Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 141
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa allegazione e notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, richiamata nell'atto di pignoramento, fosse stata preceduta dalla regolare notifica di tutte le cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'atto di pignoramento fosse adeguatamente motivato, anche per relationem, facendo riferimento agli atti presupposti ritualmente notificati.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, considerando la rituale notifica degli atti prodromici e l'interruzione della prescrizione in data 26/07/2023.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per error in procedendo e in judicando

    La Corte ha ritenuto la sentenza di primo grado interamente condivisibile, rigettando le questioni proposte in appello.

  • Rigettato
    Notifiche tramite PEC non ufficiali e omessa instaurazione del contraddittorio

    La Corte ha implicitamente rigettato tali censure confermando la sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

    La Corte ha implicitamente rigettato tale censura confermando la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 141
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo