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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 7464/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. LI CAULI Parte_1
GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA e CP_2
ed elett. dom. presso l'Avvocatura dell'Istituto in PALERMO, VIA
[...]
LAURANA, 59 C/O
[...]
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. COLLA' RUVOLO
MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
INDIRIZZO TELEMATICO
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
1 D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n. 29620249017513277000 in relazione all'avviso di addebito opposto n.
59620180007868375000, e quest'ultimo, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che CP_1
liquida in complessivi € 4.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LI CAULI GIUSEPPINA, antistataria.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con l' . Controparte_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento e sottostante avviso di addebito - con il quale l'Istituto gli aveva richiesto importi a titolo di contributi IVS per le annualità dal
2012 al 2018, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dello stesso e che, comunque, esso era ormai prescritto come i relativi contributi
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e l'agente di CP_1
riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, variamente argomentando
Orbene, nella fattispecie in esame, l'unico soggetto legittimato passivo è il creditore, in questo caso l' non sussistendo la legittimazione passiva CP_1
dell' che ha emesso l'intimazione di pagamento. CP_5
Ed invero, in punto di diritto, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in sede nomofilattica, nella riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, quando l'impugnazione ha ad oggetto il merito della pretesa – a cui l'agente della riscossione è estraneo – la legittimazione a contraddire spetta unicamente all'ente impositore;
inoltre, in tal senso depone anche il dato normativo (art. 24 d.lgs. 46/1999). Deve escludersi il litisconsorzio necessario, infatti, nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri
2 del . In ogni caso, dal momento che questi è il destinatario del CP_6
pagamento (ex art. 1188 c.c.) è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo». Al lume di ciò, la proposizione, nei confronti del concessionario, dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, contestando l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per il maturare del termine prescrizionale, determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario stesso. Nel caso di specie, valutato dalla Corte, l'opposizione è stata proposta nei confronti dell' , il quale è carente di Controparte_7
legittimazione passiva e il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. SS.UU. 1912/2012).
Infine, la Corte rileva come, nella riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, non trovino applicazione le “soluzioni” adottate in altri settori, come legittimazione passiva concorrente tra ente impositore e agente per la riscossione (in ambito tributario) o la legittimazione passiva congiunta nel caso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione da illecito amministrativo. In conclusione, la Suprema Corte decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta. Le Sezioni
Unite, in relazione alla questione sottoposta al loro scrutinio, affermano quanto segue: «La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo» (cassazione, SS.UU. civili, sentenza n. 7514/2022). 3 Dai principi di diritto sopra esposti emerge in modo evidente che nella fattispecie l'unico legittimato passivo è l' che doveva notificare gli avvisi CP_1
di addebito opposti – che parte ricorrente ha affermato di non avere ricevuto –
e che è titolare del credito contributivo che si deduce essersi prescritto, anche per fatti eventualmente successivi alla notifica degli AVA opposti.
Venendo al merito dell'opposizione proposta, l'Istituto previdenziale non ha fornito la prova relativa alla notifica all'avviso di addebito opposto n.
59620180007868375000, atteso che l'avviso di ricevimento prodotto dall' CP_1
reca la firma di persona diversa dalla ricorrente, alla quale non è stato inviato alcun avviso della consegna, come previsto per le cartelle esattoriali aventi a oggetto contributi, la cui disciplina va applicata analogicamente.
L'intimazione di pagamento è quindi, in ogni caso, nulla in mancanza di un valido titolo esecutivo, che non vi è prova fosse mai stato validamente notificato a parte ricorrente. I contributi intimati con l'avviso di addebito opposto sono ampiamente prescritti, in assenza di alcun valido atto interruttivo della prescrizione entro i cinque anni dalla loro debenza, prescrizione che, per alcune annualità, non sarebbe stata impedita neppure dalla valida notifica dell'AVA.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, come liquidate CP_1
e distratte in parte dispositiva, mentre vanno compensate quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti del l' Controparte_4
, che non è legittimata passivamente per le impugnazioni delle
[...]
intimazioni di pagamento finalizzate alla declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024
La Giudice
Paola Marino
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 7464/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. LI CAULI Parte_1
GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA e CP_2
ed elett. dom. presso l'Avvocatura dell'Istituto in PALERMO, VIA
[...]
