TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7455 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4935/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4935/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCA SMIROLDO giusta procura allegata in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERICH Controparte_1 C.F._1
GRIMALDI giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
10/4/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a la società Controparte_1
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 2179/2019 Parte_1 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il 16/1/19, con cui il Giudice, decidendo sulla domanda proposta da al fine di ottenere l'indennizzo per Controparte_1 compensazione, in base al Regolamento CE n. 261/04, e il risarcimento dei danni subiti a causa di un ritardo del volo , così Controparte_2
pagina 1 di 8 provvedeva: “accoglie la domanda e condanna la spa Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di E.
[...]
250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed al pagamento della somma di euro
250,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda;
condanna la spa
in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2 pagamento della somma di E. 365,00 per spese e competenze di lite, oltre Iva, cpa e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
L'appello è stato proposto per le seguenti motivazioni: 1) DIFETTO DI Contr Contr LEGITTIMAZIONE PASSIVA della ed errata condanna di in quanto, per effetto della “notoria riorganizzazione aziendale”, con rogito del 22 dicembre 2014 Contr (come da documentazione prodotta), con effetti dal 1° gennaio 2015, aveva trasferito l'intera azienda, con il marchio e gli asset operativi, e quindi CP_2
l'intera attività di trasporto aereo, ad unica Controparte_4 società che, quindi, poteva dirsi responsabile del ritardo aereo e, dunque, dei danni subiti dall' e, come tale, unica società legittimata passiva, ovvero nella CP_1 titolarità attiva del rapporto;
2) MANCATA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE NEL
GIUDIZIO DI I GRADO, alla società appellante, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Alla luce dei suddetti motivi di appello, la società appellante, deducendo di non essere legittimata passiva, come da documentazione prodotta, ha chiesto: “- In accoglimento del I motivo di appello: - In via principale, riformare la sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 2179/2019 nella parte in cui, il Giudice, accolta la domanda nei confronti della spa , ometteva di Controparte_2
Contr accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di così illegittimamente e ingiustamente condannandola, decretando la ripetizione a carico del sig. di tutte le spese, competenze e onorari, a qualsiasi Controparte_1 titolo liquidati, in favore di nonché di tutti gli importi, Parte_1
a qualunque titolo, da questa medio tempore versati, anche in relazione al procedimento esecutivo, stante l'avvenuta notifica dell'atto di precetto. In accoglimento del II motivo di appello, in subordine, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Contr Napoli n. 2179/2019 nella parte in cui dichiara la contumacia di e per l'effetto ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo avanti il Giudice di prime pagina 2 di 8 cure, disponendo tutti i necessari e conseguenti adempimenti a carico di parte appellata, in ossequio al principio della regolarità del contraddittorio in primo grado, anche disposto dall'art. 101 c.p.c.; il tutto con la condanna di parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche per lite temeraria, tenuto conto della conoscenza da parte dell'avv. Erich Grimaldi - già in data 05/05/2017 – della carenza Contr di legittimazione passiva di
Si è costituito l'appellato eccependo: - l'inammissibilità dell'appello proposto sia per l'assenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., stante l'omessa indicazione della parte rescindente e della parte rescissoria della sentenza impugnata, sia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 345 c.p.c., avendo, parte appellante, tardivamente eccepito la carenza di legittimazione passiva e tardivamente allegato documenti in appello, a supporto della suddetta eccezione. Ha dedotto, poi, la ritualità della notifica effettuata in primo grado dall'appellato, producendo, a comprova, il file contenente la ricevuta di consegna della notifica Pec effettuata all'indirizzo della società appellante, indirizzo estratto dal pubblico registro;
ha, quindi, eccepito l'infondatezza dei motivi di appello. Ha chiesto perciò il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 2179/2019 del Giudice di Pace di
Napoli con la condanna della alle Controparte_5 spese processuali.
