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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO VI, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 353/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4060/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- PIGN. CRED TERZ n. 09484202300001893001 IVA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1359/2025 depositato il
06/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a ADE Riscossione, la Società Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1, impugna, chiedendone la riforma, la sentenza n. 4060/2024, depositata il 04.06.2024, della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'Atto di Pignoramento di crediti verso terzi, notificato il 26/10/2023, con condanna alle spese liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Parte ricorrente aveva eccepito l'omessa allegazione e l'omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione nonché l'intervenuta prescrizione.
I giudici di primo grado rilevavano che era infondata l'eccezione di prescrizione, sia in considerazione della rituale notifica degli atti prodromici, che della natura erariale dei crediti in contestazione (come tali soggetti all'ordinario termine prescrizionale decennale) e dell'intervento della normativa emergenziale. In ragione della rituale notifica delle cartelle prodromiche ritenevano i primi giudici che non risultava inutilmente decorso neanche il termine prescrizionale quinquennale previsto in relazione ai crediti da sanzioni ed interessi. Il contestato difetto di motivazione dell'atto impugnato non sussisteva sia perché lo stesso risultava adeguatamente motivato in ordine alle ragioni fattuali e giuridiche allo stesso sottese sia perché la motivazione risultava integrata anche per relationem, facendo l'atto impugnato espresso riferimento ad atti prodromici (leggi cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento) ritualmente notificati e, pertanto, entrati nella sfera cognitiva del destinatario. L'obbligo motivazionale risultava assolto anche in relazione ai criteri di calcolo di sanzioni ed interessi contenendo la precisa indicazione della normativa che disciplina l'applicazione di sanzioni ed interessi.
Con atto di appello la parte formula eccezione di nullità della sentenza impugnata, per error in procedendo, in dipendenza della omessa e/o insufficiente motivazione del rigetto su fatti decisivi della controversia;
per l'error in judicando, per travisamento dei fatti, in ordine all'eccezione opposta della nullità dell'atto impugnato, per la nullità dell'atto presupposto (Intimazione di pagamento); per l'intervenuta estinzione del diritto, in ordine alla prescrizione maturata, che asserisce quinquennale;
lamenta le notifiche effettuate mediante indirizzi di posta elettronica certificata non ufficiali, omessa instaurazione del contraddittorio entroprocedimentale, mancata spiegazione del calcolo degli interessi;
l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite professionista del libero foro.
Non è costituita ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è interamente condivisibile avendo rigettato le numerose questioni proposte con il ricorso, dilatorie e infondate e riproposte in appello.
Basta rilevare che l'atto di pignoramento impugnato fa riferimento all'intimazione di pagamento n.
09420239007228440 notificata il 26/07/2023.
L'intimazione richiamata nell'atto di pignoramento (che risulta a sua volta impugnata) è prevista dall'art. 50 del D.p.r. n. 602/73 secondo il quale “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”
I giudici di primo grado hanno potuto constatare incidentalmente che l'intimazione di pagamento era stata preceduta dalla regolare notifica di tutte le cartelle, che parte appellante non disconosce limitandosi a eccepire la prescrizione che risulta interrotta in data 26/7/2023.
Non si provvede sulle spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Nulla per le spese del grado.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO VI, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 353/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4060/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- PIGN. CRED TERZ n. 09484202300001893001 IVA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1359/2025 depositato il
06/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a ADE Riscossione, la Società Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1, impugna, chiedendone la riforma, la sentenza n. 4060/2024, depositata il 04.06.2024, della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'Atto di Pignoramento di crediti verso terzi, notificato il 26/10/2023, con condanna alle spese liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Parte ricorrente aveva eccepito l'omessa allegazione e l'omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione nonché l'intervenuta prescrizione.
I giudici di primo grado rilevavano che era infondata l'eccezione di prescrizione, sia in considerazione della rituale notifica degli atti prodromici, che della natura erariale dei crediti in contestazione (come tali soggetti all'ordinario termine prescrizionale decennale) e dell'intervento della normativa emergenziale. In ragione della rituale notifica delle cartelle prodromiche ritenevano i primi giudici che non risultava inutilmente decorso neanche il termine prescrizionale quinquennale previsto in relazione ai crediti da sanzioni ed interessi. Il contestato difetto di motivazione dell'atto impugnato non sussisteva sia perché lo stesso risultava adeguatamente motivato in ordine alle ragioni fattuali e giuridiche allo stesso sottese sia perché la motivazione risultava integrata anche per relationem, facendo l'atto impugnato espresso riferimento ad atti prodromici (leggi cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento) ritualmente notificati e, pertanto, entrati nella sfera cognitiva del destinatario. L'obbligo motivazionale risultava assolto anche in relazione ai criteri di calcolo di sanzioni ed interessi contenendo la precisa indicazione della normativa che disciplina l'applicazione di sanzioni ed interessi.
Con atto di appello la parte formula eccezione di nullità della sentenza impugnata, per error in procedendo, in dipendenza della omessa e/o insufficiente motivazione del rigetto su fatti decisivi della controversia;
per l'error in judicando, per travisamento dei fatti, in ordine all'eccezione opposta della nullità dell'atto impugnato, per la nullità dell'atto presupposto (Intimazione di pagamento); per l'intervenuta estinzione del diritto, in ordine alla prescrizione maturata, che asserisce quinquennale;
lamenta le notifiche effettuate mediante indirizzi di posta elettronica certificata non ufficiali, omessa instaurazione del contraddittorio entroprocedimentale, mancata spiegazione del calcolo degli interessi;
l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite professionista del libero foro.
Non è costituita ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è interamente condivisibile avendo rigettato le numerose questioni proposte con il ricorso, dilatorie e infondate e riproposte in appello.
Basta rilevare che l'atto di pignoramento impugnato fa riferimento all'intimazione di pagamento n.
09420239007228440 notificata il 26/07/2023.
L'intimazione richiamata nell'atto di pignoramento (che risulta a sua volta impugnata) è prevista dall'art. 50 del D.p.r. n. 602/73 secondo il quale “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”
I giudici di primo grado hanno potuto constatare incidentalmente che l'intimazione di pagamento era stata preceduta dalla regolare notifica di tutte le cartelle, che parte appellante non disconosce limitandosi a eccepire la prescrizione che risulta interrotta in data 26/7/2023.
Non si provvede sulle spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Nulla per le spese del grado.