nel rapporto contrattuale quale agente in forma individuale e non societaria;
nel merito ha eccepito l'infondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio e ha chiesto la revoca del decreto opposto con vittoria di spese di lite.
2. La società opposta si è costituita in giudizio da subito riconoscendo la competenza funzionale del Tribunale di Padova e aderendo all'eccezione preliminare formulata dalla controparte;
nel merito ha ribadito la fondatezza del credito azionato in sede monitoria.
3. La causa è stata discussa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. La questione preliminare posta dall'opponente in relazione al difetto di competenza del
Giudice adito in favore del Tribunale di Padova è fondata.
Posto che la delibazione di tale eccezione implica la consequenziale valutazione della nullità o meno del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca o meno del titolo ingiuntivo, la decisione va assunta nelle forme della sentenza, come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (ex multiis Cass. Civ. n. 14594/12).
E' incontestato in giudizio – oltre che documentato - che le parti abbiano concluso un contratto di agenzia nell'ambito del quale l'agente, sig. ha agito in forma individuale. Parte_1
Trovano pertanto applicazione le norme di cui all'art. 409 3 c, c.p.c. - che sancisce che rientrano nelle
“controversie individuali di lavoro” quelle aventi ad oggetto i rapporti di agenzia svolti in forma individuale come quello in esame – all'art. 413 I co. c.p.c. che prevede che le controversie previste dall'art. 409 c.p.c. sono in primo grado di “competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro”
e all'art. 413 IV co. c.p.c. che detta “competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente” omissis “di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409”. La predetta competenza c.d. funzionale è anche inderogabile ai sensi dell'art. 413 VIII co. c.p.c. “sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio”.
Pertanto, conformemente a quanto eccepito nell'interesse dell'opponente e condiviso anche dall'opposta dev'essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere la presente controversia per essere competente il Giudice del Lavoro di Padova.
L'opposta ha dichiarato di aderire alla prospettazione avversaria sulla questione specifica, pertanto appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come da dispositivo, sul punto peraltro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c, l'esclusione di ogni potere del Giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedere il Giudice al quale è
pagina 3 di 4 rimessa la causa” (cfr. Cass. n. 25180/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta nell'interesse dell'opponente, cui ha anche aderito l'opposta dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano in favore del Giudice del
Lavoro di Padova;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa tra le parti le spese di lite;
ordina la cancellazione della causa del ruolo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4