Alla prima udienza, parte appellante ha rinunciato al secondo motivo di appello, avendo constatato, sulla base della produzione dell'appellato, la regolare notifica dell'atto di citazione in I grado, alla società, odierna appellante.
All'udienza del 10/4/25, la causa è stata assegnata a sentenza concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'appello sia infondato e debba pertanto essere rigettato.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., avendo, l'appellante, chiaramente indicato le censure mosse alla sentenza Contr impugnata (l'assenza di legittimazione passiva di e le motivazioni della doglianza;
sul punto, va ricordato quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. sent. pagina 3 di 8 N. 13535/18 e 36481/22) secondo la quale “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Va altresì esclusa l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello, non potendosi ravvisare la manifesta infondatezza dell'appello.
Passando ai motivi di appello, va premessa l'intervenuta rinuncia, da parte della società appellante, al secondo motivo di appello, relativo alla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
ed infatti, parte appellante ha preso atto della regolare notifica dell'atto di citazione, effettuata via Pec, alla
[...]
, già , presso l'indirizzo Controparte_6 CP_2 Email_1 indirizzo estratto dal pubblico elenco registro PEC delle imprese, ovvero Email_2 come indicato nella relata di notifica depositata in atti.
Stante la regolare notifica dell'atto di citazione, non può che ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio tra le odierne parti, nel giudizio di I grado.
Quanto al primo motivo di appello, lo stesso deve dirsi infondato.
Occorre precisare che parte appellante, ancorchè contesti, nei propri scritti difensivi, la propria legittimazione passiva, in realtà, fa valere un difetto di titolarità passiva del rapporto.
Va premessa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva, oggetto dell'azione (cfr. sul punto le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 2951/2016): la legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare
(e, dal lato della legittimazione a contraddire, spetta a colui che, secondo la pagina 4 di 8 prospettazione attorea, è titolare dell'obbligo dedotto), rilevando, a tal fine, la prospettazione della parte;
la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. Trattasi quindi di eccezione in senso lato.
Diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa, nel senso che riguarda la verifica, dal lato attivo, della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio e, dal lato passivo, della titolarità del relativo obbligo in capo al soggetto convenuto in giudizio;
essa è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
Da tali definizioni emerge evidente come “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda” (cfr. Cass. 2951/16).
Premesse le suddette differenze, come rilevato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra indicata, la difesa con la quale il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), costituisce una mera difesa e pertanto - non costituendo un'eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né un'eccezione in senso stretto (proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio), ovvero non rilevabile d'ufficio - può essere proposta in ogni fase del giudizio (sempre che non si sia formato il giudicato), così come può essere rilevata d'ufficio dal giudice, sempre che emerga dagli atti tale carenza di titolarità del diritto. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
peraltro, il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Ne consegue che, pur potendo, il convenuto contumace, anche in appello eccepire il difetto di titolarità del rapporto (attivo o passivo), gli sarà, certamente, preclusa la possibilità di basare la negazione della pagina 5 di 8 titolarità del diritto sull'allegazione e sulla prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti” (v. Cass. SS.UU. n. 2951/2016). Il suddetto principio è stato ribadito successivamente da altre pronunce conformi;
in particolare, v. Cass. 10435/25, secondo la quale “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, CP_7 contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità)”.
Ciò posto, non v'è dubbio che la contestazione sollevata dalla società appellante, con l'atto di appello, riguardi non la legittimazione passiva (indicando, l' , CP_1 nell'atto introduttivo del giudizio, proprio la società quale soggetto che gli CP_8 vendeva il biglietto del volo aereo e che, pur tenuto al regolare obbligo di trasporto, non vi provvedeva, restando inadempiente), bensì la titolarità passiva del rapporto, deducendo, l'appellante, di essere totalmente estranea ai fatti di causa, non essendo vettore aereo, sin dal 1˚ gennaio 2015, posto che, a causa di una riorganizzazione aziendale, con rogito del 22 dicembre 2014, trasferiva l'intera azienda, con il marchio e gli asset operativi, e quindi l'intera attività di trasporto aereo, con CP_2 effetti dal 1° gennaio 2015, ad (come da Controparte_4 documentazione allegata all'atto di appello).