LAURANA, 59 C/O
[...]
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. COLLA' RUVOLO
MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
INDIRIZZO TELEMATICO
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
1 D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n. 29620249017513277000 in relazione all'avviso di addebito opposto n.
59620180007868375000, e quest'ultimo, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che CP_1
liquida in complessivi € 4.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LI CAULI GIUSEPPINA, antistataria.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con l' . Controparte_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento e sottostante avviso di addebito - con il quale l'Istituto gli aveva richiesto importi a titolo di contributi IVS per le annualità dal
2012 al 2018, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dello stesso e che, comunque, esso era ormai prescritto come i relativi contributi
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e l'agente di CP_1
riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, variamente argomentando
Orbene, nella fattispecie in esame, l'unico soggetto legittimato passivo è il creditore, in questo caso l' non sussistendo la legittimazione passiva CP_1
dell' che ha emesso l'intimazione di pagamento. CP_5
Ed invero, in punto di diritto, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in sede nomofilattica, nella riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, quando l'impugnazione ha ad oggetto il merito della pretesa – a cui l'agente della riscossione è estraneo – la legittimazione a contraddire spetta unicamente all'ente impositore;
inoltre, in tal senso depone anche il dato normativo (art. 24 d.lgs. 46/1999). Deve escludersi il litisconsorzio necessario, infatti, nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri
2 del . In ogni caso, dal momento che questi è il destinatario del CP_6
pagamento (ex art. 1188 c.c.) è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo». Al lume di ciò, la proposizione, nei confronti del concessionario, dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, contestando l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per il maturare del termine prescrizionale, determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario stesso. Nel caso di specie, valutato dalla Corte, l'opposizione è stata proposta nei confronti dell' , il quale è carente di Controparte_7
legittimazione passiva e il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. SS.UU. 1912/2012).
Infine, la Corte rileva come, nella riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, non trovino applicazione le “soluzioni” adottate in altri settori, come legittimazione passiva concorrente tra ente impositore e agente per la riscossione (in ambito tributario) o la legittimazione passiva congiunta nel caso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione da illecito amministrativo. In conclusione, la Suprema Corte decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta. Le Sezioni
Unite, in relazione alla questione sottoposta al loro scrutinio, affermano quanto segue: «La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo» (cassazione, SS.UU. civili, sentenza n. 7514/2022). 3 Dai principi di diritto sopra esposti emerge in modo evidente che nella fattispecie l'unico legittimato passivo è l' che doveva notificare gli avvisi CP_1
di addebito opposti – che parte ricorrente ha affermato di non avere ricevuto –
e che è titolare del credito contributivo che si deduce essersi prescritto, anche per fatti eventualmente successivi alla notifica degli AVA opposti.
Venendo al merito dell'opposizione proposta, l'Istituto previdenziale non ha fornito la prova relativa alla notifica all'avviso di addebito opposto n.
59620180007868375000, atteso che l'avviso di ricevimento prodotto dall' CP_1
reca la firma di persona diversa dalla ricorrente, alla quale non è stato inviato alcun avviso della consegna, come previsto per le cartelle esattoriali aventi a oggetto contributi, la cui disciplina va applicata analogicamente.
L'intimazione di pagamento è quindi, in ogni caso, nulla in mancanza di un valido titolo esecutivo, che non vi è prova fosse mai stato validamente notificato a parte ricorrente. I contributi intimati con l'avviso di addebito opposto sono ampiamente prescritti, in assenza di alcun valido atto interruttivo della prescrizione entro i cinque anni dalla loro debenza, prescrizione che, per alcune annualità, non sarebbe stata impedita neppure dalla valida notifica dell'AVA.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, come liquidate CP_1
e distratte in parte dispositiva, mentre vanno compensate quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti del l' Controparte_4
, che non è legittimata passivamente per le impugnazioni delle
[...]
intimazioni di pagamento finalizzate alla declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024
La Giudice
Paola Marino
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