Allora, in conformità alle pronunce della giurisprudenza di legittimità sopra enunciate - cui questo Giudicante ritiene di dover aderire - deve affermarsi che, trattandosi di eccezione che attiene al merito della causa, pur potendo, parte appellante, sollevarla in ogni stato e grado del giudizio, certamente non può fornire,
a supporto dei fatti costitutivi, estintivi e modificativi posti a base della sollevata eccezione, documenti nuovi, non tempestivamente prodotti nel giudizio di I grado
(ovvero, nella specie, l'atto di conferimento di azienda ad altra società, del 22/2/14, pagina 6 di 8 dal quale emergerebbe la mancata titolarità, in capo alla convenuta-odierna appellante, dell'azienda di trasporto, tenuta agli adempimenti contrattuali nei confronti dell' ). Dunque, di fronte alla pacifica (in I grado) titolarità passiva CP_1 della società , stante la contumacia della convenuta, è inammissibile la CP_8 documentazione prodotta dall'appellante nel presente grado del giudizio e, pertanto, non può ritenersi provata la mancanza di titolarità passiva, in capo alla stessa, del rapporto.
Né la mancata titolarità passiva poteva emergere dalla documentazione prodotta in atti dall'attore nel giudizio di I grado (posto che la società appellante sceglieva di non costituirsi e difendersi), tanto da poter essere rilevata d'ufficio dal Giudicante;
ed invero, alcun documento in atti consentiva di porre dubbi sulla titolarità passiva del rapporto, e certamente non i biglietti del volo acquistati e prodotti dall' in CP_1 giudizio (sui quali viene indicato il marchio , senza alcuna specificazione della CP_2 società titolare, alla data dell'emissione dei biglietti, dell'attività di trasporto), né altri documenti prodotti. Né può, infine, ritenersi, la circostanza del conferimento d'azienda dalla alla una circostanza notoria e, come tale, CP_8 CP_9 idonea ad essere conosciuta dal giudice, senza la necessità di un'eccezione di parte.
In conclusione, stante l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 352, III comma, c.p.c. delle prove nuove (ovvero dei documenti prodotti per la prima volta con l'atto di appello, a comprova della mancanza di titolarità del rapporto), in mancanza di prove circa l'impossibilità della parte, ad essa non imputabile, di produrli prima, non sussistono sufficienti elementi probatori per escludere la titolarità passiva del rapporto contrattuale sorto con l' , in capo alla già CP_1 Parte_1 titolare dell'azienda di trasporto aereo, prima del conferimento ad altra società, come in questa sede dedotto dall'appellante.
Per tutti motivi sopra spiegati, l'appello va rigettato.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per disporre la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica, come richiesto dall'appellato, stante la generica indicazione (senza alcuna specificazione) delle dichiarazioni e affermazioni, contenute negli atti redatti dal difensore della società appellante, ritenute potenzialmente diffamatorie e offensive;
mentre non appaiono integrare ipotesi di pagina 7 di 8 reato o violazioni del codice deontologico (art. 48) sia la scelta difensiva di non costituirsi nel giudizio di I grado, sia il deposito in atti di corrispondenza tra i difensori, in parte relativa ad altri giudizi, non indicata come “riservata”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/14, applicati i valori medi per tutte le fasi (esclusa la fase istruttoria, in quanto mancante nel presente grado di giudizio), tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta dai difensori.
Deve infine darsi atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
2179/2019, del Giudice di Pace di Napoli, proposto da Parte_1 nei confronti di , rigettata ogni altra istanza, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Erich
Grimaldi, dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228 del 2012.
Napoli, 26/07/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4935/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCA SMIROLDO giusta procura allegata in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERICH Controparte_1 C.F._1
GRIMALDI giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
10/4/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a la società Controparte_1
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 2179/2019 Parte_1 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il 16/1/19, con cui il Giudice, decidendo sulla domanda proposta da al fine di ottenere l'indennizzo per Controparte_1 compensazione, in base al Regolamento CE n. 261/04, e il risarcimento dei danni subiti a causa di un ritardo del volo , così Controparte_2
pagina 1 di 8 provvedeva: “accoglie la domanda e condanna la spa Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di E.
[...]
250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed al pagamento della somma di euro
250,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda;
condanna la spa
in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2 pagamento della somma di E. 365,00 per spese e competenze di lite, oltre Iva, cpa e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
L'appello è stato proposto per le seguenti motivazioni: 1) DIFETTO DI Contr Contr LEGITTIMAZIONE PASSIVA della ed errata condanna di in quanto, per effetto della “notoria riorganizzazione aziendale”, con rogito del 22 dicembre 2014 Contr (come da documentazione prodotta), con effetti dal 1° gennaio 2015, aveva trasferito l'intera azienda, con il marchio e gli asset operativi, e quindi CP_2
l'intera attività di trasporto aereo, ad unica Controparte_4 società che, quindi, poteva dirsi responsabile del ritardo aereo e, dunque, dei danni subiti dall' e, come tale, unica società legittimata passiva, ovvero nella CP_1 titolarità attiva del rapporto;
2) MANCATA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE NEL
GIUDIZIO DI I GRADO, alla società appellante, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Alla luce dei suddetti motivi di appello, la società appellante, deducendo di non essere legittimata passiva, come da documentazione prodotta, ha chiesto: “- In accoglimento del I motivo di appello: - In via principale, riformare la sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 2179/2019 nella parte in cui, il Giudice, accolta la domanda nei confronti della spa , ometteva di Controparte_2
Contr accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di così illegittimamente e ingiustamente condannandola, decretando la ripetizione a carico del sig. di tutte le spese, competenze e onorari, a qualsiasi Controparte_1 titolo liquidati, in favore di nonché di tutti gli importi, Parte_1
a qualunque titolo, da questa medio tempore versati, anche in relazione al procedimento esecutivo, stante l'avvenuta notifica dell'atto di precetto. In accoglimento del II motivo di appello, in subordine, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Contr Napoli n. 2179/2019 nella parte in cui dichiara la contumacia di e per l'effetto ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo avanti il Giudice di prime pagina 2 di 8 cure, disponendo tutti i necessari e conseguenti adempimenti a carico di parte appellata, in ossequio al principio della regolarità del contraddittorio in primo grado, anche disposto dall'art. 101 c.p.c.; il tutto con la condanna di parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche per lite temeraria, tenuto conto della conoscenza da parte dell'avv. Erich Grimaldi - già in data 05/05/2017 – della carenza Contr di legittimazione passiva di
Si è costituito l'appellato eccependo: - l'inammissibilità dell'appello proposto sia per l'assenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., stante l'omessa indicazione della parte rescindente e della parte rescissoria della sentenza impugnata, sia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 345 c.p.c., avendo, parte appellante, tardivamente eccepito la carenza di legittimazione passiva e tardivamente allegato documenti in appello, a supporto della suddetta eccezione. Ha dedotto, poi, la ritualità della notifica effettuata in primo grado dall'appellato, producendo, a comprova, il file contenente la ricevuta di consegna della notifica Pec effettuata all'indirizzo della società appellante, indirizzo estratto dal pubblico registro;
ha, quindi, eccepito l'infondatezza dei motivi di appello. Ha chiesto perciò il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 2179/2019 del Giudice di Pace di
Napoli con la condanna della alle Controparte_5 spese processuali.
Alla prima udienza, parte appellante ha rinunciato al secondo motivo di appello, avendo constatato, sulla base della produzione dell'appellato, la regolare notifica dell'atto di citazione in I grado, alla società, odierna appellante.
All'udienza del 10/4/25, la causa è stata assegnata a sentenza concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'appello sia infondato e debba pertanto essere rigettato.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., avendo, l'appellante, chiaramente indicato le censure mosse alla sentenza Contr impugnata (l'assenza di legittimazione passiva di e le motivazioni della doglianza;
sul punto, va ricordato quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. sent. pagina 3 di 8 N. 13535/18 e 36481/22) secondo la quale “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Va altresì esclusa l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello, non potendosi ravvisare la manifesta infondatezza dell'appello.
Passando ai motivi di appello, va premessa l'intervenuta rinuncia, da parte della società appellante, al secondo motivo di appello, relativo alla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
ed infatti, parte appellante ha preso atto della regolare notifica dell'atto di citazione, effettuata via Pec, alla
[...]
, già , presso l'indirizzo Controparte_6 CP_2 Email_1 indirizzo estratto dal pubblico elenco registro PEC delle imprese, ovvero Email_2 come indicato nella relata di notifica depositata in atti.
Stante la regolare notifica dell'atto di citazione, non può che ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio tra le odierne parti, nel giudizio di I grado.
Quanto al primo motivo di appello, lo stesso deve dirsi infondato.
Occorre precisare che parte appellante, ancorchè contesti, nei propri scritti difensivi, la propria legittimazione passiva, in realtà, fa valere un difetto di titolarità passiva del rapporto.
Va premessa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva, oggetto dell'azione (cfr. sul punto le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 2951/2016): la legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare
(e, dal lato della legittimazione a contraddire, spetta a colui che, secondo la pagina 4 di 8 prospettazione attorea, è titolare dell'obbligo dedotto), rilevando, a tal fine, la prospettazione della parte;
la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. Trattasi quindi di eccezione in senso lato.
Diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa, nel senso che riguarda la verifica, dal lato attivo, della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio e, dal lato passivo, della titolarità del relativo obbligo in capo al soggetto convenuto in giudizio;
essa è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
Da tali definizioni emerge evidente come “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda” (cfr. Cass. 2951/16).
Premesse le suddette differenze, come rilevato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra indicata, la difesa con la quale il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), costituisce una mera difesa e pertanto - non costituendo un'eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né un'eccezione in senso stretto (proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio), ovvero non rilevabile d'ufficio - può essere proposta in ogni fase del giudizio (sempre che non si sia formato il giudicato), così come può essere rilevata d'ufficio dal giudice, sempre che emerga dagli atti tale carenza di titolarità del diritto. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
peraltro, il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Ne consegue che, pur potendo, il convenuto contumace, anche in appello eccepire il difetto di titolarità del rapporto (attivo o passivo), gli sarà, certamente, preclusa la possibilità di basare la negazione della pagina 5 di 8 titolarità del diritto sull'allegazione e sulla prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti” (v. Cass. SS.UU. n. 2951/2016). Il suddetto principio è stato ribadito successivamente da altre pronunce conformi;
in particolare, v. Cass. 10435/25, secondo la quale “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, CP_7 contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità)”.
Ciò posto, non v'è dubbio che la contestazione sollevata dalla società appellante, con l'atto di appello, riguardi non la legittimazione passiva (indicando, l' , CP_1 nell'atto introduttivo del giudizio, proprio la società quale soggetto che gli CP_8 vendeva il biglietto del volo aereo e che, pur tenuto al regolare obbligo di trasporto, non vi provvedeva, restando inadempiente), bensì la titolarità passiva del rapporto, deducendo, l'appellante, di essere totalmente estranea ai fatti di causa, non essendo vettore aereo, sin dal 1˚ gennaio 2015, posto che, a causa di una riorganizzazione aziendale, con rogito del 22 dicembre 2014, trasferiva l'intera azienda, con il marchio e gli asset operativi, e quindi l'intera attività di trasporto aereo, con CP_2 effetti dal 1° gennaio 2015, ad (come da Controparte_4 documentazione allegata all'atto di appello).
Allora, in conformità alle pronunce della giurisprudenza di legittimità sopra enunciate - cui questo Giudicante ritiene di dover aderire - deve affermarsi che, trattandosi di eccezione che attiene al merito della causa, pur potendo, parte appellante, sollevarla in ogni stato e grado del giudizio, certamente non può fornire,
a supporto dei fatti costitutivi, estintivi e modificativi posti a base della sollevata eccezione, documenti nuovi, non tempestivamente prodotti nel giudizio di I grado
(ovvero, nella specie, l'atto di conferimento di azienda ad altra società, del 22/2/14, pagina 6 di 8 dal quale emergerebbe la mancata titolarità, in capo alla convenuta-odierna appellante, dell'azienda di trasporto, tenuta agli adempimenti contrattuali nei confronti dell' ). Dunque, di fronte alla pacifica (in I grado) titolarità passiva CP_1 della società , stante la contumacia della convenuta, è inammissibile la CP_8 documentazione prodotta dall'appellante nel presente grado del giudizio e, pertanto, non può ritenersi provata la mancanza di titolarità passiva, in capo alla stessa, del rapporto.
Né la mancata titolarità passiva poteva emergere dalla documentazione prodotta in atti dall'attore nel giudizio di I grado (posto che la società appellante sceglieva di non costituirsi e difendersi), tanto da poter essere rilevata d'ufficio dal Giudicante;
ed invero, alcun documento in atti consentiva di porre dubbi sulla titolarità passiva del rapporto, e certamente non i biglietti del volo acquistati e prodotti dall' in CP_1 giudizio (sui quali viene indicato il marchio , senza alcuna specificazione della CP_2 società titolare, alla data dell'emissione dei biglietti, dell'attività di trasporto), né altri documenti prodotti. Né può, infine, ritenersi, la circostanza del conferimento d'azienda dalla alla una circostanza notoria e, come tale, CP_8 CP_9 idonea ad essere conosciuta dal giudice, senza la necessità di un'eccezione di parte.
In conclusione, stante l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 352, III comma, c.p.c. delle prove nuove (ovvero dei documenti prodotti per la prima volta con l'atto di appello, a comprova della mancanza di titolarità del rapporto), in mancanza di prove circa l'impossibilità della parte, ad essa non imputabile, di produrli prima, non sussistono sufficienti elementi probatori per escludere la titolarità passiva del rapporto contrattuale sorto con l' , in capo alla già CP_1 Parte_1 titolare dell'azienda di trasporto aereo, prima del conferimento ad altra società, come in questa sede dedotto dall'appellante.
Per tutti motivi sopra spiegati, l'appello va rigettato.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per disporre la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica, come richiesto dall'appellato, stante la generica indicazione (senza alcuna specificazione) delle dichiarazioni e affermazioni, contenute negli atti redatti dal difensore della società appellante, ritenute potenzialmente diffamatorie e offensive;
mentre non appaiono integrare ipotesi di pagina 7 di 8 reato o violazioni del codice deontologico (art. 48) sia la scelta difensiva di non costituirsi nel giudizio di I grado, sia il deposito in atti di corrispondenza tra i difensori, in parte relativa ad altri giudizi, non indicata come “riservata”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/14, applicati i valori medi per tutte le fasi (esclusa la fase istruttoria, in quanto mancante nel presente grado di giudizio), tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta dai difensori.
Deve infine darsi atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
2179/2019, del Giudice di Pace di Napoli, proposto da Parte_1 nei confronti di , rigettata ogni altra istanza, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Erich
Grimaldi, dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228 del 2012.
Napoli, 26/07/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 8 di 8